Oggi alla Camera inizia l'esame della proposta di legge 1994-A "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi" (già approvata dal Senato).
E' noto a tutti il problema derivante dagli abusi edilizi e dai ritardi per la loro demolizione, questa proposta di legge conferma, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, l'attuale sistema, che vede la competenza:
a)dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita;
b) di Comuni, Regioni e Prefetture, che procedono con le forme del procedimento amministrativo.
Quanto competenza dell'autorità giudiziaria, il testo all'esame dell'Assemblea modifica, all'articolo 1, il d.lgs. n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (art. 31, comma 9, DPR n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (art. 181, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, c.d. Codice del paesaggio).
Importante l'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica. Nella determinazione dei criteri di priorità, il PM dovrà dare adeguata considerazione (art. 1, comma 6, lett. d), del d.lgs. 106/2006):
1. agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
2. agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
3. agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.
Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera d) e delle specificità del territorio di competenza, la priorità dovrà essere attribuita - di regola - agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna Criteri di priorità delle Procure della Repubblica di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati (art. 1, nuovo comma 6-bis), del d.lgs. 106/2006). per quanto riguarda invece le competenze degli enti locali l'articolo 2 sostituisce l'art. 41 del DPR n. 380 del 2001 (TU edilizia). La norma conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili.
Il nuovo art. 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.
E' prevista anche l'istituzioone presso il Ministero delle infrastrutture di un fondo di rotazione, dotato di 50 milioni di euro, per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione dei comuni.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali, previo parere della Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti.
L'erogazione delle risorse finanziarie dovrà essere garantita da una convenzione che preveda la restituzione delle somme entro 10 anni.
Viene istituita infine presso il Ministero delle infrastrutture la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali (oneri calcolati in 10 milioni di euro per il 2016). Tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati.
Non ci dovrebbero essere più scuse....specialmente per quanto riguarda gli abusi nelle aree protette.
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