Domani martedì 17 maggio inizia al Senato l'esame del Disegno di legge relativo all' "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
Il testo del disegno di legge A.S. 1458-A è volto ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente nonché a disciplinare l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Il testo proposto ripropone il testo già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con la sola aggiunta di una clausola di invarianza finanziaria.
L'istituzione del Sistema nazionale, del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (articolo 1, comma 1).
Il Sistema nazionale, attraverso l'introduzione di innovazioni organizzative e di funzionamento, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio, di derivazione europea, del "chi inquina paga"; l'azione del Sistema rileva anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche (articolo 1, comma 2).
L'articolo 2 del testo reca una serie di definizioni, indicando, in particolare, il 'Sistema nazionale' nell'insieme composto dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA); questi ultimi sono indicati quali il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituendo i LEPTA l'applicazione dei livelli essenziali di prestazioni in materia di ambiente.
L'articolo 3 disciplina le funzioni del Sistema nazionale, quali, in estrema sintesi:
- il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
- il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali o fenomeni di origine antropica o naturale;
- l'attività di ricerca per l'espletamento dei compiti previsti dal disegno di legge, nonché lo sviluppo delle conoscenze e la promozione e diffusione pubblica dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente, nonché la trasmissione sistematica di tali dati ai diversi livelli istituzionali di governo in materia ambientale e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;
- l'attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti giudiziari mediante la redazione di consulenze tecniche di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
- il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente;
- il supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti,
- la collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie, in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in materia ambientale;
- la partecipazione, anche mediante integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi diprotezione civile, sanitaria e ambientale, nonché la collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
- l'attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente
- l'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali;
- il supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
- la valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, per perseguire un miglioramento dei livelli prestazionali con idonei indicatori e loro aggiornamento.
Le funzioni indicate sono svolte anche mediante convenzioni con altri enti pubblici competenti nel settore della ricerca, quali le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il CNR, in relazione a specifiche conoscenze per i compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente. Il testo prevede che i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività poste in capo al Sistema nazionale siano trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e costituiscano riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione (articolo 3, comma 4).
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