martedì 31 maggio 2016

IL LAGO DI PAOLA: QUESTO MALATO NON IMMAGINARIO. INIZIATO IL DRAGAGGIO DEL CANALE CATERATTINO

Dopo la notevole fioritura algale che nei giorni passati ha accompagnato il fenomeno dell'eutrofizzazione del Lago di Paola, ora si comincia a  correre ai ripari.
In primo luogo, a causa delle regate programmate per la scorsa domenica sono state tagliate le alghe antistanti la torre di arrivo.
Poi ieri sono iniziati, sotto la supervisione del Direttore generale del Parco Paolo Cassola e del Commissario del Comune,  i lavori di dragaggio del Canale Caterattino per accelerare lo scambio delle acque tra lago e mare.
Questi sono interventi utili che purtroppo non eliminano il problema a monte, rappresentato dalle sostanze che vengono riversate nel lago per i motivi più volte ricordati che sono rappresentati in particolare:
a) dal fatto che alla rete fognaria è allacciato solo il 75% delle abitazioni e degli immobili;
b) dall'utilizzo nei campi di fertilizzanti, pesticidi ed altre sostanze chimiche che finiscono nelle acque superficiali e anche nella falda acquifera.
Le analisi fatte dall'ARPA nei vari anni confermano lo stato eutrofico dell'ambiente lacustre, nonché di azoto nitrico, azoto ammoniacale e di fosforo oltre che di escherichia coli e streptococchi fecali.  

LA CONFERENZA UNIFICATA ENTRO IL 30 APRILE AVREBBE DOVUTO DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI CHE OSPITANO LE SLOT MACHINES

Com'è noto un problema crescente in tutti i Comuni è rappresentato dalla diffusione delle sale gioco e delle slot machine; per frenare questo fenomeno è necessario adottare un regolamento per evitare che siano installate nei pressi di aree sensibili. 
Il comma 936 dell’art.1 della legge 208/2015 prevedeva che in sede di Conferenza Unificata, entro il 30 aprile fossero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.
In proposito sono state presentate varie proposte tra cui quella di Avviso Pubblico, che mirano a regolamentare la materia anche ponendo un limite di 500 mt. dai luoghi sensibili (scuole, edifici pubblici, ecc.) 
Purtroppo il 30 aprile è trascorso senza che la Conferenza Unificata si sia espressa.
Questo non significa che ogni Comune non possa provvedere autonomamente, magari facendo proprie le proposte di Avviso Pubblico anche tenendo conto del D.L 158/2012.
C'è da rilevare che tutti i provvedimenti assunti al riguardo dagli enti locali sono stati confermati dalla magistratura amministrativa alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011 e n. 220/2014.

I DEHORS E L'ARREDO URBANO

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III, con una sentenza pubblicata il 26 maggio, n.21988 ha fornito una definizione del termine dehor. 
Si intendono per «dehor» gli spazi esterni ad un pubblico esercizio attrezzati con arredi aventi lo scopo di delimitarlo ed assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone e come tali non possono considerarsi strutture che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risultino destinate a non contingenti esigenze di esercizio dell'attività determinando un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio. 
La cosa è interessante perché solo pochi mesi fa, con delibera n. 30 del 15 ottobre il Consiglio comunale di Sabaudia approvava in grande spolvero il nuovo Piano direttore dell'arredo urbano del Centro di Fondazione che avrebbe dovuto risolvere anche il problema di questi dehors. 
Ma oltre ai soldi spesi per il progetto (€ 3.600,30, di cui 624,80 per IVA e 114,43 per CNPAIA) , fino ad ora di miglioramenti dell'arredo urbano non se ne è visti. 
Ecco qui la sentenza:

LA CASSAZIONE CONFERMA IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE

La Corte di cassazione, sezione Lavoro con una sentenza pubblicata il 25 maggio scorso, n. 10842/2016 dimostra che la musica è cambiata per quanto riguarda le sanzioni applicate al personale dipendente che lascia l'ufficio dimenticandosi di timbrare l'uscita.
Per l'assenza di un'ora viene confermato il licenziamento in considerazione del comportamento gravemente scorretto del dipendente che avrebbe cercato di mascherare il proprio ritardo con artifizi.
Sarebbe ora che certe amministrazioni che si comportano con eccessiva tolleranza nei confronti dei loro dipendenti si dessero una mossa. 
E' ora di dire basta al personale che in divisa esce dagli ospedali o dagli uffici.
Tutto ciò offende tutti coloro i quali lavorano negli uffici con serietà e che rischiano di essere coinvolti dagli attacchi della stampa contro la "burocrazia" intesa sempre più con accezione dispregiativa anziché essere rispettata. Ricordo che si tratta di un termine nato con al Rivoluzione francese.
Ricordo che tantissimi anni fa, avendo denunciato, a seguito del rapporto del capo cuoco, due dipendenti che avevano trafugato dalla dispensa dell'ospedale polli congelati ed altre vettovaglie, il pretore li assolse ascoltando come testi due rappresentanti sindacali, anziché chi li aveva sorpresi a mettere le derrate alimentari nel portabagagli della loro auto e li riammise in servizio...bell'esempio per tutti ed una sconfitta per chi difendeva l'ente.
Ma l'episodio più divertente ricordo che avvenne ad Ariccia; era estate e per un breve periodo di tempo le funzioni di Direttore sanitario erano state affidate al povero prof. Piantoni il quale, stanco di vedere i colleghi che uscivano con il camice per andare al bar fece affiggere un cartello con scritto "Il personale medico è pregato di uscire senza il camice".....a buon intenditor... 
Il testo della sentenza lo trovate qui:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160526/snciv@sL0@a2016@n10842@tS.clean.pdf

SABAUDIA. PARCHEGGIO RIO MARTINO E HOTEL LE DUNE

Anche per quest'anno il Comune ha messo a gara la gestione dell'area di parcheggio a Rio Martino e quella antistante l'Hotel Le Dune riservando la partecipazione a cooperative sociali di tipo B.
Il bando, che è scaduto il 26 maggio è stato approvato con la determinazione n. 500/2016 e si trova qui:
La scelta di affidare questo servizio ad una cooperativa sociale è molto positiva e mi auguro che siano fatti tutti i controlli preventivi del caso a fine di garantire che chi vince sia in possesso di tutti i requisiti per beneficiare di questo riconoscimento e che la Commissione di gara, già nominata, selezioni una Cooperativa sociale che possa gestire il servizio in maniera adeguata.
Purtroppo nel bando manca l'indicazione del numero massimo dei posti il che si presta a comportamenti opportunistici da parte del gestore.

lunedì 30 maggio 2016

FINALMENTE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LUCI E OMBRE

La Camera dei deputati nei giorni scorsi ha approvato in via definitiva la legge di riforma del Terzo settore. Una legge attesa da anni che comunque, come oramai è divenuta abitudine delega al Governo l'adozione della riforma vera a propria anche se pone una serie di principi e obiettivi.
La cosa più importante a mio avviso è quella di aver finalmente provveduto a dare una definizione giuridica del terzo settore «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
E' prevista una semplificazione delle norme riguardanti lo statuto delle persone giuridiche  e la stesura di un Codice del Terzo Settore. 
Importante, anche grazie alla giurisprudenza che si è accumulata in questi anni, aver previsto la novità della «impresa sociale» definita come un’organizzazione privata che svolge attività «per finalità di interesse generale e destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale».
Un'altra importante novità, molto attesa è rappresentata dall'istituzione del servizio civile universale, che prevede la possibilità per i giovani (maschi e femmine) di spendere 8-12 mesi in una attività di utilità sociale. Un segnale importante: per i giovani: prima di entrare nella vita lavorativa, prendendosi cura di un problema sociale può aiutare a ricostruire la relazione tra l’individuo e la comunità. 
Sarà importante regolamentare bene la materia e prevedere anche aspetti economici interessanti per la sua piena e efficace attuazione.
Il Terzo Settore oggi gestisce una parte rilevante del bilancio dello Stato, delle Regioni, ma specialmente dei Comuni, quindi si tratta di una legge molto importante.
Negli anni passati, ma anche molto di recente abbiamo assistito a problemi anche molto gravi che hanno macchiato questo settore che da troppi anni è preda di mascalzoni e furbetti che in questo modo truffano lo Stato non pagando le tasse e si approfittano di persone in stato di necessità.
Ora la palla è al governo che deve fare molta attenzione nella predisposizione dei decreti attuativi 
Mi auguro che le organizzazioni più serie assumano la funzione di leaders di questo cambiamento partecipando attivamente per il miglioramento dei testi che saranno predisposti dagli uffici ministeriali che troppo spesso sono poco aperti alle novità.
Il testo approvato lo trovate qui:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00968957.pdf

CANI SPESSO TENUTI MALE CHE COSTANO MOLTO...QUANDO SI SAREBBE POTUTO FARE QUALCOSA DI DIVERSO

Un servizio a livello nazionale di "Affari Italiani" sul problema del randagismo in Italia mi spinge a tornare a parlare di questo tema. Purtroppo nonostante la collaborazione offerta al Comune per trovare una soluzione: costruzione di un canile municipale - anzi un vero e proprio Parco canile con due ettari, spezio in abbondanza e non più di 200 cani, che avrebbe potuto dare anche del lavoro con un contributo della regione su di un terreno di proprietà regionale ai confini con Pontinia e concesso gratuitamente - non è stata mai accolta dalle amministrazioni precedenti, che hanno proseguito a pagare somme anche elevate a canili privati per il mantenimento dei cani.
In base alle ultime determinazioni del Comune di Sabaudia (n. 162 del 26 novembre 2015 - Reg. Gen n. 371/2016) i costi sostenuti sono i seguenti 
  • € 5,50+IVA rifugio per cani adulti e cuccioli
  • € 10+IVA per cani morsicatori
  • € 7,00+IVA canile sanitario
I canili che ospitano i cani sono attualmente : VAL srl Dog's Village di Gaeta, Veterinaria Pacifico di Sermoneta, Pantano lenolese di Lenola e Arteinsieme di Itri.
Dal rendiconto 2015 del Comune pubblicato online non è possibile reperire il totale delle spese sostenute sul Capitolo 1270/2 in quanto è presente solamente il dato dell'intervento  n. 1.10.04.03 che però comprende anche altre spese. Nè è stato possibile rintracciare il costo totale altrove.
Qui trovate il link con l'articolo di Affari Italiani:

MOLTE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO PASSANO SPESSO DI MANO SENZA SEGUIRE LE PROCEDURE DI LEGGE...LA REGIONE LAZIO VUOLE PORRE UN FRENO ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DI OSTIA

L' VIII Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha ascoltato ieri il Commissario straordinario del Municipio di Ostia in merito allo schema di deliberazione n. 156 contenente il regolamento regionale di "Disciplina della diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", previsto dall'art. 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8, normativa di modifica della legge 13/2007, che riguarda l'organizzazione del sistema turistico laziale.
Al riguardo il Commissario risulta che abbia sollevato alcune criticità che a suo avviso sarebbero contenute nello schema di delibera relativa ad alcuni articoli del Codice della navigazione (RD 327/1942) e in particolare:
  • Art. 45-bis. (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione), in base al quale:     "Il concessionario ((...)) previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione". 
  • Art. 46. (Subingresso nella concessione) che recita "Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca".
Si tratta di disposizioni che, attesa la situazione venutasi a creare ad Osti, ma non solo, potrebbero favorire comportamenti a rischio e l'infiltrazione di organizzazioni malavitose. Bene ha fatto il Commissario a sollevare il problema che interessa tutto il litorale laziale, ma molto probabilmente anche molte parti d'Italia.

LA FARMACIA DI MOLELLA DIMENTICATA

Nel 2009 il Consiglio comunale esercitò  il diritti di prelazione per gestire direttamente la sede farmaceutica di Molella, ma poi, nonostante i ripetuti solleciti non fece nulla facendo de cadere il proprio diritto, una perdita rilevante per tutta la città, ma specialmente per la comunità  di Molella. Ancora oggi non se ne parla. Anche questa è una eredità lasciata dalla Giunta Lucci.

SABAUDIA E LA SPENDING REVIEW

Dalla relazione al rendiconto 2015 del Comune di Sabaudia si legge che"...la razionalizzazione delle spese, ha continuato ad essere un core business del settore (cfr. finanze e tributi), impegnato a ridurre il costo pro capite e complessivo delle utenze e delle forniture ; l’ammodernamento delle procedure, informative in primis, rappresenta uno degli obiettivi perseguiti con maggiore intensità, all’interno delle evoluzioni normative del sistema pubblico degli enti locali, che talvolta costringono i settori, a veri e proprie full immersion tematiche, il cui pieno recepimento, necessita ovviamente, del giusto tempo di applicazione".
Il fatto è che le spese non sembra che siano diminuite e che sull'Albo Pretorio Online del Comune di Sabaudia è stata pubblicata solamente IL 3 febbraio la determinazione n. 158 adottata il 20 agosto 2015 dal Settore avvocatura, pianificazione e controllo recante come oggetto “Affidamento servizio monitoraggio e razionalizzazione dei consumi dei servizi telefonici ed idrici del Comune di Sabaudia (Reg. Gen. n. 142/2016) per u costo complessivo di € 18.000,00 di cui 10.000 sull'esercizio 2015 e 8.000 su quello 2016, questo senza dubbio per risparmiare.
Al riguardo, desidero osservare quanto segue:
- La determinazione arriva alla pubblicazione circa cinque mesi e mezzo dopo la sua adozione dal responsabile del Settore competente in violazione dell’art.8 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui “I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione”.
- Trattandosi di servizi esternalizzati che comportano costi elevati per la comunità e per i singoli, almeno il controllo dovrebbe essere fatto da personale comunale e non esternalizzato a sua volta
- Il monitoraggio è una attività utile se chi deve prendere decisioni utilizza i risultati di detta attività per intervenire e correggere le cose che non vanno, ma se poi questo non viene fatto…
- Nonostante gli obblighi di trasparenza fino ad oggi non è stata mai pubblicato il report annuale di detta attività per cui i cittadini non sanno come sono stati spesi i loro soldi né i risultati ottenuti grazie alla società incaricata e il rapporto costi benefici
- Non è stato possibile neanche rinvenire il Piano triennale per la razionalizzazione delle spese ex art.2 commi 594-599 della L. 244/2007 e art. 16 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011, che dovrebbe formare oggetto di allegato al bilancio
- In base alle norme contenute nella legge di stabilità 2016 (data di pubblicazione dell’atto) oggi non è più necessario effettuare confronti tra beni e servizi offerti da ditte private e quelli offerti dalla CONSIP in quanto è stata abolita la clausola che consentiva la cosiddetta “outside option”, cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni (CONSIP) qualora fossero riuscite ad ottenere condizioni economiche migliori. Ciò in base alla considerazione, precisata nella relazione illustrativa della legge 208/2015 che se questa opzione, da un lato, consente ad un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall’altro può ridurre il grado di competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per tutte le amministrazioni aderenti alle convenzioni. Pertanto viene meno parte del lavoro affidato alla società incaricata in quanto per i servizi presenti in CONSIP si devono utilizzare le convenzioni stipulate da quest’ultima società.
- Trattandosi di affidamento diretto ci si sarebbe attesi di leggere le motivazioni in base alle quali si è ritenuto congruo il prezzo e su quali dati sia stato basato.
Nel passato mi sono già occupato di questo argomento quando fu approvata la deliberazione n. 166/2009 e poi quando è stata adottata la 38/2014 con cui la Giunta ha inteso impartire indirizzi in merito al monitoraggio in questione. Su questo blog c'è un altro intervento sulla medesima questione risalente al 10 giugno 2011 ed un altro all'inizio del 2016, quando, tardivamente, è stata pubblicata la citata determinazione n. 158/2015.
Ora si spera che essendo uscita la Giunta attraverso le famose "sliding doars"ci si possa aspettare che qualcuno possa realmente mettere mano ad una vera revisione della spesa.

domenica 29 maggio 2016

IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE LA INELUDIBILITA' DELLE QUOTE ROSA

Una importante Sentenza della sezione V del Consiglio di stato: n. 406/2016 mette, si spera la parola fine alle querelle che hanno accompagnato l'avvio delle quote rosa all'interno dei Comuni.
Secondo il collegio il secondo periodo del primo comma dell’art. 51 della Costituzione (secondo cui “la Repubblica promuove con appositi provvedimento le pari opportunità tra uomini e donne) e delle norme internazionali implicate in detto principio, puntualmente declinate nella sentenza impugnata TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II n.1/2015 a norma del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
La Sezione con la recente sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015 aveva già osservato che “all’indomani dell’entrata in vigore del citato art. 1, comma 137…tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale”.
Ciò posto, la questione controversa consisteva nello stabilire se la norma in questione abbia o meno un limite intrinseco di operatività e cioè se, in ogni caso e senza alcuna eccezione, la composizione delle giunta debba comunque assicurare la presenza dei due generi in misura non inferiore al 40% ovvero se sia astrattamente configurabile (e sistematicamente compatibile con quella previsione normativa) una situazione, di carattere assolutamente eccezionale, in cui, la giunta comunale possa ritenersi legittimamente costituita ed altrettanto legittimamente operante, pur se quella percentuale non sia stata rispettata.
Il Collegio ha osservato che se è vero che la ratio della norma in questione è quella di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando in definitiva che l’esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (così assicurando anche con riferimento all’accesso alle cariche elettive il principio di uguaglianza predicato dall’art. 3 della Costituzione), d’altra parte anche il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico - amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall’art. 1, sia con riferimento al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
L’applicazione della prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non può pertanto in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico – amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi.
Il giusto contemperamento dei due delineati principi costituzionali che vengono in gioco (e cioè il limite intrinseco, logico – sistematico, di operatività della norma in questione) può ragionevolmente rintracciarsi nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in un’altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare.
E’ del resto questa anche la ragionevole interpretazione della disposizione indicata dalla stessa circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, richiamata dallo stesso ente appellante, che al punto 3 (“Rappresentanza di genere”), laddove proprio con riferimento alle difficoltà di individuare soggetti idonei a disponibili allo svolgimento delle funzioni assessorili, sottolinea che “Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità”, precisando tra l’altro che “Nel caso in cui lo statuto comunale non prevede la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentate di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ente”.
Ciò esclude in radice la rilevanza (oltre che la stessa fondatezza) del motivo di censura con il quale l’appellante ha dedotto la mancata impugnazione della predetta circolare, stante in ogni caso la sua natura meramente esplicativa (quindi priva di lesività), volta soltanto a richiamare l’attenzione dei sindaci sul corretto procedimento di nomina degli assessori al fine di assicurare e garantire in quest’ambito peculiare l’attuazione del principio di pari opportunità.
E’ sufficiente sottolineare che le ricorrenti affermazioni svolte dall’appellante circa la affannosa, ma vana, ricerca di personalità femminili cui affidare le delicate funzioni assessorili non hanno trovato anche nel giudizio di appello alcun adeguato riscontro documentale, tale non potendo essere considerata la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all’incarico proposto, in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, anche solo indiziario, sull’effettiva ampiezza (e sulle relative modalità) di tale ricerca.
Anche a voler prescindere dal fatto che la sola popolazione residente del Comune di Montalto Uffugo è di circa 19000 abitanti e pur volendo considerare che, secondo le previsione statutarie, i candidati non eletti non potevano essere eletti assessori, non è stato fornito alcun elemento probatorio a supporto dalla circostanza che le uniche personalità femminili che avrebbero potuto ricoprire la carica assessorile fossero solo quelle che, interpellate, hanno rinunciato.
Né, d’altra parte, la natura fiduciaria della carica assessorile può giustificare la limitazione di un eventuale interpello (di cui in ogni caso non vi è alcuna prova) alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione.
Deve quindi ritenersi che non risulti provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore.
L’appello deve essere pertanto respinto.

sabato 28 maggio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA NON HA ESPRESSO GIUDIZI POSITIVI SUL NOSTRO PAESE....

La Commissione europea ha pubblicato la propria relazione “Efficienza della pubblica Amministrazione e delle istituzioni, giustizia e corruzione“, da cui risulta che l' Italia ha i seguenti problemi:
- efficienza ed efficacia del settore pubblico italiano inferiore alla media UE;
- eccessiva durata delle procedure burocratiche derivante dalle competenze non chiaramente ripartite fra amministrazioni centrali e locali;
- età media dei dipendenti pubblici più alta nella UE;
- 18 % dei dipendenti in possesso di laurea; 34% dei dipendenti non in possesso del diploma di istruzione secondaria;
- inefficienza del settore pubblico come ostacolo alla crescita delle imprese e degli investimenti esteri;
- inefficienza delle società a partecipazione pubblica locali;
- sistema degli appalti pubblici con il più alto tasso UE di procedure negoziate senza bando di gara e di appalti aggiudicati in base a una singola offerta;
- cattivo utilizzo dei fondi strutturali europei;
- lunga durata dei procedimenti giudiziari civili,
- termini di prescrizione sulle frodi finanziarie sanzionati dalla Corte di giustizia europea;
- risultato peggiore della UE in termini di corruzione percepita.
La relazione si trova qui: 
E' molto interessante anche quest'altro documento 
Non credo che i provvedimenti adottati di recente dal Governo possano da soli superare i rilievi mossi....

IMU TERRENI AGRICOLI 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha messo, si spera, la parola fine ai numerosi provvedimenti che hanno modificato la normativa dell'IMU sui terreni agricoli.
Così a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro:
-l'esenzione nei terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
la detrazione di Euro 200,00 per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, presenti nella Circolare 9/1993 e non più esenti nel 2015;
-l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
una particolare applicazione dell'IMU relativamente al 2014 in funzione della pubblicazione del Decreto del 28 novembre 2014 che ridefiniva i Comuni montani in base all'altitudine.
Escludendo quindi i terreni agricoli esenti, i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille.
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
In ogni caso si consiglia di verificare la deliberazione che ogni Comune adotta annualmente per definire le aliquote dell'IMU.

SABAUDIA: QUANTO COSTA IL TRASPORTO PUBBLICO

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) l'anno passato è costato al Comune di Sabaudia € 65.659,13, mentre per il 2016 è stata prevista una spesa di € 55.330,00. Molta parte dell'aumento del costo è dovuta al fatto che i mezzi di trasporto pubblici non possono più passare per il ponte Giovanni XXIII che, a causa dei noti problemi di ammaloramento è stato declassato così la "pulmetta" , come anche i grandi pullman turistici , camion e gli altri mezzi pesanti non ci possono più passare. Nonostante il tempo trascorso da quando sono apparse le prime crepe (era il 2009) ancora non è stato fatto nulla; solo l'anno passato sono stati fatti dei saggi, ma ancora non è noto l'esito. Intanto anche quest'anno la navetta che accompagna le persone al mare dovrà fare il giro da Caterattino con aumento dei costi e naturalmente dei tempi di percorrenza.

PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA PROCEDURA DI RIVALSA A CARICO DI COMUNI E REGIONI PER LE DISCARICHE ABUSIVE

Una sentenza della Corte di Giustizia europea, emessa nel dicembre 2014, ha condannato l’Italia al pagamento di una somma forfettaria iniziale di 40 milioni di euro e a penalità finanziarie semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche abusive situate su tutto il territorio.
In tutta Italia si tratta di ben 188 siti abusivi ed inquinati.
Per dare esecuzione alla sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto, nel corso del 2015, a pagare l’importo della sanzione di 40 milioni di euro (oltre a 85.589,04 euro a titolo di interessi di mora) e della prima penalità semestrale pari a 39.8 milioni di euro, a titolo di anticipazione, per poi rivalersi a carico delle Amministrazioni responsabili delle violazioni accertate dalla Corte di Giustizia europea.
In base alla sentenza, si attribuisce una penalità di 400.000 euro per le discariche contenenti rifiuti pericolosi e 200.000 euro per quelle con rifiuti non pericolosi. 
In molti casi, riferisce il ministro dell’Ambiente, i termini imposti con le diffide sono scaduti e le Amministrazioni interessate non hanno avviato o completato le attività prescritte e quindi ha minacciato denunce alla Corte dei Conti.
La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali, per quanto riguarda le violazioni normative che hanno determinato le sentenze di condanna in sede europea.
Secondo l’articolo 1, comma 813, della suddetta legge è infatti previsto che “a fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse”.
L'ANCI si è attivata subito e il Presidente Fassino ha scritto da tempo una lettera al Ministero per sollecitare un intervento chiarificatore sostenendo che non sia rispondente a verità che le colpe sono sempre dei Comuni.
Finalmente in questi giorni (26 maggio) , a seguito della riunione della Conferenza Unificata del 26 marzo scorso il Ministero dell'economia e delle finanze ha scritto una lettera in cui, pur ribadendo il contenuto dell'art. 250 del D.lgs 152/2006 è stata accolta la richiesta di sospendere la decorrenza del termine per la rivalsa da parte dello stesso MEF di 90 giorni, al fine di definire caso per caso la responsabilità solidale di Comuni e Regioni  anche alla presenza di numerosi siti di interesse nazionale (c.d. SIN).

I PROVENTI DELLE MULTE NON POTRANNO ESSERE USATI PER PAREGGIARE I BILANCI DEI COMUNI

Una notizia interessante per tutti gli enti locali.
La legge 120/2010 ha stabilito che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l’impiego di autovelox e telelaser, i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l’ente dal quale dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada, restando comunque escluse tutte le strade in concessione. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.
A seguito della conversione nella legge n. 44 del 2012, con modifiche, del d.l. n. 16 del 2012, inoltre, sono state introdotte ulteriori specifiche. Nuove incombenze sugli enti locali: trasmissione in via informatica ai ministeri interessati entro il 31 maggio di ogni anno di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza sia con riferimento all'articolo 208 del codice della strada, comma 1, che all'articolo 142, comma 12-bis. Si tratta di indicare gli interventi realizzati a valere sui proventi delle infrazioni stradali, con la specificazione degli oneri sostenuti, per ciascun intervento.
Sembrerebbe tutto chiaro se non fosse che l’applicabilità della norma è impossibile in assenza di un decreto interministeriale attuativo. Tanto che la stessa norma prevede un comma 3 dell’articolo 25 della legge 120/2010, che dispone chiaramente come la sua applicabilità sia riferita solo dall’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del decreto interministeriale citato. Su questo tema è stata emessa una nota interpretativa dell’Anci, anche per l’anno 2016,che raccomanda agli enti una gestione separata con accantonamento delle rispettive quote riferite ai proventi in vista della emanazione del decreto interministeriale citato.
Il decreto doveva essere emanato entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 16/2012), ma così non è stato.
Ora apprendo che al Ministero strarebbero scrivendo un un decreto sull'utilizzo dei proventi delle multe e in particolare sull’obbligo di rendicontazione e sulle sanzioni per gli enti inadempienti
Nel provvedimento sarebbe  prevista la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative. 
E' opportuno che gli enti provvedano ad  accantonare i proventi riferiti all'anno 2016, come suggerito da alcuni pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti, con i vincoli sulle entrate per la parte destinata agli enti proprietari strade nelle more del decreto, con l’obbligo di una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 c.d.s.
Molti Comuni che fino ad ora si arricchivano con le multe fatte ai malcapitati che attraversavano il loro territorio ora dovranno rifarsi i conti....

LA SPENDING REVIEW E GLI ENTI LOCALI

Nei giorni scorsi il Presidente dell'ANAC ha firmato un importante protocollo per la revisione della spesa.
Il protocollo - sottoscritto dal Presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roberto Garofoli, e dall’A.D. di Consip, Luigi Marroni - prevede la collaborazione fra il Ministero, la Consip e l’Anac, per dare efficace applicazione alle misure della Legge di stabilità 2016 sugli obblighi di ricorso da parte delle p.a. agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della p.a., nonché del rispetto dei parametri di qualità-prezzo per gli acquisti realizzati autonomamente dalle amministrazioni.
La firma di questo protocollo attua una collaborazione tra Mef, Anac e Consip volta a verificare che le stazioni appaltanti non si sottraggano all'obbligo della centralizzazione degli acquisti, eludendo il sistema. Non si tratta di tagli lineari e il Governo si attende significativi effetti finanziari, sino a 2 miliardi di euro a regime sulle operazioni di Consip , tuttavia non computati già nella legge di stabilità 2016 per ragioni di prudenza: vogliamo verificarne l’effettiva consistenza ex post e l’attività disciplinata dal Protocollo è diretta anche a questo. È un percorso di autentica razionalizzazione della spesa pubblica, necessario ad assicurare un efficientamento della stessa, ma anche un rafforzamento del sistema di prevenzione degli illeciti, attraverso il superamento del patologico fenomeno della polverizzazione delle stazioni appaltanti. 
Il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha illustrato come viene rafforzato il ruolo dell'Anac sul modello di quanto già fatto per Expo e con l'Agenzia delle Entrate, annunciando che saranno deferiti alla Corte dei Conti gli enti che non dovessero rispettare le disposizioni della legge di stabilità perché il danno erariale e' gravissimo, inoltre saranno fatte  ispezioni a tutti gli enti. 

L'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI DIMENTICATO

Proseguo l'esame del rendiconto 2015 del Comune di Sabaudia.
Tra i rilievi mossi dalla Corte dei Conti all'amministrazione Lucci con al famosa deliberazione n. 61/2012 in merito ai rendiconti degli anni 2009 e 2010, il punto 5) riguardava il mancato aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili. 
In particolare la Corte riteneva che l'attendibilità del conto del patrimonio, come dichiarato dallo stesso Organo di revisione, risultava inficiata dal mancato aggiornamento annuale degli inventari, irregolarità perdurante da tempo imprecisato. Al riguardo, i rappresentanti dell'Ente avevano indicato, ma in via solo approssimativa, nell'anno 2008 l'epoca dell'ultimo aggiornamento disponibile. Nella delibera la Corte prendeva atto che i responsabili avevano comunque, ribadito quanto già rappresentato per iscritto circa la avvenuta attivazione di un progetto finalizzato alla redazione del nuovo inventario da concludersi entro il 2012. Orbene a tutt'oggi benché il Commissario straordinario nella deliberazione n. 11/ 2012 disponesse che entro la data di approvazione del rendiconto di gestione 2012, il Servizio Patrimonio dovesse concludere le attività connesse all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili non è stato fatto nulla, né la nuova amministrazione Lucci ha approvato con delibera l'inventario dei beni mobili e immobili. Esiste solamente un elenco disponibile online predisposto dagli uffici relativo ai soli beni immobili non redatto secondo le norme del MEF e ai canoni di affitto, là dove esistono
Manca un manuale per la gestione dei cespiti.
Non esiste un inventario dei beni mobili né una procedura per la sua gestione da parte del personale. Manca un sistema di controllo sui beni consumabili.

venerdì 27 maggio 2016

I CIRCOLI PRIVATI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE E PASTI SVOLGONO ATTIVITA' COMMERCIALE AI FINI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del problema della somministrazione di bevande e pasti posta in essere da un circolo ricreativo stabilendo che configura esercizio di attività commerciale, soggetta ad imposizione sul valore aggiunto. 
Con la sentenza. n.5154, del 16/03/16, la Corte ha accolto le richieste del Fisco ribadendo il principio secondo il quale l'attività di bar e ristorante con somministrazione di bevande e alimenti verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo, anche se a favore dei propri associati, deve ritenersi attività di natura commerciale. 
I giudici di legittimità hanno sottolineato come non sarebbe possibile concedere a tali enti di svolgere le medesime attività degli imprenditori commerciali senza sottoporli a un analogo trattamento fiscale, pena la creazione di uno squilibrio sul piano della concorrenza.
In particolare la Corte  ha confermato quanto già espresso sia ai fini delle imposte dirette (cfr sentenza 15191/2006) che delle indirette (cfr sentenza 26469/2008), ribadendo che l'attività di bar e ristorante con somministrazione di bevande e alimenti verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve, quindi, ritenersi attività di natura commerciale, ai fini del trattamento tributario”.
Non sono commerciali, dunque non imponibili, le attività che rientrano o che sono direttamente riconducibili agli scopi istituzionali dell’associazione ricreativa, anche se poste in essere dietro compenso degli associati o dei partecipanti all’evento (articolo 148, comma 1, del Tuir), e le somme versate a titolo di quote o contributi associativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Hanno carattere di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento “di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Così la Cassazione ha chiarito che  successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, continuare a considerare tale attività non tassabile significherebbe creare una disparità di trattamento con i soggetti economici che svolgono attività ristorativa soggiacendo al rischio di impresa.
Inoltre la presenza di insegne apposte fuori dei locali dell’associazione per il sol fine di attrarre l’ingresso di un pubblico generico e non avendo il circolo provato che le somministrazioni di alimenti e bevande fossero rivolte esclusivamente ai propri tesserati, la Corte ha ravvisato lo svolgimento palese di attività commerciale e, quindi, imponibile, all'interno della struttura associativa.

UN MODO FACILE PER MAPPARE GLI OSTACOLI PER I DISABILI PRESENTATO AL FORUM PA 2016

Una delle cose che più spesso sono finite sulla stampa quotidiana è stata rappresentata dalla difficoltà e gli ostacoli per i disabili nella mobilità urbana e nell'accesso agli uffici pubblici.
Durante il Forum PA 2016 è stata presentato uno studio molto interessante "Città accessibili, pianificarle con gli open data" basato sul principio di incrociare le fonti e cercare di creare un sistema autosostenibile che fornisce un servizio di utilità sociale e di pianificazione urbana: "Lecce Città AccessibiLE”. In sostanza si tratta di una mappatura di tutti i luoghi in cui si trovano difficoltà di transito o di accesso effettuata utilizzando un sistema informatico open per la raccolta dei dati, cui può partecipare e contribuire qualunque cittadino. Naturalmente ci si deve trovare di fronte ad una amministrazione sensibile a questo problema e motivata poi a rimuovere gli ostacoli evidenziati, mettendo a disposizione anche un budget adeguato.
Come si può vedere se la politica vuole le cose si possono fare anche con poco, basta la volontà.
E' anche importante saper utilizzare al meglio le esperienze e gli esempi che ci vengono da altre città per risolvere i nostri problemi, anche copiando dal best in class, perché no? 

LA GIURISPRUDENZA CONFERMA CHE PER LA COLLOCAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI OCCORRE FARE UNA GARA

Sempre più spesso la magistratura amministrativa è chiamata ad occuparsi di macchine per la distribuzione di bevande all'interno di pubblici uffici, musei, scuola, ospedali, ecc.
A parte l'opportunità di sistema queste macchine nelle scuole e negli ospedali, che può variare in relazione ai casi concreti ed in base alla discrezionalità dei dirigenti preposti, che dovranno valutare anche il rispetto delle esigenze della salute degli scolari e quelle dei pazienti, il concetto fondamentale è quello che comunque si tratta di concessioni e che in base al nuovo Codice: D.lgs 50/2016 occorre procedere mediante procedure trasparenti e non con affidamento diretto come si deduce anche dalla più recente giurisprudenza ( TAR Lazio, Roma Sez. III Quater n. 5954/2016 e Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 1827/2016).
Purtroppo molte amministrazioni seguitano ad acconsentire al collocamento di apparecchiature all'interno degli uffici senza rendersi conto della necessità di rispettare la concorrenza e l'obbligo per le ditte di corrispondere alla P.A. un giusto compenso per l'occupazione degli ambienti e per il consumo dell'energia elettrica. Si tratta pur sempre di danno erariale.

IL POSSESSO DEL REQUISITO DEL DURC NELLE GARE NON E' SANABILE EX POST

Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria con la sentenza n. 10/2016 si è pronunciato in merito al possesso del requisito del DURC. In particolare Il Collegio ha rammentato di aver già esaminato la questione  nelle sentenze nn. 5 e 6 del 29 febbraio 2016 In quella sede, l’Adunanza Plenaria si è espressa nel senso di ritenere che “Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto”. 
In tal modo è stato chiarito che l’art. 31 d.l. n. 69 del 2013 non ha modificato la disciplina dettata dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la regola del preavviso di d.u.r.c. negativo, dunque, non trova applicazione nel caso di certificazione richiesta dalla stazione appaltante, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dell’impresa partecipante. Il meccanismo, di cui al citato art. 31 comma 8, si applica solo nei rapporti fra ente previdenziale ed operatore economico richiedente, senza venire in rilievo nel caso in cui sia la stazione appaltante a richiedere il d.u.r.c. ai fini della verifica circa la regolarità dell’autodichiarazione. 
Inoltre ha proseguito l'Adunanza Plenaria,  l’inapplicabilità alle procedure di evidenza pubblica del meccanismo di cui al comma 8 è desumibile dalla lettura complessiva dell’articolo 31 d.l. n. 69 del 2013. In effetti, i commi dal 2 al 7 di tale norma contengono un preliminare ed espresso riferimento ai contratti di pubblici lavori, servizi o forniture o, comunque, un rinvio al d.lgs. n. 163 del 2006. Diversamente, il comma 8 non contiene un riferimento di tal genere, né sarebbe possibile desumerlo, in maniera implicita, dal testo della disposizione. 
Ancora, la modifica al testo dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere sostenuta argomentando in merito ad una presunta incompatibilità fra le due disposizioni: in questo senso osta l’art. 255 d.lgs. n. 163 del 2006 a tenore del quale “[o]gni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”. Il d.l. n. 69 del 2013 contiene, all’art. 31 comma 2, le disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 che sono state modificate, in conformità alla clausola di abrogazione esplicita di cui all’art. 255: tuttavia, in tale elenco non rientra l’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. 
Risulta evidente, in effetti, che, consentire la partecipazione ad una gara ad operatori che non possiedono, in materia di contributi previdenziali, i requisiti necessari a prendere parte alla procedura comparativa, ma ne autodichiarano il possesso, comporta due conseguenze evidenti: da un lato, l’operatore potrebbe integrare un requisito indispensabile alla partecipazione solo dopo aver preso parte alla gara ed in seguito al suo esito favorevole, a differenza degli altri concorrenti; dall’altro lato, l’autodichiarazione resa in sede di presentazione dell’offerta sarebbe viziata da una intrinseca falsità, di per sé idonea a giustificare l’esclusione dalla procedura. Inoltre, consentire una regolarizzazione postuma dei requisiti di partecipazione alla gara urterebbe con la impossibilità, affermata anche dalla sentenza di questa Adunanza Plenaria n. 8 del 20 luglio 2014, di perdere i requisiti neanche temporaneamente nel corso della procedura.
Il testo integrale della sentenza lo trovate qui:

L'EROSIONE DELLA COSTA E LA SUA PREVENZIONE

Nel corso  dell'interessantissima ed utile Conferenza sulla tutela ambiente e sull'erosione della costa che si è tenuta il 21 maggi scorso presso la Biblioteca comunale di Sabaudia si è parlato a lungo del problema dell'erosione costiera. La "Gestione dell'erosione costiera: linee guida nazionali e primi risultati” è stato anche  il titolo di una iniziativa che si è tenuta venerdì 29 aprile scorso presso la Sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente a Roma per presentare le diverse attività messe in campo per fronteggiare il fenomeno dell’erosione delle coste.
In tale occasione il  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato le attività per la costituzione del Tavolo Nazionale sulla Erosione Costiera (TNEC) con il coinvolgimento di tutte le Regioni rivierasche italiane che fanno anche parte della rete della “Carta di Bologna”, con il coordinamento tecnico dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) e della comunità scientifica nazionale (CNR, Università).
Il TNEC si è posto come primo obiettivo la formulazione di "Linee guida nazionali per la difesa della costa: gestione della dinamica costiera" previste per giugno 2016, con l’intento di sviluppare attività di collaborazione, mediante i soggetti istituzionali partecipanti, con i Paesi del Mediterraneo.
In questo modo il TNEC potrebbe rappresentare un volano per la promozione di iniziative simili attraverso progetti di cooperazione con altri Paesi MED e nell'ambito di specifici programmi europei, con la prospettiva di contribuire alla discussione, alla creazione e all'attuazione delle strategie macro-regionali e di bacino mediterraneo esistenti ed emergenti (ad esempio EUSAIR e strategia marina per il Mediterraneo occidentale).
Al convegno  hanno preso parte il Ministro Gianluca Galletti e il Sottosegretario Silvia Velo
Senza dubbio delle linee guida nazionali potranno fornire u forte contributo alla gestione corretta del fenomeno e alla sua prevenzione.
Maggiori notizie si trovano su 

giovedì 26 maggio 2016

SABAUDIA: QUANTO INCASSA IL COMUNE DAI PARCHEGGI

Dal consuntivo del 2015 abbiamo visto che nonostante le previsioni alla fine sono stati accertati (ma non ancora tutti incassati) € 1.373.416,85 a titolo di entrate dai parcheggi, benché i parcometri siano stati attivi dal 1° aprile al 18 ottobre.
Per quest'anno, a causa dei noti problemi relativi alla gara (indetta tardivamente l'anno scorso) e alla vertenza giudiziaria non ancora concluso, il servizio è partito solamente dopo la metà di maggio (quindi con un mese e mezzo di ritardo). Dall'Ordinanza n. 18 del 19 maggio 2016 della Polizia Locale, con cui è stata disciplinata per quest'anno la materia si legge che i parcheggi a pagamento saranno attivi dal 21 maggio al 18 ottobre.
Sarà interessante vedere se poi la previsione dell'entrata sarà confermata, visto che manca un mese e mezzo e che comunque tutta la procedura è subordinata all'esito della decisione del Consiglio di Stato, la cui udienza è stata fissata per il 23 giugno prossimo.

SABAUDIA: QUANTE DIFFERENZE (TROPPE) TRA ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI E TRA IMPEGNI E PAGAMENTI

Dal rendiconto del 2015 del Comune di Sabaudia (a gestione Lucci), si leggono molte cose interessanti.
Tra queste una a mio avviso sintomatica dei problemi esistenti è questa che descrive la differenza tra le somme accertate e quello poi riscosse effettivamente, a dimostrazione della scarsa capacità dell'ente di riuscire ad incassare i propri crediti, specialmente da imposte, tasse e violazioni al Codice della strada. 
Lo stesso avviene anche per quanto riguarda la differenza tra gli impegni assunti (in genere forniture di beni , lavori e servizi) e i pagamenti che sono in grande ritardo, mettendo in difficoltà una economia già abbondantemente provata.

UNIFICATE LE BANCHE DATI DI MEF E CORTE DEI CONTI SULLE PARTECIPAZIONI DELLA P.A.

Il Ministero dell'Economia e della Finanze con un suo comunicato informa che è stata avviata una importante iniziativa per  ridurre i costi per la raccolta delle informazioni, semplificare gli adempimenti informativi per oltre 8.000 enti territoriali e migliorare la qualità del dato. 
Grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e dal Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri è stata costituita una banca dati unica delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. 
Fino ad oggi il Mef, attraverso il Dipartimento del Tesoro, e la Corte dei Conti, hanno avuto proprie banche dati sulle partecipazioni pubbliche ed hanno effettuato le rilevazioni in maniera autonoma con una duplicazione degli adempimenti a carico degli enti coinvolti. 
Nel comune obiettivo di rafforzare il monitoraggio e il controllo sul fenomeno delle partecipazioni pubbliche in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno deciso, già da quest’anno, di effettuare un’unica rilevazione. La Corte dei conti, ha deciso pertanto di mettere in comune la propria banca dati sugli organismi partecipati dagli enti territoriali. La banca dati del Dipartimento del Tesoro, che già raccoglie attraverso il sistema informativo “Patrimonio PA”, i dati sulle partecipazioni di tutte le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli enti territoriali, sarà quindi l’unica fonte di informazione sul fenomeno delle partecipazioni pubbliche su scala nazionale. 
Il protocollo stabilisce che il Dipartimento del Tesoro raccolga attraverso la propria banca dati tutte le informazioni necessarie non solo alla rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ma anche alle attività di controllo e referto della Corte dei conti.
Si tratta di un’iniziativa di elevato rilievo istituzionale, in quanto la collaborazione sancita porta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo della banca dati del MEF, a fronte della rinuncia della Corte dei conti a mantenere un proprio canale informativo. Importante l’impatto in termini di alleggerimento degli adempimenti a carico degli enti territoriali e dei loro organi di revisione. La sinergia fra le due istituzioni – garantita dal Comitato di governo paritetico - oltre a evitare il duplicarsi dell’informazione assicurando maggiore qualità, è in sintonia con gli obiettivi di spending review, producendo risparmi sia finanziari, sia in termini di minori costi correlati alla riduzione dell’impiego di risorse professionali e di tempi dedicati alla compilazione da parte dei soggetti interessati, rendendo più incisiva ed efficace l’azione di governo e controllo sulle partecipate delle Amministrazioni pubbliche.
Nel frattempo le società partecipate dalla P.A. invece di diminuire sono cresciute, così a fine 2014 le partecipate erano a quota 93.280. 
Rispetto al 2013 il numero delle partecipazioni dichiarate è cresciuto del 14,5%. 
Nel 2009 le partecipazioni erano 29.225. 

LA PRESCRIZIONE: LE MODIFICHE PREVISTE

Prosegue in Senato in Commissione Giustizia, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2067 intitolato: "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" d'iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia orlando e di cui sono relatori il Sen. Casson e il Sen. Cucca, i quali hanno presentato un emendamento in base quale "la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado". Una soluzione che dovrà passare il vaglio della commissione al Senato ma che ha già incassato già l'appoggio dei 5 stelle. 
Nel caso in cui fosse approvato l'emendamento presentato dai relatori si tratterebbe di una svolta molto importante che eliminerebbe molte storture a cui abbiamo assistito negli anni recenti, anche se non snellirebbe i processi.
C'è tempo fino al 30 maggio per presentare gli emendamenti
Per leggere il testo presentato dal Governo lo trovate qui.

UNA ANALISI PUNTUALE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha tenuto una audizione della Corte dei Conti sui trasferimenti finanziari agli enti locali. 
Un tema molto attuale che appassiona gli amministratori locali e che accende anche la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si terranno tra breve.
Già nel 2001 in una analoga audizione la Corte aveva avuto modo di evidenziare sia tutte le problematiche che accompagnavano il ridisegno del sistema di finanziamento di regioni e enti locali, sia le questioni che si ponevano in termini di coordinamento della finanza pubblica. Gli anni trascorsi da quella prima fase di attuazione sono stati caratterizzati per l’economia italiana dagli effetti negativi della più grave crisi economica e finanziaria sperimentata nell’Europa del dopoguerra. Una situazione che ha inciso sul processo di riforme in corso, rallentandone l’attuazione e, in alcuni casi, producendo una vera e propria modifica di impostazione. Manca ancora gran parte del quadro normativo da porre a fondamento dei livelli essenziali delle prestazioni: se si esclude il comparto sanitario, non sono state individuate le prestazioni di assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale compito che la Costituzione assegna alla legislazione esclusiva dello Stato. Negli anni trascorsi dall’approvazione della legge 42 del 2009, le modifiche apportate al sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali (spesso sotto la pressione dell’emergenza finanziaria) non hanno reso più semplice il completamento del disegno di riforma avviato appunto nel 2009. La dimensione ancora consistente dei trasferimenti alle amministrazioni territoriali nel bilancio dello Stato è, in parte, anche da ricondurre a necessità di regolazione contabile di un sistema di finanziamento ancora impegnato a rinvenire una struttura stabile e regole certe tra livelli di governo. 28 Corte dei conti Audizione trasferimenti finanziari a Regioni ed Enti locali Come si è evidenziato, l’insieme dei trasferimenti regionali che possono essere oggetto di trasformazione nel prossimo esercizio è, al momento, molto limitato. Se si eccettua il trasporto pubblico locale; in definitiva, l’area su cui concentrare gli interventi è di poco superiore al miliardo. Con riguardo ai trasferimenti statali agli enti locali, può osservarsi che le misure ancora vigenti risultano coerenti con la finalità di promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale, attraverso la rimozione di limiti infrastrutturali (ad esempio nei piccoli comuni), per rendere effettivo l’esercizio dei diritti della persona. Va infine osservato come il continuo mutare della strumentazione fiscale municipale e il processo di ridisegno di competenze tra livelli di governo renda difficile prefigurare un completamento nella direzione indicata dal d.lgs. n. 68/2011 anche per la trasformazione in compartecipazioni dei trasferimenti dalle regioni alle amministrazioni locali. Le difficoltà economiche e i processi di riforma avviati successivamente al varo della legge n. 42/2009 hanno finito per dilatare i tempi necessari al processo di ridisegno del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali. Tale fase non potrà essere protratta ancora a lungo, soprattutto perché ritarda l’effettiva assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni e un più stringente controllo da parte dei cittadini. Il perdurare della presente fase di incertezza rischia, inoltre, di vanificare e annullare gli importanti risultati che si sono conseguiti sia sul fronte della valutazione dei fabbisogni, che su quello dell’armonizzazione delle regole contabili. Passaggi importanti per il riassorbimento degli squilibri del passato e per il ridisegno di un ruolo delle amministrazioni territoriali più efficiente e più efficace per la crescita.
IL TESTO COMPLETO LO TROVATE QUI:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2016/audizione_trasferimenti_enti_territoriali.pdf

LO SCHEMA DI PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE RESO DISPONIBILE DALL'ANAC PER LA CONSULTAZIONE

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato lo schema del  Piano nazionale anticorruzione per l'anno 2016.
Da quanto si apprende dal sito web dell'ANAC si tratta del primo Piano adottato dall'Autorità in attuazione di quanto previsto dal d.l. 90/2014 che ha concentrato nell'Autorità tutte le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dalla legge 190/2012 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». 
Ad una parte generale, volta ad affrontare temi e problematiche per la predisposizione di misure anticorruzione che interessano tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti di diritto privato in loro controllo, segue una parte dedicata ad una serie di approfondimenti specifici. In tal modo l’Autorità intende offrire un supporto progressivo, che verrà dunque implementato ed integrato nel corso dei prossimi anni, cominciando da alcune delle amministrazioni che in questi primi anni hanno maggiormente mostrato problematiche nell'applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione.
Le tipologie di amministrazioni sono i piccoli comuni, le città metropolitane e gli ordini professionali. 
Le materie riguardano il governo del territorio, la tutela dei beni culturali e la sanità. Una parte del Piano è dedicata, inoltre, alla misura della rotazione. 
Per gli approfondimenti sono stati costituiti appositi tavoli tecnici, con l’attiva partecipazione delle amministrazioni direttamente interessate e dei principali operatori del settore. 
Nel documento si è tenuto conto anche delle principali modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza previste nei decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Considerato, tuttavia, che il Governo ha approvato i decreti in via definitiva negli stessi giorni in cui l’Autorità ha adottato lo schema di PNA, alcune parti del documento potranno essere aggiornate in sede di elaborazione finale. 
L’auspicio dell’Autorità è che il PNA possa contribuire a responsabilizzare maggiormente tutti i soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni - dagli organi di indirizzo, ai responsabili della prevenzione della corruzione, ai dirigenti e ai dipendenti tutti - nella consapevolezza che la prevenzione dei fenomeni corruttivi non possa che essere il frutto di una necessaria interazione delle risorse e delle capacità di ognuno. 
In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l’A.N.AC. ritiene di sicura importanza, per la elaborazione del documento definitivo, poter acquisire, con una pubblica consultazione, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati.
Per leggere la bozza di PNA la trovate qui:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20160520/SCHEMA%20PNA%202016%20-%2020.5.2016%20-in%20consultazione.pdf

mercoledì 25 maggio 2016

SABAUDIA: UN AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL SABAUDIA FILM FESTIVAL

Dopo le polemiche che nell'anno passato hanno accompagnato l'organizzazione del Sabaudia Film Festival,  in una città priva di un cinema (dato che il Cinema Augustus era ed è chiuso da tempo) desidero esprimere la mia personale soddisfazione per la scelta della gestione commissariale di scegliere la via della trasparenza pubblicando un avviso pubblico per stimolare le manifestazioni di interesse alla organizzazione del festival della commedia italiana. Mi auguro anche che la sala cinematografica dell'ex Cinema Augustus (già Savoia) possa essere riaperta al più presto per andare incontro alle esigenze culturali della popolazione residente che vive a Sabaudia per 365 giorni all'anno.

martedì 24 maggio 2016

LA SALA DEL REFETTORIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IERI HA OSPITATO UN CONVEGNO SU "LA CITTA' METROPOLITANA; QUALI COMPITI E QUALI RISORSE?"

Ieri ho partecipato ad un Convegno molto interessante su "La città metropolitana: quali compiti e quali risorse?" , organizzato da IRPET, ANCI e IRES Piemonte, che si è tenuto nella Sala del refettorio della Camera dei Deputati.
Molti interventi e contributi di alto livello su un tema che dopo essere stato avviato sin dagli anni '90 è stato poi dimenticato fino alla L. 56/2015 con la quale è stato decisa la partenza lasciando però il sistema senza risorse e senza una organizzazione precisa. Ci troviamo ora con una situazione molto frastagliata che vede solamente al centro-nord una attività positiva, mentre al centro sud si è ancora distanti dai risultati attesi. La città metropolitana di Roma Capitale poi, di fatto non è mai partita. Molte le criticità segnalate da quasi tutti i relatori come Santino Piazza, Patrizia Lattarulo, Alessandro Petretto, Simone Tani e Andrea Ferri. E' intervenuto anche il consigliere economico del presidente del Consiglio per ribadire che non ci sono risorse e il Governo farà di tutto per non fare altri tagli ai Comuni. L'on,le Daniela Gasparini della Commissione affari costituzionali ha comunque manifestato l'idea che la L. 56/2015 debba essere rivista per essere migliorata sensibilmente.
E' stato un convegno molto interessante, peccato che nessuno dei candidati al Comune di Roma fosse presente, credo che sia un tema poco o quasi per nulla trattato durante questa campagna elettorale, proprio a Roma, che ha già accumulato un notevole ritardo su questo tema. 

SABAUDIA: IL PERSONALE COMUNALE

Proseguendo l'esame del rendiconto del Comune di Sabaudia un punto d'obbligo è rappresentato dal personale. Come si legge dal Conto annuale e dagli altri documenti la situazione dimostra la scarsa cura che c'è stata in questi anni nella gestione del personale e nel rispetto delle norme vigenti. Un numero rilevante di personale di categoria D mentre non ci sono quasi più operai. Regolamenti non aggiornati, scarso aggiornamento, inadeguatezza del sistema della performance, mancata rotazione dei responsabili delle posizioni organizzative e dei dirigenti, Addirittura una causa per il mancato pagamento del premio di risultato.