sabato 30 giugno 2018

LA COSTITUZIONE PROMUOVE E FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI RIVOLTE A FAVORIRE LA PACE E LA GIUSTIZIA TRA LE NAZIONI

Il caso della nave LIFELINE

L'art. 11 della Costituzione afferma che la Repubblica promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni.
L'impegno che si è assunto la nostra Repubblica, fin dalla sua nascita, è stato di partecipare alla creazione di un ordinamento mondiale più giusto, che potesse esprimere quei valori fondamentali, considerati come cardine della vita democratica. In tale prospettiva, l'Italia aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1955. 
L'ONU, costituitosi ufficialmente il 24 ottobre del 1945 sulla disciolta Società delle Nazioni, ha nel suo statuto, come programma, quello di garantire alle nazioni del mondo, la pace e il progresso della democrazia come pure l'affermazione del rigoroso rispetto per i diritti e le pari dignità di tutti gli stati, sia grandi che piccoli. L'articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l'adesione dell'Italia all'ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che lo stato si fosse dichiarato “amante della pace.” 
Questo articolo si configura come essenziale anche per l'adesione alla Comunità Europea (1951 - anno di nascita della Comunità Europea e 1957 - Trattato di Roma). Nel preambolo della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Sarebbe forse opportuno che qualche membro del governo rileggesse questo articolo.

COSTERA' € 9.500 L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELL'IMBUSTAMENTO E DELLA CONSEGNA DEGLI AVVISI PER LA TARI

Mi rendo conto che può apparire antipatico tornare a parlare ancora degli avvisi per il pagamento della TARI per il Comune di Sabaudia, però è evidente che le cose avrebbero dovuto essere gestite in maniera diversa.
Sul sito del Comune ho trovato la determinazione n. 23 del 13 giugno scorso (REG GEN 544/2018) pubblicata il 18 giugno, con la quale il Settore finanze e tributi, ha deciso di affidare il servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento tributi comunali ruolo TARI mediante una gara.
Quindi, benché fosse noto che la scadenza affidata ai cittadini per i pagamento era il 30 giugno, si è atteso il 13 giugno per decidere di affidare all'esterno il servizio.
Il costo previsto di tale operazione è di € 9.500,00.
Nel capitolato non viene richiesta l'autorizzazione del Ministero per lo sviluppo economico ma solo l'aver lavorato per lo stesso servizio almeno con due amministrazioni pubbliche nei due anni precedenti.
Al 1° luglio non risulta ancora pubblicata la determina di affidamento del servizio.

LA NOTIFICA DI ATTI TRAMITE SERVIZI DI POSTE PRIVATI.

Di recente ho sollevato su questo mio blog il problema dell'invio degli avvisi per il pagamento della TAR da parte del Comune di Sabaudia a mezzo di un licenzatario privato.
Al riguardo la Corte dei Cassazione, con Ordinanza n. 7676/2018 ha affermato «In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla 1. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19467 del 30/09/2016, Rv. 641243 — 01; conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23887 del 11/10/2017, Rv. 646409 -01).
Peraltro una delle principali novità introdotte con il comma 461 della legge di bilancio 2018 è rappresentata dalla possibilità riconosciuta anche ad operatori privati, di svolgere l’attività di notificazione a mezzo posta purché siano in possesso della licenza di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e rispettino gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della l. 4 agosto 2017, n. 124.
Al riguardo, l’art. 1 comma 58 della L. n. 124/2017  prevedeva che l'Autorità nazionale di regolamentazione avrebbe dovuto determinare gli specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del suddetto articolo e con la stessa modalità, l'Autorità avrebbe dovuto determinare i requisiti relativi all'affidabilità, professionalità ed onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.
Ove vengano rispettati i predetti criteri anche gli operatori privati rivestiranno la qualità di pubblici ufficiali ai fini dell’attività di notificazione. 
Pertanto la notifica di multe per infrazioni al C.d.S. ed altri atti giudiziari potranno essere eseguiti anche da postini privati ed anche a mezzo PEC.
Gli uffici del Comune potranno quindi affidare ad imprese private queste attività solo dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge. 

UNA SENTENZA CHE QUALCHE COMUNE DOVREBBE TENERE A MENTE

L'affidamento degli incarichi da parte della p.A. ed in particolare degli enti locali deve avvenire seguendo le procedure formali previste da norme specifiche e non in base alla prassi commerciale tra privati per cui gli atti sono nulli e gli interessati non hanno nulla da pretendere.

LE SPESE MILITARI DELL'ITALIA

L' articolo 11 della Costituzione recita: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace  e la giustizia fra le Nazioni".
Il SOLE24ORE ha pubblicato oggi un interessante articolo sulle spese militari grazie ai dati tratti dal  SIPRI Military Expenditure Database che è una fonte dati che ha come obiettivo quello di raccogliere le spese militari sostenute negli anni dalle varie nazioni nel mondo normalizzandone le valute mediante l’utilizzo del dollaro americano come unità di misura rapportata ai giorni odierni.
Con il suo 3,1%  rispetto al PIL l'Italia destina una percentuale bassa alle spese miliari ma come valori assoluti è l'ottava potenza al mondo avendo speso negli ultimi dieci anni 371 miliardi di dollari (quindi non ci sono solo gli F35). 
Un poco tanto per un Paese che ripudia la guerra.

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E IL COMUNE DI SABAUDIA

Tutti i Comuni entro il 30 del mese di giugno di ogni anno devono pubblicare la "Relazione sulla performance" sul loro sito web.
L'art. 10, comma 1, lettera b) del D.lgs 150/2009 stabilisce che la relazione sia approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e deve evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
Ogni amministrazione deve pubblicare anche le "pagelle" sul proprio sito web.
Sin dalla primavera il Dipartimento della funzione pubblica ha ricordato a tutti i Sindaci con una sua circolare l'importanza di questo adempimento.
Il Dipartimento ha fatto presente come la predisposizione della relazione da parte delle amministrazioni avrebbe dovuto essere avviata in tempo utile per consentire» tutti i passaggi. 
La relazione sulle performance in particolare deve  evidenziare  «i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti». 
Da quest'anno le relazioni saranno soggette alla validazione dell'OIV che dovrà  assicurarsi della «correttezza dei processi di misurazione e valutazione». 
Anche i cittadini dovrebbe essere sentiti ma molti Comuni non hanno messo in atto gli strumenti idonei a coinvolgerli nella valutazione.
Sono andato alle ore 10 sul sito web del Comune di Sabaudia ma ho trovato solamente la valutazione della performance relativa all'anno  2015 e riguardante solamente un dirigente.
Non c'è traccia di pagelle o d'altro.

venerdì 29 giugno 2018

SABAUDIA: DISPOSTO IL SEQUESTRO DI UN NOTEVOLE QUANTITATIVO DI FITOFARMACI

A seguito di segnalazione del Comando carabinieri per la tutela della salute NAS di Latina con il quale è stato trasmesso al comune di Sabaudia il verbale di sequestro amministrativo ex art. 13 della legge 689/1981 di prodotti fitosanitari non conformi eseguito presso una azienda di Sabaudia, il Sindaco ha adottato l' ORDINANZA SINDACALE 18/2018 con la quale ha ordinato il sequestro conservativo di 46 confezioni per un totale di 62,5 litri  + 18 kg di prodotti fitosanitari e fertilizzanti chimici di varia tipologia non ammessi al commercio.
Grazie ai NAS, come faremmo senza di loro? Sono stati istituiti il 15 ottobre 1962, nel momento in cui si è presa coscienza del fenomeno delle sofisticazioni alimentari, che tanto allarme cominciava a destare nell'opinione pubblica.
Però anche altri dovrebbero fare controlli.....
Voglio ricordare che ci troviamo in un'area protetta: il Parco nazionale del Circeo e che al suo interno e nelle aree contigue per rispetto della biodiversità non si dovrebbe fare uso di fitofarmaci o peggio di pesticidi.

LA PROCEDURA DELLA MOBILITA' E' PRELIMINARE ALLE ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI COMUNI E L'EVENTUALE ESCLUSIONE DI UNO O PIU' CANDIDATI DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA

La recente Direttiva n. 3 in data 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica ci ricorda che gli enti locali, prima di procedere a nuove assunzioni, devono esperire non solo le procedure di mobilità collettiva volte a ricollocare il personale in sovrannumero. 
A sua volta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n 181/2018/PAR)  richiesta di parere dal Sindaco di un Comune ha approfondito ulteriormente la materia sostenendo che nel caso di ricorso alla mobilità l'eventuale valutazione di non idoneità di tale personale deve essere motivata in modo puntuale e rigoroso.
Ad ogni buon fine riporto i principi di diritto enunciati in delibera:
a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. 
Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.
Per chi volesse approfondire allego la deliberazione della Corte 181/2018/PAR

SABAUDIA I RESIDUI ATTIVI DEL COMUNE

Tari, recapitati gli avvisi di pagamento. Il sindaco spiega i motivi dell'aumento
Fonte: Relazione della Giunta al rendiconto 2017 - 
Elaborazione grafica by Brugnola

Com'é noto, Sabaudia presenta una percentuale di evasione tributaria storicamente molto elevata, accompagnata peraltro da una incapacità cronica di recuperare le somme che così finiscono per comparire talora solo nominalmente sui bilanci comunali.
Dalla relazione al rendiconto 2017 della Giunta si rilevano dati preoccupanti circa l'ammontare delle somme che il Comune non riesce a riscuotere con la dovuta tempestività. 
Molto elevato è il valore delle violazioni al codice della strada, come pure quello della TARSU e dell'IMU.
Ma il più alto tasso di residui è quello della TARI che ha un peso determinante sul valore delle bollette.
Rispetto ad un costo del servizio determinato per l'esercizio 2018 in  € 3.769.968,32 abbiamo ben € 2.128.399,84 di residui attivi.
Periodicamente detti crediti vanno in prescrizione e vengono cancellati. 
In base al D.P.R. n. 158 del 1999, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. 
Pertanto dette somme vengono "spalmate" sui contribuenti c.d. onesti che pagano la TARI.
Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze 23 attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno.

LA COSTITUZIONE TUTELA IL DIRITTO ALLA CASA



Ieri si è tenuto presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio il convegno organizzato dall'Associazione Attuare la Costituzione su "La Costitutuzione tutela il diritto alla casa"
Il diritto all’abitazione è presente nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nell’art.31 della Carta sociale europea.
La Costituzione italiana pur non prevedendo una tutela espressa del diritto all’abitazione contiene un evidente richiamo all’art. 47 e in molti altri. 
La Corte costituzionale ha affermato ripetutamente questo principio Le emergenze abitative legate alla crisi economica, alle tradizionali categorie svantaggiate (famiglie a reddito medio basso, giovani coppie monoreddito, anziani), alle migrazioni, al nomadismo, e più in generale alla domanda diffusa e troppo spesso inevasa di case, invitano ad un inevitabile ripensamento del concetto di diritto all’abitazione per fronteggiare le nuove emergenze e le risposte da dare.
IL tema è trattato nel mio nuovo volume di prossima uscita.



giovedì 28 giugno 2018

COSAP: I RESIDUI ATTIVI DEL COMUNE

RESIDUI COSAP - DEL 60/2018
Uno dei problemi più gravi del bilancio del Comune di Sabaudia è rappresentato dai residui attivi.
I residui attivi sono l’espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma non ancora versate; rappresentano crediti dell’azienda comunale nei confronti di terzi. In particolare, con riferimento al loro grado di esigibilità, i residui attivi si distinguono in:
- Residui la cui riscossione può considerarsi certa; 
- Residui connessi a dilazioni di pagamento concesse ai debitori (residui dilazionati); 
- Residui incerti perché giudizialmente controversi; 
- Residui riconosciuti di dubbia e difficile esazione; 
- Residui riconosciuti assolutamente inesigibili.
Negli anni passati ci sono stati molti problemi e somme rilevanti sono state cancellate dal bilancio in quanto, a causa del tempo trascorso i crediti del Comune erano divenuti inesigibili.
Così le persone normali pagano le tasse, mentre altri non le pagano fino a quando il Comune, che evidentemente non è in grado di riscuoterle, decide di cancellargli il debito.
La Giunta con deliberazione n. 60/2018 ha provveduto al riaccertamento dei residui.
Un caso particolare è rappresentato dai residui della COSAP che ammontano complessivamente ad €  408.171,39.
Una somma rilevante se si pensa che rappresenta il corrispettivo dell'occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti di attività commerciali. 
La domanda che sorge spontanea è: ma se da anni un esercente non paga questo canone, come è possibile consentirgli di seguitare ad occupare strada e marciapiedi con i propri dehors ?
Chi deve controllare ? 
Alla fine se poi saranno cancellati i residui attivi a pagare saranno sempre i soliti cittadini..... 

SABAUDIA: AD OLTRE UN MESE DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2017 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' STATO ANCORA PUBBLICATO IL BILANCIO SEMPLIFICATO COME PRESCRITTO DALL'ART. 43 DEL D.LGS 33/2013. CI SONO RESPONSABILITA' BEN PRECISE.

Il 19 maggio scorso il Consiglio comunale di Sabaudia ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2017 con 11 voti favorevoli, quattro contrari (Avvisati, Bianchi, Di Capua e Secci) e u astenuto (Capriglione) come proposto dalla giunta con deliberazione n. 6172018.
Qualche giorno prima avevo rammentato su questo blog che l’art. 11 comma 2 del D.lgs 118/2011 prevede che ogni P.A. rediga un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell’eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.
A sua volta il 1° comma dell'art. 29 del D.lgs 33/2013 stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9‐bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
L'art. 46 del citato D.lgs 33/2013 stabilisce che inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5‐bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Molti funzionari pensano di poter ignorare le richieste dei cittadini ma evidentemente non conoscono neanche l'esistenza delle norme citate.
Non è possibile proseguire ad offendere l'intelligenza dei cittadini cercando di impedire l'accesso ai dati del bilancio.
Altro che casa di vetro.
Ci sono responsabilità dei funzionari ma anche di chi a livello politico dovrebbe garantire agli elettori il rispetto delle norme.
 

ACCORDO STORICO DELLA UE SULL'ANTIBIOTICO-RESISTENZA

L' ANSA informa che il comitato dei rappresentanti permanenti dei paesi UE ha dato il via libera all'accordo sui mangimi medicati, che prevede l'esplicito divieto a livello UE dell'utilizzo preventivo degli antibiotici nella preparazione di questi prodotti per gli allevamenti, gli animali domestici e l'acquacoltura.
La decisione, che ratifica l'accordo raggiunto il 19 giugno tra Europarlamento e Consiglio, consente di chiudere dopo quasi quattro anni il dibattito sul pacchetto 'medicinali veterinari', che aggiorna un quadro legislativo fermo agli anni novanta con disposizioni su prescrizioni e impiego dei farmaci e misure contro la resistenza agli antibiotici.
Nel mondo, sono circa 700.000 i decessi dovuti alle infezioni resistenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), prevede che, agli attuali tassi di incremento delle antibiotico-resistenze, da qui al 2050 i "superbug" saranno responsabili di almeno 10 milioni di decessi annui diventando la prima causa di morte al mondo.
In Italia il Centro di Referenza Nazionale (CRN) per l’Antibioticoresistenza (D.M. 8-5-2002, G. U. 22 maggio 2002, n. 118), nel corso degli ultimi anni ha profuso impegno e prodotto risultati in termini di programmazione e di informazioni prodotte in materia di monitoraggio della resistenza agli antibiotici nel settore veterinario.
Il Centro opera a vantaggio della Sanità Animale e della Sanità Pubblica Veterinaria, in una prospettiva di “One Health”, avvalendosi della collaborazione di una rete nazionale, principalmente costituita dalla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), dei Centri di Referenza Nazionali per gli agenti batterici zoonosici, ed in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità.
Il Centro opera inoltre in un network internazionale di monitoraggio ed armonizzazione di metodiche analitiche, di reporting ed interpretazione dei dati di monitoraggio, a vantaggio dei fini di Sanità Pubblica dello Stato Membro EU Italia e della Commissione Europea.
Nell’ambito delle attribuzioni istituzionali, fornisce consulenza e supporto tecnici al Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, agli IIZZSS ed altre istituzioni di Sanità Pubblica secondo quanto previsto dalla vigente normativa (all’articolo 2 del D.M. 4 ottobre 1999).
Il Centro di Referenza ha inoltre l’obiettivo di mantenere un sistema di monitoraggio sull’antibioticoresistenza in medicina veterinaria sul territorio italiano, in prospettiva di sorveglianza futura. Lo scopo è quello di individuare l’emergenza e la diffusione di resistenze (e multiresistenze) di particolare rilevanza in determinate categorie di batteri di origine animale (patogeni animali, zoonosici ed indicatori), e di comunicare le informazioni attraverso reportistica a carattere nazionale ed internazionale e pubblicazioni peer-reviewed su riviste internazionali.

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE QUARANTA ANNI DOPO

La Costituzione prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. 
Quaranta anni fa, nel 1978, fu approvata la legge 833 con cui fu data attuazione all’art. 32 della Costituzione istituendo il Servizio Sanitario Nazionale. 
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze avrebbe dovuto perseguire: 
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio‐sanitarie del paese; 
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari; 
e) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile; 
d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico‐scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati; 
e) la tutela sanitaria delle attività sportive; 
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; 
g) la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici. 
A distanza di tanti anni è opportuno fare il punto sullo stato di attuazione della riforma che purtroppo negli anni ha subito molti attacchi da parte dei potenti interessi economici che si erano ritenuti danneggiati dalla riforma. 
Purtroppo invece di ridurre le disuguaglianze queste sono aumentate sia a livello territoriale che in ragione della disponibilità economica dei cittadini. 
Negli ultimi anni le prestazioni pagate out of pocket hanno raggiunto livelli mai visti. 
Pur essendo presenti molte strutture ospedaliere di eccellenza l’assistenza territoriale stenta ancora a decollare e in molte regioni mancano strutture adeguate come le case della salute per l’integrazione socio sanitaria. 
A nulla sono valsi gli interventi rivolti da più parti per sensibilizzare i responsabili. 
Cominciano a mancare i medici di base e i pazienti cronici faticano a trovare risposte alla loro domanda di assistenza.
Occorre che il nuovo governo intervenga per ripristinare gli obiettivi originari non solo aumentando il Fondo Sanitario Nazionale ma garantendo in maniera concreta ai cittadini senza distinzione alcuna la completa fruibilità di tutti i servizi.  

SABAUDIA: IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TARI SCADE IL 30 GIUGNO MA IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI NON HA ANCORA SPEDITO GLI AVVISI

Il Consiglio comunale di Sabaudia con deliberazione n. 19 in data 23 febbraio 2018 ha approvato il piano economico finanziario della tassa per i rifiuti per l'anno 2018 e le relative tariffe per l'anno in corso.
Le scadenze delle rate sono state fissate 30 giugno per la prima rata, al 31 agosto per la seconda rata e al 31 ottobre per la terza rata.
Approssimandosi la data di pagamento della prima rata e non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito all'ammontare da pagare con il modello F24, questa mattina (28 giugno) mi sono recato in Comune dove ho appreso che l'ufficio ancora non ha provveduto alla spedizione degli avvisi che in effetti sono su di un tavolo all'interno del settore finanze e tributi.
Il giorno 29 sempre sul sito del Comune è apparso un nuovo avviso in cui si informa che:
"Qualora le comunicazioni, con allegati i modelli F24 per effettuare i pagamenti, dovessero essere recapitati successivamente alla data della prima scadenza, i Signori contribuenti possono effettuare il pagamento appena possibile senza applicazione di sanzioni".
Questo significa che le somme dalla TARI affluiranno al bilancio dell'ente in tempi incerti proprio su un tributo che ha un elevato numero di residui attivi e di somme che vengono cancellate dopo essere cadute in prescrizione.
Forse non tutti sanno che per far quadrare i conti il Comune è tenuto per legge a spalmare le somme non incassate tra gli altri contribuenti. 

mercoledì 27 giugno 2018

LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO HA RICHIAMATO I SINDACI A METTERE IN ATTO MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha inviato una lettera in cui si sollecitano i sindaci del territorio a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione degli incendi boschivi. 
L’invito alle verifiche e agli interventi è rivolto a tutte le Amministrazioni interessate. 
Nella lettera, indirizzata anche alla Città Metropolitana di Roma, alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, alle Comunità Montane del Lazio, alle Aree Naturali Protette e per conoscenza alle Prefetture delle cinque province laziali, si invitano le Amministrazioni interessate ad un’attenta verifica della vegetazione spontanea e conseguentemente ad una immediata programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione del verde e delle pertinenze stradali. 
Il problema quest'anno è particolarmente grave a causa delle abbondanti piogge che hanno favorito la crescita delle piante aumentando il rischio degli incendi.

I COMUNI DEVONO RENDICONTARE COME HANNO UTILIZZATO IL 5 X MILLE DELL'IRPEF DEI CITTADINI

Com'è noto i Comuni possono essere destinatari del 5 per mille dell'IRPEF ma non tutti pubblicizzano questa opportunità sul loro sito, perdendo così somme che in alcuni casi sono rilevanti.
In ogni caso i Comuni sono tenuti alla rendicontazione entro un anno dalla ricezione delle somme  (D.P.C.M. 7 luglio 2016, art. 2, lett. a) e D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 12, punto 3) secondo specifica modulistica (Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018). 
Sarebbe molto interessante se, in base al principio della trasparenza ogni Comune pubblicasse il rendiconto spiegando ai cittadini come ha speso questi soldi, ma il disinteresse è molto diffuso.
I comuni che hanno percepito somme superiori a euro 20.000, devono trasmettere il certificato in via telematica entro il trentesimo giorno la scadenza dell’anno prevista per la redazione del rendiconto (es. assegnazione a maggio; rendiconto entro il 30 giugno; trasmissione modulistica entro il 30 luglio). 
La procedura verrà chiusa inderogabilmente alla data del termine fissato, per cui 12 la mancata trasmissione entro tale data è da considerarsi inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate. 
I comuni che hanno percepito somme inferiori a euro 20.000,00 non sono tenuti ad inviare modelli telematici ma sono tenuti a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare 4/17, aggiornandoli nelle date di attribuzione delle risorse. 
Detti modelli dovranno essere conservarli ai propri atti per dieci anni, rendendoli disponibili su richiesta di questa Amministrazione oppure di altre Amministrazioni competenti per eventuali controlli ispettivi (D.P.C.M. 7 luglio 2016 Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018).

martedì 26 giugno 2018

SABAUDIA. PROROGATO IL CONTRATTO DI TESORERIA

Con determinazione n. 17 in data 20 marzo 2018 il Comune di Sabaudia ha provveduto ad indire una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018-2023 con decorrenza 1° luglio 2018.
Peraltro, come si legge nelle premesse dell'atto, alla data del 1° luglio 2018 il nuovo concessionario del servizio di tesoreria non potrà essere attivo in quanto le procedure per l'affidamento non si sono ancora concluse e il loro perfezionamento avverrà oltre la data suindicata,
Pertanto con la determinazione n. 25 in data 15 giugno (REG.GEN. 560/2018) la responsabile del servizio finanziario e tributi del Comune di Sabaudia ha stabilito di prorogare per motivi tecnici al 30 settembre 2018 la convenzione in atto per la gestione del servizio di tesoreria.
Come in altri casi ci troviamo di fronte ad una ennesima proroga di un contratto (come per quello della gestione rifiuti e molti altri) anche se talora invece del termine proroga si parla di "estensione"  e di altre cose che servono solo a nascondere la vera portata del fatto.
Quando viene firmato il contratto per un servizio è nota la data di scadenza, per cui, dato che sono noti anche i tempi per l'indizione e l'espletamento delle gare, salvi casi eccezionali, non si dovrebbe assistere in un ente pubblico a questa continua proroga dei contratti.
Ma non era stato istituito un settore per occuparsi delle gare ?

CHI HA LIBERALIZZATO IL GIOCO D'AZZARDO ?

Sin dall'Unità d'Italia il gioco d'azzardo era considerato un “disvalore etico”.
Purtroppo nel corso degli anni sono stati mutati i valori e con la scusa di far soldi i cittadini stanno pagando il prezzo più alto.
Ma vediamo i tempi:
1992: inizia la deregolamentazione. La crisi valutaria spinge lo Stato a fare cassa anche con il gioco d'azzardo, 1997: debutta il Superenalotto
1999: autorizzazione all'apertura di sale bingo
2003: la legge Finanziaria n.289 del 2002 apre le porte dei pubblici esercizi alle slot machine
2006: il mercato italiano del gioco apre le porte agli operatori stranieri con il decreto legge n.248 (cd. Bersani-Visco)
2009: liberalizzazione delle VLT con il decreto legge 39/2009 (cd. decreto Abruzzo)
2011: liberalizzazione del gioco online con il decreto legge n.138/2011 (cd. decreto di Ferragosto).
La diffusione del gioco d'azzardo ha raggiunto livelli assolutamente preoccupanti minando gravemente alcuni strati della società.
La progressiva liberalizzazione avviata negli anni passati ha già prodotto danni a moltissime persone e alle loro famiglie.
Non è possibile assistere allo spettacolo di persone che non appena ritirata la pensione vanno a giocare nei locali più vicini al gratta e vinci o alle slot....
Il nuovo governo vuole intervenire ed è una cosa giusta, ma anche i Sindaci dovrebbero fare la loro parte....

COMUNE DI SABAUDIA: SEDUTA CONSILIARE DEL 26 GIUGNO 2018: L'ESAME DEL 4° PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.


Il 26 giugno 2018 si è tenuto a Sabaudia il Consiglio comunale che aveva all'ordine del giorno, tra l'altro,  il seguente punto: "Autorizzazione al cambio di destinazione d'uso ed ampliamento (da residenziale a turistico ricettivo) ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del vigente P.R.G. - Soc. 2022 Unipersonale. 
Riporto qui parte dell'Art. 8 delle NTA:  "Nelle zone residenziali di P.R.G. sono consentite oltre che le abitazioni le seguenti destinazioni d’uso: alberghi, pensioni, studi professionali, ristoranti, bar, negozi, strutture socio-ricreative e sportive, strutture ricettive sanitarie, purché provvisti di spazi pubblici ed adeguati parcheggi. A norma dell’art. 5 del D.M. 02/04/1968 nell’ambito del lotto vanno reperiti spazi per verde pubblico e parcheggi in aggiunta a quelli stabiliti dall’art. 41 sexies della legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi per strutture turistiche ricettive (alberghi, pensioni, motel) o di strutture ricettive sanitarie (case di cura, ecc.) l’indice di fabbricabilità fondiaria riferita alla zona residenziale di intervento è incrementato del 40% rispetto l’indice esistente fino ad un incremento massimo di 1 mc/mq".
Sul sito del Comune non è stato possibile, per il momento,  acquisire notizie circa l'esito della discussione, per cui occorre andare sul sito di RADIO ONDA BLU per ascoltare la registrazione della discussione (fatto piuttosto inconsueto), da cui si apprende che l'atto è stato respinto all'unanimità dei presenti.

FONDI DALLA REGIONE PER LA BIODIVERSITA' IN AGRICOLTURA

Approvato in Giunta della regione Lazio il “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, relativo al triennio 2018-2020: prevede uno stanziamento complessivo di 2 milioni 850mila euro per sostenere l’avanzare delle attività di ricerca sul territorio, catalogazione, conservazione e valorizzazione svolte nei precedenti piani settoriali.
Il piano deliberato prevede uno stanziamento complessivo di 2 milioni 850mila euro per sostenere l’avanzare delle attività di ricerca sul territorio, catalogazione, conservazione e valorizzazione svolte nei precedenti piani settoriali
L’attuazione del Piano è affidata esclusivamente a ARSIAL, unico soggetto beneficiario dei fondi appositamente destinati dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, nella misura 10.2 (Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL), che avrà una dotazione annuale di 950.000 euro.
Le attività previste:
  • il censimento, la catalogazione e la caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali e animali;
  • una corretta e diffusa informazione e divulgazione, rivolta agli operatori e ai potenziali soggetti interessati;
  • le attività della Rete di Conservazione e Sicurezza volte alla conservazione in situ/in azienda e alla valorizzazione culturale delle risorse genetiche, vegetali ed animali, iscritte al Registro Volontario Regionale;
  • la conservazione ex situ per le entità genetiche a maggior rischio di erosione, attraverso banche del germoplasma e campi catalogo gestiti da Arsial;
  • la valorizzazione dei prodotti, attraverso la riattivazione di filiere locali da incentivare e ampliare.
Il tutto nell’ambito del recupero e della valorizzazione delle risorse a rischio di erosione genetica e con il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali.
Speriamo che finalmente si riesca ad eliminare i pesticidi.

IL REPORT DELL'ISTAT SUI DATI DELLA POVERTA' IN ITALIA AL 2017

L'ISTAT ha diffuso i nuovi dati sulla povertà in Italia che confermano le disuguaglianze tra nord e sub.
Le stime diffuse dal report si riferiscono a due distinte misure della povertà: assoluta e relativa, che derivano da due diverse definizioni e sono elaborate con metodologie diverse, utilizzando i dati dell’indagine campionaria sulle spese per consumi delle famiglie.
Nel 2017 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui.
L’incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all’8,4% per gli individui (da 7,9%). Due decimi di punto della crescita rispetto al 2016 sia per le famiglie sia per gli individui si devono all’inflazione registrata nel 2017. Entrambi i valori sono i più alti della serie storica, che prende avvio dal 2005.
Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1% (1 milione 208 mila, 12,5% nel 2016); si attesta quindi al 10,5% tra le famiglie dove è presente almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%).
L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%), soprattutto per il peggioramento registrato nei comuni Centro di area metropolitana (da 5,8% a 10,1%) e nei comuni più piccoli fino a 50mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%). La povertà aumenta anche nei centri e nelle periferie delle aree metropolitane del Nord.
L’incidenza della povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della persona di riferimento. Il valore minimo, pari a 4,6%, si registra infatti tra le famiglie con persona di riferimento ultra sessantaquattrenne, quello massimo tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni (9,6%).
A testimonianza del ruolo centrale del lavoro e della posizione professionale, la povertà assoluta diminuisce tra gli occupati (sia dipendenti sia indipendenti) e aumenta tra i non occupati; nelle famiglie con persona di riferimento operaio, l’incidenza della povertà assoluta (11,8%) è più che doppia rispetto a quella delle famiglie con persona di riferimento ritirata dal lavoro (4,2%).
Cresce rispetto al 2016 l’incidenza della povertà assoluta per le famiglie con persona di riferimento che ha conseguito al massimo la licenza elementare: dall’8,2% del 2016 si porta al 10,7%. Le famiglie con persona di riferimento almeno diplomata, mostrano valori dell’incidenza molto più contenuti, pari al 3,6%.
Anche la povertà relativa cresce rispetto al 2016. Nel 2017 riguarda 3 milioni 171 mila famiglie residenti (12,3%, contro 10,6% nel 2016), e 9 milioni 368 mila individui (15,6% contro 14,0% dell’anno precedente).
Come la povertà assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5 componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di riferimento è un under35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne.
L’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (37,0%), queste ultime in peggioramento rispetto al 31,0% del 2016.
Si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza raggiunge il 34,5%, con forti differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6% nel Mezzogiorno).

LA COMMISSIONE EUROPEA HA CREATO LA "BIG DATA FOR MIGRATION ALLIANCE" PER MONITORARE I DATI DELL'AFFLUSSO DEI MIGRANTI

Il Centro informazioni sulla migrazione e la demografia (KCMD) e il Centro di analisi dei dati sulla migrazione globale (GMDAC) della Commissione europea lanceranno Big Data for Migration Alliance (BD4M) per far avanzare le discussioni su come sfruttare il potenziale delle grandi fonti di dati per l'analisi di migrazione e la sua rilevanza per la definizione delle politiche, garantendo al contempo l'uso etico dei dati e la protezione della privacy delle persone.
Come convocatori di BD4M, il GMDAC di KCMD e IOM accolgono con favore la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative, membri di istituti nazionali di statistica, rappresentanti del settore privato, ricercatori e scienziati di dati interessati a contribuire, a vario titolo, a realizzare il potenziale dei big data per integrare le fonti di dati tradizionali sulla migrazione.

L'ETICHETTATURA DEI NOSTRI CIBI PREVEDE OGGI LA TRACCIABILITA' TOTALE MA POTENTI LOBBY CERCANO DI FARLA MODIFICARE

Con in D.lgs 15 dicembre 2017, n. 231 è stata approvata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».
Grazie a questo provvedimento a partire dal 2018, i produttori degli alimenti base più consumati sono obbligati a scrivere sull’etichetta se la materia prima è stata prodotta in Italia, oppure importata dal mercato interno europeo, o da quello extracomunitario. 
Oggi quindi i consumatori italiani, al supermercato, possono leggere da dove arriva il latte, dove è stato coltivato il grano con cui è stata fatta la pasta, dove è cresciuto il pomodoro delle salse.
Secondo quanto riferito da ELENA GABBANELLI , appena emanato il decreto, l’associazione italiana dei pastai (Aidepi) – a cui sono iscritti tra gli altri Barilla, Divella, Felicetti e Garofalo – ha subito fatto ricorso al Tar del Lazio: «Si vuole indurre il consumatore a preferire la pasta in base all’origine della materia prima impiegata, ma l’origine del grano non è sinonimo di qualità». 
Alla fine il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo «…prevalente l’interesse a tutelare l’informazione dei consumatori». 
Vale la pena di ricordare che la nostra industria della pasta vale 4,7 miliardi di euro, che la produzione italiana di grano è di 4,3 milioni di tonnellate e che ne importiamo da tutto il mondo altri 1,74 milioni di tonnellate. 
Un tema non banale, se i consumatori si mettono in testa che «italiano è meglio» ad esempio perché abbiamo regole severe sull’uso di pesticidi e diserbanti. 
Anche la «Food drink Europe», la lobby dell’agroalimentare che riunisce i marchi Danone e Nestlé, insieme alle sigle di Confindustria, ha manifestato il proprio dissenso. 
Sembra che l'Europa abbia già bloccato il decreto dell'Italia con effetto dal 2020, ma la maggioranza dei produttori sembra orientata a mantenere l'etichettatura diciamo all'italiana più gradita ai nostri consumatori.


lunedì 25 giugno 2018

IL DIRITTO DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI: RESPONSABILITA'

In passato mi sono occupato su questo blog dell'obbligo di astensione dei consiglieri comunali che è disciplinato da una serie di norme ben precise.
Oggi desidero invece affrontare la questione da un punto di vista diverso consistente nel diritto di astensione di un consigliere il quale per ragioni politiche ovvero per altri motivi di ordine amministrativo ritenga di astenersi 
Naturalmente ogni consigliere quando viene indetta la votazione su qualche argomento ha diritto di votare a favore, di votare contro o di astenersi, tuttavia la cosa non è così semplice.
Infatti ad ognuna di queste scelte possono essere collegate conseguenze non solo politiche, ma dalle quali conseguono responsabilità civili (consistenti nel danno cagionato al terzo ex art. 2043 c.c.), penali e contabili.
Mentre nel caso di voto favorevole o contrario  la questione è abbastanza semplice, le cose si complicano con l'astensione. 
Chi si astiene infatti è presente in sala e con la sua presenza assicura il mantenimento del numero legale: il c.d. quorum strutturale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 3372/2012) favorendo così l'adozione del provvedimento e quindi, anche se indirettamente ne sostiene l'andamento a buon fine.
Peraltro, in presenza di una situazione diffusa di astensioni, se non si ammettesse la formazione del quorum strutturale, il funzionamento del consiglio comunale potrebbe risultare compromesso.
Infatti dall'esame della giurisprudenza, sempre più attenta su questo punto non sarebbe sufficiente astenersi ma, se si vogliono prendere le distanze dalla decisione che verrà presa è opportuno che venga fatta una dichiarazione di voto dettagliata  e motivata.
Non è solamente un problema di etica.
Pertanto appare opportuno che chi desidera astenersi valuti attentamente le conseguenze di detto comportamento. 
Il Dicastero dell'Interno, rispondendo ad un quesito ha espresso il seguente parere: 
"L’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite, indicato dal legislatore, è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". Per quanto riguarda la specifica questione degli astenuti, il regolamento dell’ente locale…. stabilisce espressamente che “i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti”.

PUBBLICATO IL DPCM PER IL IL DIBATTITO PUBBLICO

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25 giugno il DPCM 76/2018 con il quale sono stati definite le opere soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie che recita: "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori".
In particolare i parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'Allegato 1 del predetto DPCM sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte 
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977; 
b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO; 
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
Gli artt. 5 e seguenti del DPCM stabiliscono le modalità di organizzazione e di svolgimento del débat public.
Il fatto che questa nuova procedura di consultazione pubblica sia obbligatoria per legge solo per alcune grandi opere non significa che ogni Comune non possa utilizzarla anche in altri casi ed eventualmente introdurla nel proprio statuto per rendere più partecipate le proprie scelte anche in altri campi, eventualmente prevedendo una procedura semplificata sia per agevolare il dibattito prevenendo possibili ricorsi e quindi assicurandosi una maggiore speditezza che per contrastare sul nascere possibili fenomeni corruttivi.
Ovviamente la cosa è fortemente raccomandata nei Parchi nazionali e regionali.
Uno strumento di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini che avrebbe potuto scongiurare molti problemi in un recente passato se fosse stato utilizzato (vedi TAV, TAP, ecc.).
Qui trovate il  DPCM 76/2018

domenica 24 giugno 2018

I COMUNI E L'AMIANTO

Parte subito con il piede giusto il nuovo Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare Sergio Costa  con la proposta di una cabina di regia unica sull’amianto per dare risposte ai cittadini sulla mappatura, la bonifica, il monitoraggio, la ricerca. “Dobbiamo mettere in campo le migliori tecnologie e lavorare con i progetti di eccellenza italiani in questo settore. 
Non possiamo più aspettare” – osserva il ministro, commentando con favore la presentazione odierna dei dati dell’Osservatorio nazionale amianto, che richiamano l’attenzione su questo tema a volte in secondo piano.
Secondo Costa, ognuno è chiamato a fare la propria parte: i ministeri competenti, gli amministratori pubblici, gli imprenditori, le associazioni, il servizio sanitario, i cittadini. Perché il dramma amianto “riguarda migliaia di persone sotto il profilo sanitario, previdenziale, lavorativo, sociale e umano. I numeri ci dicono che circa 32 milioni di tonnellate di amianto sono ancora sparse per il Paese e ci sono zone d’Italia dove la mappatura non esiste. Scuole, ospedali, edifici pubblici in generale: in molti casi è ancora presente”.
E’ giunta l’ora, quindi, di riformare la normativa poiché la legge che venticinque anni fa ha messo al bando l’amianto in Italia mostra i segni dell’età e, soprattutto, “per una parte importante è rimasta inascoltata e inapplicata”. E vano è stato il tentativo della scorsa legislatura di approntare un testo unico omogeneo.
Frattanto ancora non si hanno notizie circa l'esito del bando in base al quale i comuni italiani che volevano progettare un’attività di bonifica dall’amianto dagli edifici pubblici hanno avuto tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda online.
Il nuovo bando del Ministero dell’Ambiente (decreto 562/2017) è stato emesso in attuazione della norma del Collegato Ambientale alla legge di bilancio 2016 che assegna 16 milioni di euro in tre anni alla progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica dall’amianto.
Il nuovo decreto definisce i dettagli sulle modalità di accesso, sui criteri di valutazione e formazione della graduatoria, con i relativi allegati tecnici per la documentazione di supporto alla domanda, mentre i criteri per accedere al fondo restano quelli fissati dal decreto del 21 settembre 2016: hanno precedenza gli edifici scolastici o quelli entro un raggio non superiore a cento metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza, ospedali e impianti sportivi, gli interventi su edifici pubblici già oggetto di segnalazione di enti di controllo sanitari, di tutela ambientale o di altri enti e amministrazioni, quelli con un progetto cantierabile in dodici mesi dall’erogazione del contributo e gil interventi nei Siti d’interesse nazionale o inseriti nella mappatura dell’amianto prevista dal decreto 101 del 2003.
Ogni amministrazione avrebbe potuto può presentare un’istanza con più interventi per un importo massimo finanziabile di 15 mila euro.
Il 9 marzo 2011 avevo presentato una mozione per impegnare il Comune di Sabaudia sulla bonifica del territorio dall'amianto che, con piccole modifiche fu approvata, ma fino ad oggi sono stati fatti solo interventi di emergenza per eliminare rifiuti di amianto abbandonati per le strade o nei boschi.

ALTRI SOLDI PER RECINTARE L'EX CIRCOLO SPORTIVO "LE QUERCE" , MA NON SI PARLA DI RECUPERO PER RESTITUIRLO ALLA COMUNITA'


Con una interrogazione in data 9 marzo 2012 chiesi al Sindaco  cosa intendesse fare l'amministrazione per l'affidamento della gestione dell'ex Circolo "Le Querce " in via Arezzo e mi fu risposto che era pendente una vertenza con chi aveva gestito l'impianto fino all'anno prima.
Il 26 febbraio 2015 nel Consiglio comunale di Sabaudia alle ore 21,19 iniziò l’esame di una nuoca interrogazione del 05.01.2015 avente ad oggetto: impianto sportivo di via Arezzo presentata dall’allora consigliere Pastore (il verbale della seduta è contenuto nella deliberazione n. 9/2015 de Consiglio comunale).
L’interrogazione era riferita allo stato di degradato dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Sabaudia ubicato in Via Arezzo, denominato “Le Querce”
Si tratta di un bene di proprietà del Comune di Sabaudia che dovrebbe essere gestito come un bene comune dei cittadini e non essere lasciato in stato di abbandono.
Al riguardo il Consigliere Pastore mostrò alcune fotografie tratte dal CD realizzato l’11 febbraio 2011, quando, a seguito di una azione giudiziaria il Comune fu rimesso in possesso dell’impianto avvenuta nel 2011 dopo il periodo in cui era stato dato senza contratto ad un privato evidenziando come le condizioni della struttura che apparivano buone sia per quanto riguarda l’immobile (con impianti di illuminazione, di riscaldamento, l’area ristorazione, lo spogliatoio, ecc.) che per la parte dell’impianto sportivo vero e proprio con il pallone tensostatico e il campo di calcetto con il manto era da poco stata ristrutturato; l’impianto non presentava particolari defezioni.
Successivamente lo stesso consigliere Pastore mostrò al Consiglio alcune foto fatte il 18 dicembre del 2014 mostrando come la situazione fosse cambiata: sia all’interno dell’immobile con l’area di ristorazione completamente divelta e assalita da vandali; sia all’esterno con la struttura tensostatica danneggiata, un particolare della rete di recinzione in più parti distrutta, ecc.
Il Sindaco dell’epoca rispondendo sottolineò come comunque all’epoca fossero state riscontrate delle carenze di manutenzione degli immobili e come, essendo ancora pendente una vertenza don l’ex gestore di fatto, fosse stato nominato un custode giudiziario provvedendo comunque sin da a chiudere ogni accesso con rete elettrosaldata installando cartelli con la dicitura “Proprietà del Comune di Sabaudia, è severamente vietato l’accesso a persone non autorizzate e qualsiasi abuso sarà punito a termini di legge”.
Come riferito dal Sindaco solamente il 4 aprile 2013 si concluse la custodia giudiziaria.
Nella propria replica il Consigliere Pastore pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Sindaco riferì di essersi dovuto anche recare dai Carabinieri perché essendo andato a fare una verifica presso la struttura in questione aveva trovato un extracomunitario che si stava facendo la barba in uno dei locali.
Il Consigliere Pastore in quell’occasione aggiunse anche che la situazione di degrado se possibile era peggiorata non essendo stato fatto nulla ritenendosi comunque insoddisfatto per la risposta.
Anche la discussione dell’interrogazione e per tutto il 2015, nonostante la carenza di infrastrutture sportive non venne fatto nulla per restituire la fruizione dell’impianto alla comunità  
Caduta la Giunta e arrivato il Commissario straordinario venne disposto un intervento di bonifica e di pulizia di tutta l’area, peraltro non essendo prevista alcuna soluzione per la gestione diretta o in concessione della struttura il degrado è progredito aiutato da persone e dal maltempo, fino a che anche il telone della tensostruttura è volato via.
Allo scopo di aiutare l’amministrazione a reperire le somme necessarie per ripristinare la funzionalità dell’impianto in data 30 luglio 2016 inviai all’allora Commissario straordinario una nota per segnalare l’opportunità offerta da dall’Istituto di Credito Sportivo ai Comuni per la concessione di mutui a tasso zero proprio per la ristrutturazione di questo tipo di strutture che, a mio avviso avrebbe potuto poi essere affidato in gestione alla Pro Loco, onde evitare nuovi problemi.
Non ho ricevuto risposta.
Circa un anno dopo (14 luglio 2017), essendosi insediata una nuova Giunta in Comune che nel proprio programma elettorale ha previsto il recupero dell’impianto ed avendo reperito una nuova opportunità per i Comuni sempre offerta dall’ICS mi sono premurato di segnalare la cosa al Comune.
Anche in questo caso non ho ricevuto alcuna risposta per cui con una lettera del 7 settembre, approssimandosi la data entro la quale il Comune avrebbe dovuto approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche, ho ritenuto doveroso segnalare sia alla dirigenza politica che ai responsabili amministrativi egli uffici l’opportunità di inserire l’impianto in questione tra i progetti.
In questo caso mi ha risposto il responsabile del Settore lavori Pubblici invitandomi a scrivere solamente agli organi politici, come se la manutenzione del patrimonio comunale non rientrasse anch’esso nelle di lui competenze.
Nel mese passato è stata pubblicata la determinazione n. 30 del 22 febbraio 2018 (REG.GEN. 338/2018) con la quale è stato deciso di conferire all’ing. Gino Soave l’incarico professionale per l’elaborazione progettuale relativa ai lavori di ristrutturazione messa in sicurezza della recinzione degli impianti sportivi di via Arezzo. Per un costo di € 3.445,15 (alla data odierna 'incarico non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune come stabilito per legge).
Successivamente (determinazione n. 48 del 4 aprile 2018) sono stati approvati gli atti progettuali ed espletata una gara per l’affidamento dei lavori.
In data 18 giugno è stata poi pubblicata la determinazione n. 77 in data 8 giugno (REG.GEN. 558/2018) avente per oggetto: “Ristrutturazione e messa in sicurezza della recinzione degli impianti sportivi di via Arezzo. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione provvisoria. Affidamento lavori”.
I lavori di recinzione verranno a costare complessivamente alla comunità € 21.327,04.
Pur apprezzando l’intervento non si comprende quando l’amministrazione riterrà di avviare la procedura per il recupero dell’impianto e per l’assunzione diretto o l’affidamento in concessione, atteso che tutti gli interventi fatti, se viene lasciata la struttura in stato di abbandono, vengono regolarmente distrutti, abbattuti e danneggiati mentre procede a ritmo elevato il processo di degrado dei luoghi con erba alta (a rischio di incendi), topi, serpenti ed uccelli rapaci.
L’impianto dovrebbe essere gestito nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 90 della legge 289/2002 secondo cui "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali é aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive".Il comma 25 della citata legge stabilisce che "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".

sabato 23 giugno 2018

LA MAPPA DELLE MORTI PER TUMORE IN ITALIA

Dopo la disamina fatta nei giorni passati sui dati del registro Tumori della Provincia di Latina ora disponiamo di uno scenario più vasto, grazie ad un articolo di Riccardo Saportiti pubblicato da Il Sole 24 Ore.
Nell'articolo viene individuata la Terra dei Fochi come una delle aree in cui il numero delle morti per tumore è più elevata con 11, 4 ogni 10.000 abitanti.
Ci sono anche altre aree a rischio sia nel nord che in Sardegna legate soprattutto alle miniere di carbone o alla presenza di impianti industriali pericolosi, centrali nucleari in decommisisoning ecc..
Sulla mappa dei tumori andrebbe sovrapposta quella della politica che dovrebbe occuparsi della prevenzione collettiva e di tutte le cause ambientali dei tumori.
L'autore dell'articolo cita purtroppo anche una'altra patologia che divide l'Italia ancora una volta tra nord e sud : la demenza senile che è in grande aumento nelle regioni meridionali rispetto a quelle del nord, una spaccatura  che evidenzia ancora una volta le disuguaglianze  create in questi ultimi decenni.

LO STATO GUADAGNA CON IL GIOCO D'AZZARDO MA LA TASSAZIONE A DIFFERENZA DI QUELLA DI ALTRE ATTIVITA' E' MOLTO PIU' BASSA

Mentre si parla di flat tax per aiutare le imprese e si mette in agitazione il mondo di chi paga regolarmente le tasse da anni con modifiche della tassazione diretta che potrebbero avere effetti regressivi (e quindi in contrasto con la costituzione) si apprende che grazie (se così si può dire) ad un leggero aumento della tassazione sui giochi d'azzardo disposto con la legge 208/2015, commi 917 e seguenti, nel il flusso di imposte derivanti dal settore «giochi» nel 2016 ha superato i 9,2 miliardi di euro, a fronte degli 8 miliardi realizzati nel 2015. 
L’incremento delle entrate è spiegato in larga parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (slot machines) previsto dalla citata la legge di stabilità 2016. In particolare, il gettito è così composto:
  • 5,8 miliardi circa dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
  • oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 dal Lotto; 1,3 da Gratta&Vinci; 0,47 dal Superenalotto).
Ma la raccolta delle imprese che operano in questo settore l'anno scorso è stata di 96 miliari di euro, a fronte dei quali l'incasso dello Stato appare comunque irrisorio.
L'apertura fatta ai giochi d'azzardo e alle loro pubblicità è quanto di più antisociale potesse essere fatto.
Nel contempo tutti i Casinò tradizionali sono oramai sull'orlo del fallimento trascinando anche gli enti locali nel disastro.
Per non parlare delle patologie conseguenti che costano pesantemente agli interessati ma anche allo Stato per curarli.
Pur rendendomi conto che oramai sia difficile tornare indietro, concordo con Avviso pubblico e con Sergio Rizzo che oggi affronta il tema sulle pagine della Repubblica sul fatto che la tassazione su queste imprese sia ancora irrisoria e offensiva nei confronti dei lavoratori come degli altri imprenditori che pagano le tasse con aliquote ben più alte, se non altro per cercare di prevenire il gioco d'azzardo.
Comunque anche i Sindaci per parte loro potrebbero regolamentare la materia sia tenendo lontani questi locali dalle aree fragili (scuole, centri sociali, centri anziani ecc.) che fissando degli orari di apertura consentita.

SECONDO LA CASSAZIONE LA VIOLAZIONE DI LEGGE GIUSTIFICA SEMPRE IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE.

La Corte di Cassazione con la recente SENTENZA N. 15640/2018 si è occupata del delicato discrimine esistente tra motivi per la sospensione del lavoratore e licenziamento dello stesso. 
In particolare la Corte ha ritenuto che la sospensione facoltativa, infatti, in quanto misura cautelare e non disciplinare, trova la sua ratio nella necessità di tutelare la "credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione opera" ( Corte Cost. n. 206/1999). 
La stessa implica una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione che deve tener conto, non solo della gravità dei fatti per i quali si procede in sede penale, ma anche dell'opportunità di affrontare l'alea insita nella misura cautelare, posto che quest'ultima potrebbe rivelarsi non giustificata all'esito del procedimento disciplinare. 
Si tratta, quindi, di una valutazione sotto più aspetti non coincidente con quella che si esprime al momento dell'irrogazione della sanzione, sia perché rispetto a quest'ultima la misura persegue una diversa finalità, sia in quanto la sospensione interviene "nel corso" del processo penale o disciplinare, ossia in un momento anticipato rispetto all'accertamento della condotta nei suoi profili oggettivi e soggettivi. 
La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al *** integrassero un comportamento negligente, come tale sanzionabile con la sola sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 8 del CCNL 6.5.2010 per la dirigenza sanitaria, ma detta qualificazione non tiene conto dell'accertamento effettuato in sede penale, posto che il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in relazione al quale era stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen., presuppone necessariamente la volontarietà della dichiarazione falsa, ossia la consapevolezza del suo carattere non veritiero. 
L'ordinamento, infatti, esclude ogni rilevanza penale del falso documentale colposo, dovuto, cioè, a leggerezza o a negligenza, sicché, in tanto il pubblico ufficiale è perseguibile ai sensi del richiamato art. 479 cod. pen., in quanto risulti accertato anche il dolo generico che deve necessariamente sorreggere la falsità (Cass. pen. n. 30862/2015). 
L'art. 8 del CCNL 6.5.2010, nel prevedere il licenziamento senza preavviso in relazione a «gravi fatti illeciti di rilevanza penale», non esclude che la commissione di un delitto, pur se privo della gravità che legittima il recesso per giusta causa, possa essere posta a fondamento del licenziamento con preavviso, giacché la disposizione contrattuale contiene anche un rinvio di carattere generale alla disciplina dettata in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ( comma 11) e prevede che «le mancanze non espressamente previste dai commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 6...». 
A sua volta l'art. 6, affermato che il dirigente è tenuto ad operare nel costante rispetto del Codice di Comportamento ed a garantire la migliore qualità del servizio, precisa che lo stesso deve «assicurare il rispetto della legge....e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti ...» ( comma 3 lett. a) e «sovrintendere nell'esercizio del proprio potere direttivo al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto...»( comma 3 lett. f). 
La Corte territoriale, pertanto, nell'esprimere il giudizio sulla gravità dell'inadempimento contestato al *** avrebbe dovuto tener conto degli specifici obblighi gravanti sul dirigente, con i quali collide la reiterata formazione di atti pubblici ideologicamente falsi, tra l'altro formati in relazione ai controlli alimentari, ossia ad attività finalizzate a tutelare la salute pubblica.