Da tempo in tutte le regioni si assiste a ripetute vertenze in materia di servizi di pronto soccorso sul territorio a mezzo di autoambulanze e di servizi di mero trasporto.
Su questo tema è intervenuto il TAR Veneto in data 13 giugno.
Il Collegio in primo luogo ha rammentato che con sentenza n. 275/2018, della medesima sezione, in merito ad una controversia che la disciplina comunitaria – e, conseguentemente, quella nazionale – ha introdotto, la distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto alla regola della gara qualora fornito da organizzazioni senza scopo di lucro (tra le quali rientrano le IPAB), e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica (regime alleggerito).
Dunque, i servizi di trasporto di persone in ambulanza sono espressamente stralciati dalle esclusioni previste (dal 28° considerando e dall’art. 10 della direttiva 24/2014/UE e) dall’art. 17, I comma del codice degli appalti in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e, inoltre, qualora essi siano di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di € 750.000,00 (prevista dall’art. 35, I comma, lett. “d”), come nel caso di specie, ricadono nell’ambito della direttiva UE n. 24/2014 e del relativo Titolo III (dedicato ai particolari regimi di appalto), ove l’art. 74 prescrive che “sono aggiudicati in conformità del presente capo” mediante un bando di gara o un avviso di preinformazione senza pubblicazione da inviare agli operatori economici interessati (cfr. il successivo art. 75).
Ma non solo: la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato soltanto i servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, anche dal codice del terzo settore (art. 57 del DLgs n. 117/2017).
Ebbene, così tracciate le coordinate normative dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario, distinguendo il trasporto di emergenza da quello ordinario intrasede, va precisato che la normativa regionale di cui al combinato disposto dagli artt. 5, II comma, 3, I comma e 2 della LR n. 26/2012, ove fosse intesa come inclusiva, ai fini del convenzionamento diretto, anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi solo emergenziale e di soccorso), si porrebbe in radicale contrasto con la regola opposta (e certamente prevalente) fissata dalla direttiva europea e dal codice appalti che, appunto, prevedono che il trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale sia affidato mediante gara, con la conseguenza che la normativa regionale dovrebbe essere disapplicata (cfr. CdS, III, 22.2.2018 n. 1139)”.
La predetta sentenza, dunque, ha preso in considerazione, in quanto thema decidendum della controversia, esclusivamente il servizio di mero trasporto di pazienti ed il servizio di soccorso in emergenza.
Ma la casistica del trasporto sanitario in ambulanza non è limitato soltanto alle due, anzidette tipologie, vi sono invero anche delle figure intermedie.
Nella controversia azionata con il ricorso RG n. 634/2018, infatti, la situazione è più articolata: quivi si evidenzia la sussistenza di taluni servizi che, pur non essendo univocamente configurabili come servizi di trasporto in emergenza o, all’opposto, come servizi di mero trasporto, l’interessata afferma vadano assimilati al servizio di emergenza ai sensi del 28° “considerando” della direttiva 24/2014/UE.
In effetti, l’art. 2 della LR n. 26/2012 prevede alcuni servizi sanitari (i “servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso”, nonché i “servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure”) che sono difficilmente inquadrabili tra i servizi di emergenza o in quelli di mero trasporto.
Soccorre, tuttavia, al riguardo lo stesso art. 2 della citata legge che stabilisce che i predetti servizi rientrano nella “attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”, unitamente ai “servizi di trasporto di emergenza e urgenza eseguiti mediante mezzi di soccorso”. Secondo tale norma, dunque, quei servizi rientrerebbero – alla stregua della normativa regionale - nel novero del servizio di soccorso sanitario in emergenza espressamente stralciato dalle esclusionipreviste (dal 28° considerando e dall’art. 10 della direttiva 24/2014/UE e) dall’art. 17, I comma del codice degli appalti in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro. Ed allora – e cioè se la Regione ritenesse che va assoggettato a gara esclusivamente il servizio sanitario secondarioconsistente esclusivamente nel servizio di solo trasporto in ambulanza, in conformità con il 28° “considerando” - il proposto gravame potrebbe ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non sembra che parte ricorrente abbia contestato, in questa sede, l’assoggettamento a procedura concorsuale del servizio di solo trasporto, privo di ulteriori prestazioni.
Poichè la fattispecie sottoposta al collegio dava adito a dei dubbi è apparso pertanto necessario, al fine di conoscere l’esatta interpretazione in ordine all’applicazione del 28° “considerando” e dell’art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui, come si è detto, l’art. 17, I comma, lett. h del DLgs n. 50/2016 è una fedele trasposizione) investire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dell’esame delle seguenti questioni:
1) se l’art. 10 lett. h) ed il considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE debbano interpretarsi nel senso che
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell’esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva;
2) se la Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un’emergenza attuale,
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto.
Perrtanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), previa riunione degli epigrafati gravami, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, ha sospeso il giudizio.
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