mercoledì 21 ottobre 2015

LA SUPREMA CORTE DELL'UNIONE EUROPEA AFFERMA LA LEGITTIMITA' DI UNA TASSA SULLE ANTENNE DELLA TELEFONIA

Una interessantissima sentenza della Corte di Giustizia Europea ha affrontato per la prima volta il problema delle antenne per la telefonia cellulare che proliferano sul nostro territorio. Il Belgio in proposito ha emanato una normativa per imporre un tributo a chi installa le antenne; la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa scelta da una società belga, operatrice di una rete pubblica di telecomunicazione, che è proprietaria e sfrutta una rete di piloni, che supportano alcune antenne di telefonia mobile.
Il Giudice di secondo grado belga ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (di seguito, “direttiva autorizzazioni”) vieti agli enti locali di tassare, per motivi di bilancio o di altro tipo, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che si manifesti, nel loro territorio, con la presenza di piloni, tralicci o antenne di radiotelefonia mobile, destinati a tale attività.
La Corte di Giustizia in data 4 settembre dopo una lunga e argomentata motivazione ha pronunciato la seguente sentenza:
Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.
Chi volesse può leggere tutte le motivazioni qui:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157351&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687560

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