lunedì 11 giugno 2018

I COMUNI SONO TENUTI A PUBBLICARE UN RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I CITTADINI - SONO PREVISTE SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI

L’art. 11 comma 2 del D.lgs 118/2011 prevede che ogni P.A. rediga un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell’eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.
A sua volta il 1° comma dell'art. 29 del D.lgs 33/2013  stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9‐bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
L'art. 46 del citato D.lgs 33/2013 stabilisce che inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ((e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5‐bis,)) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Molti funzionari pensano di poter ignorare le richieste dei cittadini ma evidentemente non conoscono l'esistenza delle norme citate e possono rischiare di vedersi ridotto il premio di risultato...

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