Con una sentenza molto interessante ed articolata la Corte dei Cassazione, Sezione III Penale, n. 6873/2017 ha tra l'altro affrontato il problema della responsabilità dei dirigenti comunali in merito al mutamento della destinazione d'uso di un edificio.
A questo proposito l’art. 27 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il dirigente comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Ne consegue, secondo la Corte, che il dirigente è titolare di una posizione di garanzia, e dunque dell’obbligo di impedire l’evento, obbligo che ne determina la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).
Quindi non è sufficiente ad escludere la responsabilità del pubblico dirigente l’aver escluso la natura dolosa del suo comportamento omissivo, o anche la insussistenza di omissioni intenzionalmente orientate a procurare ai privati un ingiusto vantaggio o atteggiamenti collusivi.
Qui c'è la Sentenza 6873/2017
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