venerdì 31 gennaio 2020

L'USO DEI PESTICIDI NON AUTORIZZATI O SENZA LE OPPORTUNE CAUTELE PUO' CAUSARE GRAVI MALATTIE


Come segnalato più volte in base ai dati dell’ISTAT il consumo di fitofarmaci (erbicidi, insetticidi, acaridi, fungicidi ecc.) nella provincia di Latina è molto elevato, ma risulta che spesso altri prodotti vengano acquistati on line e che alcuni di essi non siano autorizzati in Italia.
La Convenzione di Stoccolma sui “Persistent Organic Pollutions (POPs) ha come obiettivo quello di limitare l’inquinamento causato da talune sostanze organiche, caratterizzate da elevata persistenza, tossicità e capacità di bioaccumulo. Inoltre, a causa di particolari caratteristiche chimico-fisiche, tali sostanze possono essere trasportate a lunga distanza dal luogo di produzione e impiego.
A causa dei rischi per la salute i primi a dover prendere delle precauzioni sono i lavoratori agricoli ed a questo proposito il dato di lavoro dovrebbe fornirli dei Dispositivi di protezione Individuale.(DPI).
Secondo studi dell'Istituto Superiore di Sanità  sono a rischio anche le famiglie che vivono in prossimità dei campi dove vengono utilizzati i fitofarmaci.
Naturalmente anche chi si nutre di frutta e ortaggi può contrarre malattie come i tumori nel caso in cui siano presenti dei residui delle sostanze utilizzate. 
In base al registro dei tumori della provincia di Latina sono in aumento i casi di tumori della pelle e in generale di tutti i tipi di tumore, ma anche le morti.
In alcuni casi la letteratura ha dimostrato il nesso causale tra alcuni prodotti e taluni tipi di tumore.


Per saperne di più leggete il mio articolo su  "Tempi Moderni" : 

lunedì 27 gennaio 2020

I CITTADINI DI ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LATINA RICORRONO AL TAR CONTRO LA TRASFORMAZIONE DEI PUNTI DI PRIMO INTERVENTO


Grazie alla battaglia condotta sin dal 2018 dai Comitati di Sabaudia, di Cori, ecc., da alcuni cittadini e da qualche Sindaco è stato possibile impedire che fosse data attuazione anche in provincia di Latina (come già avvenuto in altre province tra cui quella di Frosinone) al decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi della sanità del Lazio DCA U00257/2017 che prevedeva la trasformazione al 31 dicembre 2018 dei Punti di Primo Intervento (PPI) in presidi di cure primarie affidati a medici di base (senza infermieri) nelle sole ore diurne e nelle ore notturne all'ARES 118 utilizzando ambulanze medicalizzate gestite da associazioni private. 
Il 13 agosto 2019 però la regione Lazio ha pubblicato il DCA U00303 che prevedeva un nuovo ridimensionamento dei PPI. 
Proseguendo nella nostra battaglia, grazie ad un ricorso presentato al TAR, siamo riusciti a far annullare detto decreto (la Regione ha deliberato solo alcuni giorni prima dell’udienza fissata dal TAR per l’esame del ricorso presentato da alcuni Comuni e da molti cittadini); tuttavia il nuovo DCA U00469 conferma la trasformazione dei PPI in punti di erogazione di assistenza primaria a far data dal 1° gennaio 2020 pur stabilendo che ciò dovrà avvenire “in continuità con le funzioni precedentemente svolte”. 
L’azienda unità sanitaria locale di Latina, dopo aver adottato il 12 settembre scorso la deliberazione n. 849 ha ritenuto di approvare in data 31 dicembre l’ulteriore deliberazione n. 1264 con cui ha stabilito l’attivazione di Punti di Assistenza Territoriale (PAT) al posto di tutti i PPI presenti nella provincia a far data dal 1° gennaio 2020. 
Al riguardo, dalle premesse delle deliberazioni dell’azienda sanitaria locale Latina nn. 849/2019 e 1264/2019 risulta che dette scelte sono state presentate ai rappresentanti dei Comuni nel corso della seduta della Conferenza locale sociale e sanitaria del 9 settembre 2019 e che nel corso della riunione non sarebbero state avanzate obiezioni da parte dei presenti. 
Costituisce un elemento positivo l’essere riusciti a fare in modo che i nuovi presidi siano aperti H24, che resti lo stesso personale (un medico e un infermiere per turno), le stesse apparecchiature, ecc.) e che ci sia continuità nelle funzioni precedentemente svolte, mentre ad Anagni questo non è avvenuto, il PPI è stato chiuso il 15 luglio 2018 ed è deceduta una persona a seguito della puntura di un calabrone. 
Purtroppo anche nella nostra provincia restano numerose criticità. 
In base al DM 70/2015 la trasformazione dei PPI in punti di cure primarie sarebbe dovuta avvenire dopo l’avvenuta implementazione dell’assistenza territoriale: a tutt'oggi questo non è avvenuto e le Case della Salute o non ci sono (le uniche due aperte sono ad Aprilia e a Sezze) o come in qualche caso c’è solo un cartello; i tanto decantati Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) per i cronici non funzionano e neanche il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che viene citato nei protocolli attuativi della delibera 1264/2019. 
In base alle disposizioni regionali e a quelle attuative dell’azienda sanitaria locale i nuovi presidi dal 1° gennaio 2020 funzionano ancora H24, hanno un medico ed un infermiere presenti H24, la stessa dotazione di apparecchiature sanitarie e le stesse forniture di medicinali e di dispositivi medici; peraltro è stata modificata l’organizzazione in quanto l’incardinamento dei PAT nel Dipartimento di assistenza primaria anziché in quello di emergenza (DEA) disposto dall'azienda sanitaria locale di Latina in attuazione del DCA U00469/2019 oltre a violare il DM 70/2015 recante gli standard ospedalieri (secondo cui nel caso in cui ci siano oltre 6.000 accessi annui questi presidi devono afferire al dipartimento di emergenza dell’ospedale di riferimento) e il DCA U00259/2014 della Regione Lazio (recante l’organizzazione dei dipartimenti), potrà essere fonte di problemi trattandosi di un dipartimento in cui opera personale medico specializzato in altre discipline non omogenee con le funzioni che svolgevano i PPI e che sono state confermate per i nuovi PAT. 
Dopo un mese dall’avvio dei PAT i cittadini non hanno ancora ricevuto una informazione circa la trasformazione dei PPI in PAT nonostante l’azienda abbia indetto una apposita gara (deliberazione n. 1088 del 20 novembre 2019) del costo di 42.700 euro IVA inclusa. 
A ciò si aggiunga che il reclutamento del personale potrebbe subire delle modifiche in quanto mentre ora il personale utilizzato è composto da infermieri professionali di ruolo e da medici di medicina generale convenzionati in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale in base all’art. 96 dell’accordo Collettivo Nazionale della medicina generale, detto requisito potrebbe venire meno trattandosi di un presidio giuridicamente incardinato in unità operative di cure primarie, per le quali non è richiesto detto attestato. 
In merito a ciò gli atti impugnati tacciono e non offrono sufficienti garanzie. 
In particolare i protocolli operativi allegati alla deliberazione 1264 del 31 dicembre scorso sono solo 11 e abbastanza scarni per quanto riguarda proprio le modalità di rapportarsi con il DEA, mentre la casistica prevista dal sistema per la rilevazione degli accessi del Ministero della salute (NSIS) è di gran lunga più vasta per cui potrebbe avvenire che un medico appena chiamato in servizio, privo di esperienza in medicina d’urgenza si possa trovare in presenza di patologie non previste nei protocolli e quindi in difficoltà nel decidere la procedura da seguire e senza poter disporre dei un punto di riferimento nell’ambito dell’Unità operativa di appartenenza. 
La decisione di trasformare i PPI in Punti di Assistenza Territoriale non assicura il rispetto del livello dell’Emergenza Sanitaria Territoriale previsto ai punti 3 e 7 del DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che devono essere garantiti a tutta la popolazione della provincia. 
A ciò si aggiunga il mancato adeguamento del servizio di trasporto di emergenza da parte dell’ARES 118 che dopo aver indetto un avviso che a suo dire sarebbe servito a potenziare le unità a disposizione lo ha revocato. Non è stato fatto nulla invece per incrementare la rete delle elisuperfici. 
Pertanto insieme ad alcuni residenti nei Comuni di Cori, Gaeta, Latina, Priverno e Sezze ho dato mandato all’avv. Pasquale Lattari del Foro di Latina (il quale ha accettato di farlo pro bono) di predisporre e di presentare ricorso al TAR di Roma per impugnare il DCA U00469/2019 e la deliberazione n 849/2019 dell’Azienda USL Latina al fine di evitare possibili rischi per la salute e la vita stessa delle persone. 
Il ricorso è stato presentato per la notifica il giorno 23 gennaio scorso. 
Non è stato chiesto un intervento cautelare in quanto negli atti viene affermato che ci sarà “continuità con le funzioni precedentemente svolte”, locuzione questa che peraltro dice tutto e niente ed è per questo motivo che ci si è riservata la possibilità, nel caso in cui sorgessero problemi di qualunque tipo: mancanza di personale qualificato (i contratti dei medici operanti oggi nei PAT sono scaduti tutti il 31 dicembre e ancora non sono stati rinnovati), inadeguata fornitura di apparecchiature, mancanza di medicinali e di dispositivi medici per l’emergenza, ecc. di chiedere la sospensiva anche prima dell’udienza fissata per l’esame del merito. 
È molto grave che dei cittadini siano costretti a ricorrere al TAR per difendere il loro diritto alla salute, tirando fuori i soldi di tasca propria, quando ci sono persone stipendiate per gestire la sanità o che in base al principio della democrazia rappresentativa sono state elette per tutelare anche la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

DALLA REGIONE LAZIO: IL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"

Com'è noto "Garanzia Giovani" é un programma rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola ne' all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione. Con la Garanzia Giovani la Regione Lazio investe 137 milioni di euro per garantire ai giovani un percorso di formazione o di lavoro. La Garanzia Giovani é un'opportunità che, oltre a favorire i giovani NEET nella nostra Regione, permette di sperimentare un nuovo sistema di servizi e di politiche attive per il lavoro.

RIPARTITI AI COMUNI CAPOFILA DEI DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI LATINA I CONTRIBUTI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO

                                                       Abitanti   ContributoxPop.   Superficie   Contributo Kmq      Totale
Con una determinazione del 19 dicembre 2019,n. G18027  la nuova direttrice regionale per l'inclusione sociale ha provveduto al "Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti sociosanitari delle risorse per l'implementazione della rete territoriale dei PUNTI UNICI di ACCESSO. Impegno di € 3.000.000,00 sul cap. H41924-macroaggregato 12.07 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2019 (impegno n. 52107/2019). 
Il totale dell'intervento ammonta ad € 3.000.000,00 a valere sui fondi impegnati con deliberazione n. 801/2019 per gli interventi di cui alla LR 11/2016.
La ripartizione è avvenuta sulla base degli abitanti, e della superficie.


FITOFARMACI E SALUTE DEI LAVORATORI OLTRE CHE DEI CITTADINI


L'agricoltura del territorio pontino, tranne rare eccezioni, utilizza in maniera notevole i fitofarmaci.
Il consumo annuo nel 2015 di questi prodotti nel Lazio secondo l'ISTAT è stato di 1.592.602 chilogrammi di fungicidi, di 800.845 chilogrammi di insetticidi e acaricidi, di 695.406 chilogrammi di erbicidi e di 2.296.007 chilogrammi di principi attivi vari per un totale complessivo di 5.384.860 chilogrammi cui si aggiungono n. 25.650 trappole e 91.506 tonnellate di concimi minerali.
La maggioranza di questi prodotti per la loro nocività deve essere utilizzata da parte dei lavoratori utilizzando Dispositivi di Protezione Individuale, la responsabilità di questo è del datore di lavoro, ma non risulta che ciò avvenga sempre nelle imprese agricole della provincia dato che alcuni operai indiani utilizzati in agricoltura sono dovuti ricorrere al pronto soccorso di Latina.
Ma in alcuni casi ci possono essere rischi anche per i residenti nel caso in cui l'irrorazione dei fitofarmaci avvenga ad distanze inferiori ai 1.000 metri.
Infine esistono rischi di malattie anche per i consumatori di alimenti 
Secondo il Ministero dell'Ambiente la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POPs), adottata nel 2001 ed entrata in vigore nel 2004, ha come obiettivo quello di limitare l'inquinamento causato da talune sostanze organiche, caratterizzate da elevata persistenza, tossicità e capacità di bioaccumulo. 
Inoltre, a causa di particolari caratteristiche chimico-fisiche, tali sostanze possono essere trasportate a lunga distanza dal luogo di produzione e impiego.
La Convenzione prevede che la produzione, l’uso, l’esportazione e l’importazione delle sostanze individuate come “POPs” (e di conseguenza inserite negli allegati della Convenzione) siano proibiti, salvo alcuni casi accettabili. La Convenzione stabilisce anche le procedure per il controllo dello stoccaggio e lo smaltimento di tali sostanze.
Inoltre la Convenzione ha come obiettivo quello di ridurre e, se possibile, eliminare le emissioni dei POPs dovute alla produzione non intenzionale.
Su richiesta delle Parti della Convenzione, il comitato scientifico (Persistent Organic Pollutants Review Committee) esamina le proposte di inserimento di nuove sostanze negli allegati della Convenzione. La richiesta è corredata da informazioni specifiche riguardanti le caratteristiche della sostanza, con particolare riferimento alla persistenza, al bioaccumulo, al trasporto a lunga distanza e agli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Sulla base delle valutazioni del Comitato, la Conferenza delle Parti (COP) decide se procedere all'inserimento della sostanza chimica negli allegati alla Convenzione.
Ogni Parte contribuisce alle risorse finanziarie per l'attuazione della Convenzione tramite misure specifiche e attraverso piani d'azione a livello nazionale o regionale. I Paesi industrializzati, tramite un meccanismo istituito appositamente dalla Convenzione, forniscono risorse finanziarie e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.
Nell’ambito dell’Unione europea la Convenzione è stata attuata attraverso il Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (“Regolamento POPs”), attualmente in fase di aggiornamento da parte del Parlamento e del Consiglio.
Sono 182 gli Stati che, ad oggi, hanno ratificato la Convenzione, compresa l’Unione Europea (2005). L’Italia, pur non avendo ratificato la Convenzione, è tenuta ad osservarne gli obblighi in virtù del citato Regolamento Europeo sui POPs.
In provincia di Latina vengono effettuate analisi solo su un ristretto numero di sostanze e comunque tra queste nei laghi costieri è stato trovato il DDT.
Sembra che il DDT sia stato trovato in alcune zone d'Italia anche nel latte materno.
L'ISPRA ha assegnato il bollino rosso proprio all'area del Parco Nazionale del Circeo.
Il Servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Azienda USL Latina dovrebbe vigilare sia in merito alla sicurezza dei lavoratori e quindi controllare l'utilizzo dei DPI da parte degli operai che circa l'utilizzo di prodotti regolarmente autorizzati al commercio in Italia; mentre il servizio igiene alimenti e nutrizione dovrebbe vigilare sulla presenza di residui negli alimenti. 
Infine l’art. 78 del DPR 616/1977 attribuisce ai Comuni ai sensi dell’art. 118 della costituzione le funzioni amministrative in materia di interventi per la protezione della natura con la collaborazione della regione.

giovedì 23 gennaio 2020

IL TAR DI LATINA ANNULLA LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SABAUDIA CHE ERA STATA GESTITA DALLA DIREZIONE REGIONALE ACQUISTI DAL LAZIO

Con la determinazione n. G06203 in data 9 maggio 2019 la Direzione regionale acquisti della regione Lazio in relazione alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione per la durata di mesi 60 del servizio di raccolta, trasporto al trattamento rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia stabiliva quanto segue:
1)di approvare integralmente l’operato del RUP e della Commissione di gara nominata con la citata Determinazione n. G06315 del 17/05/2018 e del RUP e, in particolare, il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate indicati in premessa, i quali, pur se non materialmente allegati al presente atto e conservati a cura del RUP presso la Direzione Regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
2) di aggiudicare la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia per la durata di 60 mesi – CIG n. 697851331B - indetta con determinazione n. n. G02105 del 22 febbraio 2017, all’impresa DEL PRETE s.r.l con sede Legale in via Via Moncenisio 1, Latina, C.F. e P.I. 01088520596, per un importo complessivo di € 13.173.289,97 IVA esclusa, di cui € 14.276,90 per oneri per misure di prevenzione dei rischi da interferenza; 
3) di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 in capo al soggetto risultato aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge; 
4) di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto; 
5) di trasmettere gli atti per la stipula del relativo contratto al Comune di Sabaudia, quale soggetto esecutore del contratto che sosterrà le relative spese di gestione e di esecuzione e che nominerà un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, come specificato negli atti di gara e nell’accordo sottoscritto dalle parti ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all’articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima;
L'atto è stato oggetto di ricorso al TAR di Latina che con sentenza pubblicata  in data 18 gennaio 2020 ha annullato l'atto impugnato.
Il Comune di Sabaudia non si era costituito in giudizio.

mercoledì 22 gennaio 2020

INVIATA AL MINISTERO DELLA SALUTE UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL DM 70/2015 PER LA PARTE RELATIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE



Il 31 dicembre scorso, in qualità di promotore del comitato per la difesa del PPI di Sabaudia ho inviato la seguente lettera al Ministro Speranza e al direttore generale della programmazione Urbani  
L’art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che alla gestione unitaria della tutela della salute si debba provvedere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete di Unità Sanitarie Locali e che le stesse siano articolate in Distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, assicurando quindi la prossimità di questo servizio ai cittadini.
Com’è noto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1992 è stato approvato l’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei Livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza.
L’esito positivo degli interventi è condizionato dall’intervallo di tempo che intercorre tra il verificarsi dell’evento e la qualità ed efficacia dei primi soccorsi nonché dall’adeguatezza dell’intervento sanitario.
Le linee guida n.1/1996 approvate dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell’11 aprile 1996 prevedono che le modalità di risposta all’emergenza-urgenza si articolino su quattro livelli di operatività: Punti di primo intervento, Pronto Soccorso ospedaliero, Dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di primo livello e DEA di secondo livello.
Con i DM in data 2 aprile 2015, n. 70 è stato approvato il Regolamento recante la definizione degli standard strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all’assistenza ospedaliera con il quale è stata decisa la “trasformazione” dei PPI in postazioni medicalizzate del 118.
Di fatto con detto decreto è stato cancellato il sistema dell’Emergenza Sanitaria Territoriale ritenendo che ai PPI ricorressero solo pazienti cronici (mentre si occupano soprattutto di incidenti, ferite, punture di insetti, bambini che ingoiano oggetti, ecc.), inoltre di fatto non è stata prevista la stabilizzazione del paziente.
Pertanto ogni regione ha organizzato l’EST in modo autonomo creando, proprio in una materia così delicata, una notevole disomogeneità: dall’afferenza ai dipartimenti agli stessi nomi dei presidi.
Il DPCM 12 gennaio 2017 all’ art. 3 individua l’Emergenza Sanitaria Territoriale come uno dei livelli dell’assistenza distrettuale e all’art. 7 fissa i Livelli Essenziali di Assistenza dell’Emergenza Sanitaria Territoriale prevedendo che il Servizio Sanitario Nazionale debba garantire, in situazioni di emergenza-urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato.
Le società scientifiche dell’emergenza sanitaria sono tutte concordi sulla necessità di un intervento che armonizzi a livello nazionale la normativa e il sistema di allarme e di risposta provvedendo ad istituire in tutte le aziende sanitarie locali un dipartimento funzionale di emergenza monospecialistico integrato territorio-ospedale, preferibilmente su base provinciale, cui afferiscano i mezzi di soccorso (di base, intermedi ed avanzati), la Centrale Operativa118, i Punti di Primo Intervento, i PS con OBI generale e pediatrica e la MEU-semintensiva delle aziende (ospedaliere, ospedaliero-universitarie, territoriali, IRCCS e delle aziende regionali 118) che insistono sul territorio.
Il Patto per la salute 2019-2021 alla Scheda 15 apre alla revisione del DM 70/2015 sulla base delle evidenze e delle criticità individuate da diverse Regioni, per cui questo Comitato si permette di rappresentare l’opportunità che in tale occasione venga affrontata la materia nel suo complesso armonizzando l’organizzazione nelle regioni in modo che in tutte le aziende sanitarie locali possa essere realizzato il Dipartimento Integrato di Emergenza le cui articolazioni potranno trovare collocazione funzionale nel Distretto con un nome possibilmente identico in ogni parte d’Italia.
Da notizie apprese dalla stampa specializzata di recente sembra che anche le regioni siano disposte ad avviare la discussione per l'esame delle schede contenute nel nuovo Patto per la salute tra le quali c'è proprio quelle sul DM 70/2015. 

martedì 21 gennaio 2020

L'ASSESSORE ALLA SANITA' DEL LAZIO ANNUNCIA - ANCORA UNA VOLTA - L'USCITA DAL PIANO DI RIENTRO


Secondo quanto pubblicato OGGI da Askanews l'assessore D'Amato, in occasione di una cerimonia per l'inaugurazione di un nuovo blocco operatorio all'ospedale CTO avrebbe dichiarato: ""Oggi in giunta regionale abbiamo approvato la presa d'atto dei programmi operativi, di fatto l'uscita dal commissariamento. Ora aspettiamo il passaggio in Conferenza Stato-Regioni, speriamo entro il 30 di questo mese"". 
L'uscita dal Piano di rientro apre nuove prospettive alla sanità del Lazio; tuttavia, tenuto conto degli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale del Lazio per il piano di rientro che hanno costretto i cittadini a impugnarli avanti al TAR del Lazio attendiamo con ansia la loro pubblicazione per tutte le ritenute valutazioni del caso.

lunedì 20 gennaio 2020

IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA LA GARA PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E DEI GATTI DELLA ASL LATINA


Con la sentenza n. 156/2020 il Consiglio di stato ha annullato la gara indetta dalla ASL Latina per la cattura e il trasporto di cani, gatti ed altro.
Al riguardo il Collegio ha rilevato come l’appellante, precedente gestore del servizio, vantasse interesse a continuare ad espletarlo non essendo variati i requisiti necessari al riguardo, ma che abbia dedotto la propria oggettiva impossibilità di formulare un’offerta economica rispettosa del nuovo prezzo - base di gara prefissato ai fini dei ribassi, poiché talmente basso da non consentire nemmeno la copertura dei costi, come dalla medesima dimostrato e documentato, di modo che sarebbe illogico e contrario al diritto di tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. imporre la presentazione di un’offerta non rispettosa del prezzo base e quindi inammissibile, al solo fine di dimostrare l’interesse all’impugnativa del bando, potendo, invece, ben sussistere un interesse strumentale ma attuale alla riedizione della gara ed essendo l’eventuale ricorso contro l’aggiudicazione finale ad altri tardiva, in presenza di clausole di gara ostative per la partecipazione dell’interessata (per tutte, Cons. Stato, Sez. Terza, 4.05.2018, n. 2663). Infatti, così come precisato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 26.04.2018, devono considerarsi escludenti, e pertanto immediatamente impugnabili dall’imprenditore che non abbia presentato l’offerta, le clausole che danno luogo ad un’abnorme restrizione dell’accesso alla selezione precludendo all’operatore di formulare adeguate offerte di gara in chiave competitiva (Cons. St., Sez. V. 30.04.2018, n. 2602), ma anche quelle abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980). 
La gestione in atto del servizio messo a gara, unitamente alle numerose interlocuzioni intercorse con l’Amministrazione nel tentativo di far variare le condizioni del bando, vale altresì a differenziare l’interesse dell’appellante rispetto a quello della generalità dei consociati ai fini della sua azionabilità in sede giudiziaria.
L’appello deve, pertanto, essere in primo luogo accolto quanto alla presenza di un interesse attuale e differenziato e quanto alla conseguente ammissibilità del ricorso di primo grado, dovendo la sentenza del TAR essere innanzitutto riformata quanto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla stregua dell’effetto devolutivo del giudizio d’appello, una volta accertata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, il Collegio deve affrontare nel merito le censure del ricorso di primo grado, che risultano fondate. 
In particolare, all’Amministrazione non era consentito fissare un prezzo base irragionevolmente basso, in contrasto con le previsioni dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e con le esigenze, dedotte dalla parte appellante, di garantire la concorrenza (art. 41 Cost.), il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), la tutela dei lavoratori (artt. 35 ss. Cost.), la pubblica incolumità ed igiene (art. 32 Cost.) e la tutela degli animali (L. 20.07.2004, n. 189).
Infatti, la fissazione del prezzo, pur mantenendo ampi margini di discrezionalità, non può immotivatamente prescindere in modo manifestamente irragionevole dai dati obiettivi, conosciuti dall’Amministrazione anche in relazione all’attività espletata negli anni dall’appellante, posta la sostanziale identità del servizio e delle condizioni di svolgimento risultante dal raffronto con il capitolato della precedente gara del 2011 (fatti salvi gli interventi in favore dei gatti di colonia, già non espletati di fatto e quindi espunti dal nuovo bando). Pertanto, deve ritenersi illegittima la immotivata drastica riduzione del prezzo base annuale a circa 240.000 Euro rispetto al precedente prezzo annuale di oltre 700.000 Euro circa maggiorati in ragione della eccedenza degli interventi rispetto al numero stimato, pari a 6.750, a fronte di una media di interventi, calcolata sul triennio 2015 - 2017, pari a n. 9.000 e di contenuti del servizio non dissimili dal passato.

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A TRE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE INCONTRA RESISTENZE DA PARTE DEGLI UFFICI

Risultati immagini per global corruption in italyL'Associazione italiana di Transparency International ci ricorda che sono trascorsi tre anni  dall’introduzione del Freedom Of  Information Act (FOIA - introdotto negli USA dal presidente Johnson nel 1966)  in Italia, un grande traguardo dopo anni di battaglie  per avere anche nel nostro Paese il diritto di accesso alle informazioni della Pubblica Amministrazione: uno strumento cruciale per la trasparenza e per la partecipazione attiva dei cittadini, della società civile e degli organi di informazione su temi importanti come la corruzione, ma non solo.
Fin dalla sua introduzione ho utilizzato l'accesso civico generalizzato (così si chiama in Italia) ma devo dire che ancora oggi, a distanza di tre anni, le resistenze sono notevoli da parte di una burocrazia spesso ostile.
Occorre stabilire delle sanzioni anche a carico dei responsabili della trasparenza che non fanno il loro dovere.

I RICOVERI IN OSPEDALE DEI MIGRANTI E GLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO


Uno studio molto interessante dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) di Roma, pubblicato sul n. 2 dei Quaderni di epidemiologia, ci fornisce i dati relativi allo stato di salute delle popolazioni migranti in alcune regioni italiane tra le quali anche il Lazio.
I linea di massima le condizioni di salute degli stranieri sono migliori di quelle degli italiani anche perché hanno una età media molto inferiore, anche se sono colpiti da molte malattie infettive con particolare riguardo alla tubercolosi; in ogni caso la mortalità è inferiore a quella degli italiani;  peraltro i ricoveri delle donne sono maggiori e sono causati in prevalenza da complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio.


Molto interessante è la rilevazione degli accessi al pronto soccorso da cui rileviamo invece che gli accessi sono in prevalenza di migranti con numerosi codici bianchi e verdi.


Qui potete scaricare il QUADERNO N.2 dell'INMP.

mercoledì 15 gennaio 2020

CONTRIBUTI DALLA REGIONE LAZIO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGISMO


Con la Determinazione 19 dicembre 2019, n. G18036 della Direzione generale inclusione sociale della regione Lazio (pubblicata sul BUR 103 in data 24 dicembre 2019)  è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'assegnazione contributi a favore delle organizzazioni animaliste di volontariato e delle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico per interventi in materia di contrasto al randagismo L.R. n.34/97 e s.m.i.
Con l'avviso la Regione Lazio intende contribuire alla realizzazione di interventi che concorrano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. incrementare le adozioni e gli affidi;
2. promuovere una sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, sostenendo campagne di microcippatura;
3. contribuire alla realizzazione di strutture e spazi più idonei a garantire un maggior benessere per gli animali;
4. incrementare interventi di cure e/o sterilizzazione;
5. proteggere i gatti in libertà.
Le iniziative progettuali di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività nel territorio della Regione Lazio, per una durata massima di mesi sei.
Per “svolgimento di attività progettuali” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura un’effettiva attivazione di interventi l’esclusiva diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione.
Si specifica, inoltre, che laddove i progetti prevedano interventi per il miglioramento delle strutture ospitanti, essi si intendono riferiti alle strutture gestite ai sensi della L.R. n.34/97 (canili sanitari e canili rifugio), che ospitano i cani randagi di proprietà degli Enti locali, pubblici o privati convenzionati; non sono ammessi progetti finalizzati ad attività realizzate in tutti quegli spazi o luoghi dove sono ospitati gli animali d’affezione di proprietà delle Associazioni, che gestiscono in proprio, senza finalità di lucro.
2.Beneficiari delle risorse
Beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso sono:
 le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nel registro regionale di cui alla L.R n. 29/93;
 le associazioni di promozione sociale (ApS) iscritte nel registro regionale di cui alla L.R n. 22/99.
Il possesso del requisito di iscrizione ai suddetti registri deve permanere nei confronti dell’ente proponente per l’intero periodo di realizzazione del progetto; la cancellazione dai citati registri comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.
3.Risorse disponibili
Le risorse finanziarie attivate con il presente avviso, in termini di contributo pubblico sono pari a € 50.000,00; tale disponibilità finanziaria può essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.
L’entità massima del contributo per ogni singolo progetto è pari ad euro 5.000,00; i contributi vengono concessi agli enti collocati nella graduatoria fino alla concorrenza delle somme disponibili.
4.Collaborazioni
L’attuazione delle iniziative e dei progetti previsti, potrà realizzarsi prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (Asl,enti locali, scuole).
Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito e attestate utilizzando l’allegato 3 al presente Avviso.
Anche in caso di attivazione di collaborazioni, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente. 

martedì 14 gennaio 2020

I finanziamenti stanziati dalla regione per i Piani sociali di zona per l'anno 2020


Con deliberazione n. 971 in data 17 dicembre scorso (pubblicata sul SO al BUR n.4/2020) la regione Lazio, in attuazione ddella deliberazione del consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, ha approvato la ripartizione dei fondi per i Piani sociali di zona ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2016.
I criteri a cui si è uniformata la regione al fine di definire la quota annuale del trasferimento agli ambiti socio sanitari, come di seguito indicati e meglio specificati nella successiva tabella sono stati i seguenti:
- Popolazione;
- Superficie;
- densità demografica;
- indice di isolamento territoriale (“P6 Incidenza della popolazione residente nei nuclei e le case sparse” Fonte ISTAT 8Mila census)
- indici di vulnerabilità sociale (Nota metodologica Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie Roma, 31 Maggio 2017):
a. V8 Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione (classe di età 15-29 anni)
b. V6 Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico
c. V4 Tasso di alloggi impropri
d. V1 Indicatore di vulnerabilità sociale e materiale;
- criteri di salvaguardia per i Comuni di piccola dimensione (in base alla popolazione dei comuni uguale o inferiore ai 2.000 abitanti).

L'ARES 118 CI RIPENSA E REVOCA LA DELIBERA PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO NELLE AREE EXTRAOSPEDALIERE DELLE PROVINCE.

Molto clamore ha destato nei giorni scorsi la scelta dell'ARES 118, l'azienda della regione Lazio preposta al trasporto degli infermi, di avviare (con deliberazione 365 del 30 dicembre 2019) una procedura per l'affidamento del servizio di soccorso in area extraospedaliera nei territori provinciali del Lazio per un costo annuo di € 41.799.618,60 divisi in 116 lotti.
Il lotto di Sabaudia era il n. 108 per un importo di € 442.423,00.
Il problema è rappresentato dal fatto che nel mese di giugno 2019 i sindacati confederali hanno sottoscritto un accordo con la regione per la progressiva re-internalizzazione del servizio per cui una nuova procedura per l'esternalizzazione dello stesso per ulteriori tre anni ha rappresentato una pesante rottura dell'accordo raggiunto ignorando le aspettative degli operatori.  
Per oggi 15 gennaio il personale aveva indetto uno sciopero ma nella mattinata di ieri è stata adottata dall'azienda interessata una nuova deliberazione n. 20 con la quale il direttore generale ha provveduto alla revoca della procedura.
La motivazione riportata nell'atto è che la durata triennale prevista per l'affidamento "...si pone in contrasto con i tempi previsti per la realizzazione del piano pluriennale per la completa internalizzazione dei mezzi di soccorso attualmente esternalizzati nell'arco dei tre anni adottato al punto 7.1.2 del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo SSR 2019-2021 approvato con DCA della regione Lazio 14 novembre 2019 n. U00469".
Non si comprende come mai all'ARES non avessero letto prima il decreto del presidente della Regione.
Tutto è bene quello che finisce bene, ma la fase di transizione si presenta complessa e difficile.  

lunedì 13 gennaio 2020

I CITTADINI HANNO IL DOVERE DI CONTRIBUIRE ALLA CONSULTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Come tutti gli anni entro il 31 gennaio ogni pubblica amministrazione deve approvare l'aggiornamento del  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 
I cittadini possono contribuire al miglioramento del piano attraverso una fase di consultazione.
Il Comune di Sabaudia ha pubblicato l'avviso con il quale viene informata la cittadinanza circa questa opportunità e viene fissato il termine ultimo per l'invio dei contributi al 20 gennaio.
Nel documento allegato SCHEDE PTPCT 2020 viene spiegata la procedura seguita e vengono fornite le schede con i vari procedimenti per facilitare i cittadini.
Rammento che l'amministrazione in base alle direttive del dipartimento della funzione pubblica è tenuta a fare menzione dei contributi ricevuti e circa la loro utilizzazione.
Al fine di elaborare il Piano Nazionale Anticorruzione 2020 approvato con la deliberazione 18 novembre 2019, n. 1064, l’ANAC ha richiesto , alle Amministrazioni di seguìre una impostazione più analitica che nel passato , oltrechè più tecnica ,per valutare il rischio . 
Secondo tale indirizzo : 
1.sono stati descritti nelle schede che seguono ,i principali processi ( selezionati) di competenza delle strutture organizzative del Comune e , dopo aver elencato i processi ritenuti più rilevanti per l’elaborazione del piano ,sono stati individuati , con riferimento ad ognuno , le fasi in cui si articola , con iniziale evidenziazione dell’input di processo, esitato con l’output , rispettivamente atto di impulso e prodotto finale . 2 la valutazione del rischio , come negli anni passati, è stata contestualizzata e basata su un approccio non più e non solo matematico , ma qualitativo e misto Ai fini della pubblica audizione , finalizzata a consentire a tutti gli interessati , cittadini inclusi , non soltanto di conoscere in via preventiva le future misure da adottare per la prevenzione della corruzione e trasparenza , ma anche di segnalare ,qualora intendano farlo , suggerimenti o proposte integrative , si spiega che per processo si intende il complesso di attività amministrative ed economiche ,coordinate tra loro che creano valore ( bene , servizio o opera ).Per input di processo si intende l’attività che avvia il processo (es. e una istanza di parte o un'attivazione d'ufficio ) - ; per output , si intende il prodotto o risultato del processo rivolto all’esterno ( es. erogazione di una sovvenzione, fornitura libri di testo gratuiti , etc.) o all’ interno dell’Amministrazione ( es concessione di ferie su richiesta del dipendente ).Il soggetto esterno e interno ,destinatari del prodotto, sono detti utenti . 
Il rischio per il 2020 , è stato preventivato , in base alle rilevazioni effettuate nel 2019 e formalizzate nella Relazione 2019 del RPCTC Con due istanze , del 28 novembre 2019 e del 17 dicembre 2019 , il RPCTC ha , infatti , invitato i Responsabili dei Settori del Comune ,di fornire dati su prevenzione corruzione e Trasparenza .Oltre a tale base di partenza di riferimento , le valutazioni quali-quantitative per il 2020 sono state formulate tenendo conto di nuove attività da avviare Sulla base, dunque, delle risultanze inserite nella Relazione PCT 2019 , le quali a loro volta recepiscono gli esiti delle verifiche periodiche infra-annuali , sono state individuate le aree di rischio e, all'interno di queste, , sono stati selezionati i processi e le fasi in cui ciascuno di essi si articola . I rischi sono stati misurati sia in corrispondenza di processi e fasi riferiti a ciascun singolo settore , sia in modo aggregato per ambiti amministrativi omogenei , laddove processi e fasi , siano trasversali, quindi , comuni a più settori . Per la misurazione qualitativa del rischio , che con il nuovo PTPTC (nelle tabelle che seguono ), viene espressa con giudizio di sintesi , si evidenzia che gli steps seguono essenzialmente i meccanismi rilevatori , ritenuti piuttosto efficaci , gia adottati per l'elaborazione dei PTPTC delle ultime annualità ed utilizzati secondo le prescrizioni dei PNA dell'ANAC ( deliberazioni n. 1208/ 2017 e n. 1074/2018 ).Gli indici di misurazione vengono attualizzati per l'anno 2020

sabato 11 gennaio 2020

UN AVVISO DELLA REGIONE PER PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' DELLE AREE COSTIERE

SABAUDIA: EROSIONE FOTO BRUGNOLA 
Pubblicato sul Burl della Regione Lazio un AVVISO da 10 milioni di euro per la riqualificazione e la sostenibilità delle aree costiere del Lazio, destinato ai 24 Comuni litoranei (per Roma al Municipio X), che potranno partecipare singolarmente o anche in forma associata. Il contributo regionale può raggiungere un massimo del 90% del costo dei progetti presentati, con l’importo concedibile compreso tra un minimo di 500mila euro e un massimo di 3 milioni di euro. 
Molti i tipi di intervento ammessi, tutti con un’impostazione generale nettamente orientata a promuovere l’innovazione e l’ecosostenibilità. Scadenza 8 aprile.
L’avviso – inquadrato nel “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” e previsto dall’articolo 41 della legge regionale n.26 del 2007 – prevede la possibilità per gli enti locali di vedersi attribuire un contributo regionale per un massimo del 90% del costo dei progetti presentati, con l’importo concedibile che sarà compreso tra un minimo di 500mila euro e un massimo di 3 milioni di euro. Prevista una riserva di 1 milione di euro per Ponza e Ventotene, Comuni insulari cui viene riconosciuto un valore unico da un punto di vista naturalistico, ambientale, e culturale.
Sono molti i tipi di intervento che possono essere previsti nei progetti che presenteranno gli enti locali, con un’impostazione generale nettamente orientata a promuovere l’innovazione e l’ecosostenibilità; si va, a titolo di esempio, dal recupero archeologico e architettonico di monumenti, alla realizzazione di piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi di scambio e aree verdi, fino a l’installazione di impianti di videosorveglianza, Wi-Fi e di colonnine di ricarica per auto e bici elettriche, realizzazione e riqualificazione degli arredi urbani utilizzando materiali ecocompatibili, installazione di impianti di illuminazione energeticamente efficienti. Inoltre, per quanto riguarda specificamente gli arenili, potranno essere realizzati varchi di accesso, eliminate barriere architettoniche e realizzate strutture innovative ed ecosostenibili per l’assistenza, la sicurezza e il primo soccorso come postazioni S.O.S. informatizzate, servizi igienici predisposti per il riutilizzo del ciclo delle acque, fontanelle pubbliche, strutture dedicate alla raccolta di bottiglie e contenitori riutilizzabili ecc. Particolare attenzione verrà data ai progetti che vedono il coinvolgimento di università e centri di ricerca.
Il bando rimarrà aperto 90 giorni con scadenza per l'invio delle domande l'8 aprile alle ore 12:00. Le domande devono essere inviate, alla Regione Lazio, “Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up, Lazio Creativo e Innovazione” – Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo – Area “Economia del Mare” – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, con la denominazione “Presentazione di proposta di intervento: Avviso pubblico L.R. 28 dicembre 2007, n.26 art. 41 (triennio 2019/2021) a mezzo posta elettronica certificata PEC, all’indirizzo: areaeconomiadelmare@regione.lazio.legalmail.it, oppure consegnate a mano alla Regione Lazio – Servizio Ricezione corrispondenza (stesso indirizzo).

venerdì 10 gennaio 2020

IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA PASSA DAI PROCESSI DECISIONALI INCLUSIVI

Sul sito web del Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL) (l'organo ausiliario previsto dall'art. 99 della Costituzione inviso ad un giovane ex premier che voleva cancellarlo), è apparso un articolo molto interessante sulle procedure dei processi decisionali della P.A., nel quale viene suggerita l'utilizzazione della partecipazione dei cittadino e degli stakeholders nei processi decisionali.
Secondo il CNEL la programmazione è fondamentale nelle politiche e nelle strategie di sviluppo economico e sociale. È una questione di democrazia poter sviluppare riflessioni di carattere strategico. Il mondo senza programmazione è un mondo che non riesce a seguire le evoluzioni dell'economia, della tecnologia e della società. In Francia esiste un’istituzione, “France stratégie”, nata come Ufficio del piano, dedicata a questa attività. Per pianificare il futuro è ormai irrinunciabile l’ascolto degli stakeholder e  in primis dei cittadini.
In Italia, l’Organo deputato all’ascolto delle parti sociali e delle forze produttive è il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) che, da alcuni mesi, è aperto anche all’interlocuzione diretta con i cittadini attraverso lo strumento delle consultazioni pubbliche, introdotte con il nuovo regolamento degli organi e dell’organizzazione approvato dall’Assemblea della X Consiliatura. 
Con l’art. 99 della Costituzione, i Padri costituenti immaginarono il CNEL proprio come casa della democrazia partecipativa. 
La sua forza è l’iniziativa legislativa e la possibilità di far sentire la voce delle parti sociali nel dibattito parlamentare attraverso pareri e documenti di osservazioni e proposte. 
Ovviamente, il fatto che i costituenti l'avessero immaginato non vuol dire che ciò sia stato realizzato. 
Al momento, al CNEL è stata sperimentata una prima consultazione sul futuro dell'Unione Europea che ha registrato la partecipazione di circa 13.500 cittadini che hanno compilano un questionario di 44 domande. 
Secondo il CNEL  la partecipazione dei cittadini e di altri portatori di interesse ai processi decisionali pubblici è il più importante esercizio di futuro.
Purtroppo nei fatti non solo molte pubbliche amministrazioni di mia conoscenza non si aprono spontaneamente alla partecipazione dei cittadini mediante consultazioni o altre forme, ma addirittura negano l'applicazione dell'art. 9 della legge 241/1990 ai comitati di cittadini. 

giovedì 2 gennaio 2020

L'AVVISO PUBBLICATO DALL'ARES 118 IL 30 DICEMBRE NON GARANTISCE UN ADEGUATO PRONTO INTERVENTO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO DI LATINA

Come già accennato nei giorni scorsi all'albo pretorio dell'ARES 118 è stata pubblicata la deliberazione n. 365 in data 30 dicembre 2019 con la quale è stata indetta una procedura selettiva tra gli enti, associazioni e istituzioni di volontariato a carattere associativo aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del SSN. 
Dall'allegato del capitolato contenente le postazioni e la tipologia dei mezzi si apprende che per la provincia di Latina sono messe a gara 3 (tre) automediche e 19 ambulanze (MSB) senza medico a bordo.
In particolare nel bando le automediche sono previste a:
-Formia Penitro
-Latina Scalo
-Terracina Badino.
Naturalmente si tratta di servizi che integrano quelli già svolti dall'ARES 118 con personale dipendente: 2 (per un totale di 5), ma purtroppo per carenza di trasparenza non è possibile sapere oggi il totale dei minuti totali di BLS.
Meno male che grazie alla lotta  portata avanti dal 2018 insieme ai Comitati cittadini e ad alcuni Comuni siamo riusciti a non far trasformare i PPI in postazioni medicalizzate del 118  perché ci saremmo potuti trovare senza medico.
Le ambulanze MSB sono previste per: Aprilia (2), Castelforte, Cisterna Vivaldi, Cori, Fondi MOF, Formia Penitro, Gaeta, Latina OSCI (2), Latina Estrella, Latina Scalo, Pontinia, Ponza, Priverno Pignatari, Sonnino Scalo, Terracina Badino, Sabaudia, Latina.
Si tratta di una previsione assolutamente insufficiente.
Come già ricordato per l'estensione del territorio della provincia e la sua orografia e per la popolazione residente (per non parlare del turismo estivo) sarebbero necessarie secondo l'AGENAS 9 ambulanze medicalizzate e 14.082 minuti di assistenza BLS al giorno con ambulanze di base (MSB).
Sempre dall'albo pretorio dell'ARES  118 si apprende che con delibera 366 gli autisti per gli automezzi saranno forniti mediante contratto di somministrazione dalla società MANPOWER....Meno male che si voleva re-internalizzare il servizio come pure previsto nell'ultimo DCA U00469/2019 con il Piano di Rientro.

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E LE SALE DA GIOCO


Il Consiglio di Stato, Sezione III con  Sentenza 8563/2019, si è espresso in materia di distanze dai luoghi sensibili delle sale da gioco.
Si tratta di una materia molto delicata che purtroppo molte amministrazioni comunali fingono di non vedere mentre il numero della sale da gioco cresce sotto i loro occhi.
Secondo il Collegio l'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo, tra i criteri di delega - assieme a quello dell'adeguamento della normativa «all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile» (lettera a del comma 2) - l'altro della fissazione «di parametri di distanza dai luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale», ma con espressa garanzia della «salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale», che risultassero coerenti con i principi stabiliti dal decreto delegato (lettera e del comma 2). 
Ciò a dimostrazione del fatto che simili discipline potevano essere medio tempore adottate anche in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012 ( cfr. Corte Cost. 11.5.2017, n. 108).
La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo ha individuato lo spazio di intervento del legislatore regionale, pur nell’assenza delle norme esecutive nazionali, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, nella possibilità di individuare sia distanze minime da rispettare, sia ulteriori spazi collettivi, espressione di analoghe esigenze di tutela, rispetto a quelle già insite nelle strutture di aggregazione indicate dal legislatore nazionale (Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 1° agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 23 ottobre 2014, n. 5251; Corte Costituzionale n. 108 del 2017; 27.2.2019, n.27).
Per quanto riguarda, specificamente, i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», all'art. l, comma 936, ha attribuito alla Conferenza unificata il compito di definirne le caratteristiche, con lo scopo di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.
Con l’Intesa del 7 settembre 2017, la Conferenza ha rimesso alle Regioni e agli enti locali l'adozione di criteri che consentano una equilibrata pianificazione e distribuzione nel territorio, stabilendo che «le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia». Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto del gioco d'azzardo patologico, potranno stabilire in futuro forme maggiori di tutela per la popolazione.
Sebbene tuttora non recepita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale Intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all'art. 1, comma 1049, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa.
Fatte tali premesse, va rilevato che il metodo del distanziometro, lungi dall’essere contrastato nella legislazione nazionale e regionale, o nella giurisprudenza, rappresenta, a tutt’oggi, uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco.
La distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Regione Marche, con l’art. 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, e non determina ex sé un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco.
Anche sul metodo di calcolo, la regione Marche si colloca nella media delle Regioni che hanno scelto il criterio della distanza calcolata non secondo il metodo del “più breve tragitto pedonale”.
La giurisprudenza di questo Consiglio, ha ritenuto che una distanza di 500 mt risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli (cfr. V Sez. n. 5237 del 2018; Sez. IV, 27/11/2018, n. 6714; Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato sez. V, 06/07/2018, n.4145).
Di fatto, il fenomeno c.d. “espulsivo” lamentato dalla ricorrente va apprezzato, semmai, con riguardo non solo alla distanza, bensì anche al numero e tipologia di luoghi sensibili individuati, tenuto conto della natura non tassativa dell’elencazione contenuta nell'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli le scelte regionali di ampliare il numero dei luoghi sensibili, includendovi persino luoghi adibiti ad “attività operative nei confronti del pubblico” che “si configurano altresì come luoghi di aggregazione, in cui possono transitare soggetti in difficoltà” (ha ritenuto ad es. legittima l’inclusione delle caserme, cfr. sentenza n. 27/2019).
La Corte ha enunciato il principio secondo cui rientrano nella discrezionalità del legislatore, nei limiti della non irragionevolezza, le scelte dei luoghi la cui vicinanza potrebbe mettere a rischio soggetti più fragili e tali valutazioni ben potrebbero, ad esempio, essere legate alla specifica conformazione territoriale.
La Corte ha osservato anche come le scelte regionali sul punto sono state assai diversificate e solo per alcuni luoghi si riscontra un costante inserimento nell'elenco, mentre non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole Regioni (si pensi oltre alle caserme, alle stazioni bus o ferroviarie – Corte Cost. n. 27 del 2019).
D'altra parte, la Corte Costituzionale, nei suoi numerosi interventi in materia, ha ritenuto che la tutela della salute dei soggetti più deboli è sussumibile tra gli obiettivi che, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, possono giustificare limitazioni all'iniziativa economica privata, tenuto conto della non assoluta preminenza del principio di libertà dell'attività economica privata nella nostra Costituzione.
Anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22 ottobre 2014, C-344/13 e C367/13).
Quanto alla censura secondo cui la norma della Regione Marche si porrebbe in contrasto con lo stesso art. 32 della Costituzione, in quanto non rappresenterebbe una misura di contrasto della ludopatia, ma precludendo in radice l'esercizio del gioco lecito nella regione, non solo non contrasterebbe efficacemente la ludopatia, ma impedirebbe di indirizzare la "domanda di gioco" verso la legalità e, quindi, di contrastare la diffusione del gioco illegale, attorno al quale proliferano ulteriori fenomeni criminosi, si osserva che il problema sollevato attiene a scelte di politica legislativa.
L’attuale indirizzo legislativo è nel senso di ritenere misura idonea e necessaria ad arginare il fenomeno della dipendenza da gioco l’individuazione di limiti al suo esercizio, attraverso l’individuazione di una distanza da luoghi di prolungata permanenza o anche di transito di soggetti “a rischio”, e attraverso l’imposizione di orari di apertura al pubblico, oltre che attraverso l’ampia serie di luoghi e fasce di popolazione da proteggere.
Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari.
Peraltro, nella Regione Marche non sembrano essere stati individuati i luoghi sensibili in maniera particolarmente generalizzata, rispetto ad altre Regioni e Province Autonome, dove finanche i centri storici o pedonali sono stati sottratti alla localizzazione di sale da gioco (come nei casi richiamati dallo stessa appellante oggetto delle sentenze del TAR Bolzano); sicché non può sostenersi che lo spazio per l’autorizzazione di sale gioco sia particolarmente ridotto nella Regione per il fatto che sia stata adottata la distanza minima di 500 mt.
E' auspicabile che le amministrazioni comunali facciano tesoro di questa sentenza.