Ecco le norme per i Comuni.
Il primo comma dell'art. 35 è molto interessante in quanto stabilisce, in particolare, che a decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Però ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali
In caso di mancato conseguimento del saldo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato.
Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
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