sabato 31 ottobre 2015

UN RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULL'USO DEI DRONI USI CIVILI

In questi ultimi anni l'uso dei droni per usi civili ha avuto sviluppi impensabili fino a qualche tempo fa. Il quotidiano online "Affari Italiani" riporta la notizia della nuova Risoluzione del del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti comunemente come veicoli aerei senza equipaggio (UAV - Unmanned aerial vehicles), nel settore dell'aviazione civile. Gli Il parlamento europeo è preoccupato per le implicazioni derivanti dall'uso commerciale e ricreativo dei droni oltre che dai rischi per la sicurezza per non parlare della possibilità di loro utilizzo da parte di persone malavitose. E' necessario che i Paesi europei vigilino e che emanino normative più rigorose.
Ecco il testo completo della risoluzione:

venerdì 30 ottobre 2015

IL DPCM PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE

Sulla Gazzetta ufficiale n.249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l' approvazione del Bando concernente le modalità e le procedure dei Progetti che costituiranno il Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Un Bando - rivolto a tutti i Comuni, senza distinzione territoriale o dimensionale - che consente di presentare richiesta di finanziamento per progetti di riqualificazione “costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”. In particolare i progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano;
b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l’attrattività della scuola e l’orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature
per i disabili;
c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all’attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l’accoglienza di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;
d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all’attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalità e del disagio anche della popolazione immigrata;
e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all’attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani;
f) interventi fi nalizzati alla riqualifi cazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrità dell’abitare, il risparmio energetico, la mobilità alternativa, il ciclo virtuoso dei rifi uti, la sostenibilità ambientale complessiva degli interventi;
g) interventi fi nalizzati alla riqualifi cazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati volti a stimolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili.
Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: areeurbane.po@pec.governo.it.
Per supportare i Comuni nella verifica dell’ammissibilità delle aree per il “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, l’Anci, in collaborazione con Istat, ha raccolto tutte le variabili necessarie per il calcolo degli indicatori. Quelli per il Lazio li trovate qui:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/dati_per_aree_degradate_SEZ%20LAZIO.zip

LA PREVENZIONE IN ITALIA SECONDO IL CONSORZIO PER LA RICERCA ECONOMICA APPLICATA IN SANITA' DI TOR VERGATA

E' stato reso noto in questi giorni il rapporto 2015 del C.R.E.A. SANITA' di Tor Vergata diretto dal prof. Spandonaro. Uno dei punti più importanti preso in esame è rappresentato dalla prevenzione. 
Dal rapporto leggiamo: La revisione 2015 dei dati OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (con l’implementazione del nuovo “System of Health Accounts 2011”) ha reso merito allo sforzo italiano in tema di prevenzione: la spesa pubblica per programmi di prevenzione e salute pubblica nel 2013 viene rideterminata al 3,7% della spesa pubblica corrente; quindi una quota relativamente alta rispetto agli altri Paesi (tenendo in debito conto che i dati non sono sempre esattamente confrontabili per la loro composizione). Tuttavia, essendo il dato italiano espresso in percentuale di una spesa sanitaria significativamente minore rispetto agli altri Paesi, ne segue che in termini assoluti l’investimento sia probabilmente ancora insufficiente [tavola 12], risultando inferiore a quello di diversi altri Paesi: in termini pro-capite, la spesa pubblica per la prevenzione in Italia sarebbe pari per il 2013 a € 66,3, un valore più basso di Olanda (€ 95,9), Germania (€ 99,5), Lussemburgo (€ 100,2), Finlandia (€ 104,3), Danimarca (€ 114,4), Belgio (€ 115,2) e Svezia (€ 131,0). Tra l’altro, la quota di spesa destinata a interventi sugli stili di vita, fattore che appare condiviso sia alla base di gran parte delle principali patologie del nostro secolo, rimane ignota ma probabilmente molto modesta: rimaniamo uno dei Paesi più sedentari di Europa e questo da solo potrebbe spiegare parte dell’involuzione dello stato di salute. Sempre a livello nazionale, sebbene gli ultimi Patti per la Salute ribadiscano come il 5% del Fondo Sanitario Nazionale debba essere utilizzato per il Lea “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, in base ai dati disponibili nel 2013 ci si attesterebbe al 4,19%, pari a circa € 4,8 mld., di cui circa € 1,0 mld per attività di prevenzione rivolte alle persone. Tra queste ultime rientrano le vaccinazioni: in Italia nel 2014 si spendono circa € 4,79 pro-capite per vaccini; nel 2013 se ne spendevano € 5,4 contro €10,0 in Francia, € 11,3 in Germania e € 19,0 in Svezia. Si noti che nel 2014 a livello nazionale non si è raggiunta per nessun antigene la soglia minima del 95% prevista nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale per le coperture vaccinali pediatriche. Nel 2014 sono 9 le Regioni che non raggiungono la soglia minima raccomandata per nessuno degli antigeni considerati (la maggior parte del Nord): Valle d’Aosta, P.A. di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Sicilia e Puglia. Anche le coperture vaccinali contro l’influenza stagionale negli anziani over65 sono nella stagione 2014/2015 in netto calo. Tutte le Regioni sono al di sotto della soglia minima perseguibile del 75,0% 
Leggete qui tutto il rapporto:
http://www.creasanita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=217

Modificata la normativa su diritto di continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

Sulla gazzetta ufficiale n. 252 del 29 ottobre è stata pubblicata la L. 173/2015 con cui viene modificata la L. 184/1983 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. In particolare vien modificato l'art. 4 della citata L. 173/1983 con l'aggiunta delle seguenti disposizioni: "Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l’affidamento. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5 -bis e 5 -ter , tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».
Si tratta di norme molto importanti poste a tutela dei minori ed atte ad evitare ulteriori traumi a chi ha già sofferto per la perdita dei genitori naturali.

APPROVATO DAL SENATO IL DISEGNO DI EGGE PER LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA


E' stata conclusa al Senato la discussione in commissione sul disegno di legge n. 1738 recante la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Si tratta di un provvedimento importante d'iniziativa del Ministro Orlando che tocca l'organizzazione stessa della magistratura, attese le molteplici competenze attribuite a quest'organo.
Potete trovare qui il testo e la relazione.del sen. Cucca.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00902379.pdf

giovedì 29 ottobre 2015

L'INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Una nuova segnalazione da parte dell'ANAC al Parlamento sulla questione della inconferibilità degli incarichi con la proposta di unificare la normativa riguardante i politici con quella dei dirigenti.
Personalmente penso che il Presidente cantone abbia ragione e credo che sarebbe quanto mai giusto che sin d'ora le amministrazioni locali per ragioni di evidente opportunità applicassero questi principi.
Leggete qui il testo della segnalazione n. 6:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/atto.segnalazione.n.6.2015.pdf

ATTRIBUITI AI COMUNI 530 MILIONI DI EURO IN RELAZIONE AI GETTITI STANDARD ED EFFETTIVI IMU E TASI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre è stato pubblicato il D.M. 22 ottobre 2015, recante l'attribuzione ai comuni del contributo di 530 milioni di euro in relazione ai gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della verifica del gettito per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. in particolare il decreto dispone per l’anno 2015 il contributo di 530 milioni di euro di cui all’art. 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per l’importo complessivo pari a 530 milioni di euro, è ripartito fra i comuni. 
Per i comuni delle regioni a statuto speciale FriuliVenezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il contributo di cui al comma 1 spettante ai comuni ricadenti nel territorio delle predette autonomie speciali viene attribuito dalle suddette regioni e province autonome e sono ugualmente riportate nello stesso allegato. 
Le somme spettanti a ciascun comune sono state determinate sulla base della metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015. 
La G.U. è reperibile qui:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151028&numeroGazzetta=251&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&estensione=pdf&edizione=0

mercoledì 28 ottobre 2015

IL PRESIDENTE DELLA TOSCANA ENRICO ROSSI PER UN'ITALIA DI MEZZO

Da sito della conferenza Stato Regioni apprendiamo la proposta fatta dal Presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, per la creazione di una macroregione del centro nata dalla fusione con Umbria e Marche. Secondo Rossi queste tre regioni sono unite dalla comunanza di paesaggio e arte. Rossi presenta così il "Manifesto per un'Italia di Mezzo".
Le altre parti interessate hanno manifestato la loro disponibilità, ma pensano che la cosa debba essere studiata in maniera adeguata. 
Il sasso voglio ricordarlo è stato già lanciato dal sen. Ranucci con la sua proposta di accorpamenti che prevede anche la creazione di una regione per Roma Capitale, frantumando il Lazio in tanti parti, ognuna aggregata ad un'altra macro regione. Su questo  tema  è intervenuto anche Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo il quale ha proposto di andare oltre l'attuale consistenza, strutturandoci per arrivare alla riforma con le dimensioni per affrontare questo grande appuntamento”.

martedì 27 ottobre 2015

IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLE PROVINCE: UNA SPINTA CON LA LEGGE DI STABILITA'

Prosegue con lentezza il processo di trasferimento del personale dalle province e fino ad oggi sono solo 8 (su 15) il numero delle Regioni a Statuto ordinario che hanno legiferato in materia. Ora il governo ha dato una nuova spinta con il disegno di legge di stabilità 2016 all'accelerazione del processo. L'articolo 38 del provvedimento, finalmente all’esame del Senato, prevede che  “alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario” sia “attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 20161 di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alle viabilità e all'edilizia scolastica”. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città cd autonomie locali, è stabilito n riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo”.
E' prevista anche l’istituzione, per l'anno 2016  di un “fondo con la dotazione di 100 milioni di euro costituito mediante l’utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1 comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, con decreto del Presidente del Consiglio e sentita la Conferenza Unificata è nominato un Commissario al fine di assicurare - “nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'Accordo tra Stato e Regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014” - il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014.

PIU' STRUMENTI PER I CONTROLLI SULLE ACQUE CON IL DLGS. N. 172/2015

In attuazione della Direttiva 2013/39/UE è stato pubblicato sulla G.U. n. 250/2015 il D.lgs n. 172/2015 che modifica numerose norme del Codice dell'Ambiente per la parte relativa alle analisi delle acque rendendo più stringenti i controlli e modificando alcuni standard. Un provvedimento utilissimo per monitorare e quindi
migliorare la qualità delle nostre acque superficiali ed in particolare per quelle di transizione come le lagune e i laghi costieri. Gli uccelli abitanti delle acque basse e da sempre indicatori della qualità delle acque ringraziano.

FERDINANDO I DI BORBONE E LA BUROCRAZIA

I fatti recenti di mazzette, corruzione, concussione, ecc. mi hanno fatto tornare in mente una storiella attribuita all'epoca del Regno delle due Sicilie. Pare che il re Ferdinando avesse per amante una giovane popolana molto bella e sposata con uno dei tanti che tiravano a campare senza un lavoro fisso; durante uno degli incontri nell'alcova pare che l'amante del re fattasi intraprendente avesse chiesto al re di trovare un lavoro al povero marito. La volta successiva il re dette alla sua bella una lettera con cui assegnava un Ufficio del dazio al di lei marito; quella ringraziò in maniera adeguata. Ma dopo qualche tempo la giovane amante si lamentò con il re perché pare che  quel lavoro non procurasse loro alcun guadagno; il re pronto spiegò che la colpa era del marito perché sbrigava rapidamente tutte le pratiche invece di lasciarle lì ad attendere. La donna riferì al marito, così rapidamente le cose cambiarono e i soldi cominciarono ad arrivare, tanto che la donna ringraziò Sua Maestà per il suggerimento. Ma dopo qualche tempo il re fu costretto a sgridare la donna perché il marito si era fatto troppo avido in quanto aveva bloccato tutto e pare pretendesse cifre troppo alte per firmare ogni pratica, per cui erano arrivate molte lamentele fino a lui. Nulla di nuovo sotto il sole.

lunedì 26 ottobre 2015

COTTARELLI HA RACCONTATO A MILANO QUELLO CHE AVEVA SCOPERTO CON LA SPENDING REVIEW E QUELLO CHE NON E' STATO FATTO DAL GOVERNO

Il documento sui livelli di inefficienza dei Comuni italiani prodotto a suo tempo dal dott. Carlo Cottarelli torna di grande attualità dopo la sua partecipazione al dibattito organizzato a Milano nel corso della manifestazione "Book city" in occasione della presentazione del suo libro "La lista della spesa".
Per le spese generali ad esempio il Lazio spende molto di più di altre regioni più virtuose, ma ci sono moltissime proposte interessanti. Da quanto si evince nel complesso i tagli alla spesa pubblica sono stati un bluff in quanto il Governo non ha accolto le proposte, tanto che alla fine, dopo un anno e dieci giorni Cottarelli si dimise.
Di fatto e solo ora tra i 15 miliardi di tagli previsti da Cottarelli ci siamo ridotti solo a 5,8.
Qui trovate alcuni documenti: https://www.scribd.com/doc/260571392/Prime-Proposte-Per-Una-Revisione-Della-Spesa-Xfinalex

Legge di stabilità: Art. 16 Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione

Tra le novità inserite nell'ultimo testo della legge di stabilità c'è questo art. 16 che prevede norme per l'assunzione di giovani dirigenti qualificati attraverso la Scuola Superiore della P.A. che in particolare recita: Nell’ottica di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto agli articoli 15 e 17 della presente legge e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA, le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale...
Le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’Ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.
Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzative adottate ai sensi del comma 4, certificati dall’organo di resvisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione dei commi 4 e 9 del presente articolo.Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa 20 pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della legge 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

L' Art. 35 della legge di stabilità tratta delle "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali"

Ecco le norme per i Comuni.
Il primo comma dell'art. 35 è molto interessante in quanto stabilisce, in particolare, che a decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Però ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali
In caso di mancato conseguimento del saldo  nell’anno successivo a quello dell’inadempienza l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato.
Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

LA LEGGE DI STABILITA' 2016 PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

L'art. 28 del disegno di legge per la stabilità 2016 prevede una nuova stretta e una riduzione dell'autonomia dei Comuni; in particolare le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali

Deleghe per l'attuazione delle direttive sugli appalti pubblici e sulle concessioni e per il riordino della relativa normativa

E' iniziato alla camera l'esame del disegno di legge Atto Camera n. 3194 già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE , e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato in più punti nel corso dell'esame in sede referente. Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l'esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.
Si tratta di un documento molto importante che modificherà profondamente le procedure per l'acquisizione di beni e servizi. Problemi potranno esserci per i piccoli Comuni nei quali una fornitura che a livello di una amministrazione centrale per il valore poco elevato può essere considerata di poco conto e quindi affidabile con procedura diretta, in un piccolo Comune è di grande interesse perché anche 20.000 euro lì possono rappresentare una entrata importante per piccoli imprenditori ed artigiani.
Legge il testo in discussione qui:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0034520&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3194-e-sede=-e-tipo=

LEGGETE L'ATTO SENATO 2111 = LA LEGGE DI STABILITA' 2016

Finalmente è approdato la proposta della legge di stabilità per l'anno 2016.
Personalmente per dare un giudizio corretto su questi atti politici cerco sempre di attendere la pubblicazione dell'atto parlamentare con il testo definitivo, anche per evitare la confusione spesso creata da alcuni organi di stampa.
In effetti le novità rispetto ai testi che giravano sono numerose.
Molte cose sono interessanti e devono essere viste in positivo, per altre ci sono perplessità, ma le cose più gravi sono i provvedimenti mancanti.
Sulla sanità non ci siamo ancora.
I comuni virtuosi non hanno da temere, ma per gli altri...
Restano per quanto mi riguarda i dubbi sulla copertura in quanto molte voci sono incerte, mentre le spese sono tutte vere....
Mi auguro che nel corso della discussione in Parlamento possano essere migliorati molti articoli.
Potete comunque scaricarla da qua:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316564.pdf

domenica 25 ottobre 2015

UN INTERESSANTE INTERVENTO DEL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA CHE HA ORGANIZZATO MISURE ADEGUATE A PREVENIRE IN MANIERA INCISIVA PER CONTRASTARE LE INFILTRAZIONI MALAVITOSE E RIVENDICANDO LA MISSION DELLA FUNZIONE PREFETTIZIA

Il 20 ottobre presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione di Reggio Calabria  si è tenuto un interessantissimo convegno Convegno di studi su “Misure amministrative antimafia. Azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Ambiti applicativi e sindacato giurisdizionale”
Il Convegno, inaugurato dal Presidente della Corte dei Conti, Dr. Raffaele Squitieri e moderato dallo stesso Presidente dalla locale Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, si è articolato in due sessioni. Nella prima parte della giornata gli interventi sono stati affidati rispettivamente al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Dr. Raffaele Cantone e al Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino.
Dal comunicato della locale Prefettura apprendiamo che il Presidente della Corte dei Conti ha ripercorso l’evoluzione normativa dei controlli espletati dalla Corte dei Conti, evidenziando le novità normative connesse al mutato quadro costituzionale.In tale contesto ha sottolineato l’ineludibile importanza dei controlli preventivi e la necessaria corrispondenza dell’agire istituzionale ai principi di efficacia, efficienza, economicità ed eticità. Sempre dal sito web della Prefettura si legge che il Prefetto nel suo intervento “Governance prefettizia, interventi di regolazione sociale, sull’attività di prevenzione, tutela e prevenzione antimafia”, ha evidenziato il particolare ruolo di regolazione continua svolta dal Prefetto con poteri incisivi e interdittivi per “mettere fuori gioco” le attività economiche e le imprese a rischio d’infiltrazione “ndranghetistiche che potrebbero “contagiare” il sistema economico e produttivo in sede locale, sottolineando la mission della funzione prefettizia e cioè “il compito di prevenire condotte lesive degli interessi collettivi attraverso un’azione articolata di controllo e di regolamentazione diretta a definire …una deontologia pubblica”. Pertanto, il Prefetto con l’adozione delle misure amministrative antimafia svolge il compito di salvaguardia del sistema e della convivenza sociale, ... di regolazione e prevenzione istituzionale per preservare anche le regole di mercato messe in crisi dall’economia illegale e criminale.

sabato 24 ottobre 2015

IL BUCO NERO DEGLI OSPEDALI ROMANI PENALIZZA L'ASSISTENZA TERRITORIALE NELLE PROVINCE DEL LAZIO

L'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali ha fatto uno studio approfondito sui costi dei principali ospedali italiani mettendo a confronto i costi del personale e quello dei principali servizi: ristorazione, lavanderia, riscaldamento ecc. Gli ospedali romani purtroppo hanno un triste primato sia per quanto riguarda il rapporto tra personale amministrativo e posti letto che per quanto riguarda questi servizi esternalizzati che hanno dei costi molto più elevati rispetto a servizi analoghi resi in  altre regioni come ad esempio le Marche (Policlinico di Ancona). Oltre all'aspetto dei costi c'è da aggiungere anche il problema della scarsa qualità in quanto a fronte di vassoi personalizzati con la dieta specifica del paziente confezionati in cucina, abbiamo oramai quasi ovunque portate invaschettate che sanno solo di plastica e che i pazienti anziani hanno anche difficoltà ad aprire da soli.
Questi costi troppo elevati rispetto alla media (i famosi costi standard dove sono finiti?)  sono anche indicatori che richiederebbero una maggiore attenzione da parte di chi dovrebbe controllare e che troppo spesso non lo fa, per capire come mai ci sia questa differenza con altre realtà italiane e se non ci siano problemi di integrità anche nella sanità oltre che nel Comune. Quando tutti questi servizi erano a gestione diretta costavano meno e la qualità era migliore.
Nello stesso tempo questi costi elevati sottraggono preziose risorse all'assistenza territoriale nelle province che, specialmente nel sud del Lazio sono molto penalizzate dalle lunghe distanze e dalla scarsità di presidi adeguati, anche perché nonostante le promesse  il processo di realizzazione delle Case della salute, questo presidio di prossimità tanto atteso, stenta a decollare e ancora molti distretti sono in attesa di vederne l'apertura. Così l'assistenza ospedaliera del Lazio seguita a succhiare risorse in maniera superiore alle promesse contenute nel famoso Patto per la salute firmato con tanto clamore l'anno passato e che avrebbe dovuto portare ad una inversione di tendenza permettendo all'assistenza territoriale di avere più risorse rispetto a quelle degli ospedali.

UN MARCHIO DI QUALITA' PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Il problema della corruzione negli enti locali è giunto a livelli insopportabili e colpisce oramai quasi tutte le amministrazioni. Naturalmente il problema è sentito soprattutto al sud a causa della presenza storica di organizzazioni malavitose che vedono nella pubblica amministrazione una interessante fonte di affari.
Da alcuni anni la Prefettura di Reggio Calabria ha così avviato un progetto che ha trovato piena adesione fra gli amministratori locali, basato sull'attribuzione di un punteggio ad ogni comune basato su una serie di indicatori. Il principio prioritario è quello di garantire una sempre maggiore trasparenza nell’ambito dell’attività amministrativa che gli enti locali normalmente svolgono. E' noto infatti che i quel territorio  molte amministrazioni subiscono pesanti condizionamenti o addirittura, di vere e proprie intromissioni, a carattere mafioso. L'innovazione consiste nell'assegnare ai Comuni meritevoli un “Marchio di Qualità Amministrativa”. Un progetto molto interessante che mira a tradurre nella realtà degli enti locali i principi della qualità già in uso da anni presso le imprese. La cosa potrebbe essere suscettibile di miglioramenti per poi essere estesa a tutte le amministrazioni.

giovedì 22 ottobre 2015

APPROVATO DAL SENATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLA BIODIVERSITA'

L'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana di mercoledì 21 ottobre ha approvato con alcune modifiche il disegno di legge n. 1728 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati), che riprende le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità. Lo fa con la consapevolezza - come ricordato dal Relatore di maggioranza nella seduta dell'Assemblea della camera dei deputati del 10 dicembre 2014 - che la tutela della biodiversità non è solo un intendimento e un orientamento culturale, ma ha delle profonde motivazioni legate al ruolo dell'agroalimentare, anche dal punto di vista economico, nel nostro Paese. ora il testo dovrà tornare alla Camera a causa delle modifiche apportate dal Senato. Si tratta di un passo avanti importante per contrastare i problemi che si stanno verificando quasi ovunque.
Ecco il testo approvato dal Senato:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/826272/index.html

La lettera di Padoan a Moscovici


Ecco la lettera con la quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso al Commissario Europeo Pierre Moscovici il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) e la richiesta di flessibilità rispetto alle clausole e alle regole europee.

Qui potete trovare il DPB:
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0167.html

L' AUTORIZZAZIONE ALL' APERTURA DELLE SALE GIOCHI

Più volte ho avuto occasione di intervenire sul tema delle sale da gioco presenti oramai in maniera invasiva in molti Comuni. Ora in proposito c'è una sentenza del Consiglio di Stato Sez. V,  n. 6383/2015. In particolare nella citata sentenza si afferma quanto segue: "Occorre al riguardo rilevare che l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi VLT è sottoposta ad un duplice vaglio da parte dell’amministrazione, atteso che per poter essere legittimamente esercitata deve essere preceduta dall’autorizzazione del Questore ex art. 88 T.U.L.P.S. e dalla relativa S.C.I.A. Una simile disciplina è conforme ai principi dell’Unione europea, come chiarito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 12 settembre 2013, secondo la quale «Gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E. non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione». Si tratti di titoli che evidentemente sono preordinati al soddisfacimento di interessi diversi. Infatti, mentre l‘autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la S.C.I.A. consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell’esercizio dell’attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla cd. ludopatia. Quest’ultimo rappresenta un «motivo imperativo di interesse generale» che giustifica restrizioni all’attività in questione, senza che possa venire in dubbio un eventuale contrasto con la disciplina dell’Unione europea. La differenza tra le tipologie di interessi tutelati dall’autorizzazione del Questore e dalla S.C.I.A. è chiaramente desumibile anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 300/2011), che ha escluso che l’introduzione di una disciplina delle distanze in tale materia sia invasiva della competenza del legislatore nazionale in materia di ordine pubblico. È evidente, quindi, che la disciplina sulle distanze è tesa a regolamentare il fenomeno delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498). 5. Tanto premesso, non è condivisibile l’interpretazione che il TAR ha dato alla disciplina contenuta nell’art. 5 della l.r. Lombardia, n. 8/2013, prima delle modifiche portate dalla l.r. Lombardia, n. 11/2015. Quest’ultima, infatti, ha portato, tra l’altro, le seguenti modifiche: «al comma 1 dell'articolo 5, le parole: "la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" sono sostituite dalle seguenti: "la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo110, comma 6, del r.d. 773/1931"; e) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili». Pertanto, se il legislatore regionale con la novella del 2015 specificamente disposto che la disciplina regionale riguarda l’attivazione dell’attività commerciale all’esito anche della presentazione della S.C.I.A. e dell’avvenuto collegamento telematico, occorre verificare un analogo princopio riguarda le attività autorizzate dal Questore prima del 29 gennaio 2014, data di entrata in vigore della disciplina sul cd distanziometro, ma non ancora abilitate a seguito di S.C.I.A. Il collegio rileva che è proprio la disposizione richiamata dal primo giudice quale parametro esegetico di riferimento, ossia l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, a non consentire di aderire all’impostazione prescelta dal TAR. Essa, infatti, da un lato, precisa che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo; dall’altro, chiarisce che nell’interpretazione deve seguirsi un criterio di ragionevole proporzionalità rispetto alle perseguite finalità di interesse pubblico generale. Nella materia in questione come sopra chiarito tra le finalità di interesse pubblico generale vi sono sicuramente quelle a tutela del ‘consumatore’ nei termini sopra indicati. Pertanto, appare del tutto ragionevole ritenere che la disciplina regionale anche prima della novella del 2015, nell’utilizzare i termini di “collocazione” o di “installazione lecita”, non facesse riferimento soltanto all’ottenimento dell’autorizzazione del Questore, che come detto tutela l’interesse all’ordine pubblico, ma dovesse intendersi riferita a quelle attività che fossero dotate di entrambi i titoli per essere legittimamente avviate (non solo l’autorizzazione del Questore, ma anche la presentazione della S.C.I.A.). 
Quanto sopra per dare un contributo a quelle amministrazioni che quotidianamente cercano di frenare l'espandersi di queste attività senza il rispetto di regole.

STATO DELLA SITUAZIONE DI CASSA DEL SETTORE STATALE DEL MESE DI AGOSTO 2015

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato i dati relativi al fabbisogno dello Stato nel mese di agosto 2015, dai quali risulta che a fronte di entrate per 42.967 milioni di euro, le spese sono state di € 50.786 con un fabbisogno di 7.819 euro che sono stati coperti con titoli ed altre operazioni. Da quanto sopra si vede con chiarezza la gravità della situazione del Paese.

L'ANDAMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998, articolo 59, commi 44-46), con la finalità di promuovere interventi connessi al contrasto della povertà, alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla tutela della condizione degli anziani, alla prevenzione e al trattamento delle tossicodipendenze e all’inserimento dei cittadini stranieri. Successivamente, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, si era stabilito che dovevano affluire al Fondo le risorse previste da ulteriori leggi di settore e, in generale, le risorse statali destinate in materia di servizi sociali. Con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000) il Fondo nazionale per le politiche sociali ha assunto, poi, maggior rilievo configurandosi come lo strumento attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento della spesa sociale. Negli ultimi anni il Fondo è stato ridotto notevolmente rispetto al passato come si vede agevolmente dal grafico. Le notizie su quello 2016 sono discordanti.Sui siti web del Parlamento ancora non compare il testo definitivo della proposta di legge del Governo.

mercoledì 21 ottobre 2015

LA SUPREMA CORTE DELL'UNIONE EUROPEA AFFERMA LA LEGITTIMITA' DI UNA TASSA SULLE ANTENNE DELLA TELEFONIA

Una interessantissima sentenza della Corte di Giustizia Europea ha affrontato per la prima volta il problema delle antenne per la telefonia cellulare che proliferano sul nostro territorio. Il Belgio in proposito ha emanato una normativa per imporre un tributo a chi installa le antenne; la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa scelta da una società belga, operatrice di una rete pubblica di telecomunicazione, che è proprietaria e sfrutta una rete di piloni, che supportano alcune antenne di telefonia mobile.
Il Giudice di secondo grado belga ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (di seguito, “direttiva autorizzazioni”) vieti agli enti locali di tassare, per motivi di bilancio o di altro tipo, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che si manifesti, nel loro territorio, con la presenza di piloni, tralicci o antenne di radiotelefonia mobile, destinati a tale attività.
La Corte di Giustizia in data 4 settembre dopo una lunga e argomentata motivazione ha pronunciato la seguente sentenza:
Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.
Chi volesse può leggere tutte le motivazioni qui:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157351&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687560

UNA NUOVA PROPOSTA PER I PICCOLI COMUNI

Uno dei problemi più sentiti da parte dei comuni con meno di 5000 abitanti è quello della gestione di alcune funzioni che per la loro complessità sono fonte anche di diseconomie se gestite singolarmente. Leggiamo sul sito dell'ANCI che ora il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci lancia una modifica della strategia sui piccoli Comuni (che oggi prevede fusioni o unioni per la gestione delle funzioni fondamentali) prevedendo “...una nuova governance del territorio...Una riforma che non vuole coinvolgere solo i piccoli Municipi ma anche tutti gli altri Comuni medi e grandi" creando gestioni di area vasta in cui coinvolgere i comuni più gradi. Qualcosa di simile con quanto previsto per la gestione delle centrali di acquisto affidate a comuni "aggregatori". Una proposta interessante che dovrà essere esaminata dopo che sarà stata resa pubblica.

LA REGIONE LAZIO APPROVA LA NUOVA LEGGE ANTIUSURA

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la nuova legge antiusura. 
Mi auguro che grazie alla nuova legge possa essere affrontato in maniera adeguata il problema dell'usura e combattuta la piaga dell'omertà che impedisce la reale conoscenza del problema.
Punto centrale della nuova legge è l'istituzione di un apposito fondo regionale, dotato di 4,8 milioni di euro per i primi due anni, che servirà a finanziare una serie di interventi a favore dei soggetti vittime dell'usura e del sovraindebitamento:
  • contributi per la costituzione di parte civile;
  • misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (fino a 50mila euro da restituire in dieci anni);
  • indennizzi per il sostegno delle vittime (da un minimo di 5mila a un massimo di 20mila euro);
  • misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria (fino a 25mila euro di dotazione con fondi di garanzia dei Confidi);
  • misure per l'assistenza, la tutela e il sostegno psicologico delle vittime;
  • contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura.
La nuova legge prevede che destinatari degli interventi saranno i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, gli enti iscritti nell'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket e antiusura, gli enti locali, anche in forma associata, che promuovono attività di assistenza e informazione insieme agli altri destinatari degli interventi. Tutti questi però dovranno essere iscritti all'elenco regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni antiusura istituito con la stessa legge all'articolo 12. I beneficiari degli interventi saranno ovviamente le persone fisiche e le piccole e medie imprese (ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo) vittime o potenziali vittime del reato di usura, purché residenti e operanti nel territorio regionale. Esclusi dai benefici coloro cha siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subìto condanne per il reato di usura, anche solo tentato.
Vengono istituiti con questa legge anche il Comitato regionale antiusura (Cra), per la valutazione di tutti gli interventi realizzati con il finanziamento e della relativa rendicontazione, e un tavolo regionale sul sovraindebitamento e l'usura, presieduto dal presieduto dal presidente della Regione o dall'assessore delegato, con il compito di riunire la struttura regionale competente e i rappresentanti designati dagli enti iscritti nell'elenco regionale previsto all'articolo 12 della legge.

martedì 20 ottobre 2015

UN COMUNE PUO' RECEDERE DA UNA SOCIETA' PARTECIPATA


La recentissima sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1305/2015 apre una porta a tutti quegli amministratori che vogliono uscire da società partecipate che gestiscono servizi pubblici a livello regionale o provinciale esercitando il diritto di recesso.
Un diritto esercitato come strumento degli enti pubblici per la dismissione delle partecipazioni societarie ritenute non strategiche (o non indispensabili).
Secondo il TAR è legittima la scelta di un ente di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 c. 569 della l. n. 147/2013, chiedendo la liquidazione delle proprie azioni secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del c.c.
La legge di stabilità 2015 non imponeva infatti l’uscita obbligatoria degli enti pubblici dalle società che gestiscono servizi pubblici, chiedendo solo una razionalizzazione.
Se la direzione della politica legislativa è chiara nel senso della riduzione di queste partecipazioni, la ricostruzione delle modalità di perseguimento di tale obiettivo si presenta più complessa, a causa del carattere frammentario e non ancora assestato della normativa.
In generale, si possono comunque individuare due approcci legislativi, uno finalizzato a liberalizzare il mercato, rimuovendo rendite di posizione e conflitti di interessi, e uno finalizzato a restringere il perimetro dell’intervento pubblico nelle attività economiche. Il primo non è pregiudizialmente contrario alla figura dell’ente pubblico imprenditore, purché in condizioni di parità con gli altri operatori economici, il secondo forza invece gli enti pubblici ad abbandonare o a limitare la partecipazione diretta alle attività economiche, in quanto considera questo impegno come una fonte di sprechi o una distrazione rispetto ai compiti amministrativi.
Un esempio del primo orientamento può essere individuato nella disciplina sulle società strumentali introdotta dall’art. 13 del DL 223/2006. Questa norma stabilisce per le società strumentali, che ricevono affidamenti diretti dagli enti pubblici, un modello legale con una serie di stringenti limitazioni: (a) devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; (b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; (c) non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale; (d) sono a oggetto sociale esclusivo; (e) devono cedere a terzi le attività non consentite oppure scorporarle, anche costituendo una separata società. L’evoluzione di questo modello è contenuta nei commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 95/2012, i quali, rispettivamente, impongono agli enti pubblici di acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività mediante procedure concorrenziali, e consentono l'affidamento diretto solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house.
Restano esclusi dall’art. 13 del DL 223/2006 i servizi pubblici, in quanto area già aperta alla concorrenza e contendibile mediante gara. Gli enti pubblici possono quindi avere partecipazioni in società che concorrono per l’affidamento di servizi pubblici, con il solo divieto di fornire a tali società aiuti di Stato, e salva la possibilità di optare per la gestione in house (v. TAR Brescia Sez. II 21 febbraio 2013 n. 196; TAR Brescia Sez. II 22 aprile 2014 n. 415).
Un esempio del secondo orientamento è contenuto nell’art. 3 comma 27 della legge 244/2007, che non si limita a regolare le società strumentali, o a ricondurle nello schema dell’affidamento in house, ma vieta agli enti pubblici di assumere o conservare partecipazioni azionarie quando le stesse non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Così impostata, la norma ha un’estensione molto ampia, e può essere riferita a tutte le società partecipate, comprese quelle che si occupano di servizi di interesse generale (ossia di servizi pubblici). La specificazione che segue immediatamente, ossia l’inciso sull’ammissibilità delle partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale, individua una facoltà, non un obbligo. In altri termini, la norma pone un principio (la tendenziale coincidenza tra partecipazioni azionarie e funzioni istituzionali), ma quando si tratta di servizi pubblici lascia alle singole amministrazioni ogni valutazione circa l’estensione dei rispettivi interessi istituzionali, con il solo limite che non vengano superati i livelli di competenza stabiliti dalla legge.
Questa scelta normativa appare ragionevole sotto due profili. In primo luogo, il legislatore statale rinuncia a entrare nel dettaglio delle varie tipologie di società, evitando di esporsi a censure di legittimità costituzionale a proposito dell’autonomia organizzativa regionale. Il rischio di subire queste censure è elevato, come dimostra la sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, che ha annullato i commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies e 8 dell’art. 4 del DL 95/2012 proprio a causa della pervasività della disciplina sulla liquidazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. In secondo luogo, viene rispettato il tradizionale principio in base al quale gli enti locali, avendo fini generali, possono individuare autonomamente i servizi pubblici da promuovere per aumentare il benessere delle comunità rappresentate.
Se il legislatore statale non impone direttamente l’uscita degli enti pubblici dalle società che gestiscono servizi pubblici, non esprime nemmeno una qualche opposizione a tale ipotesi, e certamente non costringe le pubbliche amministrazioni a rimanere prigioniere delle società partecipate. Una volta che l’ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel capitale di società affidatarie di servizi pubblici, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie estranee alle finalità istituzionali. Di qui l’applicabilità dell’art. 3 comma 29 della legge 244/2007, il cui intervallo temporale è peraltro scaduto, ma è stato poi riaperto dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013.
Lo strumento del recesso non è richiamato nella legislazione successiva (v. art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014). Tale normativa, tuttavia, ribadisce e amplia l’obbligo per gli enti pubblici di rivedere e razionalizzare le partecipazioni azionarie, eliminando quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali. Da un lato, infatti, sono espressamente confermate le procedure descritte nell’art. 3 commi 27-29 della legge 244/2007 e nell’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, dall’altro è previsto l’obbligo di elaborare un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con la fissazione di modalità e tempi di attuazione, e l’individuazione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il riferimento ai risparmi conferma indirettamente la legittimità delle dismissioni basate su esigenze di cassa, tenendo conto che il concretizzarsi di una voce di entrata riduce la necessità di indebitamento complessivo per finanziare altri investimenti.
Il fatto che nell’art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014 non sia richiamata la facoltà di recedere, e di ottenere così la liquidazione delle azioni, non sembra costituire un ostacolo all’estensione di questo strumento in via interpretativa. Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del socio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e dalla quota detenuta. Se invece non vi fosse la possibilità di recedere, e parallelamente la procedura di vendita delle azioni andasse deserta, l’unico modo per uscire dalla società sarebbe il consenso di tutti gli altri soci, con esiti variabili a seconda delle circostanze concrete (maggiore o minore peso all’interno del capitale sociale, accordi tra enti pubblici con partecipazioni azionarie). In presenza di soci privati, inoltre, la dismissione, pur corrispondendo a un interesse pubblico, sarebbe subordinata a valutazioni di natura privatistica. Tutto questo vanificherebbe l’obiettivo fissato dal legislatore, e in definitiva costringerebbe l’ente pubblico a rimanere associato a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali.
Di conseguenza, il recesso appare come l’elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche.
Leggete qui il testo integrale della sentenza:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ORFRJCNICN6MWI3QGQFV6PCIBQ&q=

RINVIATA AL 31 DICEMBRE LA SCADENZA PER L'APPROVAZIONE DEL DUP DA PARTE DEI COMUNI


Dal sito dell' ANCI apprendiamo che la Conferenza Stato-Città nella seduta di ieri 20 ottobre ha rinviato al 31 dicembre la scadenza per la presentazione del Documento Unico di programmazione dei Comuni (fissata per legge al 31 ottobre dal D.lgs n.118/2011). Era stata proprio l’Associazione dei Comuni ad evidenziare questa richiesta, in ragione del fatto che al momento non sussistono gli elementi necessari per una corretta compilazione del Dup: in particolare, sussiste ancora incertezza normativa riguardo l’eliminazione di importanti segmenti di prelievo immobiliare e le relative modalità di compensazione, nonché indeterminatezza circa i vincoli di finanza pubblica e il superamento del Patto di stabilità interno.
Il DUP prevede infatti una programmazione delle entrate e della spese molto analitica, in particolare per la parte ‘‘operativa” del documento, che allo stato attuale rischia di concretizzarsi in un inutile aggravio, dovendo poi essere radicalmente rivisto alla luce delle norme di cui si attende l’emanazione con la Legge di Stabilità 2016, che ha appena iniziato il suo iter parlamentare.
La Conferenza Stato-Città  inoltre, ha stabilito che l’aggiornamento del Dup dovrà operarsi entro il 28 Febbraio, e ha prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione dei bilanci 2016.
Naturalmente, trovato l'accordo dovranno poi essere adottati dal Governo gli atti conseguenti.
mentre il rinvio della scadenza del DUP appare condivisibile, non posso essere d'accordo sulla scelta di spostare anche la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione che ancora una volta di fatto consente il mantenimento di situazioni a rischio per gli equilibri di bilancio.
Leggete qui il resoconto della seduta:
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000290_Comunicato%20della%20Conferenza%20Stato-citta%20del%20%2020%20ottobre%202015.pdf

A CHE PUNTO SIAMO CON LA RIFORMA DELLA P.A.?

Dopo l'approvazione tra esaltazioni delle grandi novità promesse della legge per la riforma della Pubblica Amministrazione (n.124/2015), proseguite anche al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto, siamo in attesa di leggere i decreti delegati, che poi rappresenteranno la sostanza vera di questa "ennesima" riforma. Tra un Governo e l'altro ognuno cerca di dare una svolta ma da quando Cassese denunciò le tante incongruenze e Giannini pubblicò il suo rapporto, non sembra che si siano fatti molti passi avanti dato che quella di Brunetta è stata poco più di un flop con la sua "performance" ridotta quasi sempre alla descrizione formale di attività ordinarie, con una assenza totale di obiettivi veri, di una verifica fatta con indicatori specifici, ecc. Il tutto affidato a  valutatori (l'OIV) che troppo spesso sono privi dei requisiti di legge (capacità ed esperienza) oppure che hanno ampiamente superato l'età sinodale essendo stati collocati in pensione da anni, alla faccia delle direttive della CIVIT (oggi ANAC). per non parlare di politici trombati che in un modo o nell'altro rientrano dalla finestra anche qui in barba alle incompatibilità. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto formare la nuova classe dirigente, ma se poi non assumono chi ha seguito i corsi che ne fanno? Nel frattempo a gestire Ministeri ecc. ci sono i soliti noti. Nonostante le riforme il personale dei Ministeri con una scusa o con l'altra aumenta ( vedasi Agenzia per il farmaco). In molti casi ci sono duplicati di competenze con le regioni. All'epoca della Guerra 15-18, l'unica vinta dall'Italia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri c'erano 9  (nove) tra dirigenti e impiegati, ora quanti ce ne sono? Ma quando si farà una riforma vera? Attendo con impazienza di leggere i decreti delegati.

lunedì 19 ottobre 2015

OGGI LE REGIONI ESAMINANO IL MANIFESTO DI TERMOLI SULLE TRIVELLAZIONI

Oggi 20 ottobre la Conferenza delle Regioni e delle province autonome si riunisce a Roma, in via Parigi per esaminare, tra l'altro il punto relativo al Manifesto di Termoli sulle attività di ricerca off-shore di giacimenti di idrocarburi. Un Manifesto che non contiene pregiudizi o veti  che chiede con forza al Governo di chiarire e condividere con le comunità territoriali quali sono i suoi indirizzi di politica energetica nel settore degli idrocarburi. In modo da poter aprire un tavolo al quale partecipare tutti e poter finalmente comprendere ciò che sta accadendo, senza doverlo «scoprire» di volta in volta dagli atti amministrativi conseguenti. Quali giacimenti sono stati individuati? Dove? Come e quando il Governo intende sfruttarli? Si possono individuare di comune accordo aree nelle quali le coltivazioni sono precluse? Quale protezione ambientale può essere garantita? Quali benefici alle comunità territoriali? Sono questi taluni degli interrogativi che il Manifesto di Termoli pone, nella prospettiva di un dialogo tra istituzioni che sinora è oggettivamente mancato. Sicuramente ampio sarà il dibattito ma le Regioni favorevoli sono sicuramente in maggioranza, se non la quasi totalità di quelle costiere. Notizie riportate da Legambiente.

LA COSTITUZIONE E LA LEGGE DI STABILITA'

La proposta di legge di stabilità per l'esercizio 2016 a mio avviso, oltre all'art. principio contenuto nell’art. 53 della Costituzione, secondo cui Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”, ricordato dall'on.le Bersani,  viola anche i principi sanciti dall'art. 81 della Costituzione (modificato proprio di recente con la legge costituzionale n. 1/2012 per assecondare, così si disse, l'Europa)  che stabilisce quanto segue: "Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali..." 

Deleghe per l'attuazione delle direttive sugli appalti pubblici e sulle concessioni e per il riordino della relativa normativa

La Camera dei Deputati, dopo l'approvazione da parte del Senato,  prosegue l'esame della proposta di legge per il recepimento della normativa europea in materia di contratti e appalti e per la delega al Governo.
Si tratta di un provvedimento molto importante che modificherà l'attuale normativa ponendo anche grande attenzione ai problemi della prevenzione della corruzione. Al riguardo risulta che il Presidente dell'ANAC ha espresso già parere favorevole in merito al testo approvato dal Senato. L'unico problema è costituito dal fatto che questa normativa pensata per le grandi opere poi deve essere utilizzata (specialmente per quanto riguarda gli affidamenti diretti) anche dai piccoli Comuni per lavori che rispetto a quelli sono di poco conto, ma che per l'economia locale sono invece rilevanti. Leggete qui il resoconto:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0034520&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3194-e-sede=-e-tipo=

domenica 18 ottobre 2015

OCCORRE REGOLAMENTARE LA PRESENZA E L'ATTIVITA' DEI LOBBISTI IN PARLAMENTO E NEGLI ENTI PUBBLICI: HO PRESENTATO UNA PETIZIONE AL SENATO

Le notizie riportate dalla stampa in merito a fatti avvenuti nel Comune di Roma mettono in luce ancora una volta il problema della necessità di poter disporre di migliori strumenti legislativi per garantire l’integrità delle pubbliche amministrazioni.
Il Comune di Roma è tra quelli che hanno uno dei migliori piani Triennali di prevenzione della Corruzione, ma questo non è stato sufficiente.
Nelle grandi democrazie del nord Europa da anni sono presenti norme per disciplinare la funzione di lobbying, mentre le molte proposte presentate anche nel corso di questa legislatura sono in attesa da alcuni mesi.
Allo scopo di sollecitare il Senato a calendarizzare le proposte esistenti ho inviato una petizione che, come da comunicazione ricevuta di recente è stata assegnata alla prima Commissione.

ALL'ESAME DEL SENATO LA MIA PETIZIONE SULL'ABOLIZIONE DEL VOTO DISGIUNTO

Com'è noto la possibilità del voto disgiunto nei Comuni è fonte di inciuci tra maggioranza ed opposizione nel corso della campagna elettorale, consentendo ai candidati a Sindaco molto forti e specialmente nei piccoli comuni,  di favorire candidati a consigliere comunale nelle liste che lo contrastano, ponendo le premesse per possibili condizionamenti successivi e creando confusione tra i ruoli.
Allo scopo di eliminare tale norma dal nostro ordinamento in data 4 agosto ho inviato al Senato una petizione in merito alla richiesta di abrogazione della norma contenuta nell'ultimo paragrafo del 3° comma dell’art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recita: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo». 
In questi giorni ho ricevuto la comunicazione da parte del Consigliere parlamentare incaricato del fatto che l'Assemblea del Senato ha esaminato la questione nella seduta del 24 settembre scorso assegnandone l'esame alla I Commissione.

REGIONE LAZIO: GLI INDICATORI DI APPROPRIATEZZA FARMACEUTICA PUBBLICATI SUL BUR


Mentre a livello nazionale è aperto un vivace dibattito sull'appopriatezza delle cure, per il momento è passata sotto silenzio la pubblicazione sul Supplemento Ordinario del BUR della regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2015 del Decreto del Commissario ad acta del 12 ottobre n. 480 recante gli indicatori di appropriatezza farmaceutica regionali.  Un provvedimento che ridimensiona in maniera spesso pesante i costi ammessi per ciascuna ASL per le varie classi terapeutiche.
Qui potete scaricare il  BUR:
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#

sabato 17 ottobre 2015

BIODIVERSITA' PER UN MONDO SENZA FAME: LA PROPOSTA DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO

Martedì inizia al senato l'esame del Disegno di legge n. 1728 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare", già approvato dalla Camera dei deputati, che riprende le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità.
La tutela della biodiversità non è solo un intendimento e un orientamento culturale, ma ha delle profonde motivazioni legate al ruolo dell'agroalimentare, anche dal punto di vista economico, nel nostro Paese.
Si tratta di una proposta bene articolata anche grazie agli emendamenti presentati durante la discussione avanti alla Camera.
Per chi volesse leggere il testo lo trova qui:http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00826272.pdf