mercoledì 31 maggio 2017

LA RELAZIONE ANNUALE DELLA BANCA D'ITALIA

Ieri si è tenuta la presentazione della relazione annuale della Banca d'Italia 
per quanto riguarda l'economia italiana nel 2016 la crescita dell’economia italiana è proseguita (0,9 per cento), sostenuta soprattutto dal forte impulso della politica monetaria, dalla politica di bilancio moderatamente espansiva e da quotazioni petrolifere ancora contenute.
L’espansione dell’attività economica ha interessato tutte le principali aree del paese ed è continuata nel primo trimestre di quest’anno. Il prodotto resta tuttavia inferiore di sette punti percentuali rispetto a quello precedente la crisi, con un ritardo più ampio per il Mezzogiorno. L’attività economica si mantiene molto al di sotto del suo potenziale.
La domanda nazionale, valutata al netto delle scorte, ha fornito un contributo alla crescita  più elevato rispetto al 2015. I consumi delle famiglie, pur rallentando, hanno sostenuto l’attività per il terzo anno consecutivo e la spesa in investimenti si è rafforzata. I consumi delle Amministrazioni pubbliche sono tornati a salire dopo cinque anni di calo, mentre gli investimenti pubblici sono ancora scesi. Il contributo dell’interscambio commerciale alla crescita del PIL, negativo nel 2015, si è sostanzialmente annullato per il rallentamento delle importazioni.
La ripresa della produzione si è diffusa in misura più omogenea tra i diversi settori economici: l’attività ha continuato a recuperare nell’industria, ha lievemente accelerato nei servizi e ha interrotto una lunga fase recessiva nell’edilizia.
La spesa per gli investimenti fissi, soprattutto in beni strumentali, si è rafforzata; per la prima volta dal 2007 il recupero si è esteso agli investimenti in costruzioni. La ripresa dell’accumulazione è stata favorita dalle condizioni monetarie e finanziarie espansive, dai nuovi incentivi fiscali introdotti dal Governo e dalla migliorata fiducia degli imprenditori. Tuttavia, gli indicatori che misurano l’incertezza sulle politiche economiche, a livello europeo e nazionale, rimangono su valori elevati.
La redditività delle imprese è cresciuta. Il calo dei tassi di interesse ha contribuito alla riduzione degli indicatori di vulnerabilità finanziaria e al contenimento delle esigenze di finanziamento. Il rapporto tra autofinanziamento e investimenti ha raggiunto il valore più elevato da oltre quindici anni.
Le condizioni di offerta del credito sono migliorate, ma i prestiti alle imprese stentano a espandersi, in larga parte per la modesta domanda di finanziamenti. Resta ampia l’eterogeneità  nell'andamento del credito tra le diverse tipologie di aziende.
Nel 2016 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche  in rapporto al PIL è diminuito dal 2,7 al 2,4 per cento, riflettendo sia la riduzione della spesa per interessi sia l’aumento dell’avanzo primario. Il rapporto tra il debito e il prodotto è salito dal 132,1 al 132,6 per cento; al netto della variazione delle disponibilità liquide del Tesoro è tuttavia rimasto pressoché stabile. La politica di bilancio ha privilegiato l’obiettivo di non ostacolare l’irrobustirsi della ripresa economica, pur mirando a mantenersi all’interno dei margini di flessibilità stabiliti dalle regole europee. Anche nel 2017 è previsto un orientamento espansivo.

IMMIGRATI: PAROLE TANTE, MA QUANDO SI PASSA AI FATTI

Nel dibattito che si è tenuto ieri tra i candidati a sindaco di Sabaudia non poteva mancare una domanda del giornalista Federico Domenichelli sugli immigrati.
Tutti hanno detto che occorre fare qualcosa per favorire l'integrazione degli immigrati ma almeno per alcuni le parole non sono credibili dato che esistono dei precedenti. 
Infatti negli anni 2010 e 2011 quando sedevo in consiglio comunale presentammo due mozioni.
La prima del marzo 2010 relativa alla “Approvazione della Carta dei Diritti e dei Doveri per una civile convivenza” fu discussa solamente nella seduta del 10 giugno e fu rinviata dal presidente perché fosse preventivamente esaminata nella commissione competente nonostante le mie proteste dato che di tempo da marzo a giugno ce n'era stato per metterla all'ordine del giorno...poi fu affossata in commissione.
La seconda mozione riguardava invece l' “Istituzione del Consigliere aggiunto e della Consulta Migranti del Comune di Sabaudia” e fu discussa nella seduta del 3 novembre 2011 (erano presenti 17 consiglieri dato che erano assenti Capponcelli, Scalfati, Placati e Venditti; poi durante la discussione si assentò anche Giuliani). La proposta dopo una lunga discussione fu respinta con la deliberazione n. 62  con dieci voti contrari  (De Piccoli, Benedetti, Chiarato, Ciriello, Capriglione, Fogli, Iodice, Zeoli, Cuccaroni e Bianchi Nicola) solo quattro i voti favorevoli (Brugnola, Amedeo Bianchi, Schintu e Mignacca) ; astenuti Lucci e Di Maio.
Questi i fatti.
Quindi come si può comprendere nonostante le affermazioni fatte ieri sera il candidato Capriglione all'epoca votò contro un provvedimento che mirava solo a favorire l'integrazione dei migranti.

ECCO IL TESTO DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE (EX VOUCHER)

Ieri la camera dei Deputati ha votato la fiducia al Governo sulla manovra economica che di fatto si è tradotta in un documento in cui sono state inserite tante di quelle cose che forse si potrebbe anche dire che il testo originario è stato stravolto, da una legge per ricondurre le finanze entro i limiti posti dalla UE ad una legge di spesa.
Tra le tante novità (?) introdotte c'è l' articolo 54-bis, recante una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher): sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori (commi 1 e 4):  
- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. 
E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (comma 20). Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo (comma 8): si tratta: 
- dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
- dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); 
- delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); 
- dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo). 
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Inoltre, trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 266/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, ai prestatori che svolgano la prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista) (comma 3). Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5). 
È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i consulenti del lavoro (tramite i patronati esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia) (comma 9). 
Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori (comma 6). Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. 
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore  nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali (comma 11); gli utilizzatori (ai sensi del comma 12), devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione; Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale (comma 13). Per l’attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità (definite al comma 9) L’1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali (comma 15). La misura minima del compenso è pari a 9 euro; per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso) (comma 16). Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra l’altro, le seguenti informazioni: 
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 
- il luogo di svolgimento della prestazione; 
- l’oggetto della prestazione; 
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni; 
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16) (comma 17). 
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione (comma 18). 
È fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale (comma 14): 
- per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
- per le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore miniere, cave e torbiere. 
- nell’esecuzione di appalti di opere o servizi; 
- da parte di imprese del settore agricolo, salvo che per i soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sia per il Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l’INPS provvede al pagamento del compenso entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante specifico accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest’ultimo caso a carico del prestatore). L’INPS, inoltre, attraverso la richiamata piattaforma informatica, provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro occasionale nel periodo di riferimento (comma 19). Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), esclusivamente (comma 7):  
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; 
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 
-  per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; - per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Infine, si prevede l’obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trasmettere alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno (previo confronto con le parti sociali) una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative in oggetto (comma 21).

SI E' PARLATO ANCHE DI AMBIENTE IERI SERA NEL DIBATTITO TRA I CANDIDATI A SINDACO

Si è tenuto ieri sera a Sabaudia presso l'ex ufficio postale l'atteso dibattito organizzato dal quotidiano Latina Editoriale Oggi tra i sei candidati a Sindaco: Amedeo bianchi, Roberto Bordignon, Lino Capriglione, Massimilaino Fantini , Giada Gervasi e Giovanni Secci.
La sala era piena fino all'inverosimile.
Il direttore Panigutti, coadiuvato dai giornalisti Maria Sole Galeazzi e Federico Domenichelli hanno rivolto a turno delle domande ai sei candidati su vari argomenti.
Molto interessante una delle domande posta da Maria Sole Galeazzi  sul problema dell'inquinamento delle acque interne e sull'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, un tema che su questo blog porto avanti da tempo. Il fatto che l'ISPRA abbia attribuito il bollino rosso alle acque superficiali e sotterranee del nostro territorio è stato scansato da alcuni candidati forse timorosi di perdere i voti degli agricoltori mentre avrebbe potuto rappresentare una opportunità per presentare un programma innovativo per sostenerli nella riconversione verso una agricoltura biologica (che vede già delle esperienze positive nel nostro territorio), cosa già peraltro avviata dall'Ente Parco grazie all'Assessorato all'agricoltura regionale. Nessuno ha ricordato che all'interno del Parco non si possono usare i fitofarmaci, ma forse qualcuno non lo sapeva 
In sostanza molti si erano preparati ad una domanda sull'agricoltura e ancora una volta hanno sbandierato l'idea di istituire un marchio DECO che, a differenza dei marchi DOP, IGP e STG (gli unici che per legge tutelano i prodotti tipici e di qualità), non è un marchio di qualità e neppure un marchio di certificazione. Si tratta solo di un’attestazione comunale, un certificato che attesta il legame fortemente identitario con quel territorio comunale di un prodotto alimentare, oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca.La DECO è in sostanza uno strumento di marketing territoriale finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti che da quel territorio provengono.
L’iter amministrativo di istituzione di una DECO, da parte di un singolo Comune, è piuttosto semplice. Gli strumenti attuativi sono i seguenti:
- la Delibera del Consiglio Comunale
- Regolamento di istituzione della DECO e creazione di un proprio marchio DECO
- Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
- Registro dei prodotti DECO
- Disciplinare di produzione : questo è il punto più delicato che viene sottovalutato dai promotori del DE-CO per Sabaudia;  infatti presupposto per l’accoglimento dell’istanza è la verifica, da parte di una Commissione costituita da esperti del settore agroalimentare e operatori economici in forma singola o associata e rappresentanti dell’amministrazione locale, della presenza di tutti gli elementi contenuti nel disciplinare di produzione che naturalmente deve garantire la qualità degli alimenti.
Già nel passato si era tentato di creare un marchio di qualità del Parco, ma anche lì la cosa è naufragata quando si è andati a cercare di scrivere il disciplinare.


martedì 30 maggio 2017

ANCORA SULLA BOLKESTEIN

La direttiva Bolkestein seguita a far discutere non solo i nostri parlamentari. Si tratta oramai di un caso che dimostra ampiamente come fino ad ora, tranne rarissime eccezioni, i nostri rappresentanti europei non abbiano fatto  il loro dovere, forse alcuni pensano che l'incarico in Europa sia una sinecura, è troppo bello accusare l'Europa per le leggi fatte quando noi abbiamo i nostri rappresentanti che dovrebbero farsi sentire quando si discutono cose che potrebbero recare danno all'Italia o agli italiani. Se colpe ci sono non sono quindi dell'Europa, ma dei nostri eurodeputati che troppo spesso non rispondono neanche alle segnalazioni dei loro stessi elettori.  
Com'è noto il D.Lgs. 59/2010 che attua la direttiva Bolkestein, in considerazione della peculiarità del commercio su aree pubbliche, ha previsto una intesa in sede di Conferenza unificata per individuare i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste”. 
Recentemente la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha  approvato le “Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche per fornire uno strumento interpretativo e operativo ai Comuni, chiamati a dare attuazione ai contenuti dell’Intesa del 2012 rilasciando, anzitutto, le nuove concessioni alle scadenze previste per il 7 maggio e il 4 luglio 2017. 
La materia è peraltro fonte di continui ripensamenti come dimostrato dal decreto milleproroghe che ha differito i termini dei procedimenti di concessione dei posteggi già in scadenza al 31 dicembre 2018.
In questa situazione di incertezza si sono inserite due proposte di legge in materia di commercio sulle aree pubbliche. 
  • La PdL 3649, propone l' uscita del settore commercio su aree pubbliche dall’applicazione della direttiva Bolkestein, che peraltro appare inattuabile perché entrarebbe in conflitto con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza
  • La PDL C. 4120 parte  dall’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, mediante un intervento di mitigazione delle criticità applicative imposte dal D.Lgs. 59/2010; si tratta di una una proposta che traspone nello strumento legislativo alcuni contenuti dell’Intesa del 5 luglio 2012 nel D.Lgs. 114/98, partendo pertanto dal presupposto dell’applicabilità della Direttiva Bolkestein al comparto del commercio su area pubblica.
La parola ora è al Parlamento.

SABAUDIA: ALCUNI CANDIDATI CHE VOGLIONO AMMINISTRARE LA CITTA' PROMETTONO DI NOMINARE UN DIFENSORE CIVICO MA DOVREBBERO SAPERE CHE LA LEGGE LO VIETA

SABAUDIA: Leggendo i programmi elettorali di alcuni aspiranti candidati apprendo che alcuni di essi, cercando di darsi una patina di populismo promettono di nominare un difensore civico.
L'art. 52 dello Statuto comunale in effetti prevede che possa essere istituito l'ufficio del Difensore civico al fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi, negligenze commesse dall'Amministrazione Pubblica ed assicurare il buon andamento, la correttezza e l'imparzialità. 
Il fatto è che lo Statuto comunale risale al 2003 e che nel frattempo la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 186, è successivamente intervenuta prevedendo che: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale».
Pertanto la promessa scritta nel programma di istituire questa figura a Sabaudia è semplicemente contraria alle norme in vigore.
Da un candidato a Sindaco che siede in Comune da oltre dieci anni, ci si aspetterebbe che almeno conosca la normativa che regola l'ente locale.

lunedì 29 maggio 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DI UN COMUNE HA IL DOVERE DI IMPEDIRE LE VIOLAZIONI URBANISTICHE

Con una sentenza molto interessante ed articolata la Corte dei Cassazione, Sezione III Penale, n. 6873/2017  ha  tra l'altro affrontato il problema della responsabilità dei dirigenti comunali in merito al mutamento della destinazione d'uso di un edificio. 
A questo proposito l’art. 27 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il dirigente comunale  esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 
Ne consegue, secondo la Corte, che il dirigente è titolare di una posizione di garanzia, e dunque dell’obbligo di impedire l’evento, obbligo che ne determina la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). 
Quindi non è sufficiente ad escludere la responsabilità del pubblico dirigente l’aver escluso la natura dolosa del suo comportamento omissivo, o anche la insussistenza di omissioni intenzionalmente orientate a procurare ai privati un ingiusto vantaggio o atteggiamenti collusivi.
Qui c'è la Sentenza 6873/2017

IL PARERE DELLE REGIONI SULLA CONVERSIONE DEL D.L. 50/2017 (C.D. MANOVRINA)

La Conferenza Unificata in data 25 maggio ha esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, meglio noto come “manovrina.
Le regioni hanno espresso un parere   favorevole, ma “condizionato”. 
Le “condizioni” sono contenute in un lungo consegnato al governo nel corso della Conferenza Unificata. 
Il parere favorevole è subordinato all'accoglimento di alcuni emendamenti ritenuti prioritari. 
In particolare si tratta di proposte per favorire gli investimenti, sui trasferimenti regionali a provincie e città metropolitane per funzioni conferite, per assegnare alle Regioni il gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale , per modificare la legge di Bilancio 2017 (in particolare per quanto riguarda il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, il risanamento della Regione Piemonte, per prevedere alcune clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per l’ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili.
Le Regioni hanno chiesto  l’apertura immediata di un confronto con il Governo, da un lato per migliorare il decreto legge in esame, dall’altro per giungere alla manovra d’autunno già con un accordo al fine di evitare estenuanti trattative poco produttive a ridosso della manovra, ma soprattutto per poter definire i bilanci regionali con risorse certe e un orizzonte pluriennale che dia respiro alla programmazione degli investimenti, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Paese.
Qui trovate il testo del documento:  CONFERENZA UNIFICATA

QUANDO LA MEMORIA NON AIUTA

Nel 2011 in qualità di consigliere comunale presentai una mozione per la "Redazione ed approvazione di un progetto di bonifica del territorio comunale dall’amianto" che fu approvata dal consiglio comunale il 20 giugno 2011, con deliberazione n. 27.
Nonostante i ripetuti solleciti scritti e verbali, l'amministrazione dell'epoca non dette corso a quanto stabilito dal Consiglio.
Leggo sul giornale Latina oggi del 29 maggio 2017 che l'ex sindaco propone di mettere dei soldi del comune per aiutare gli agricoltori, possibili elettori.
Perchè non ha fatto nulla prima ? Perché se ne ricorda solo ora ?

domenica 28 maggio 2017

SABAUDIA: L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AL MERCATO SETTIMANALE

Sono noti i problemi della concessione degli spezi al mercato settimanale anche a causa della normativa europea e statale.
La Conferenza Stato regioni ha ritenuto di intervenire con un documento approvato il 25 maggio scorso in cui, tra l'altro si legge:
"Con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, è stata disposta, all’articolo 6, comma 8, la proroga del termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018 e l’attuale formulazione della disposizione, modificata in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, stabilisce: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. 
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. 
Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti». 
La norma in esame, garantendo alle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore validità fino al 31 dicembre 2018, consente ai Comuni di avviare le selezioni per le assegnazioni delle nuove concessioni entro tale data, “al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data”. 
Tale disposizione è rivolta alle “amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto”. 
La norma nulla dispone circa gli effetti prodotti dalla proroga sulle procedure di selezione pubblica già avviate dai Comuni alla sua entrata in vigore, né esclude che i Comuni possano avviare immediatamente le procedure stesse, senza necessariamente utilizzare i tempi della proroga. 
Le procedure di selezione pubblica, ai sensi del comma in esame, debbono avvenire “nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni”. La normativa statale di riferimento, come sopra esposto, è costituita dall'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, che a sua volta rinvia all'Intesa del 5 luglio 2012; le disposizioni regionali sono costituite dagli atti normativi o amministrativi di recepimento e adeguamento. In conseguenza di quanto esposto, sembra doversi dedurre che i procedimenti già avviati, anche antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 244/2016, possono essere portati a regolare conclusione e che lo stesso può avvenire per quelli avviati nell'arco temporale che va dal 30 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, con l'unico vincolo della loro conclusione entro il 31 dicembre 2018 e dell'efficacia delle concessioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019. 
Quanto detto si desume dalla mancata previsione, nel d.l. n. 244/2016, come convertito, di alcuna conseguenza nei confronti dei procedimenti già avviati alla sua entrata in vigore né dall'esclusione della possibilità di avviarli successivamente, imponendo la norma esclusivamente che detti procedimenti debbano concludersi entro il 31 dicembre 2018. Poiché le procedure di selezione devono avvenire nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, i criteri di selezione applicabili non possono essere che quelli contenuti nell'Intesa del 2012 e nei Documenti unitari del 2013 e del 2016, come recepiti dalle normative regionali, nessun'altra norma vigendo in materia. E' appena il caso di sottolineare, infine, che se il Legislatore nazionale avesse voluto che la disposizione di cui al comma 8 in esame producesse l'automatico venir meno delle procedure in itinere, avrebbe dovuto/potuto espressamente prevederlo, allo stesso modo in cui avrebbe potuto prevedere disposizioni transitorie adeguate. 
Quanto sopra esposto sta determinando uno stato di grande confusione che coinvolge amministrazioni locali e operatori del settore. In questa situazione, l’eventuale integrazione dell’Intesa del 2012, come preannunciato in occasione del tavolo tecnico del 29 marzo 2017, potrebbe eventualmente essere valutata con riferimento alla fase successiva a quella di prima attuazione. Il rischio di accaparramento delle concessioni, di cui si è discusso in tale occasione, è già stato risolto, per quanto riguarda i mercati e le fiere, al punto 7 dell’Intesa, con l’introduzione del limite massimo di concessioni di cui ciascun soggetto giuridico può essere titolare o possessore (fino a 2 per il settore alimentare e 2 per quello non alimentare in ciascuna area mercatale con meno di 100 posteggi e fino a 3 concessioni per il settore alimentare e 3 per quello non alimentare in ciascuna area mercatale con più di 100 posteggi). 
La preoccupazione espressa con riferimento all’analogo rischio di accaparramento dei posteggi isolati, potrebbe invece trovare soluzione nella definizione di un numero massimo di posteggi isolati di cui lo stesso soggetto può essere titolare o possessore in ciascun Comune o area del Comune, qualora si tratti di territori comunali molto ampi.

sabato 27 maggio 2017

LE QUERCE: DA INFRASTRUTTURA SPORTIVA AD OGGETTO DI CAMPAGNE ELETTORALI

Foto prima dei lavori disposti dal Commissario
SABAUDIA: da quando nel 2010, a seguito della risoluzione della concessione con il precedente gestore, la struttura sportiva di proprietà comunale denominata "Le querce" (sita al centro di Sabaudia) fu chiusa cominciò ad andare in malora, oggetto di distruzioni, di occupazioni abusive e di ruberie di ogni genere.
Vorrei segnalare che con la necessità di infrastrutture sportive che ha la nostra città sarebbe molto utile la riapertura di questo impianto. 
Tutte le sollecitazioni da me fatte in varie sedi al Sindaco rimasero , nei fatti senza risposta.
Durante la campagna elettorale nel 2013 molti candidati inserirono la cosa nel loro programma elettorale, alcuni fecero anche dei video ripresi in maniera virale da molti cittadini sui social network, ma poi tutto finì.
Il Commissario fece fare un intervento di ripulitura e di asporto di molto materiale, ma la situazione oggi, con la primavera e l'erba alta è ripiombata a livello di disastro.
Il 30 luglio scorso, a seguito di un accordo tra ANCI e Istituto per il credito sportivo inviai in Comune una proposta per chiedere un prestito all'ICS e con quello rimettere a posto il tutto per darlo poi in gestione con una gara, poteva essere una soluzione pratica e di pronta soluzione, ma la cosa non fu accolta.
In questi giorni ho visto molte persone che sono andate a fare fotografie alla struttura per poi metterle nei loro programmi elettorali patinati.
Con la nuova campagna elettorale la situazione  oggi si ripete, con una struttura oramai inesistente e con alcuni candidati che, riprendendo una idea dell'ex sindaco propongono di fare i soliti interventi di project financing affidando la sistemazione dell'area a qualche  privato dandogli in cambio la concessione per alcune decine di anni (sempre troppi).
"Le querce" sono una struttura pubblica ed è giusto che vengano gestite per i cittadini e nell'interesse dei cittadini quindi sono contrario a questa soluzione.
Spero solo che la struttura non rimanga lì a disposizione di altri candidati per farne oggetto di proposte in occasione delle elezioni che ci saranno di sicuro tra qualche anno.

LAVORO E DIGNITA' :

A Genova il Papa ripropone il valore della sana impresa e mette in guardia contro i rischi della speculazione e dell’idolatria del consumismo.
Il binomio inscindibile tra dignità e occupazione è stato rilanciato da Papa Francesco durante la visita pastorale di sabato 27 maggio a Genova. Nella città che rappresenta uno dei simboli dell’industrializzazione in Italia il Pontefice ha voluto iniziare gli incontri con la popolazione proprio in uno dei luoghi simbolo dell’operosità dei genovesi: lo stabilimento siderurgico Ilva di Cornigliano.
Rispondendo alle domande dei lavoratori, Francesco ha riproposto il valore della sana impresa e messo in guardia contro i rischi della speculazione e dell’idolatria del consumismo. Dopo aver ricordato commosso che il porto di Genova gli riporta alla mente la partenza di suo padre emigrato in Argentina, il Papa è entrato nel vivo del tema sottolineando che «il mondo del lavoro è una priorità umana». Purtroppo però, ha constatato, «una malattia dell’economia è la progressiva trasformazione degli imprenditori in speculatori», e di conseguenza — è stata la forte denuncia — si è arrivati alla situazione attuale di «ricatto sociale» in cui i lavoratori, specie quelli precari e a rischio licenziamento, stanno perdendo la loro dignità. «Perché quando non si lavora, o si lavora male, si lavora poco o si lavora troppo, è la democrazia che entra in crisi, è tutto il patto sociale», ha chiarito Francesco richiamando l’articolo 1 della Costituzione italiana, in base al quale è possibile dire «che togliere il lavoro alla gente o sfruttare la gente con lavoro indegno o malpagato o come sia, è anticostituzionale». Da qui l’invito a «guardare senza paura, ma con responsabilità, alle trasformazioni tecnologiche dell’economia e della vita» e a «non rassegnarsi all’ideologia che sta prendendo piede ovunque, che immagina un mondo dove solo metà o forse due terzi dei lavoratori lavoreranno, e gli altri saranno mantenuti da un assegno sociale». Infatti, ha concluso, «l’obiettivo vero da raggiungere non è il “reddito per tutti”, ma il “lavoro per tutti”. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti».

QUANDO NON C'ERANO LE ESTERNALIZZAZIONI

Per moltissimi anni i Comuni hanno assicurato il funzionamento dei servizi pubblici con il proprio personale, poi all’inizio degli anni ‘90 sono stati obbligati per legge ad abbandonare superare questo tipo di gestione (detta in economia), accusata (ingiustamente) di avere livelli di qualità scadenti e ad affidare ad imprese esterne molti servizi, attribuendo loro rilevanza economica, con costi crescenti e qualità non sempre corrispondenti alle aspettative.
Tutto questo è avvenuto mediante un processo di esternalizzazione (outsourcing), termine con il quale si intende il trasferimento, in base a un rapporto di tipo contrattuale, della produzione di servizi e attività strumentali del Comune che in precedenza erano svolte al proprio interno ad imprese private o con la creazione di aziende speciali, società miste a maggioranza pubblica, società miste a maggioranza privata, ecc.).
Di fatto i costi sono stati trasferiti dai capitoli relativi al personale (sul quale è stato imposto il blocco delle assunzioni ed un limite ai costi) e all'acquisto di beni, ai capitoli relativi alle forniture di servizi (sui quali non era stato posto alcun limite).
I risultati, quasi sempre molto negativi sono sotto gli occhi di tutti.
Oggi non si può più neanche tagliare l'erba con il personale comunale e occorre fare una gara per trovare una ditta disponibile a farlo, ma poi i costi lievitano.
I cittadini sono costretti spesso a scendere in strada a tagliare l'erba.
Troppo spesso non c’è stata una adeguata valutazione circa i costi e i risultati attesi, ma soprattutto non è stata considerata la conseguente perdita dell’organizzazione, del know how e delle professionalità; i dirigenti hanno approvato queste scelte credendo di liberarsi di parte del lavoro, senza pensare ad organizzare e svolgere adeguati controlli sul rispetto dei contratti e con particolare riguardo alla qualità del servizio, benché la responsabilità del loro funzionamento ai sensi dell’art. 113 del TUEL restasse sempre in capo al Comune, mentre alcuni politici hanno favorito queste esternalizzazioni per aggirare i vincoli posti ai Comuni sulle assunzioni, pensando poi di poter intervenire sulle aziende per il reclutamento del personale.
Di questo e d'altro si parla nel mio ultimo volume "Utopia di un Comune ...e come realizzarla", e ci sono anche alcune proposte per tornare indietro gradualmente.


PAGAMENTO ELETTRONICO NELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO SULLE QUALI LA SOSTA DEI VEICOLI È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA COME PREVISTO DAI COMMI 900 E 901 DELLA LEGGE N. 208/2015 (Legge Di Stabilita’ 2016)

L'ANCI con una nota interpretativa del 18 maggio 2017 ha affrontato il problema di alcuni punti di criticità in relazione ai commi 900 e 901 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) in materia di pagamenti elettronici, con particolare riferimento alle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta di cui alla lettera f), comma 1 dell’art. 7 del Codice della Strada. 
Le disposizioni di riferimento sono: 
  • art. 1, commi 900 e 901 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) 
  • art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 
  • art.7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). 
In particolare, secondo l'ANCI, il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 179 del 2012, modificato dal comma 900, art, 1 della Legge di stabilità 2016, stabilisce che “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica…”. 
Il comma 901, art. 1 della Legge di stabilità 2016 ha disposto l’estensione di tale disposizione dal 1 luglio 2016 anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta nelle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma (art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada). Infine il comma 900 ha inserito all’art. 15 del D.L. 179 un nuovo comma 4-bis che ha previsto entro il 1° febbraio 2016 l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze, contenente le regole di armonizzazione con il regolamento UE n. 751/2015, al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di 2 importo contenuto, ovvero inferiore a 5 euro. 
Il Regolamento UE, in vigore in Italia dal 9 dicembre 2015, stabilisce un tetto massimo alle commissioni interbancarie pari allo 0,3% del valore dell’operazione per le carte di credito e allo 0,2% per i pagamenti via bancomat. Ad oggi, tale decreto non è stato ancora emanato. 
Dallo stesso decreto si attendeva, inoltre, che venisse meglio definito il concetto di “impossibilità tecnica” degli adeguamenti richiesti.
Il quadro normativo così delineato impone alle amministrazioni di adeguare i sistemi di pagamento per la sosta tariffata (in particolare, parcometri e casse automatiche degli impianti a barriere) entro il 1° luglio 2016, pur non fornendo tutti gli elementi attuativo previsti dalla legge. 
Pertanto l'ANCI, nel condividere l’esigenza di incentivare la diffusione della moneta elettronica, ritiene che il suddetto obbligo di predisposizione dei lettori nei parcometri, casse automatiche ed impianti a barriera, non possa essere indipendente dalla realtà operativa in cui è strutturato il servizio pubblico di sosta nelle città e nel quale sono collocate le aree tariffate ed i parcheggi e, di conseguenza, gli strumenti per il pagamento. 
Va tenuto conto dell’effettiva esigenza di assicurare un equilibrio economico-finanziario laddove gli investimenti saranno difficilmente ammortizzabili e le risorse saranno difficilmente reperibili, al fine di evitare potenziali danni economici. Nelle città dove esistono i pagamenti con sistemi che utilizzano i cellulari (cosiddetti “mobile payments”), si ritiene assolto l’obbligo di legge, pur in assenza di lettori fisici di carte di debito e credito, in quanto le carte virtualizzate sottostanti alla modalità di pagamento “mobile payment” devono considerarsi coerenti con la finalità e gli obiettivi della norma. 
Il decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal comma 900 della Legge di stabilità 2016 dovrà altresì prevedere le regole di armonizzazione con il Regolamento UE 751/2015 (tra le quali è comunque auspicabile l’esplicita trattazione del mobile payment), nonché la definizione del concetto di “impossibilità tecnica” degli adeguamenti richiesti. 
Infine, ricorda sempre l'ANCI che l’eventuale assenza di disponibilità di sistemi di pagamento con carte di credito/debito (fisiche o virtuali), nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 4-bis, art. 15, del D.L. 179/2012, non esime gli utenti dal rispetto delle norme del Codice della Strada: il mancato pagamento si trasforma in una sanzione che può essere emessa della Polizia Municipale o da Ausiliari della Sosta specificatamente nominati dal Sindaco.

venerdì 26 maggio 2017

LE CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

La regione Lazio informa che il 21 giugno, al Parco Naturale regionale dell’Appia Antica, nella sala conferenze dell’ex Cartiera Latina, si terrà un convegno nell’ambito del progetto internazionale promosso dal CNR: “La Città delle bambine e dei bambini”. 
Ai Sindaci che interverranno saranno illustrate le esperienze progettuali dei Comuni che hanno già aderito e sarà previsto uno spazio di lavoro, di confronto e di dibattito
25/05/2017 - “La Città delle bambine e dei bambini” è un progetto internazionale a cui la Regione Lazio aderisce dal 2013 e di cui è capofila per i comuni del Lazio con il progetto “Il Lazio, la regione delle bambine e dei bambini”. 
Il progetto, ideato ventisei anni fa a Fano dal Prof. Tonucci, è promosso dall’istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR.
L’obiettivo del progetto consiste nel proporre ai Comuni una nuova filosofia di governo delle Città assumendo i bambini come parametro di valutazione e di cambiamento, partendo dall'assunto che una città adatta ai bambini è una città migliore per tutti. 
Il Progetto intende quindi sollecitare i Comuni a rivedere le priorità avendo cura dei diritti dei bambini, portatori di istanze e interessi a vantaggio dell’intera comunità.
Aderire al Progetto significa per un Comune essere disposti ad affrontare un vero cambiamento culturale; destinare le proprie energie e risorse per trasformare la città, occupandosi della pedonalità, della mobilità autonoma, dello spazio per il gioco. 
Le parole chiave del progetto sono cambiamento culturale, cambiamento del modello per poter restituire la città ai bambini: restituendo così una città sicura, salutare, vivibile e fruibile da tutti.
Una sfida per tutti i candidati a Sindaco.

LA REGIONE LAZIO E L'ACCREDITAMENTO SOCIO-SANITARIO ALLA LUCE DEI RECENTI PROVVEDIMENTI.

L'anno scorso, dopo un percorso molto lungo e travagliato il Consiglio regionale ha finalmente approvato la L.R. 11/2016 recante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Comunque si tratta di un passo avanti rispetto alla normativa precedente addirittura antecedente alla legge 328/2000.
Per quanto riguarda l'autorizzazione e l' accreditamento l'art. 32 della citata legge regionale 11/2061 stabilisce quanto segue:
1. L’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al presente capo, sono rilasciate, secondo quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e dalla l.r. 41/2003 e successive modifiche, dai comuni associati ai sensi dell’articolo 35 e dagli organi di decentramento amministrativo previsti dallo Statuto di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 36. 
2. L'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi che erogano assistenza domiciliare sono rilasciate, secondo quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, lettera g), della l.r. 14/1999 e in base ai criteri definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale. Nella definizione dei criteri di autorizzazione, la Regione riconosce, purché compatibili, eventuali requisiti di qualità degli enti erogatori, già individuati nei regolamenti per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, autonomamente adottati dai comuni.
3. Le strutture ed i servizi socioassistenziali autorizzati ai sensi del comma 1, possono stipulare contratti con il sistema pubblico se accreditati dai comuni associati.
4. I criteri e le modalità per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e presuppongono il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione di cui al comma 1.
Con la deliberazione della giunta regionale n. 57 in data 14 febbraio 2017, pubblicata in questi giorni, è stato approvata la proposta di Piano sociale regionale  denominato"Prendersi cura, un bene comune".
Il Piano rimanda in taluni casi a misure che saranno adottate dalla Giunta regionale. In particolare la Giunta nel periodo di attuazione del Piano, in coerenza con il dettato della legge 11/2016 dovrà approvare unadeliberazione per la definizione di criteri e modalità per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali dando attuazione all’art. 32 della LR. 11/2016. 
Saranno inoltre riviste le attuali regole sul sistema di accreditamento delle strutture, prevedendo sostegni finanziari coerenti con i costi dei servizi per l’intero nucleo. Nello stesso tempo saranno promossi e organizzati specifici percorsi di aggiornamento e formazione per la crescita di una comunità di pratiche motivata e competente.
Saranno infine elaborate linee guida regionali per la definizione di un procedimento unico di accreditamento sociosanitario che superi le attuali modalità e procedure, prendendo a riferimento i criteri introdotti dalla Norma UNI 11010/2016 “Servizi socio sanitari e sociali - Servizi per l’abitare e servizi per l’inclusione sociale delle persone con disabilità (PcD) – Requisiti del servizio”, e negando l’accreditamento e qualsiasi finanziamento diretto o indiretto a strutture potenzialmente segreganti.

SABAUDIA: LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SI TERRA' NELLA SALA RIMESSA A NUOVO?

Nel 1934 benché all'epoca Mussolini avesse abolito le votazioni i progettisti del palazzo comunale inserirono al primo piano una sala consiliare.  
Da oltre tre anni la sala consiliare del Comune di Sabaudia è inagibile.
Ora con le determinazione n. 76 in data 15 maggio (reg. gen. n. 542 )  pubblicata il 26 maggio,   è stato approvato lo stato finale dei lavori , la relazione sul conto finale e il certificato di rgolare esecuzione delle opere  che comportano un costo pari ad € 31.132,50 + IVA ( pari quindi ad  €  42.910,67).

giovedì 25 maggio 2017

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 50/2017 TRASFORMATA NEL MERCATO DELLE VACCHE PER ACCONTENTARE VECCHI E NUOVI CLIENTES

Leggendo i resoconti delle sedute della commissione Bilancio della Camera dei deputati in merito alle'same del D.L. 50/2017 che avrebbe dovuto rappresentare la manovra del Governo richiesta dalla commissione europea e quindi i tagli alle spese per agevolare la stabilità del bilancio, troviamo che il Governo ancora una volta ha tratto l'occasione per trasformare questa discussione nel mercato delle vacche per accontentare clientes, distribuire soldi a pioggia a festeggiamenti vari, ecc.
Da qui si comprende come le elezioni politiche si avvicinino e facciano sentire il loro peso come sempre sul bilancio dello Stato.
Verrà mai un Governo che oltre che con le parole si impegnerà a risanare il deficit pubblico ?

LA CONFERENZA STATO REGIONI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA BOZZA DI DIRETTIVA DELLA MINISTRA MADIA SUL C.D. LAVORO AGILE (LAVORO A DISTANZA)

La Conferenza delle Regioni ha dato parere positivo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio alla direttiva sul lavoro agile del ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e cioè alla possibilità per i dipendenti della pubblica amministrazione di svolgere parte delle mansioni di lavoro non in ufficio ma da remoto o con il telelavoro.
La ministra Madia si è dichiarata pronta a firmare la direttiva ritenendo che sia una sperimentazione importante nella pubblica amministrazione. 
Sarebbe previsto un tetto del 10% in ogni amministrazione.
Il lavoro agile sarà inoltre oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Sarà prevista la costituzione di un gruppo di monitoraggio di durata biennale che dovrà fornire supporto alle pubbliche amministrazioni destinatarie della direttiva nella fase di sperimentazione delle misure e formulare eventuali proposte per la modifica o integrazione della direttiva.
Personalmente ho sperimentato questa opportunità nell'anno 2006 superando le difficoltà relative alla sicurezza dei dati (che comunque ci saranno anche oggi) con piena soddisfazione anche della dipendente che a suo tempo beneficiò di questo tipo di telelavoro.

DOMANI SARO' A CAPENA....

Domani a Capena, su invito del Consiglio dei giovani presenterò alle ore 17: nella sala consiliare del Comune "Utopia di un Comune ...e come realizzarla", sarà una occasione per parlare di come la buona politica può aiutare lo sviluppo sociale ed economico delle città e assicurare un futuro sereno alla comunità. 
Dall’isola di Utopia di Thomas Moore alla cruda realtà dei Comuni italiani alle prese con una vision: lo scenario futuro della comunità locale immaginato da qualche candidato, che troppo spesso stenta a realizzarsi ed a prendere forma a causa dell’inesperienza, con il rischio di infrangersi contro l’ostruzionismo di dirigenti e impiegati che detengono l’incontrollato e invisibile potere (almeno agli occhi dei cittadini) di far naufragare i più nobili progetti politici, magari per qualche richiesta contrattuale non soddisfatta o per qualche problema organizzativo non risolto.
Per realizzare il cambiamento non si può iniziare facendo gli apprendisti, occorre partire con il piede giusto, prendendo possesso della stanza dei bottoni essendo già padroni dell’organizzazione, degli strumenti, delle conoscenze. 
La realizzazione del programma di mandato viene attuata con le missioni che esprimono le finalità di fondo dell’ente in coerenza con le disposizioni normative e con gli ideali, i valori e le aspirazioni assunti a base dell’azione amministrativa. 
La missione rappresenta la modalità con la quale gli organi interpretano il ruolo istituzionale dell’ente all’interno della comunità locale e, dunque, l’elemento peculiare che lo contraddistingue rispetto alle altre amministrazioni.
Questo volume vuole aiutare gli aspiranti amministratori (di maggioranza o di opposizione) a conoscere da dentro organizzazione, competenze, ecc. in modo da potersi muovere al meglio e di poter svolgere con piena consapevolezza il loro ruolo politico senza invadere il ruolo dei dirigenti, ma anche facendo in modo di non essere sopraffatti da essi. 
Il tutto senza perdere di vista i valori etici che definiscono doveri e responsabilità nei rapporti tra l’ente e i propri stakeholders e devono informare, insieme alla visione e alla missione, le finalità e gli obiettivi del programma di mandato nonché dei successivi documenti di programmazione.

IL CONSIGLIO DI STATO RENDE DIFFICILE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Ancora difficoltà per dare concreta attuazione al diritto di accesso e superare le resistenze della burocrazia.
Lp'art. 23 del D.lgs 104/2010 prevede che le parti possano stare in giudizio senza l'assistenza del difensore in materia di accesso ai documenti.
Ora il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2394 del 23 maggio 2017, si è pronunciata sulla portata applicativa dell'art. 23 del citato D. Lgs. 104/2010, e dell'art. 95 che, viceversa, prevede l'impossibilità in caso di proposizione di impugnazione.
Così il Collegio giudicante ha argomentato: "Ora, premesso che in primo grado il ricorrente si era difeso in proprio, avvalendosi dell’art. 23 (difesa personale delle parti) del codice del processo amministrativo secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa…", va rilevato che in questo grado d'appello è viceversa inderogabilmente necessaria l'assistenza del difensore, in quanto l’art. 95 (parti del giudizio di impugnazione) dello stesso codice stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1, precedente".
Pertanto pur ammettendo che l'interessato possa difendersi da solo avanti al TAR se si arriva al Consiglio di Stato dovrà pagarsi un difensore.....rendendo così più costoso ottenere soddisfazione.....

LA PRESENZA DEI PFAS NELLE ACQUE

Cresce l'attenzione dell'opinione pubblica sul fronte dell’emergenza da Pfas.
I PFAS sono composti che, a partire dagli anni cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. 
Come conseguenza dell’estensiva produzione e uso dei PFAS e delle loro caratteristiche chimiche questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative nell’ambiente e negli organismi viventi.
Nel 2006 l’Unione Europea ha introdotto restrizioni all’uso del PFOS, una delle molecole più diffuse tra i PFAS, da applicarsi a cura degli Stati membri. Per le acque potabili non sono ancora definiti e non esistono limiti di concentrazione nella normativa nazionale ed europea. 
Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sui livelli di performance da raggiungere nelle aree interessate da inquinamento da composti fluorurati.
Secondo alcune fonti i Pfas sarebbero stati trovati anche negli organismi umani.
Finalmente scendono in campo i medici.
L’Ordine dei Medici di Vicenza  infatti, ha deciso di costituire una propria commissione interna allo scopo di approfondire le conseguenze che l’inquinamento può portare alla salute delle persone. 
Purtroppo i medici di base non ricevono adeguate informazioni dalle ASL.
Nel Lazio e in provincia di Latina il problema probabilmente esiste già, ma i punti di prelievo sono molto pochi come confermato la scorsa settimana nel corso del convegno "Agricoltura e salute" organizzato dal WWF Litorale Laziale dal dott. Paris dell'ISPRA.
Penso che anche in provincia di Latina sarebbe utile una maggiore trasparenza dei dati ambientali da parte degli enti preposti e in particolare dell'ARPA e una informazione da parte della ASL.

LA CASSAZIONE DICE CHE PER COPRIRE I POSTI VACANTI OCCORRE...

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con una sentenza del 18 maggio scorso, n. 12559, ha affrontato il problema della scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace affermando che se sino alla emanazione della legge n. 246/2005 la scelta era rimessa  al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Pertanto è sempre prioritario procedere preventivamente con la mobilità.
Ci augura che questa norma che rende talora molto complessa la procedura e rallenta la copertura dei posti vacanti venga rivista al più presto.
La sentenza integrale la trovate qui:

UN NUOVO GUASTO ALLA RETE FERROVIARIA BLOCCA I COLLEGAMENTI CON ROMA E CON IL SUD

La scelta della mobilità sostenibile passa per l'affidabilità del trasporto pubblico su ferro.
Dalla stampa si apprende che questa mattina (25 MAGGIO) a causa dell'ennesimo guasto della linea aerea tra Cisterna e Campoleone è bloccato il traffico per Roma e per Napoli.
Decine di migliaia di pendolari diretti a Roma, ma anche al sud sono rimasti bloccati nelle stazioni.
I nuovi mezzi acquistati dalla regione funzionano e sono confortevoli, ma la rete delle Ferrovie è obsoleta e da anni con una manutenzione inadeguata a causa del taglio del personale da parte di uno dei tanti "manager" che si sono avvicendati pensando solo ai conti e ai risultati immediati senza pensare al futuro dell'azienda.

SABAUDIA: UN NUOVO INCIDENTE SUL LAVORO RIPORTA ALLA RIBALTA IL PROBLEMA DELLA SCARSA FORMAZIONE E QUELLO DEI CONTROLLI INSUFFICIENTI

Ancora un incidente sul lavoro a Sabaudia.
Questa volta ha perduto la vita un operaio che in prossimità di via Formicosa è stato travolto da un escavatore che stava cercando di far scendere da un rimorchio. 
Nonostante le prontezza del 118 e delle forze dell'ordine non è stato possibile salvare l'operatore.
La questione riporta ancora una volta alla ribalta la necessità di fare più formazione sulla prevenzione degli infortuni e di fare più controlli sulle imprese, possibilmente in maniera congiunta tra ispettorato del lavoro, ASL, ecc.

NASCE IL CONSORZIO CIRCE TRA LE NOSTRE PRO LOCO

Sarà firmato domani a Latina l'atto di costituzione del primo consorzio turistico delle Pro Loco dell’agro pontino; si chiamerà “Circe” ed unirà i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Latina, Terracina e Ponza. 
Grazie alla collaborazione tra le cinque associazioni esistenti sarà possibile coordinare le attività delle singole Pro Loco operanti sul territorio di appartenenza per una maggiore valorizzazione e visibilità del sistema turistico locale.
Una decisione importante per incoraggiare lo sviluppo turistico, culturale e sociale dell’area interessata con particolare riferimento alla tutela e promozione delle tradizioni e identità locali. 
Il nuovo Consorzio potrà coordinare e organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative e sportive, nell'ambito di fiere e rassegne anche di carattere enogastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici.
I Comuni aderenti non potranno che avvantaggiarsi di questa decisione.

martedì 23 maggio 2017

COME SEGNALARE ALL'ANAC LE VIOLAZIONI DEI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA, DI IMPARZIALITA' DEI FUNZIONARI E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Spesso alcuni cittadini o miei lettori mi segnalano problemi che si verificano nei loro Comuni.
In quasi tutti i casi si tratta di violazioni per le quali l'ANAC ha titolo ad intervenire anche irrogando pesanti sanzioni a chi ha violato le norme, però quasi sempre le persone non sanno come fare per rivolgersi all'ANAC. Ecco che ora sulla  Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati  tre regolamenti elaborati dall'ANAC sulla vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità, prevenzione della corruzione, trasparenza ed obblighi di pubblicazione.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha elaborato anche i tre rispettivi moduli per l’invio  delle segnalazioni. 
Questi moduli, oltre a quello del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici del febbraio scorso, completano il quadro delle competenze dell’Autorità per le quali i cittadini ed i soggetti pubblici e privati legittimati possono inviare segnalazioni. 
A tal proposito ricordo che con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 27 aprile 2017 si è richiamata l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Autorità, per evitare che si producano inattuabili aspettative su questioni non pertinenti e affinché la valutazione delle istanze, comunque necessaria, non rallenti l’attività degli uffici.
Riporto qui appresso:

lunedì 22 maggio 2017

IL FALSO IN BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI SECONDO LA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, Sezione V con Sentenza n. 24878 del 14 marzo scorso ha allargato il concetto di falso in bilancio .
La Corte ha già più volte confermato la rilevanza dei falsi che attengono agli atti interni di un procedimento amministrativo (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 254388), ricordando che, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di  conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
Il bilancio consuntivo dell'ente comunale perviene alla sua definitiva approvazione da parte del consiglio ad esito di una procedura che è disciplinata nel Testo unico degli enti locali, agli artt. 227 e seguenti, ed è evidente che il procedimento comporta una serie di atti interni che possono a loro volta essere il frutto di un falso, materiale o ideologico.
In quanto documento rappresentativo di dati è del tutto evidente che il rendiconto  possa essere oggetto di falsificazione sia materiale, sia ideologica. 
Nel caso di specie una somma ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti come entrata extratributaria e, quindi, come ricavo, era stata inserita come entrata piuttosto che come prestito, qual'era, il che costituisce un'ipotesi di falsità ideologica, in quanto si occulta il fatto che la somma pervenuta dovrà essere restituita, modificando così il risultato economico dell'ente.
Altrimenti opinando secondo la Corte si perverrebbe alla conclusione, palesemente incongrua, che, formato un atto pubblico falso, il responsabile risponderebbe, in concorso (e non ai sensi dell'art. 48 cod. pen., la cui ricorrenza è stata esclusa nella presente fattispecie), non solo del falso a cui avrebbe fornito il proprio diretto contributo ma, anche, di tutti i successivi, ed analoghi, falsi, commessi anche a distanza di anni, da altri soggetti nella piena consapevolezza di consumarli.

UN SALTO DI QUALITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI....

UNA IMMAGINE CHE NON VEDREMO PIU (?)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio è stato pubblicato il Decreto del  20 aprile 2017 del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare recante: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
Il  decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di: 
a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. 
Ognuno pagherà in base agli effettivi rifiuti conferiti.
Tutte le utenze saranno censite e nessuno dovrà sfuggire.
I criteri sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.
In tempi come questi in cui la normativa viene aggiornata in continuazione specialmente in campi come questo, in continua evoluzione, sbagliano quelle amministrazioni che bandiscono gare per molti anni in quanto poi restano legate a contratti basati si sistemi divenuti già obsoleti.
Appare chiaro che la sfida che viene da questo nuovo provvedimento potrà essere affrontata solamente mettendo in campo una diversa organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con un nuovo Piano regionale e una articolazione che attribuisca alle province (e non più alle ATO ai singoli comuni o alle CUC) l'incarico di gestire tutta la filiera: dalle gare alla gestione vera e propria.
Solo così si potrà ottenere una alta qualità del servizio, la sua efficienza ed economicità.
Qui trovate la GU 117 con il decreto.

23 MAGGIO 1992 - PER RICORDARE COMBATTIAMO CONTRO TUTTI I TIPI DI MAFIE

Il 23 maggio 1992 era un sabato, a Roma il Parlamento era impegnato nella elezione del nuovo Capo dello Stato. Il giudice Giovanni Falcone all'epoca collaborava con il ministro di Grazia e giustizia Claudio Martelli. Per il fine settimana Falcone assieme alla moglie Francesca tornava alla sua città per incontrare i suoi amici. e i colleghi del pool antimafia. 
Falcone aveva appena compiuto 53 anni festeggiati insieme all’amico e collega Paolo Borsellino, compagno di tante indagini e battaglie.
Già in quegli anni Giovanni Falcone era divenuto un simbolo della lotta alla mafia. 
Insieme ad Antonio Caponnetto e Paolo Borsellino avevano costituito squadra di magistrati e grazie ad un lungo e duro lavoro di indagini sui crimini di mafia commessi da Cosa Nostra in Sicilia e non solo avevano costruito un maxiprocesso cominciato a Palermo nel 1986 e finito nel gennaio del 1992 con circa quattrocento condanne, 19 ergastoli e quasi 2.700 anni di reclusione in totale. Pene per la maggior parte confermate in Cassazione. 
Ma la politica aveva abbandonato quest'uomo capace e coraggioso lasciandolo solo negandogli il posto di capo del pool antimafia di Palermo prima e la superprocura poi. 
La Mafia intanto aveva preparato la vendetta che si consumò appunto quella mattina assolata del 23 maggio a Capaci.
Quella Mafia forse non c'è più, è scomparsa con Totò Riina, ma è divenuta più tentacolare e camaleontica infiltrandosi in tutto il nostro Paese, allenandosi con altra malavita organizzata, oppure con la politica o ancora con la burocrazia approfittando dei punti deboli del sistema.
Per ricordare Antonio Falcone dobbiamo combattere tutti i tipi di Mafia, ovunque si trovino.