martedì 26 dicembre 2017

LA PAROLA FINE AGLI ABUSI EDILIZI ?

I commi 26 e 27 della legge di bilancio 2018, approvata in tera lettura dal senato il 23 dicembre  un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.
La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo.
L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
L’art. 1, commi 460 e 461 della legge di bilancio 2017 (L. 232/16) destina, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, a interventi riguardanti tra l’altro la demolizione di costruzioni abusive.
Il comma 27 è volto poi all’istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.
È prevista inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale.

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