Il Comune di ***in sede di autotutela aveva stabilito di revocare l'aggiudicazione di una gara per il servizio di assistenza scolastica agli alunni indicendo una nuova gara, per cui la precedente aggiudicataria ha impugnato il provvedimento.
Il TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, chiamato a pronunciarsi su questo ricorso ha messo la sentenza n.4760/2016.
Alle eccezioni avanzate dal ricorrete il Comune ha risposto sostenendo che il ricorso fosse fuori termine.
Il collegio giudicante anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, V sez., sent. 8 maggio 2014, resa in causa C 161/13, ha di recente statuito che il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione, di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79, codice dei contratti pubblici, ma può essere «incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità (laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-quater fissa per esperire la particolare forma di accesso - semplificato ed accelerato - ivi disciplinata» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5830 del 25 novembre 2014, Sez. III n. 4432 del 28 agosto 2014, Sezione V, n. 864 del 10 febbraio 2015).
Dal contesto si è evidenziato come il motivo della revoca sia stato quello di non aver previsto nel bando l'assistenza ai disabili, per cui il Collegio ha ritenuto che sotto tale profilo, il comportamento del Comune appare poco diligente, non adeguatamente previdente e dunque contrario, in relazione a tali profili, ai principi di correttezza e buona fede.Ne è conseguita, la responsabilità del Comune resistente a titolo precontrattuale.
Ecco che gli enti locali debbono fare maggiore attenzione sia quando preparano le gare che anche quando le revocano....
Casi come questo rischiano di aggravarsi con le Stazioni Uniche di appalto.
Casi come questo rischiano di aggravarsi con le Stazioni Uniche di appalto.
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