venerdì 27 maggio 2016

I CIRCOLI PRIVATI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE E PASTI SVOLGONO ATTIVITA' COMMERCIALE AI FINI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del problema della somministrazione di bevande e pasti posta in essere da un circolo ricreativo stabilendo che configura esercizio di attività commerciale, soggetta ad imposizione sul valore aggiunto. 
Con la sentenza. n.5154, del 16/03/16, la Corte ha accolto le richieste del Fisco ribadendo il principio secondo il quale l'attività di bar e ristorante con somministrazione di bevande e alimenti verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo, anche se a favore dei propri associati, deve ritenersi attività di natura commerciale. 
I giudici di legittimità hanno sottolineato come non sarebbe possibile concedere a tali enti di svolgere le medesime attività degli imprenditori commerciali senza sottoporli a un analogo trattamento fiscale, pena la creazione di uno squilibrio sul piano della concorrenza.
In particolare la Corte  ha confermato quanto già espresso sia ai fini delle imposte dirette (cfr sentenza 15191/2006) che delle indirette (cfr sentenza 26469/2008), ribadendo che l'attività di bar e ristorante con somministrazione di bevande e alimenti verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve, quindi, ritenersi attività di natura commerciale, ai fini del trattamento tributario”.
Non sono commerciali, dunque non imponibili, le attività che rientrano o che sono direttamente riconducibili agli scopi istituzionali dell’associazione ricreativa, anche se poste in essere dietro compenso degli associati o dei partecipanti all’evento (articolo 148, comma 1, del Tuir), e le somme versate a titolo di quote o contributi associativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Hanno carattere di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento “di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Così la Cassazione ha chiarito che  successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, continuare a considerare tale attività non tassabile significherebbe creare una disparità di trattamento con i soggetti economici che svolgono attività ristorativa soggiacendo al rischio di impresa.
Inoltre la presenza di insegne apposte fuori dei locali dell’associazione per il sol fine di attrarre l’ingresso di un pubblico generico e non avendo il circolo provato che le somministrazioni di alimenti e bevande fossero rivolte esclusivamente ai propri tesserati, la Corte ha ravvisato lo svolgimento palese di attività commerciale e, quindi, imponibile, all'interno della struttura associativa.

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