
Il Giudice di secondo grado belga ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (di seguito, “direttiva autorizzazioni”) vieti agli enti locali di tassare, per motivi di bilancio o di altro tipo, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che si manifesti, nel loro territorio, con la presenza di piloni, tralicci o antenne di radiotelefonia mobile, destinati a tale attività.
La Corte di Giustizia in data 4 settembre dopo una lunga e argomentata motivazione ha pronunciato la seguente sentenza:
Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.Chi volesse può leggere tutte le motivazioni qui:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157351&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687560
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