sabato 28 maggio 2016

I PROVENTI DELLE MULTE NON POTRANNO ESSERE USATI PER PAREGGIARE I BILANCI DEI COMUNI

Una notizia interessante per tutti gli enti locali.
La legge 120/2010 ha stabilito che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l’impiego di autovelox e telelaser, i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l’ente dal quale dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada, restando comunque escluse tutte le strade in concessione. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.
A seguito della conversione nella legge n. 44 del 2012, con modifiche, del d.l. n. 16 del 2012, inoltre, sono state introdotte ulteriori specifiche. Nuove incombenze sugli enti locali: trasmissione in via informatica ai ministeri interessati entro il 31 maggio di ogni anno di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza sia con riferimento all'articolo 208 del codice della strada, comma 1, che all'articolo 142, comma 12-bis. Si tratta di indicare gli interventi realizzati a valere sui proventi delle infrazioni stradali, con la specificazione degli oneri sostenuti, per ciascun intervento.
Sembrerebbe tutto chiaro se non fosse che l’applicabilità della norma è impossibile in assenza di un decreto interministeriale attuativo. Tanto che la stessa norma prevede un comma 3 dell’articolo 25 della legge 120/2010, che dispone chiaramente come la sua applicabilità sia riferita solo dall’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del decreto interministeriale citato. Su questo tema è stata emessa una nota interpretativa dell’Anci, anche per l’anno 2016,che raccomanda agli enti una gestione separata con accantonamento delle rispettive quote riferite ai proventi in vista della emanazione del decreto interministeriale citato.
Il decreto doveva essere emanato entro il 28 luglio 2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 16/2012), ma così non è stato.
Ora apprendo che al Ministero strarebbero scrivendo un un decreto sull'utilizzo dei proventi delle multe e in particolare sull’obbligo di rendicontazione e sulle sanzioni per gli enti inadempienti
Nel provvedimento sarebbe  prevista la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative. 
E' opportuno che gli enti provvedano ad  accantonare i proventi riferiti all'anno 2016, come suggerito da alcuni pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti, con i vincoli sulle entrate per la parte destinata agli enti proprietari strade nelle more del decreto, con l’obbligo di una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 c.d.s.
Molti Comuni che fino ad ora si arricchivano con le multe fatte ai malcapitati che attraversavano il loro territorio ora dovranno rifarsi i conti....

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