sabato 30 dicembre 2017

LA CORTE COSTITUZIONALE DOVRA' TORNARE AD OCCUPARSI DELLO SPOIL SYSTEM DEI SEGRETARI COMUNALI

Dopo i tentativi (non riusciti) della Ministra Madia di cancellare i segretari comunali forse siamo ad una svolta.
Grazie ad un giudice del Tribunale del lavoro di Brescia si torna a parlare dl ruolo dei segretari comunali e della legittimità dello spoil system.
Il giudice di Brescia con una ordinanza del 8 settembre 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dall’art.99, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n.267 del 2000, in relazione all’art.97 della Costituzione.
Il tutto è avvenuto nell’ambito di un giudizio promosso da un segretario comunale che, vedendosi negata la conferma a seguito del cambio di amministrazione, ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 99, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n.267 del 2000, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., tale Giudice – dopo aver premesso gli attuali approdi della giurisprudenza della Corte costituzionale, come riassunti nella recente sentenza n. 11015 del 2017 della Corte di Cassazione, sez. lavoro (“Questo complesso cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che le uniche ipotesi in cui l’applicazione dello “spoils system” può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale “fiduciarietà”, per legittimare l’applicazione dell’indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante” e che “In assenza di tali requisiti, il meccanismo si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto la sua applicazione viene a pregiudicare la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, oltre a comportare la sottrazione al titolare dell’incarico, dichiarato decaduto, delle garanzie del giusto procedimento (in particolare la possibilità di conoscere la motivazione del provvedimento di decadenza), poiché la rimozione del dirigente risulterebbe svincolata dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti”) – ha ritenuto non manifestamente infondata la questione proposta.
Secondo il giudice di Brescia per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l’abbia nominato (ved. Sentenza Corte Costituzionale n. 304\2010 e 34 del 2010). 
Infatti si tratta di nomina discrezionale del Sindaco che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo (comma 1 art.99 D.Lgs.267\2000) e quindi fra soggetti che hanno dimostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superando un concorso pubblico;
L’incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’ente;
Il Segretario è una figura tecnico-professionale i cui compiti sono specificatamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione agli atti emanati\emanandi dagli organi di governo del Comune, in funzione di verifica del parametro di conformità dell’azione dell’ente locale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti all’operato del Comune. Per quanto concerne la natura della collaborazione che il Segretario è chiamato a fornire all’organo politico, la stessa è per legge limitata alle funzioni “consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta” ed alla ” verbalizzazione” delle riunioni consigliari e di giunta (ved art.97 lettera a D.Lgs.267\2000). In considerazione quindi della sua titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, non pare che il Segretario comunale rientri nelle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (ved da ultimo sentenza n.20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art.97 
Anche la questione afferente la violazione dell’art.97 Cost. in relazione alla nomina da parte del sindaco non è manifestamente infondata, in considerazione delle funzioni di controllo via via assegnate al Segretario Comunale dalle nuove disposizioni di legge del settore (segnatamente dalla legge n. 109\12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione) e del suo ruolo generale di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare degli atti dell’ente. Sicché non pare conforme ai principi enucleati dall’art.97 C che il soggetto deputato a tale ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle sue dipendenze funzionali”.
Io avrei aggiunto anche il fatto che proprio di recente il legislatore ha affidato ai segretari comunali ruoli importanti come quello di responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della privacy. 
Già in precedenza altre volte la Corte costituzionale è stata chiamata ad occuparsi del problema, ma questa volta sembra che la questione sia stata ben posta per cui dobbiamo attendere l'esito della discussione.

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