L'affidamento degli incarichi da parte della p.A. ed in particolare degli enti locali deve avvenire seguendo le procedure formali previste da norme specifiche e non in base alla prassi commerciale tra privati per cui gli atti sono nulli e gli interessati non hanno nulla da pretendere.
Così ha deciso la CASSAZIONE III CIVILE ORDINAZA 16307/2018
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