Con l'approssimarsi del 31 dicembre i Comuni sono alle prese con l'aggiornamento degli inventari.
Il DPR n. 254/2002 reca il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.
Il DPR 97 del 27 febbraio 2003 stabilisce che l'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e destinato e l'organo cui è affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
Lo schema di regolamento comunale di contabilità armonizzato dell'IFEL, recepito da molti Comuni tratta dell'inventario agli artt. 64 e seguenti.
L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantità ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
La ragioneria generale dello Stato a più riprese ha inviato circolari per sollecitare la corretta tenuta degli inventari dei beni mobili, immobili.
Beni immobili: rientrano in questa categoria gli edifici destinati allo svolgimento dei servizi comunali come l’anagrafe, la biblioteca, il comando della Polizia Locale, ecc., che essendo funzionali allo svolgimento dei servizi dell’ente sono indisponibili.
Beni mobili: sono quei beni ad utilità continuativa, durevoli, essenziali per l’esercizio dell’attività del Comune (autovetture, mezzi da lavoro, attrezzature, apparati informatici, ecc.). Si tratta di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni, infatti sono chiamati anche beni indiretti o fattori produttivi.
Per quanto riguarda invece i Beni di consumo: ricordo che sono invece quelli che producono una utilità diretta, si tratta dei beni che sono utilizzati da ogni unità operativa per l’attività quotidiana e che per gli uffici possono essere rappresentati da materiale di cancelleria (ma anche toner, cartucce ecc.), mentre per gli addetti alla manutenzione possono consistere in cemento, mattoni, legname, asfalto, ecc., l’art.100 del D.M. 20 giugno 1987 prevede che per quest beni che non sono iscritti nell’inventario (essendo materiale di facile consumo e oggetti fragili) venga tenuto dal consegnatario un registro di carico e scarico (esiste un modello prestabilito).
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 i Comuni devono procedere all'aggiornamento dell'inventario e alla sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011).
L'aggiornamento dell'inventario deve essere fatto con effetto alle ore 24 del 31 dicembre.
Nel mio ultimo libro "Utopia di un Comune...e come realizzarla" la materia è trattata al cap.11; se ne parla anche nell' "Abbecedario comunale: piccola enciclopedia dell'ente locale".
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