venerdì 8 giugno 2018

ABUSI EDILIZI A SABAUDIA....

Il Comune di Sabaudia da anni è alle prese con un numero di abusi edilizi rilevante che si sommano a quelli del passato.
Ogni anno il numero degli abbattimenti portato a termine è irrilevante
Uno degli indicatori utilizzati per misurare il benessere equo e Sostenibile di una città è dato proprio dalla percentuale degli abbattimenti portati a termine.
Ancora una volta una volta il giudice amministrativo ha bloccato un abbattimento  ( TAR LATINA SENTENZA 334/2018 ) , ma siamo certi che le cose vengano gestite nella maniera più appropriata ?
Nella  fattispecie risulta che ci si trovava in pendenza di una domanda di condono risalente al 29 marzo 1986 e relativa alla tettoia cui si riferisce il provvedimento impugnato e che la stessa non risulta ancora definita;
Il Collegio ha considerato che, per giurisprudenza pacifica, l’ordine di demolizione di un’opera abusiva, adottato in pendenza di una istanza di condono edilizio, è illegittimo perché in contrasto con l’art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2017 n. 3060; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 9 giugno 2016 n. 733; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 luglio 2015 n. 3581; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 14 maggio 2015 n. 1007; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 maggio 2015 n. 1494; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 aprile 2014 n. 3774);
Sempre il Collegio ha ritenuto che anche nel caso in cui su un manufatto oggetto di domanda di condono non ancora definita vengano eseguite opere del tutto nuove ed ulteriori, come assunto dall’Amministrazione civica nell’ordinanza impugnata, queste ultime non possano impedire la valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono, con la conseguenza che l’amministrazione comunale deve, “da un lato, verificare se sussistono i presupposti per il condono delle opere «originariamente» realizzate, dall’altro, accertare la natura degli interventi successivi posti in essere dagli appellanti ed applicare in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecuniarie previste dalla legge” (Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2015 n. 3943).
Pertanto il TAR ha ritenuto che l’atto impugnato vada, pertanto, annullato per la sussistenza di tale radicale vizio di violazione di legge, il cui accertamento rende superflua ogni disamina sugli ulteriori profili di censura dedotti entro l’unico motivo di ricorso.
Ma quanti immobili si trovano ancora in questa situazione ?  
Sono passati 32 anni e ancora non è stata definita la pratica ?
Cosa pensa di fare in proposito l'assessore competente ?

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