martedì 9 maggio 2017

FATE ATTENZIONE AL VOTO DISGIUNTO

Com'è noto a molti l’ultimo paragrafo del 3° comma dell’art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita quanto segue: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».Questa è la norma sulla quale si basa il famoso voto disgiunto nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.
L'elettore quindi,  mette la croce  sul nome del candidato scelto e sul simbolo della lista scelta che non lo sostiene (come nell’immagine). Il voto disgiunto viene usato normalmente per sostenere la presenza nel consiglio comunale di una lista il cui candidato non ha possibilità di vittoria.
Il voto disgiunto in questi anni ha spostato molte preferenze. Ad esempio, secondo alcuni alle comunali di Napoli del 2001, il peso del voto disgiunto è valso il 10,93% dei voti totali. In quell'occasione vinse De Magistris, riuscendo a scalzare il Partito Democratico dopo 18 anni di amministrazione di centrosinistra.  In occasione delle ultime elezioni comunali a Roma come in molti altri Comuni si sono verificate numerose discussioni nei seggi in merito all'attribuzione del voto disgiunto creando considerevoli ritardi e in definitiva portando molto spesso all'annullamento delle schede anche a causa della nuova grafica.
Spesso si finisce davanti al giudice amministrativo, vediamo qui alcune sentenze:
  • Consiglio di Stato, Sezione V, 28 luglio 2005, n. 4069 secondo cui il criterio del cosiddetto “voto disgiunto”, di cui all’articolo 72, comma 3, del T.U. 267/2000, attiene alla disciplina del voto di lista e rileva unicamente al fine dell’elezione del sindaco, senza interferire con la disciplina del voto di preferenza che va ricercata nel combinato disposto dell’articolo 73, comma 3, del citato T.U. 267/2000 e dell’articolo 57 del T.U. 570/1960
  • Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 novembre 2015 n. 5384 secondo cui nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Le schede recanti il voto per il candidato alla carica di sindaco e il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista devono essere considerate valide per il sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci relativamente al voto di preferenza. L'articolo 57 comma 7 del Dpr n.570/1960 è tuttora vigente, a differenza dei primi tre commi della stessa disposizione, perché non abrogato dall'articolo 34 della legge 25 marzo 1993 n. 81.  Secondo il Consiglio di Stato sarebbe priva di riscontro la tesi secondo cui il voto di preferenza avrebbe un "maggior peso" rispetto al voto di lista, nell'assunto che la preferenza espressa sarebbe valevole non solo come voto al candidato ma anche come voto per la lista. Il criterio del cosiddetto "voto disgiunto" rileverebbe unicamente al fine dell'elezione del sindaco, in base all'articolo 72 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che regola appunto l'elezione del sindaco e non quella del consiglio comunale. Secondo tale norma l'elettore, una volta scelto il candidato sindaco, può validamente attribuire il voto ad una delle liste collegate al medesimo candidato (in tal caso l'unico voto apposto su una qualunque delle liste implica anche la scelta del candidato sindaco) oppure ad altra che sostenga un diverso candidato sindaco (e in questa diversa evenienza l'elettore apporrà un segno sul rettangolo del candidato sindaco ed un secondo sul simbolo di lista, non collegata, prescelta). Il voto disgiunto non avrebbe attinenza, invece, con il voto di preferenza, regolamentato dall'articolo 57 del Dpr n. 570/1960 e dall' articolo 73 comma 3 del decreto legislativo n.267/2000, per il quale ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. In conclusione, nel caso in esame, pur sussistendo un valido voto di lista, non sussiste alcun valido voto di preferenza. 

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