lunedì 29 maggio 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DI UN COMUNE HA IL DOVERE DI IMPEDIRE LE VIOLAZIONI URBANISTICHE

Con una sentenza molto interessante ed articolata la Corte dei Cassazione, Sezione III Penale, n. 6873/2017  ha  tra l'altro affrontato il problema della responsabilità dei dirigenti comunali in merito al mutamento della destinazione d'uso di un edificio. 
A questo proposito l’art. 27 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il dirigente comunale  esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 
Ne consegue, secondo la Corte, che il dirigente è titolare di una posizione di garanzia, e dunque dell’obbligo di impedire l’evento, obbligo che ne determina la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). 
Quindi non è sufficiente ad escludere la responsabilità del pubblico dirigente l’aver escluso la natura dolosa del suo comportamento omissivo, o anche la insussistenza di omissioni intenzionalmente orientate a procurare ai privati un ingiusto vantaggio o atteggiamenti collusivi.
Qui c'è la Sentenza 6873/2017

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