martedì 30 aprile 2019

IL LAVORO E LA FESTA DEI LAVORATORI


Il primo maggio ricorda la data del 1886 in cui fu introdotta per la prima volta la giornata lavorativa di otto ore in Illinois, poi estesa gradualmente a tutti gli USA.
Già l'anno dopo, in occasione dell'entrata in vigore della legge fu fatta una grande festa.
In Italia sono state trovati documenti da cui risulta che già nel 1913 veniva festeggiata la festa dei lavoratori.
Durante il fascismo il 1° maggio fu soppresso per tornare dopo la liberazione.
Il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Cost.) che riconosce e garantisce a tutti i cittadini questo diritto fondamentale ed inviolabile (art. 4 Cost.).
In particolare la Carta costituzionale oltre a stabilire che la Repubblica si impegna a promuovere le condizioni di effettività del «diritto al lavoro» a tutti i cittadini, nello stesso tempo individua il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, 2° comma, Cost.).
Quindi il lavoro inteso non come fine a se stesso, ma anche come tramite necessario per l’affermazione della personalità.
Pertanto il valore sociale dei cittadini è diretta conseguenza delle sue capacità e non da posizioni sociali acquisite senza merito.
Nell’ambito del Titolo III dedicato ai rapporti economici assume grande importanza l’art. 35 che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
A ciò si aggiunge il dettato dell’art.36 secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
L’art. 37 accorda alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori dell’altro sesso – sottolineando anche l’esigenza di far sì che possano attendere alle funzioni familiari, di mogli e di madri– e rinvia alla legge la fissazione dell’età minima per il lavoro salariato, nonché il compito di tutelare «il lavoro dei minori con speciali norme e garantire ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».L’art. 38 concerne gli istituti e i diritti all’assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi e in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività retribuita. Di importanza particolare in materia lavoristica e ancor più sindacale, sono gli art. 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero.
L’art. 46 tratta invece della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ed è di fatto in gran parte rimasto sulla carta non essendo state emanate le leggi che avrebbero dovuto stabilire modi e limiti di tale partecipazione. Peraltro molti ritengono che la materia potrebbe essere definita in sede di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro senza necessità di nuove leggi. Un esempio è fornito dalla Germania che da anni ha introdotto il metodo della codeterminazione.

IL DIRITTO ALLA FELICITA' E GAETANO FILANGIERI

Ne la "Scienza della legislazione" di Gaetano Filangieri (1753-1788), grande illuminista napoletano, troviamo idee e proposte molto innovative che potrebbero essere introdotte negli statuti comunali. 
Quest'opera che piacque molto a Benjamin Franklin, uno degli autori della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776), grande estimatore di Filangieri che dopo aver letto l'opera ebbe un lungo scambio epistolare e utilizzò molte sue idee, tra le quali mi piace ricordare quella del diritto alla felicità unito a quelli alla vita e alla libertà. 
Mancato giovanissimo a causa della tubercolosi ha lasciato parte della sua opera incompiuta, ma il suo pensiero è ancora vivo.
Da molti è considerato uno dei primi ad aver posto la questione meridionale, un problema ancora insoluto che angoscia taluni politici e che comporta profonde disuguaglianze tra nord e sud in moltissimi campi: dal lavoro alla sanità, dall'istruzione alla sicurezza sociale.
Per questi motivi fu osteggiato dalla Chiesa e dai conservatori, tanto che la vedova ed i figli dovettero riparare in Francia dove nel 1800 furono adottati dalla Repubblica, e l’allora primo console Napoleone Bonaparte rese omaggio a «ce jeune homme, notre maître à tous».

sabato 27 aprile 2019

IL CONVEGNO TENUTO OGGI A SABAUDIA SU"QUALE FUTURO DEI PPI: IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI SABAUDIA NON DEVE MORIRE"

FOTO PAOLO VESCOVO
Si è tenuto questa mattina a Sabaudia il Convegno “Quale futuro per i PPI: Il Punto di primo Intervento di Sabaudia non deve morire”, organizzato presso il Centro di documentazione Angiolo Mazzoni dal Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia con il patrocinio del Comune.
L’evento è stato aperto con un video inviato dal prof. Francesco Saverio Proia, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, il quale ha ricordato l’evoluzione dell’assistenza in questi quaranta anni dall’avvio della riforma sanitaria e le prospettive anche in relazione alla crescita culturale degli infermieri professionali e delle altre professioni sanitarie.
Sono seguiti gli interventi degli altri relatori: la dott.ssa Rita Salvatori, vice presidente dell’Ordine dei medici di Latina, la quale ha illustrato la normativa statale e regionale e messo a confronto l’organizzazione del sistema di emergenza urgenza in alcune regioni, cui è seguito l’intervento della dott.ssa Annunziata Piccaro: presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche che ha messo in rilievo le funzioni che svolgono gli infermieri professionali all’interno dei PPI e il ruolo che potranno svolgere nell’ambito del sistema di emergenza urgenza.
Ha quindi preso la parola Franco Brugnola, promotore del Comitato organizzatore del convegno il quale ha ricordato gli interventi svolti fino ad ora che hanno portato ad una proroga del PPI sia a causa della mancata implementazione dell’assistenza territoriale che allo scopo di verificare meglio l’andamento dell’attività di tutti i sette PPI e di definire una loro rimodulazione appropriata alle varie realtà locali.
Brugnola ha quindi sollecitato il Comune affinché adotti una deliberazione consiliare per fare propria la proposta avanzata dal Comitato nel mese di gennaio che mira a far individuare la nostra città come sede di una Casa della Salute con tutti i moduli di base previsti dalla regione e con in più un PPI come modulo aggiuntivo (cosa del resto già presente da tempo in Emilia e Romagna).
Brugnola ha infine ricordato le difficoltà frapposte dalla ASL che non ha ammesso i Comitati e i cittadini a partecipare al processo di rimodulazione dei PPI, facendo presente che la ASL Latina dovrebbe comunque presentare alla regione una proposta di aggiornamento del Piano per l’Emergenza Sanitaria Territoriale (dovuto alla chiusura dei cinque ospedali) e del Piano strategico aziendale con una richiesta formale per l’attivazione della Case della salute, sottoscrivendo anche una intesa con la direzione regionale competente, impegnandosi a presentare in breve tempo un cronoprogramma ed un business plan.
C’è stato infine costruttivo intervento dell’assessore ai servizi sociali Comune di Sabaudia Ennio Zaottini, che ha sostituito il Sindaco fuori sede per impegni istituzionali, il quale ha riferito circa gli interventi fin qui svolti dall’amministrazione comunale condividendo la proposta di utilizzare la struttura oggi sede del PPI e del poliambulatorio per una Casa della Salute dotata di personale adeguato, di tutte le più moderne attrezzature e di un modulo di PPI.

venerdì 26 aprile 2019

LA LETTERA INVIATA IERI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI PRESIDENTI DELLE CAMERE E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO , DOPO AVER PROMULGATO LA LEGGE CHE HA MODIFICATO IL CODICE PENALE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA.

Ieri 26 aprile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
Qui di seguito il testo:
«Ho promulgato in data odierna la legge recante: "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa".
Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.
Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.
L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo "allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto": è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.
Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa "domiciliare", le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.
Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché - come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 - "gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina"».

ANCORA ELEVATO IL LIVELLO ANNUALE DI DEFORESTAZIONE NEL MONDO


Il Global Forest Watch, ente benemerito per la difesa dell'ambiente,  ha pubblicato la mappa delle foreste a rischio nel mondo.
In viola vediamo le aree che sono più a rischio e che si trovano ancora in massima parte in Malaysia e in Brasile.
Secondo la FAO a livello globale la deforestazione, causata prevalentemente dalla conversione delle foreste tropicali in terra agricola, negli ultimi dieci anni è diminuita, tuttavia in molti paesi continua ad una tasso allarmante.
A livello mondiale, nel decennio 2000-2010, ogni anno circa 13 milioni di ettari di foreste sono stati convertiti ad altro uso, o sono andati perduti per cause naturali, rispetto ai circa 16 milioni di ettari l'anno perduti nel decennio precedente.
Il Brasile e l'Indonesia, che negli anni '90 registravano la più alta perdita netta di foreste, hanno ridotto in modo significativo i loro tassi di deforestazione. Inoltre, grazie agli ambiziosi programmi di riforestazione della Cina, dell'India, degli Stati Uniti e del Vietnam - insieme con l'espansione naturale delle foreste in alcune regioni - ogni anno si sono aggiunti oltre sette milioni di ettari di nuove foreste. Di conseguenza la perdita netta di area forestale tra il 2000 ed il 2010 si è ridotta di 5,2 milioni di ettari l'anno, rispetto agli 8,3 milioni di ettari degli anni '90.
La superficie forestale totale nel mondo copre poco più di quattro miliardi di ettari, vale a dire il 31 per cento del totale della superficie terrestre. La perdita netta annuale di foreste (quando la somma di tutte le nuove aree forestali guadagnate è minore delle perdite) negli anni 2000-2010 è stata equivalente ad un'area grande quanto la Costarica.
sempre secondo la FAO le foreste svolgono un ruolo molto importante nel mitigare il cambiamento climatico. Le foreste infatti immagazzinano un enorme ammontare di carbonio. Quando una foresta viene tagliata e convertita ad altro uso, il carbonio viene di nuovo rilasciato nell'atmosfera.
Un tasso di deforestazione più basso e la creazione di nuove foreste ha aiutato ad abbassare l'alto livello di emissioni di carbonio causato dalla deforestazione e dal degrado forestale.
Occorre però guardare al futuro, perché gli estesi programmi di rimboschimento della Cina, dell'India e del Vietnam, responsabili del recente incremento di superficie forestale, finiranno nel 2020", ha aggiunto l'esperta FAO. "Questo vuol dire che non abbiamo tantissimo tempo per prendere misure efficaci e permanenti per ridurre in modo significativo l'attuale tasso di deforestazione e di degrado forestale. Senza decisi interventi rischiamo un brusco ritorno all'alto livello di perdita netta di foreste e di emissioni di carbonio da foreste che si aveva negli anni ‘90".

lunedì 22 aprile 2019

I TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI PRIMO ACCESSO DELLA ASL LATINA (PERIODO 3 APRILE - 14 APRILE 2019


La Regione Lazio ha predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di attesa (TDA) che monitora ogni settimana le visite e gli esami diagnostici. I dati riportati si riferiscono alle prime visite e agli esami strumentali, diviso per classe di priorità: urgente, breve e differibile.
Per ogni prestazione viene indicata la percentuale di prenotazioni effettuate con tempo di attesa entro gli standard regionali:
72 ore per le urgenti;
10 gg. per le brevi;
30 gg. per le visite differibili;
60gg. per le prestazioni strumentali differibili.
Vengono presentate le ultime tre rilevazioni settimanali, con possibilità di visualizzarne un numero massimo di cinque.
L'indice TDA (rapporto tra il numero delle prenotazioni evase nei tempi prestabiliti rispetto al numero totale delle prenotazioni) varia in tempo reale a seconda della selezione effettuata.
L'immagine tratta dal sito della regione riguarda il monitoraggio della ASL Latina e riguarda solamente il monitoraggio dei tempi di attesa per il primo accesso per il periodo dal 2 aprile al 14 aprile 2019.
Benché l'azienda debba pubblicare i dati anche sul proprio sito quelli pubblicati sono fermi a febbraio, per fortuna li ho trovati sul sito della Regione....
Il colore verde indica il rispetto dei tempi per almeno il 90% del totale delle prenotazioni;
il colore giallo indica che le prenotazioni entro lo standard sono comprese tra 50-89%;
il colore rosso indica che le prenotazioni entro lo standard sono minori del 50% sul totale delle prenotazioni per il periodo selezionato.

venerdì 19 aprile 2019

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI

E' stata pubblicata suLla Gazzetta Ufficiale la legge  12 aprile 2019, n. 31 recante disposizioni  in materia di azione di classe che mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) all'interno del codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata.
La legge è composta  da 7 articoli, attraverso i quali riforma l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo, riconducendone la disciplina al codice di procedura civile.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di rito un nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall' articolo 840-bis all' articolo 840-sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.
Nel dettaglio, l'articolo 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe.
Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al Codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia (per i profili attuativi si veda l'articolo 2 del disegno di legge).
Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.
Se viene presentata un'azione di classe:
-il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-undecies, nono comma, c.p.c.;
-non è ammesso l'intervento di terzo;
-sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-bis, in proposito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine (non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni) assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.
L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede la parte resistente.
La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Peraltro non può essere disposto in nessun caso il mutamento del rito. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.
La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al Giudice amministrativo.
La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".
Il decreto legislativo in questione, all'articolo 18, con riguardo al private enforcement del diritto antitrust, prevede la competenza inderogabile a trattare questo genere di questioni di sole 3 sezioni specializzate: Milano (Nord Italia), Roma (Centro Italia) e Napoli (Sud Italia). Tale competenza vale anche per le azioni di classe basate su violazioni antitrust espressamente richiamate dal decreto legislativo.
L'azione di classe è inammissibile quando:
è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.
il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente;
è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
I casi di inammissibilità previsti dal disegno di legge ripropongono quelli già contemplati dalla legislazione vigente.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. In caso di accertamento sull'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale.
L'articolo 840-quater c.p.c. disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite all'azione principale.
Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.
In proposito è opportuno rilevare come l’articolo 840-quater c.p.c. non sembri disciplinare in modo compiuto il tema della proponibilità di due azioni di classe da parte di due classi di soggetti diversi tra loro, si pensi al caso di azioni proposte da consumatori tabagisti e da congiunti per il danno da fumo passivo.
Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.
La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti:
• nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
• nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.
Quanto all'istruzione della causa, l'art. 840-quinquies definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende.
Si tratta di una possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 3 del 2017, la cui formulazione è sostanzialmente riproposta, nonché dall'art. 709-ter del codice di procedura civile.
La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art. 840-sexies), ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza - che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese - vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).
Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-septies c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.
La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.
La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle somme dovute - è disciplinata dall'art. 840-octies c.p.c.
Si tratta di una fase introdotta dalla riforma: il Codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul quantum del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.
L'art. 840-octies delinea il seguente procedimento:
• entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si danno per ammessi;
• entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti;
• entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni;
• il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.
Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (art. 840-duodecies c.p.c.).
Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 840-terdecies c.p.c.).
La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene - con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile - quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.).
L'articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cd. quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.
Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
In proposito è opportuno rilevare come tale previsione sembrerebbe sostanziarsi in una delegificazione, per la quale non sono, però, dettati criteri direttivi.
Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50% - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti.
Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
L'art. 840-decies prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione oltre che nei casi contemplati dall'articolo 395 c.p.c., anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. In questo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
L'art. 840-undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ex art. 840-octies, comma quinto). Il gravame assume la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto - salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di "gravi e fondati motivi".
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'art. 840-novies; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti.
La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.
L'art. 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal Codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti.


NOVITA' SULLA FORMAZIONE DEI GIOVANI MEDICI

Il sottosegretario per la salute Bartolazzi rispondendo ad una interrogazione dell'on.le de Filippo in sede di commissione affari sociali della Camera ha affermato che  "Il Governo si è impegnato a reperire risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, che sono passati da un totale di 5.000 contratti finanziati dallo Stato per l'Anno Accademico 2013/2014, a 6.200 contratti complessivi per l'Anno Accademico 2017/2018, con un incremento percentuale pari al 24 per cento. Per quanto concerne la questione specifica della futura carenza dei Medici di Medicina Generale, una delle prime azioni intraprese per fronteggiare tale problema è stata quella di procedere al progressivo e graduale incremento del numero di borse disponibili per il corso di formazione specifica: esse, infatti, sono praticamente raddoppiate, passando dalle 1.018 unità per il triennio 2014-2017 alle 2.093 unità per il triennio 2018-2021 (di cui 840 borse rese disponibili grazie ad un finanziamento aggiuntivo previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 1o agosto 2018), con un incremento percentuale pari al 106 per cento".

martedì 16 aprile 2019

FIRMATO L'ACCORDO TRA CGIL CISL E UIL E REGIONALE LAZIO PER IL RILANCIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


I sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil del Lazio hanno  firmato un accordo con la Regione su personale, assunzioni e risorse per contrattazione e rilancio del Servizio sanitario regionale.
Secondo Di Cola, Chierchia e Bernardini con la firma del documento è stato fatto il primo passo per dare risposta all’emergenza organici nella sanità pubblica del Lazio. 
Un problema gravissimo in alcuni casi, come quello della ASL Latina che ha soltanto 5,9 dipendenti per ogni mille abitanti. 
Le assunzioni promesse dovranno andare a riequilibrare la situazione delle ASL che vede ancora una prevalenza della concentrazione del personale su Roma.
Secondo quanto si legge nel documento “Il miglioramento delle performance qualitative della sanità regionale e dei livelli essenziali di assistenza non può prescindere dal necessario potenziamento degli attuali organici, che sono stati colpiti pesantemente dal commissariamento della Sanità regionale ...Le potenzialità assunzionali previste dalla vigente normativa, vanno pienamente utilizzate ed integrate con le risorse derivanti dalla contrazione del ricorso alle esternalizzazioni, a cominciare dal servizio Ares 118”.
Molto importante è l’impegno ad accelerare il confronto regionale “al fine di emanare le linee guida necessarie allo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale per la sottoscrizione dei relativi contratti aziendali, con particolare riferimento alla materia dei fondi contrattuali”.
Interessante la possibilità di poter utilizzare tutti gli strumenti offerti dal nuovo contratto specialmente per quanto riguarda le professioni infermieristiche e l'utilizzo di personale esperto nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

L'AUDIZIONE DELL'UPB SULL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Da quanto si legge sul sito dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio il Presidente Giuseppe Pisauro è stato ascoltato ieri in audizione dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, nell’ambito dell’esame preliminare del Documento di economia e finanza (DEF) 2019 pubblicato il 10 aprile scorso dal Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF).
Nel suo intervento Pisauro ha analizzato il contenuto del DEF, illustrando le ragioni che, alla luce delle informazioni disponibili, hanno condotto a un esito positivo il processo di validazione del quadro programmatico 2019-2022(precedentemente era stato validato il quadro macroeconomico tendenziale). Le previsioni macroeconomiche programmatiche del MEF e quelle del panel UPB (Cer, Prometeia e Ref, oltre allo stesso UBP) sono nel complesso coerenti. 
La dinamica del PIL reale (rispettivamente dello 0,2 per cento nel 2019 e dello 0,8 in tutti e tre gli anni successivi) risulta compresa nell’intervallo di variazione del panel e soltanto nel 2021 si pone al limite superiore. Quanto alla dinamica del PIL nominale, variabile che più direttamente rileva sull’andamento di finanza pubblica, si attesta nell’ambito dell’intervallo di previsione, grazie anche alla componente del deflatore che si mantiene al di sotto dell’estremo superiore delle stime del panel.
Nel breve termine il quadro degli indicatori disponibili sembra segnalare, pur tra tendenze poco omogenee delle inchieste congiunturali, primi timidi segnali di recupero per il primo trimestre. Tuttavia lo scenario macroeconomico a medio termine dell’economia italiana resta condizionato da forti rischi, prevalentemente orientati al ribasso, che inducono cautela nelle previsioni. Si tratta di: rischi imputabili a ulteriori peggioramenti del contesto internazionale; rischi connessi a squilibri finanziari, tali da indurre un rapido aumento dei rendimenti richiesti dagli investitori internazionali che penalizzerebbero le economie, come quella italiana, con emittenti pubblici e privati con basso rating sul merito di credito; rischi indotti dall’incertezza sulle politiche economiche, che incide sulle scelte di consumo e di investimento di famiglie e imprese.
Preoccupazioni sorgono per quanto riguarda la sanità con il rischio di nuovi tagli e difficoltà nelle assunzioni nonostante le promesse. 
Le tendenze della finanza pubblica e il puzzle della manovra di bilancio 2020. – Sul versante della finanza pubblica, il Presidente dell’UPB ha rilevato che il DEF prende atto dello sforamento del deficit rispetto al livello atteso per il 2018 e della traiettoria meno favorevole dei conti pubblici tendenziali, a seguito del peggioramento congiunturale dell’economia. In assenza di interventi, il deficit pubblico aumenterebbe al 2,4 per cento del PIL nel 2019 (il dato conferma l’indisponibilità dei 2 miliardi di stanziamenti accantonati nell’ambito delle modifiche alla manovra di finanza pubblica operate a fine dicembre del 2018), per scendere al 2 per cento nel 2020 e all’1,8 a all’1,9 per cento nei due anni successivi.
Dallo stesso DEF si desume peraltro che il disavanzo a politiche invariate ed escludendo l’aumento dell’IVA previsto con le clausole di salvaguardia (23,1 miliardi nel 2020 e 28,8 miliardi a partire dal 2021), salirebbe in percentuale del PIL, dal 2,4 per cento nel 2019 (42 miliardi) al 3,4 per cento nel 2020, al 3,6 per cento nel 2021 e al 3,8 per cento (73 miliardi) nel 2022 (tab.1). In questo scenario ed escludendo inoltre i proventi attesi dalle privatizzazioni (di difficile realizzazione), il debito pubblico in rapporto al PIL continuerebbe a salire anche dopo il 2019 per arrivare sopra il 135 per cento nel 2022 dal 132,2 per cento del 2018.
ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL' AUDIZIONE UPB

sabato 13 aprile 2019

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFERMIERI


I 102 presidenti provinciali degli infermieri hanno approvato il NUOVO CODICE DEONTOLOGICO.
Una svolta epocale è rappresentata già dal nuovo articolo 1 del Codice: "L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza"
Mi auguro che al più presto questo codice trovi piena applicazione e che sia rispettato anche dai colleghi delle altre professionalità operanti nelle strutture sanitarie.

IN MERITO A QUANTO AVVENUTO IN UMBRIA IL MINISTRO GRILLO HA CONVOCATO UNA UNITA' DI CRISI PER AFFRONTARE IL PROBLEMA ALLE RADICI MA FINO A CHE I CITTADINI SARANNO ESCLUSI DALLA PROGRAMMAZIONE E DAL CONTROLLO NON CI SARA' FUTURO

ROMA EX ONMI - SEDE DEL MINISTRO DELLA SALUTE
L'ennesimo scandalo della sanità che questa volta ha coinvolto la Regione Umbria ha spinto il Ministro Grillo a convocare una Unità di Crisi permanente per studiare come evitare che fatti del genere possano avvenire.
In sostanza si pensa, ancora una volta, di allontanare la politica della sanità.
Un discorso fatto più volte che però poi ripercorre le solite strade.
Da quando il sig. De Lorenzo (che apparteneva ad un Governo presieduto da Giuliano Amato) ha costituito le Aziende sanitarie allontanando la gestione del potere dai cittadini questi fatti si ripetono con frequenza sempre maggiore ma solo alcune cose vengono a galla, la maggioranza della malagestio non appare e con essa la microcorruzione sempre più diffusa.
Intanto si dovrebbe fare in modo di far rispettare ai signori direttori generali delle ASL le norme già esistenti sulla trasparenza e per la prevenzione della corruzione.
La maggioranza dell ASL  rende sempre più difficile accedere agli atti che, se va bene vengono lasciti sul sito web solo poco tempo rendendo spesso difficile l'accesso mentre dovrebbero renderli disponibili almeno per 5 anni.
L'accesso generalizzato viene ostacolato in ogni modo per evitare che i cittadini scoprano troppe cose.
Il programma triennale per la prevenzione della corruzione non tiene conto dei fattori di rischio più importanti.
I lobbisti circolano indisturbati nei corridoi delle ASL senza alcuna regola o trasparenza.
L'esternalizzazione della quasi totalità dei servizi è oggetto di gare che vengono aggiudicate in base a capitolati che talora non sono fatti sentendo il parere dei sanitari che poi dovranno gestire i servizi.
I controlli sull'esecuzione dei contratti non vengono fatti come si deve e questo dipende da chi è preposto ai controlli.
I cittadini per legge devono essere messi in condizione di valutare realmente l'operato dei dirigenti.
Come dimostrato dai fatti oggetto dell'indagine della magistratura Umbra uno dei settori più appetibili dalla politica resta quello delle assunzioni spesso gestite ignorando le leggi vigenti.
La colpa è senza dubbio della politica che occupa spazi non propri, ma tutto ciò avviene con la disponibilità di dirigenti che si prestano anche a firmare atti e dichiarazioni in cui si afferma la legittimità dei provvedimenti assunti.
Fino a quando i direttori generali saranno nominati come avvenuto fino ad ora non ci saranno limiti all'ingerenza della politica.
Fino a che l'organismo "indipendente" di valutazione sarà nominato dal direttore generale e fino a quando questo risponderà solo a quest'ultino non ci potrà essere alcuna certezza sul fatto che la politica resti fuori.
E' ora che vengano ripristinati dei correttivi a livello locale sulla gestione delle Aziende da parte dei direttori generali unici arbitri e padroni assoluti oramai di territori vastissimi e spesso molto popolati e che rispondono solamente al presidente della regine che li ha nominati.
Deve assolutamente essere ridato il potere ai cittadini per poter impedire che il SSN venga danneggiato dagli interessi di pochi. 
 

IL GOVERNO NON HA ANCORA RAGGIUNTO L'INTESA CON LE REGIONI SUL PATTO PERE LA SALUTE 2019

Preso atto che neanche questo Governo ha intenzione di predisporre il nuovo Piano sanitario nazionale e che pensa di sostituirlo con il Patto per la salute, l'intesa con le regioni avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo, ma siamo ancora aspettando.
Dall'esame dell'Ordine del giorno della conferenza Stato Regioni si apprende che la prossima seduta è stata fissata per il 17 aprile e che neanche qui è previsto l'esame del "Patto".
Che ci siano problemi per la copertura della spesa ?
Secondo il SOLE24ORE di oggi sembra che nel 2019 ci sarebbe già un buco di 1,6 miliari di euro sulle entrate necessarie per coprire il costo previsto per il FSN dovuto all'andamento non soddisfacente dell'economia che ha ridotto le entrate.
Secondo il noto quotidiano economico la spesa sanitaria che per il 2019 supera i 118 miliardi di euro, corrispondenti a una crescita del 2,3% rispetto ai 115,41 miliardi del 2018 - con un aumento di ben 2.651 milioni sull'anno precedente rispetto al miliardo previsto dalla legge di Bilancio.
Mentre alcuni membri del Governo promettono e straparlano illudendo i cittadini,  dalla lettura del DEF approvato nei giorni scorsi si apprende che l'andamento delle somme previste per il FSN non seguono più neanche l'andamento dell'inflazione e che la forbice con il PIL aumenterà notevolmente fino ad arrivare al 2021 per quando è prevista addirittura una riduzione dello stesso FSN. 
Sorge la domanda su dove troveranno i soldi per le migliaia di assunzioni promesse dal Ministro Grillo.  

venerdì 12 aprile 2019

PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERI CHE NON RAGGIUNGONO I VOLUMI DI ATTIVITA' RITENUTI NECESSARI

Secondo un articolo di Simona Ravizza che ha utilizzato dati raccolti da Dataroom, molti servizi di pronto soccorso ospedalieri sono al disotto dei parametri previsti dal famigerato DM 70/2015 in base al quale la regione Lazio voleva trasformare i PPI entro il 31 dicembre 2018 in altrettanti ambulatori medici.
Secondo il decreto in questione un pronto soccorso dovrebbe avere un minimo di 54 accessi al giorno per garantire anche un determinato volume di attività per permettere al personale anche di mantenere l'esperienza acquisita e di migliorarsi continuamente.
La Regione dove ci sono più Pronto soccorso senza i requisiti è la Lombardia con 24 (su 101), seguono Sicilia con 23 (su 62), Campania con 12 (su 50), Calabria con 7 (su 22) e Umbria sempre con 7 (su 17) , Puglia 4 (su 41), Provincia autonoma di Trento 4 (su 7), Lazio 3 (su 48), Abruzzo 3 (su 16), Provincia autonoma di Bolzano 2 (su 7) e Veneto 2 (su 51). Nessun Pronto soccorso fuorilegge, invece, in Regioni come Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Liguria.
Nel Lazio sono sotto osservazione  l'ospedale SS. Gonfalone di Monterotondo, l'ospedale Angelucci di Subiaco (da non toccare perché in area montana) e il Padre Pio di Bracciano.
Alcuni PPI della provincia di Latina lavorano più di loro e con  meno personale. 

mercoledì 10 aprile 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO VUOLE CREARE UNA NUOVA AZIENDA SANITARIA PER ACCENTRARE LA GESTIONE DEL PERSONALE, DEGLI ACQUISTI , ECC..,.

Con deliberazione n. 87 in data 19 febbraio 2019 la Giunta regionale del Lazio ha presentato la proposta di legge regionale avente per oggetto "Istituzione dell'azienda regionale sanitaria <Azienda 0>" che ha assunto il n. 115.
La proposta prende spunto da una analoga legge della regione Veneto, la  n.19 del 25 ottobre 2016 pubblicata sul B.U.R. n. 102/2016 recante: “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato <Azienda per il governo della Sanità  della Regione del Veneto - Azienda Zero> Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS”.
Al riguardo la questione ha richiamato l'attenzione della Sezione della Corte dei conti del Veneto che con deliberazione n. 593/2017 ha scritto: La legge, come si evince dall’oggetto, istituisce un nuovo ente del Servizio sanitario regionale, denominato “Azienda Zero”, destinatario di diverse funzioni, soprattutto di gestione delle attività contabili, finanziarie, amministrative, tecnico-specialistiche, di governance e di controllo per il sistema sanitario regionale e per i relativi enti ed è accompagnata espressamente dalla clausola di neutralità finanziaria (art. 32, che recita: “All’attuazione della presente legge si provvede delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”). Tale neutralità (nel testo del Progetto di Legge si parla di “invarianza finanziaria”) viene affermata anche dall’art. 1, secondo cui l’Azienda Zero “ha sede individuata dalla Giunta regionale senza maggiori oneri per il bilancio regionale” e sembra essere confermata anche dall’art. 7, comma 3, a norma del quale la dotazione organica definitiva dell’ente in questione è approvata dalla Giunta “previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti di provenienza”.
La prima perplessità della Sezione della Corte dei conti nasce con riguardo alla valutazione dei c.d. costi “sorgenti”. Non risultano computati alcuni costi, che pure emergono dal testo della legge. Non figura il costo del servizio di Tesoreria espressamente previsto dall’art. 8 né quello del “Collegio di direzione”, di cui al comma b bis) dell’art. 464. Azienda Zero ha la possibilità di reclutare il proprio personale, a tutt’oggi non ancora definito nella sua consistenza, attraverso la mobilità, attingendo dall’organico della Regione, delle Aziende sanitarie e di “altri enti pubblici”, quindi evidentemente anche di altri comparti ed al di fuori dell’ambito regionale; oltre a ciò, ha anche la possibilità di procedere ad assunzioni per professionalità “non reperibili presso gli enti suindicati” – in mancanza, cioè, di personale non solo disponibile alla mobilità ma anche dotato della professionalità specificamente richiesta – per un numero di unità indeterminato. 
Deve rilevarsi, peraltro, che, a seguito della espunzione, dal testo definitivo della legge, delle previsioni che attribuivano ad Azienda Zero le “funzioni di programmazione e attuazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento e governance delle Aziende ULSS e degli Enti del Servizio regionale” nonché la “programmazione finanziaria della sanità regionale” e che trasferivano alla stessa le funzioni e le relative risorse strumentali e finanziarie dell’Area Sanità e Sociale, anche il presunto spostamento delle risorse umane regionali, afferenti evidentemente a tale Area, dovrebbe subire un forte ridimensionamento, residuando, verosimilmente, le ipotesi di mobilità dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti, oltre ovviamente alle assunzioni tout court, per far fronte al fabbisogno di personale della nuova Azienda. Il dubbio circa la capacità della mobilità dalla Regione di soddisfare tale fabbisogno, inoltre, si estende anche alla mobilità dalle Aziende sanitarie, a causa della eliminazione, sempre dal testo definitivo della legge, della previsione che disponeva “il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR” a seguito della loro attribuzione ad Azienda Zero; previsione che avrebbe determinato lo spostamento presso quest’ultima del personale delle Aziende sanitarie impegnato in dette competenze. L’espunzione delle suesposte previsioni ha determinato una sostanziale modifica dell’impianto normativo contenuto nel PDL ed oggetto dell’analisi dell’impatto finanziario sin qui menzionata, generando dubbi in merito alla stima dei costi effettivi, sia di quelli sorgenti che di quelli cessanti. 
E’ evidente che un maggior ricorso alla mobilità da enti pubblici non appartenenti al SSR e/o diversi dalla Regione come pure il ricorso non più marginale alle assunzioni sia suscettibile di incidere sull’entità di entrambe le tipologie di costi, neutralizzando, sia pure solo in parte, l’effetto “compensativo” prospettato nella scheda di valutazione economico-finanziaria. Occorre, peraltro, considerare che ad Azienda Zero sono state assegnate numerose e complesse funzioni, quali quelle già di competenza della GSA, la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento della sanità, la gestione delle scritture contabili e la redazione del bilancio e del rendiconto della GSA, la redazione del bilancio consolidato del SSR, la formulazione degli indirizzi in materia contabile alle Aziende sanitarie,
oltre alla gestione di tutta una serie di attività tecnico - specialistiche, per gli enti del SSR (gli acquisti centralizzati, la selezione del personale, il supporto alla formazione manageriale, il supporto al modello assicurativo, le infrastrutture di tecnologia informatica, il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie, la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, ecc.).
Qualche perplessità è originata anche dalla prevista assunzione, da parte di Azienda Zero, delle funzioni della GSA. Quest’ultima, come disposto dall’art. 22 del D.lgs. n. 11/2011, costituisce uno specifico centro di responsabilità all’interno della struttura regionale deputato a gestire, sotto il profilo contabile, una quota del finanziamento del SSR, che può essere gestito, in alternativa, integralmente dagli enti che ne sono destinatari. L’affidamento ad Azienda Zero del compito di “Responsabile” della GSA, incaricato di tenerne le scritture contabili e di redigere i bilanci, preventivo e consuntivo, della stessa nonché di costituire il tramite per le erogazioni dei finanziamenti sanitari, non appare conforme al dettato dell’art. 22 del D.lgs. n. 118/2011.
In ogni caso, si nutrono perplessità anche sulla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, in sé, anche senza considerare l’entità reale dei costi della nuova azienda, che risultano non compiutamente individuati. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, l’invarianza finanziaria esige, ai fini della effettività della previsione, il corredo di dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio. Nella scheda di analisi economico – finanziaria, nulla si dice al riguardo, nel senso che ci si limita ad affermare, anche in maniera piuttosto generica, che tali costi saranno compensati dai risparmi

lunedì 8 aprile 2019

ATTIVATA A ROMA UNA NUOVA CASA DELLA SALUTE, MENTRE A LATINA SI ASPETTA ANCORA UNA CDS PER OGNI DISTRETTO COME PROMESSO DAL PRESIDENTE

CASA DELLA SALUTE VIA LAMPEDUSA 23- ROMA 
Mentre le istanze per realizzare le Case della salute mancanti nei distretti della ASL Latina, al fine di rispettare promesse politiche assunte dal presidente della Regione Lazio nonché gli impegni assunti dallo stesso in veste di commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo con i Ministeri vigilanti, restano disattese, ecco che è stata adottata in regione una determinazione per attivare una nuova casa della salute nella ASL Roma 1 in via Lampedusa (Determinazione G03945 del 3 aprile 2019).
Si tratta di una evidente sperequazione tra i cittadini di Roma che hanno già  policlinici universitari, aziende ospedaliere, ospedali, IRCCS pubblici e privati, case di cura, poliambulatori, ecc. rispetto ai cittadini della provincia di Latina, dove i pochi ospedali che c'erano sono stati ridotti all'osso dalla Polverini.
E' inutile che a livello di Governo nazionale vengano approvati i Livelli essenziali di assistenza se poi questi vengono misurati solo a livello regionale mentre tra una provincia e l'altra crescono le sperequazioni.
Il Servizio sanitario nazionale rappresenta un servizio alla persona che deve essere erogato a livello di prossimità, non è possibile accentrare tutti i servizi a Roma in base ad un concetto di globalizzazione mal compreso.

domenica 7 aprile 2019

L'AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA INTERVIENE SU UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 12 marzo 2019, ha deliberato di svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le considerazioni di seguito riportate, con riguardo alle modalità di affidamento dei servizi di elisoccorso sul territorio nazionale, al fine di incrementare la concorrenzialità delle procedure di gara, a beneficio delle stazioni appaltanti e dei consumatori, tanto in termini di qualità del servizio che di costo dello stesso. 
L’Autorità ha, infatti, avuto modo di approfondire le caratteristiche della domanda e dell’offerta di servizi di elisoccorso in Italia nel corso di un recente procedimento istruttorio, rilevando alcune criticità nel funzionamento delle dinamiche competitive in sede di gara, in particolar modo in un contesto di mercato caratterizzato dalla presenza di un operatore di dimensioni significativamente più elevate rispetto a quelle dei pochi altri concorrenti presenti. 
L’Autorità ha altresì ricevuto alcune segnalazioni in merito a specifiche procedure di gara per l’affidamento dei servizi HEMS che sarebbero state caratterizzate da lex specialis tali da distorcere e/o restringere la concorrenza in sede di gara. 
La domanda dei servizi di elisoccorso o HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) è, di fatto, esclusivamente pubblica e individuata dalle aziende sanitarie locali, dagli ospedali o, più recentemente, dai soggetti aggregatori della domanda sanitaria a livello regionale o pluriregionale, ossia da soggetti tenuti ad affidare il servizio tramite procedure di gara. Il settore dei servizi di elisoccorso si può definire maturo, considerato che la domanda, espressa in numero di basi, non ha subito significative variazioni negli ultimi dieci anni, né sono attese modifiche significative.
QUI TROVATE IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA:

giovedì 4 aprile 2019

NUOVE NORME PER L'AUTOTRASPORTO PER COMBATTERE LE PRATICHE ILLEGALI

L'ANSA informa che la UE per combattere le pratiche illegali e migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori ha deciso di introdurre norme chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui periodi di riposo, ma anche un limite di tre giorni per i trasporti di 'cabotaggio' ed infine meno controlli, ma più efficaci e su strada. Sono i punti salienti del testo sul pacchetto mobilità approvato oggi dal parlamento europeo che ha adottato la revisione delle norme sui trasporti su strada. Gli eurodeputati hanno approvato la loro posizione sulle norme per combattere le pratiche illegali nel trasporto stradale e migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti. Il Parlamento Ue ha così dato il via libera alla sua posizione per negoziare con il Consiglio la revisione delle norme sul distacco dei conducenti, sui periodi di riposo dei conducenti e su una migliore applicazione delle norme in materia di cabotaggio. L'obiettivo è anche di porre fine alle distorsioni della concorrenza da parte dei trasportatori che utilizzano società fittizie.
La posizione del Pe sulle norme relative al distacco dei conducenti è stata approvata con 317 sì, 302 no e 14 astensioni. Le norme relative ai periodi di riposo dei conducenti sono passate con 394 voti favorevoli, 236 contrari e 5 astensioni. Infine la posizione sulla modifica delle norme relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto di merci su strada, che stabilisce norme sul cabotaggio e affronta il problema delle società fittizie è passata con 371 voti favorevoli, 251 contrari e 13 astensioni. Con la votazione odierna si conclude la prima lettura del Parlamento. Spetterà al Parlamento della prossima legislatura decidere le azioni da intraprendere.
Per individuare i casi di violazione delle norme da parte dei trasportatori stradali, il Parlamento intende sostituire l'attuale limite che si applica al numero complessivo delle operazioni di cabotaggio (le operazioni di trasporto in un altro paese Ue effettuate a seguito di una consegna transfrontaliera) con un limite temporale di 3 giorni e introdurre la registrazione dei passaggi di frontiera tramite i tachigrafi. Dovrebbe inoltre essere previsto un "periodo di riposo" per i veicoli di 60 ore, da trascorrere nel paese d'origine prima di poter dirigersi verso un altro cabotaggio, per evitare il cosiddetto "cabotaggio sistematico". Per combattere l'uso delle società fittizie, le imprese di trasporto dovrebbero avere la parte sostanziale delle proprie attività nello Stato membro in cui sono registrate.
Poiché sempre più operatori utilizzano veicoli commerciali leggeri per fornire servizi di trasporto, i deputati vogliono che queste regole si applichino anche a tali operatori. Le norme comunitarie sul distacco dei lavoratori dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori distaccati nel settore dei trasporti, per evitare il peso burocratico causato dai diversi approcci nazionali e garantire un'equa remunerazione dei conducenti. In pratica, i deputati chiedono che le norme esistenti sul distacco dei lavoratori si applichino al cabotaggio e alle operazioni di trasporto transfrontaliero, escludendo però il transito e le operazioni bilaterali con un carico o scarico supplementare in ogni direzione (o zero in uscita e due al ritorno).
I deputati vogliono inoltre che le tecnologie digitali siano utilizzate per semplificare la vita dei conducenti e ridurre i tempi di controllo su strada. Chiedono anche che le autorità nazionali si concentrino sulle imprese con risultati insoddisfacenti in materia di conformità, riducendo nel contempo i controlli casuali sugli operatori che rispettano la legge. I deputati hanno infine proposto modifiche per garantire migliori condizioni di riposo per i conducenti. Le imprese dovranno organizzare i loro orari in modo che i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari (almeno ogni 4 settimane). Il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana non dovrebbe essere speso nella cabina del camion, aggiungono i deputati.

Il Parlamento europeo ha approvato nuove regole sul lavoro flessibile per venire incontro alle esigenze delle famiglie


Giovedì 4 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole europee su condizioni lavorative più flessibili per contrastare la sottorappresentazione delle donne nel mercato del lavoro, aumentare gli incentivi per incoraggiare i padri a richiedere i permessi familiari e promuovere la parità di genere.
Condizioni di lavoro più flessibili e congedi per i lavoratori con figli o i responsabili dell’assistenza di familiari rappresentano un ulteriore passo avanti verso un'Europa più sociale perché nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra lavoro e famiglia.
Conciliare lavoro e famiglia per promuovere la parità di genere
Le donne sono particolarmente svantaggiate perché ancora troppo spesso grava su di loro la responsabilità di prendersi cura di figli e altri familiari. È evidente anche dai tassi di occupazione: 66.5% di occupazione femminile nel 2017, circa 12 punti percentuali in meno rispetto agli uomini.
Le donne svolgono spesso incarichi part-time e si trovano a gestire interruzioni di carriera proprio per prendersi cura di figli o altri famigliari, tutti elementi che mantengono intatte le diseguaglianze di genere per quanto riguarda opportunità lavorative, stipendi e pensioni.
Al voto le misure che introducono maggiore flessibilità per chi è responsabile del prendersi cura dei parenti in famiglia
I punti chiave delle nuove norme
Si propone l’introduzione di un congedo di paternità retribuito della durata di almeno 10 giorni destinato al padre o alla figura famigliare equivalente dopo la nascita di un figlio, retribuita almeno come un giorno di permesso per malattia. Inoltre, viene previsto il diritto individuale di minimo 4 mesi di congedo parentale, di cui i primi due mesi sono retribuiti e non trasferibili da un genitore all'altro. L'importo della retribuzione prevista per il periodo non trasferibile deve essere deciso singolarmente dagli stati membri.
Le nuove regole stabiliscono anche il diritto a cinque giorni lavorativi all'anno di permesso per coloro che devono assistere familiari a carico o gravemente malati.
Le norme rafforzano inoltre i diritti dei genitori che lavorano, con figli di almeno otto anni, e ai lavoratori che prestano assistenza ai familiari a carico o gravemente malati di poter richiedere modalità di lavoro flessibili, come turni di lavoro flessibili o con orari ridotti.
I prossimi passi
Una volta confermate le nuove regole al Consiglio, gli stati membri hanno due anni di tempo per integrarle nella propria legislazione.

IL PARLAMENTO EUROPEO AUMENTA I FINANZIAMENTI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO

L' Assemblea Plenaria del parlamento della UE ha approvato l’aumento dei finanziamenti per il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), con giovani e bambini tra i principali beneficiari.
Il Parlamento propone di aumentare la dotazione del fondo FSE+ del 19% rispetto a quanto proposto dalla Commissione nell’ambito del bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027). Il fondo dovrebbe aumentare da 89.6 miliardi di euro a 106.8 miliardi. Di questi, 105.7 miliardi dovranno essere amministrati in modo congiunto dall’UE e dagli Stati membri.
Nell’aggiornamento del Fondo sociale europeo plus sono stati convogliati diversi fondi e programmi attualmente attivi, in modo da raggruppare le loro risorse:
Il Fondo sociale europeo (ESF) e l’Iniziativa per l’impiego giovanile (YEI)
Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
Il Programma europeo per l’impiego e l’innovazione sociale
Il Programma europeo salute
In questo modo si possono integrare e indirizzare meglio gli aiuti destinati ad affrontare le sfide sociali e del mercato del lavoro. Per esempio, le persone più indigenti saranno coperte dal Fondo sociale europeo plus, in modo da offrire loro sia assistenza materiale che aiuto sociale.
I deputati vogliono inoltre vedere più risorse dedicate all’occupazione giovanile e garantire pari opportunità ai bambini a rischio di esclusione sociale e povertà.
Il mandato per avviare i negoziati con il Consiglio è stato approvato con 543 voti a favore, 81 contrari e 64 astensioni. I deputati ora solleciteranno il Consiglio ad adottare una posizione e avviare i negoziati il prima possibile.
Il Fondo Sociale Europeo investe nei cittadini da oltre 60 anni. Contribuisce all’inclusione sociale, alla lotta alla povertà, all’educazione, ad aumentare le opportunità lavorative e a promuovere le competenze e l’occupazione dei giovani, oltre che a migliorare le condizioni di vita e di salute per una società più equa. I singoli progetti e programmi devono contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale.

mercoledì 3 aprile 2019

IL COMUNE DI SABAUDIA HA ACQUISITO UN BENE CONFISCATO. BENISSIMO, SOLO CHE ORA OCCORRE UTILIZZARLO

Sono felice di apprendere che, dopo molte sollecitazioni svolte, finalmente il Comune di Sabaudia è entrato in possesso di un primo immobile confiscato alla malavita organizzata.
Nella fattispecie si tratta di una villetta in via Colle d'Alba.
Si tratta di un segnale importante, ma per poter dimostrare a questi personaggi che lo Stato c'è, occorre provvedere al più presto a stabilire come lo vorrà utilizzare il Comune.
Mi sono occupato di utilizzo di beni confiscati quando lavoravo al Comune di Formia agli inizi di questo secolo e ottenemmo alcuni immobili che erano appartenuti alla famiglia Bardellino e ricordo che avemmo molti problemi. 
A questo proposito ricordo che manca ancora un regolamento per l'assegnazione, si tratta di un atto indispensabile che dovrebbe approvare il consiglio comunale.
Ma ben altri sono gli immobili confiscati alla malavita organizzata a Sabaudia, ce ne sono almeno altri 47 di dimensioni e di valore ben più grande, alcuni anche in città.
Appare perlomeno strano che si inizi da un immobile in area periferica difficile anche da sorvegliare.
Sarebbe benne che fosse previsto sin d'ora cosa farci e mettere in atto tutti i provvedimenti necessari dato che in questi casi il tempo è un fattore importantissimo.
Naturalmente questo primo immobile rappresenterà una prova per cui se il Comune sarà in grado di utilizzarlo bene ne potrà avere altri, altrimenti sarà difficile.

ITALIA INCAPACE AD UTILIZZARE I FONDI EUROPEI

Fondi Ue, monito di Bankitalia: “Bruxelles ci darà più soldi, ma non sappiamo presentare progetti”. Regioni ed enti locali non sanno approfittare delle opportunità offerte dalla UE.
Molti Sindaci appena eletti dicono che faranno, che parteciperanno, che otterranno, ma poi tutto finisce nel nulla. 
Secondo Bankitalia nel corso di una audizione alla Camera nella prossima programmazione finanziaria che partirà nel 2021, l’Italia avrà un 6% in più di risorse Ue da spendere per le politiche di coesione. Ma i problemi restano alla radice: il nostro Paese non è capace di sfruttare questi fondi. Non per colpa delle imprese, ma per le carenze “delle amministrazioni pubbliche nel presentare progetti che siano validamente” finanziabili.
I dati sono inesorabili: tra il 2000 e il 2006, l’Italia ha dovuto restituire a Bruxelles ben 221,2 milioni di euro. Si tratta di fondi che sarebbero dovuti servire alle imprese, alla messa in sicurezza del territorio, al rilancio dell’occupazione. Ma non siamo riusciti a spenderli.
Non sta andando meglio con la programmazione dei fondi strutturali in corso: un report della Corte dei conti Ue ci pone all’ultimo posto tra i 28 Paesi membri per capacità di assorbimento di queste risorse. 
Indiziate principali sono le Regioni, principale destinatarie dei programmi di coesione: la Puglia ha speso finora il 18% delle risorse disponibili, il Molise e la Campania il 16%, la Calabria il 19%, la Basilicata il 26%, l’Abruzzo appena il 14%. 
E i programmi, partiti ufficialmente nel 2014, si chiuderanno nel 2020. “
I soldi si perdono e i cittadini aspettano...

ARRIVA ANCHE IN ITALIA IL PHISICIANS PAYMENTS SUNSHINE ACT CON LA PROPOSTA DI LEGGE 491 ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA DI MONTECITORIO


E' arrivata all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. 491-A, recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie". 
Il provvedimento promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.
La proposta di legge in esame (A.C. 491-A ), esaminata in sede referente dalla XII Commissione, ed all'esame dell'Assemblea, detta "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie". Il provvedimento promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.
Il provvedimento si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). 
Più precisamente, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
Viene fatta salva l'applicazione del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle disposizioni del titolo VII (Pubblicità) del D.Lgs n. 219/2006(Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).
L'articolo 2 chiarisce le definizioni recate dal provvedimento. Più in particolare:
per "impresa produttrice": qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione, all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria;
per "soggetti che operano nel settore della salute": i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa ovvero coloro che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;
per "organizzazione sanitaria": le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di formazione continua in medicina (ECM), nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo d'intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.
L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni e degli accordi. Vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:
di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 50 euro o complessivo annuo maggiore di 500 euro;
di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 500 euro o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro.
Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.
La pubblicità delle erogazioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5.
La comunicazione, per ciascuna erogazione od accordo riporta una serie di dati del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo (quali il nominativo o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA) nonché dati relativi all'erogazione o all'accordo medesimo, tra i quali la data, la natura e l'importo.
La comunicazione viene eseguita entro il semestre successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione e l'accordo. Nel caso di superamento dei limiti annui di valore la comunicazione è effettuata entro il semestre successivo a quello in cui è intervenuto il superamento.
L'articolo 4 obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA (dati di cui al precedente art.3, comma 4, lettere a) e b)) dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:
siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
La comunicazione per ciascun titolare dovrà indicare il valore per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni, nonché i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; dovrà anche indicare i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno. Nella comunicazione è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
Per "partecipazioni qualificate" come definite nel richiamato articolo 67 del TUIR si intendono le partecipazioni, i diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. 
La comunicazione è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute (di cui all'articolo 5, comma 7) relativo alla struttura e alle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente" istituito dall'art. 5, del provvedimento in esame.
Nel caso in cui il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata (caso previsto dal comma 3 dell'articolo in esame) la comunicazione è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico sopracitato.
Qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. 
Infine, il comma 7, stabilisce che, qualora le condizioni previste al comma 1 dell'articolo in esame si verifichino – con esclusivo riferimento ad una partecipazione "qualificata" in relazione alle azioni, quote del capitale od obbligazioni quotate - nei riguardi del coniuge, del convivente o di un parente fino al secondo grado del soggetto che opera nel settore della salute, alla comunicazione dei dati previsti è tenuto quest'ultimo.
L'articolo 5 prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sito internetistituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente". La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
Nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. 
Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione dei dati; le comunicazioni sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione: decorso tale termine, sono cancellate.
I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2006 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/UE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Con l'accettazione dell'erogazione o dei vantaggi da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligazionarie nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute.
Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16(Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione "diritto all'oblio"), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento del Parlamento europeorelativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/UE), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste
Viene poi demandato ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri: facilità di accesso; semplicità della consultazione; comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione; previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.
Il decreto definisce anche i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.
L'articolo 6, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
Vengono previste le sanzioni in caso di omessa comunicazione telematica, da parte dell'impresa produttrice, delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette (di cui all'articolo 3). Per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria corrisponde al pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.
Il comma 3 prevede le sanzioni relative all'omessa comunicazione telematica da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale (comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1), ovvero relativamente all'omessa indicazione qualora il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata (indicazione di cui all'art. 4, comma 3). Ove l'obbligo non venga rispettato, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.
In caso di notizie incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, l'impresa produttrice deve integrarle nel termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
All'impresa produttrice con fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia collegata o controllata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.
Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente" (di cui all'articolo 5). Il Ministero della salute provvede a pubblicare in formato open data tali atti sulla prima pagina del proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a novanta giorni con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute o abbiano fornito notizie false.
Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge - avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute - e applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame, mentre l'amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute affinché eserciti le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame e applichi le sanzioni amministrative previste. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative vengono richiamate le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II della legge 689/1981. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo in esame sono destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità della legge.
L'articolo 7 prevede che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette (previsti dall'articolo 3) si applicano a decorrere dal terzo trimestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente ( avviso previsto dall'articolo 5, comma 1).
Gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale (previsti dall'articolo 4) si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (previsto dall'articolo 5, comma 1).