martedì 31 marzo 2020

LA REGIONE FIRMA IL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO ALLE PERSONE CHE NE HANNO BISOGNO

La Giunta della Regione Lazio ha approvato con deliberazione n. 137 in datat 31 marzo il Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, Federdistribuzione, l'ANCC-COOP, l'ANCD-CONAD, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, l'ANCI e il Forum del terzo settore per la consegna della spesa a domicilio per persone non autosufficienti, persone che non possono uscire di casa o per le quali è fortemente consigliato di non uscire a causa di determinate patologie o impegnate nei servizi di emergenza.
Le suddette Parti, ciascuna in relazione alla propria competenza, forniscono agli operatori inseriti nelle attività oggetto del Protocollo le informazioni tecniche e pratiche necessarie sulle misure di protezione e precauzione previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Le Organizzazioni del terzo settore indicate dal Forum e le Amministrazioni locali indicate dall'ANCI garantiscono che i volontari impiegati siano coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi con lo svolgimento dell’attività e per la responsabilità civile verso terzi.
Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti. 
Il Protocollo d’Intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis dellalegge 241/90.
La validità del Protocollo d’Intesa decorre dalla data della stipula e perdura fino allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, tenuto conto dell'evolversi e dell’incremento dell'epidemia COVID-19 su tutto il territorio nazionale.
Le Organizzazioni del terzo settore aderenti al Forum, le Cooperative aderenti a ANCC-COOP e ad
ANCD-CONAD, gli esercizi commerciali aderenti a Federdistribuzione, Federlazio,
Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, nonché le amministrazioni comunali indicate
dall'ANCI, per la realizzazione delle attività di consegna della spesa a domicilio alle persone bisognose, si attengono ai seguenti indirizzi:
Categorie di persone a cui si rivolge:
• persone che hanno l’obbligo di restare in casa;
• persone non autosufficienti;
• persone immunodepresse e/o con patologie croniche;
• persone anziane;
• donne in gravidanza;
• persone impegnate nei servizi sanitari e nella gestione dell’emergenza che hanno difficoltà a fare
la spesa;
• persone che comunque sono impossibilitate a raggiungere i beni di prima necessità.
I beneficiari sono individuati esclusivamente e direttamente dalle Amministrazioni locali in collaborazione con le Organizzazioni del terzo settore.
Modalità di svolgimento delle attività:
 Le Organizzazioni/Comuni o i soggetti da questi incaricati raccolgono gli ordini dai beneficiari in varie modalità, quali mail, messaggi, telefono, direttamente, ecc. A tal riguardo COOP, CONAD e gli esercizi aderenti a Federdistribuzione, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato possono predisporre dei depliant con i prodotti e con i prezzi (per i prodotti di prima necessità) per facilitare il processo di raccolta dell’ordine;
 i volontari effettuano le spese nel Punto vendita e procedono alla consegna ai beneficiari, attenendosi a tutte le misure di protezione e precauzione previste dalle disposizioni vigenti in materia e fornite dall’Organizzazione di riferimento e dal Forum cui aderisce;
 i volontari accedono ai punti vendita aderenti esibendo apposito tesserino che riporti il logo dell’iniziativa e, se disponibile, indossando una pettorina/un badge che riporti il logo dell’iniziativa; l’esibizione del tesserino darà diritto ai volontari di saltare l’eventuale fila all’ingresso dei punti vendita.

lunedì 30 marzo 2020

I CONTRIBUTI SPETTANTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LATINA IN BASE ALL'OCDPC 658/2020


Con l'Ordinanza n. 658 in data 29 marzo il Dipartimento della protezione Civile ha provveduto a ripartire direttamente tra i Comuni, a titolo d'urgenza, un contributo complessivo di € 400.000.000,00.
Per quanto riguarda i Comuni della provincia di Latina i contributi assegnati sono i seguenti.




I requisiti  che occorre  possedere per accedere ai buoni spesa alimentari sono :
-residenza o domicilio nel Comune o Municipio in cui viene fatta la richiesta;
-per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
-essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;
-per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, sarà cura dei servizi sociali stessi accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa incarico;
-di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
-di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, a seguito della certificazione dei servizi sociali stessi.
Al fine di aiutare il maggior numero di persone possibile, l’importo massimo che un singolo nucleo familiare può beneficiare in buoni spesa – pacchi alimentari è di 100€ a settimana.

sabato 28 marzo 2020

IL MINISTERO INVITA LE REGIONI A RAFFORZARE AL MASSIMO LA TUTELA DEGLI OPERATORI


Il Direttore generale della programmazione del Ministero della salute con una circolare del 25 marzo, di cui sono entrato in possesso solo ora ha provveduto all'aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19.
L'evolversi della situazione epidemiologica - partendo dall'impatto provocato in alcune realtà regionali, rappresentato nel corso della riunione del 23 marzo 2020, ove sono stati sentiti i contributi e acquisite le esperienze maturate sul territorio nazionale - rende necessario aggiornare e uniformare, quanto più possibile, il percorso organizzativo dei servizi regionali ospedalieri e territoriali, anche con iniziative di carattere straordinario ed urgente fondate sulle disposizioni concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 emanate dal Governo con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 17.03.2020.
Allo scopo di accelerare la conclusione dei piani per la gestione dei piani per la gestione dell'emergenza, di cui alla circolare ministeriale del 01.03.2020, nonché di implementare le indicazioni operative delle attività
ospedaliere volte a fronteggiare l'epidemia sulla base dei fabbisogni relativi alla curva pandemica si forniscono ulteriori indicazioni operative, fermo restando quelle già contenute nelle circolari del Ministero della Salute n. 2619 del 29.02.2020, n. 2627 del 01.03.2020 e n. 7422 del 16/03/2020.
In questo quadro generale, è essenziale il ruolo svolto dal personale sanitario che, a vario titolo, si
prende cura dei pazienti con COVID-19. E' fondamentale perseguire l'obiettivo volto alla massima tutela possibile del personale, dotandolo di dispositivi di protezione individuale (DPI), di efficienza modulata rispetto al rischio professionale a cui viene esposto. Allo stesso modo, è corretto che il personale sanitario esposto venga sottoposto a indagini (tampone rino-faringeo) mirate a valutare l'eventuale positività per SARS-CoV-2. Questa misura, oltre a costituire una tutela per il personale sanitario, è rilevante anche per i soggetti che vengono a contatto con il personale medesimo e, in questa prospettiva, lo stesso tipo di approccio va rivolto agli operatori tutti, sanitari e non, che operano nelle RSA, ove si concentra un alto numero di soggetti che, soprattutto per età, ma anche per presenza di comorbilità, sono particolarmente fragili ed esposti al rischio di forme severe o addirittura fatali di COVID-19.
Per quanto riguarda in particolare l'emergenza territoriale è scritto che devono essere definiti protocolli e procedure per la sicurezza delle equipe che operano sul territorio in forma generalizzata stante la difficile previsione diffusiva e particolareggiata per i diversi casi prevedibili in ambito di soccorsi primari e di trasporti interospedalieri.
In tutti i Pronto Soccorso devono essere previsti specifici percorsi di pre-triage tesi ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti positivi al COVID-19 al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati ed evitare al massimo contaminazioni, sia tra i soggetti in attesa di diagnosi, sia contaminazioni intraospedaliere da parte di soggetti affetti da patologie acute ma a rischio di essere COVID-19 positivi non ancora diagnosticati.
Nei Pronto Soccorso degli ospedali COVID-19, atteso che gran parte dell'attività ordinaira riferita ai codici bianchi e verdi si riduce drasticamente mentre aumenta gradualmente quella per i pazienti affetti da sintomatologia suggestiva per COVID-19, senza o con problematiche respiratorie, è necessario implementare l'attività in tale direzione favorendo nel più breve tempo possibile la domiciliazione prevista, ovvero, laddove appropriata l'allocazione dei pazienti nelle diverse strutture a bassa, nedia e alta complessità della rete di offerta individuata.
L'attitività di triage, la successiva definizione diagnostica e le procedure di dimissione e/o ricovero non devono andare a detrimento di un veloce turnover dei mezzi di soccorso già fortemente impegnati nei tempi dalle previste procedure di sicurezza nella presa in carico dei pazienti, dalle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione ove prevista.
E' ora che tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio, in qualità di datori di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008  provvedano a dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati.   

giovedì 26 marzo 2020

A PROPOSITO DI PRONTO SOCCORSO

La lettura di una recente deliberazione dell'Azienda sanitaria locale Latina in cui si parla di  integrazione delle attività dei Punti di assistenza territoriale e dei Pronto Soccorsi mi ha spinto ad andare a rileggere un parere dell'Accademia della Crusca che qui riporto:
Veniamo alla questione del plurale: dal punto di vista quantitativo, l’orientamento della rete in generale, della stampa, e delle istituzioni in particolare, è la considerazione della forma come invariabile al plurale, i pronto soccorso o, come sempre appare nel sito ufficiale del Ministero della Salute, i Pronto Soccorso.
La seconda opzione più diffusa sembra essere i pronto soccorsi (o più raramente i prontosoccorsi ) coerentemente con altre formazioni analoghe [aggettivo+sostantivo], non molte per la verità, come altopiano (che prevede anche il plurale altipiani accanto a altopiani), altorilievo/altorilievi, bassorilievo/ bassorilievi.
Molto più rara la forma, che abbiamo visto ammessa nel DOP, i pronti soccorsi.
Si trova anche, e in misura consistente, la forma i pronti soccorso (un solo esempio: I pronti soccorso del consumismo, titolo di un intervento all’interno del blog di Beppe Grillo datato 11 dicembre 2011). Non è improbabile che alla base vi sia l’avvicinamento a formazioni del tipo capostazione il cui plurale è espresso dal primo elemento: capistazione; tale avvicinamento però non tiene conto della diversità tra i componenti delle due tipologie di composti e della diversa relazione che li lega.
Forse a causa dell’incertezza che caratterizza questa situazione c’è anche chi opta per la riduzione al primo elemento, come in questo articolo pubblicato il 4 luglio 2012 dal “Secolo XIX” di Savona: Albenga e Cairo, “pronto” declassati , dove il declassamento in causa è da pronto soccorso a primo soccorso.
In conclusione, se ci viene richiesta una risposta univoca, nonostante, come abbiamo visto, la situazione non sia ancora del tutto stabilizzata, la scelta preferibile, a nostro parere, è considerare la sequenza pronto soccorso invariabile al plurale.
Un tempo era anche un piacere leggere gli atti pubblici 

lunedì 23 marzo 2020

L'AZIENDA SANITARIA LATINA COMINCIA A RIUTILIZZARE GLI OSPEDALI CHIUSI NEL 2010 - ALCUNE PROPOSTE


Com'è noto lo stato d'emergenza causato dall'epidemia di COVID-19 in Italia è stato formalmente deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri ed avrà la durata di sei mesi.
Sin da subito è apparso come il Servizio Sanitario Regionale, provato dai tagli finanziari, dal sottodimensionamento del personale, dalla carenza di posti letto, dalla insufficienza delle apparecchiature e privo di una adeguata organizzazione non fosse in grado di fronteggiare in maniera appropriata il virus, nonostante il grande spirito di sacrificio dimostrato sin da subito dal personale.   
Il 14 marzo i Comitati sorti in difesa dei Punti di Primo Intervento di Sabaudia, Sezze, di Priverno, di Gaeta e di Latina,  tutti firmatari dei ricorsi avverso i provvedimenti del Commissario ad acta della Regione Lazio e della direzione generale dell’azienda sanitaria locale Latina con cui è stata disposta la trasformazione dei PPI in Punti di Assistenza Territoriale PAT hanno inviato un comunicato stampa con il quale, tra l'altro sollecitavano:
-l’adeguamento dei posti letto per acuti della provincia di Latina (ora sceso al 2,26x1000) allo standard del 3x1000 previsto dal DM 70/2015 utilizzando le strutture pubbliche disponibili;
-l’adeguamento del rapporto: unità di personale per mille abitanti, oggi ridotto al 5,8x1000, all’8x1000;
Desidero esprimere la mia soddisfazione per il fatto che la direzione generale dell'azienda ha già iniziato a mettere in campo alcune iniziative per incrementare la disponibilità di letti riattivando il reparto di malattie infettive presso l'ospedale Di Liegro di Gaeta con una dotazione di 12 posti letto.
Poiché la struttura è in ottime condizioni, sempre allo scopo di alleggerire il perso sull'ospedale di Formia  si potrebbe anche pensare di attivare dei posti letto di DH ad esempio per l'oncologia per evitare i disagi ai pazienti e anche la one day surgery che peraltro è stata attiva fino a non molti anni fa anche dopo la chiusura dei ricoveri.
Ma non basta, dal 16 marzo scorso sono stati  attivati  12 posti letto ospedalieri + 4 per i medici di medicina generale per pazienti a bassa intensità di cura nella struttura della Casa della Salute di Sezze, ospitata nella struttura dell'ex Ospedale “San Carlo. 
Purtroppo l'epidemia colpisce molte persone, ma chi è affetto da altre patologie non guarisce e quindi occorre pensare a tutte le persone, spesso anziane che sono affette da altre patologie studiando percorsi e anche strutture separate proprio per garantire a questi soggetti cure adeguate facendo in modo che, essendo soggetti fragili e quindi più soggetti al contagio, possano venire a contatto con individui malati.
Non si può naturalmente ancora parlare di riapertura di queste strutture, tuttavia è importante che sia stato accolto il messaggio di ricreare dei presidi di prossimità, soprattutto per gli anziani e i cronici onde evitare il disagio dei trasferimenti in strutture in Comuni lontani, talora in altre province, con tutti i disagi che ciò comporta anche per i parenti.
Le strutture degli ospedali disattivati possono tornare tutte molto utili proprio ora per decongestionare gli ospedali di Latina e di Formia soprattutto per attivare dei day hospital per i cronici che rischiano di non riuscire ad accedere alle cure e ai controlli periodici e per fare gli interventi di day surgery.
A Cori esiste da circa venti anni un Ospedale di comunità che è stato per molto tempo osteggiato da alcuni e che invece ha un potenziale notevole e che deve solo ricevere una spinta maggiore per poter svolgere in maniera migliore il proprio compito onde dare una risposta alle aspettative legittime dei cittadini, come avviene da moltissimi anni in tutte le strutture analoghe e di cui finalmente, solo ora si è accorta la regione inserendoli nel nuovo Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR approvato con il DCA U00018/2020 (Punto 17.3). In quella struttura, per la quale sono arrivati nuovi finanziamenti per la realizzazione della casa della salute, nell' attesa  potranno essere curati in maniera appropriata molti pazienti no-Covid, eventualmente aumentando la disponibilità di posti letto contribuendo così ad elevare la qualità dell'assistenza in tutta la provincia e ad alleviare le sofferenze di molti cittadini.
Un problema a parte è rappresentato dall'ospedale di Priverno che è in stato di abbandono dopo il trasferimento anche dell'ex PPI presso la sede di Madonna delle Grazie. Ancora una volta propongo che venga trovata una intesa tra Comune, azienda sanitaria e regione per utilizzare la struttura, che è nel centro storico e quindi in una collocazione importante,  per le cure intermedie di cui il territorio è molto carente e per attività socio sanitarie. E' appena il caso di ricordare che pochi mesi fa la Regione, dopo aver pagato per molti anni il canone di locazione previsto dal contratto sell and lease back stipulato con la SANIM, anche dopo la chiusura dei ricoveri, ha riacquistato l'immobile del vecchio "Regina Elena" per cui sarebbe ora che fosse presa una decisione su come utilizzarlo trattandosi di un bene comune. 
Infine resta l'ex ospedale di Minturno già destinato ad essere trasformato in una Casa della Salute, una struttura che un tempo addirittura attraeva pazienti dalla Campania e che, a causa di una inadeguata manutenzione, versa in condizioni non certo ottimali. Anche qui si potrebbe trovare una soluzione, d'intesa anche con gli altri Comuni dell'hinterland per offrire cure intermedie e servizi socio sanitari dato che, in base ai dati della regione il Distretto di Gaeta e Formia è molto carente per questo tipo di servizi che rischiano di essere affidati ai privati.
Per quanto riguarda invece il reclutamento del personale la regione Lazio con l'Ordinanza n.6/2020 per affrontare l’emergenza COVID-19, oltre alle deroghe già concesse è stato autorizzato il reclutamento del personale previsto per l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva e il potenziamento delle Malattie Infettive, Pronto Soccorsi, Pneumologie e Radiologie. L’assegnazione e le modalità di reclutamento delle risorse, ivi comprese le forme alternative all’assunzione, saranno definite attraverso provvedimenti della Direzione Salute, in coerenza agli indirizzi programmatori sopra definiti. Potrà essere fatto ricorso all’istituto della mobilità d’urgenza/assegnazioni temporanee del personale sanitario tra ospedali di intervento e ospedali di supporto. Pertanto spetta all'azienda di provvedere tempestivamente. 

domenica 22 marzo 2020

IL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO

Roma, via dei Carri Armati, ingresso del magazzino centrale del materiale profilattico
Leggo i messaggi accorati di medici e infermieri che sono quotidianamente in prima linea in questa guerra contro un nemico insidioso a cui siano stati capaci sono di dare un nome in codice, costretti a combattere senza divise, senza impermeabili, senza mascherine: senza tutti quelli che il D.lgs 81/2008 chiama Dispositivi di Protezione Individuale. 
Le Regioni che, a seguito di una battaglia politica condotta contro il Governo centrale,  hanno conquistato la gestione della sanità, invece delle nomine dei direttori generali e dei primari avrebbero dovuto preoccuparsi di avere scorte a sufficienza per prevenire questa ed altre calamità acquistando scorte adeguate mediante le Centrali di aggregazione degli acquisti previste per legge in campo sanitario.
Prima della riforma federalista il Ministero della sanità (come si chiamava allora) grazie alla Divisione contratti provvedeva agli acquisti necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, alla custodia dei beni presso il Magazzino Centrale del materiale profilattico e alla loro distribuzione nei casi di necessità.
Purtroppo, come già detto le competenze sono state trasferite alle Regioni e al momento dell'emergenza non c'erano scorte, né contratti aperti.
Già in occasione dell'influenza aviaria ci si ricordò dell'esistenza del Magazzino con l'Ordinanza dell'8 novembre 2005 con cui venne affidato al Ministero della salute l'incarico di provvedere all'acquisto del materiale necessario e la sistemazione del magazzino.  
Questa volta si è scelto di nominare un Commissario straordinario per l'emergenza nella persona del dott. Domenico Arcuri, il quale, con i poteri affidatigli dal Presidente del Consiglio, non appena nominato ha avvito le procedure per il reperimento dei macchinari e del materiale necessario.
Da tutta questa storia salta agli occhi la necessità che, alla fine dell'emergenza, sia rivista la legislazione.   
Intanto il Magazzino centrale del materiale profilattico in via dei carri Armati a Roma è lì che aspetta.  

mercoledì 18 marzo 2020

ARRIVA LAZIO DOCTOR PER COVID

L'ordinanza del presidente della regione Lazio n. Z00009 del 17 marzo reca ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
La Regione Lazio offre la piattaforma Lazio Doctor per consultare informazioni utili legati all’emergenza COVID-19 e per connettere i pazienti con operatori sanitari e numero verde 800118800. Attraverso l’applicazione mobile scaricata sul telefono è possibile entrare in contatto con il proprio medico di base in modalità virtuale, ovunque, inviando in qualsiasi momento, le richieste di cui si ha bisogno. L’applicazione prevede comunicazioni testo-audio bidirezionali sicure tramite smartphone tra il cittadino ed il proprio medico. La videochiamata viene attivata, se necessario, dal medico per approfondire il quadro clinico del paziente.La Regione Lazio ha voluto rendere disponibile, ai pro¬pri cittadini, una corsia veloce ed affidabile per la fruizione dei servizi sanitari efficace soprattutto nei momenti di emergenza e in sicurezza. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store (iPhone) e Play Store (telefoni Android) su smar¬tphone. La modalità di accesso è immediata. Basta poi seguire i semplici passaggi per accedere ai servizi disponibili.
In particolare, allo scopo di elevare il livello di sostegno sanitario alla popolazione causato dall'epidemia COVID-19 è stato stabilito quanto segue:
1. Adottare l’utilizzo della app LAZIODOCTOR per COVID quale strumento di consultazione/informazione per tutti i cittadini e quale strumento di telesorveglianza e telemonitoraggio per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID-19 positivi, per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare. L’app LAZIODOCTOR per COVID (denominata negli store LAZIODrCovid) sarà parte integrante del sistema di telemedicina Advice già in uso nella Regione Lazio, l’applicazione sarà scaricabile dal sito della regione;
2. per effetto di quanto previsto al punto che precede:
- a tutti i MMG/PLS/MCA e operatori SISP di prendere in carico gli assistiti secondo le procedure definite nell’allegato 1;
- alle Aziende sanitarie locali di dotare gli operatori SISP e i MCA di postazioni computer con connessione internet, webcam e microfono;
- alla Direzione salute di provvedere all’eventuale aggiornamento della procedura e all’eventuale estensione anche a diversi setting assistenziali;
- ai Medici di Medicina Generale associati in Unità di cure Primarie (UCP) o i Pediatri di Libera Scelta associati in Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) di individuare un referente COVID il quale riceverà i DPI, in caso sia necessario provvedere a visita medica domiciliare;
3. provvedere all’ulteriore implementazione dei posti letto, anche di Terapia intensiva, attivando la FASE II del piano regionale secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Salute;
4. allo scopo di far fronte a esigenze impellenti, alle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private autorizzate di mettere a disposizione i posti letto che dovessero essere richiesti dalla Direzione salute con preavviso di 24 ore;
5. allo scopo di adeguare l’offerta assistenziale alle esigenze dell’emergenze COVID, alle Aziende sanitarie locali, nell’ambito dei gruppi territoriali per l’emergenza COVID, di indirizzare le attività di tutte le strutture private accreditate secondo una logica di complementarietà e in coerenza agli indirizzi regionali;
6. ai fini dell’attuazione del piano regionale che il coordinamento e il bed management venga assicurato direttamente dalla Direzione salute avvalendosi dei seguenti professionisti:
- il dott. Luigi Tritapepe, dirigente medico dell’Azienda San Camillo Forlanini, per il coordinamento delle Terapie intensive;
- il dott. Sergio Ribaldi, dirigente medico dell’Azienda Policlinico Umberto I, per il coordinamento regionale di bed management;
7. sentito il Commissario Straordinario dell’Azienda Policlinico Tor Vergata, di procedere all’allestimento, a esclusiva unità COVID-19 della Torre 8 di Medicina interna del Policlinico, funzionale ad assicurare 80 posti letto specificatamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria in corso;
8. sentito il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, di allestire e di destinare il presidio G. Eastman a struttura dedicata esclusivamente alle malattie infettive – COVID-19;
9. l’allestimento dell’Istituto Clinico Cardiologico a struttura interamente dedicata all’assistenza e alla gestione dell’epidemia COVID-19;
10. alla Direzione salute di: 
- prevedere l’utilizzo di strutture di ospitalità protetta per l’accoglienza di pazienti COVID-19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di caregiver, supporto familiare e/o idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture;
- individuare le strutture di ospitalità protetta ritenute idonee ad accogliere tali pazienti sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di definire percorsi, criteri di eleggibilità, procedure, requisiti organizzativi e modalità di remunerazione e di istituire un coordinamento regionale per la gestione dei flussi dei pazienti;
- di verificare in via d’urgenza la disponibilità di tali strutture e procedere alla conseguente attivazione;
- di valutare l’eventuale attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi;
11. di sospendere i tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri e negli ambulatori aziendali e di destinare i medici tirocinanti ad altre strutture ove sia garantita maggiore sicurezza e la possibilità di svolgere attività didattica;
12. di provvedere secondo le procedure di reclutamento del personale allegate alla presente 

martedì 17 marzo 2020

UNA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO SUGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E SULL'INVITO ALLA CITTADINANZA A NON ALLONTANARSI DAL PROPRIO QUARTIERE


Il vice presidente della regione Lazio Leodori, in veste di facente funzioni, data l'assenza del presidente per malattia, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ha adottato l'ordinanza n. Z00010 in data 17 marzo che dispone quanto segue: 
1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:
a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;
3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa 
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

CHIUSO DAL 16 MARZO LO SPORTELLO DEL CUP A SABAUDIA

Da lunedì 16 marzo è stato chiuso lo sportello del Centro Unico di Prenotazione regionale funzionante da anni presso il poliambulatorio di Sabaudia.
Fuori dello sportello non c'è nessun cartello né è stata data informazione alla cittadinanza.
La struttura del poliambulatorio è quasi deserta e nessuno sa nulla.
Sul sito della regione non si trova nessuna notizia.
Si deve andare sul sito dell'azienda Latina per scoprire che lo sportello è stato chiuso a causa di una rimodulazione dei servizi causata da coronavirus unitamente al CUP di Latina Scalo.
La cosa strana è che alcune prestazioni che prima si potevano prenotare allo sportello CUP di Sabaudia non possono essere prenotate telefonando al numero unico regionale.
Nel complesso la sanità laziale ha deciso di far convergere le risorse sull'emergenza dovuta all'epidemia  riducendo la disponibilità di risorse (letti, personale, visite ambulatoriali ecc.) per le altre patologie.. 
Un nuovo, ulteriore disagio per i cittadini di Sabaudia che dovranno differire anche visite e accertamenti non urgenti a tempi migliori.
Anche i pazienti affetti da altre patologie rischiano di soffrire a causa di questa decisione che renderà più difficoltoso l'accesso alle cure. 

lunedì 16 marzo 2020

ANCHE I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SABAUDIA POTRANNO LAVORARE DA CASA FINO ALLA FINE DELL'EMERGENZA


La Giunta comunale di Sabaudia per assicurare la continuità del funzionamento dell'attività ai tempi dell'epidemia e per tutelare i lavoratori ha deliberato ieri 16 marzo con atto n. 48 il ricorso straordinario alla modalità del lavoro agile per tutto il periodo in cui permarrà lo stato di  emergenza .
Con l'atto viene approvato anche un regolamento  interno per  lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile e per la disciplina del lavoro agile in emergenza.
Qui potete scaricare la Delibera 48/2020
Per l'attuazione di questa metodologia è necessario mettere in sicurezza i collegamenti tra i PC casalinghi e il Sistema comunale onde evitare possibili intrusioni da parte di male intenzionati.

IL COMUNE DI SABAUDIA ATTIVA LE SEDUTE DELLA GIUNTA IN VIDEOCONFERENZA


Con la deliberazione n. 47 in data 16 marzo, assunta alle ore 12 la Giunta comunale di Sabaudia ha di fatto dato attuazione all'art. 1, lettera q) del DPCM 8 marzso 2020 che recita: "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento remoto" nonché al decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri ieri 16 marzo, ma non ancora pubblicato, con il quale è stato espressamente stabilito di consentire la partecipazione alle riunioni della Giunta anche con modalità telematica utilizzando lo strumento della videoconferenza.
Nell'atto giuntale del comune di Sabaudia è comunque previsto che siano  assicurati in ogni caso:
a) la visione degli atti della riunione;
b) l'intervento nella discussione;
c) la votazione palese.
Si tratta di una tecnologia già ampiamente in uso da molti anni in molte amministrazioni pubbliche che hanno sedi distanti.
Esistono oramai programmi molto evoluti anche gratuiti che consentono di poter vedere tutti  gli interlocutori e contemporaneamente uno o più documenti, per cui l'evoluzione delle ICT aiuta notevolmente. 

LA SPESA PRO CAPITE DEL COMUNE DI SABAUDIA: L'ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONE


La Giunta del Comune di Sabaudia ha approvato con deliberazione n. 35/2020 il bilancio di previsione 2020 che prevede una spesa totale di € 45.987.189,94  pari ad  €  2247,22  per ogni cittadino residente.
Come per gli anni precedenti ho provato ad analizzare la spesa pro capite per ognuna delle missioni più importanti.
Su base regionale, la spesa comunale più bassa si osserva in Veneto (1065 euro per abitante), Lombardia (1226 euro) ed in Emilia Romagna (1321 euro), mentre i valori medi più elevati si hanno in Valle d’Aosta (4661 euro) Abruzzo (3683 euro) e in Trentino Alto Adige (3683 euro).
Rispetto al consuntivo del 2014, uno dei primi anni in cui illustravo in Comune il Bilancio sociale, per il comune di Sabaudia abbiamo un aumento della spesa per gli affari generali, per la pubblica istruzione,  per la polizia locale, per i servizi sociali, mentre per l'ambiente (comprensivo dei servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti)  da € 274,89 pro capite si passa a 235,99. 
Anche la spesa per i trasporti e la viabilità è diminuita ma in quest'ultimo caso la cosa potrebbe dipendere da una contrazione della manutenzione delle strade.  



domenica 15 marzo 2020

LA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE CON LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI


Il presidente della Regione Lazio con una nuova ordinanza in data 13 marzo, n. Z00008 ha stabilito ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. Allo scopo di ridurre il rischio di contagio nella popolazione, la sospensione, fino al 3 aprile 2020, dell’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione; la ripresa della frequenza non necessita di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell’ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020;
2. la prosecuzione dell’attività dei centri semiresidenziali, pubblici o privati, che assistono persone con disturbi psichiatrici, neuropsichiatrici, del neurosviluppo, autistici, minori e con disturbo da abuso di sostanze e/o addiction è assicurata, limitatamente alle persone che potrebbero avere un grave danno dall’interruzione del trattamento in essere, secondo specifica valutazione rimessa al direttore/responsabile sanitario della struttura privata, ovvero a cura del responsabile servizio pubblico di riferimento (in caso di prestazioni erogate da struttura pubblica), d’intesa con l’interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell’utente; l’attività deve essere garantita assicurando l’uso dei DPI e modalità organizzative che consentano di rispettare le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID 19;
3. Fino al 3 aprile 2020 i servizi territoriali pubblici o privati che garantiscono la seguente attività ambulatoriale finalizzata, ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017, all’assistenza sociosanitaria:
a) ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie (art. 24);
b) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25);
c) alle persone con disturbi mentali (art. 26);
d) alle persone con disabilità (art. 27);
e) alle persone con dipendenze patologiche (art. 28);
assicurano l’attività, limitatamente alle prestazioni reputate urgenti ed indifferibili secondo specifica valutazione a cura del direttore/responsabile sanitario della struttura privata ovvero del responsabile della struttura pubblica che eroga il servizio ambulatoriale, d’intesa con l’interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell’utente; tra le prestazioni indifferibili e urgenti rientra la certificazione per l’IVG;
4. al fine di meglio sostenere le attività di Hospice residenziale e consentire il flessibile utilizzo delle risorse professionali, in deroga a quanto prevede la normativa vigente sulle cure palliative domiciliari, è consentita la rimodulazione del PAI dei pazienti in cure palliative domiciliari, in accordo con la ASL competente, limitatamente ai bisogni clinico-assistenziali essenziali dei pazienti, assicurando comunque non meno di tre giornate di effettiva assistenza alla settimana, il monitoraggio telefonico giornaliero; l’erogatore deve assicurare la reperibilità e la pronta disponibilità a domicilio H 24;
5. a tutte le strutture sanitarie, pure rientranti nella tipologia di residenza sanitaria o sociosanitaria, di riabilitazione post acuzie di assicurare inderogabilmente il rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure di protezione, come richieste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di prevenzione emergenziale COVID 19. 
6. alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria l’adozione di eventuali ulteriori misure in materia di assistenza territoriale che si rendessero necessarie. 

sabato 14 marzo 2020

IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO CONGIUNTO INVIATO DAI COMITATI PER LA DIFESA DEI PPI DI GAETA, LATINA, PRIVERNO, SABAUDIA E SEZZE



Questo è il testo integrale del comunicato stampa inviato ieri:
I sottoscritti Comitati sorti spontaneamente nei Comuni della provincia di Latina in difesa dei Punti di Primo Intervento, tutti firmatari dei ricorsi avverso i provvedimenti del Commissario ad acta della Regione Lazio e della direzione generale dell’azienda sanitaria locale Latina con cui è stata disposta la trasformazione dei PPI in Punti di Assistenza Territoriale PAT incardinandoli nel Dipartimento di Assistenza Primaria, mentre attendono fiduciosi la decisione del TAR, seguono con crescente preoccupazione l’evolversi della situazione anche in relazione all’epidemia in atto.
La direzione dell’azienda sanitaria locale con due ordinanze: la prima del 3 e la seconda dell’ 11 marzo ha deciso la chiusura di tutti i PAT nelle ore notturne dal 5 marzo al 6 aprile p.v. provvedendo a trasferire parte del personale medico ed infermieristico non presso altre Unità Operative Complesse del Dipartimento di Assistenza Primaria sotto le quali sono stati posti, ma presso i servizi di Pronto Soccorso di Latina, Terracina e Formia che afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di Emergenza Urgenza, confermando proprio uno dei motivi di ricorso di questi Comitati i quali ritengono che le funzioni di emergenza/urgenza svolte ancora oggi dai PAT siano omogenee con quelle dei DEA e non già con quelle del Dipartimento di Assistenza Primaria.
Pur comprendendo le difficoltà del momento non possiamo non evidenziare i problemi che ci vengono segnalati:
1) Difficoltà nella fornitura al personale in servizio nei PAT dei Dispositivi di Protezione Individuale e carenza di divise di ricambio nel caso di soccorso a pazienti con ferite aperte e sanguinanti il che li espone a rischi molto gravi.
2) Ritardi nell’assunzione del personale: benché la Regione Lazio abbia autorizzato, con le Determinazioni n. G18463 del 23/12/2019 e G00335 del 16/01/2020, l’azienda ad assumere numerose unità di personale e, con altri provvedimenti ad attingere dalla graduatoria del concorso per il reclutamento di infermieri professionali svolto dall’Azienda Sant’Andrea di Roma sembrerebbe che dette unità non abbiano ancora preso servizio costringendo il personale che si sta prodigando in maniera encomiabile proprio a causa dell’epidemia a turni defatiganti che potrebbero ridurre le loro difese.
3) Perdurante carenza di informazione dei cittadini che seguitano a rivolgersi ai PAT nelle ore notturne o che, ritenendo di essere state colpite dall’epidemia, invece di rivolgersi ai medici di famiglia (o alla Guardia medica nei giorni festivi, nel pomeriggio dei giorni prefestivi e nelle ore notturne), vanno al PAT più vicino.
Ci auguriamo vivamente che al più presto l’emergenza abbia termine, che i PAT vengano riaperti nelle ore notturne e che da questa vicenda, in un ambiente più sereno, la Conferenza locale sociale e sanitaria, con la partecipazione dei cittadini e dei Comitati, adotti tutte le iniziative di propria competenza per la costruzione di una sanità pubblica diversa che, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicuri ai cittadini:
a) più prevenzione;
b) l’adeguamento dei posti letto per acuti della provincia di Latina (ora sceso al 2,26x1000) allo standard del 3x1000 previsto dal DM 70/2015 utilizzando le strutture pubbliche disponibili;
b) l’adeguamento del rapporto: unità di personale per mille abitanti, oggi ridotto al 5,8x1000, all’8x1000;
c) l’eliminazione del sottodimensionamento delle apparecchiature di diagnostica che costringe i pazienti a lunghe liste di attesa.
Comitato per la difesa del Punto di Primo Intervento di Sabaudia
SOS Primo Intervento Sezze
Comitato No alla trasformazione del PPI di Priverno
Comitato difesa PPI Gaeta
Comitato di Latina a sostegno dei comitati per la difesa dei PPI

mercoledì 11 marzo 2020

PROCEDURE D'URGENZA PER AUMENTARE LA DISPONIBILITA' DI POSTI DI TERAPIA INTENSIVA - ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA



Allo scopo di aumentare i posti letto di terapia intensiva la Consip (società posseduta al 100% dal Ministero dell'economia) ha provveduto ad indire una gara per l’acquisto centralizzato di beni e servizi occorrenti, chiudendo la gara in pochi giorni per la fornitura di 3.918 ventilatori per terapia intensiva e sub intensiva.
Sono 1.100 i nuovi posti letto in arrivo nel giro di 15 giorni nelle terapie intensive e sub intensive italiane grazie alla gara-lampo della Consip.
Gli spazi per la collocazione dei nuovi posti letto saranno reperiti anche utilizzando gli ospedali dismessi (come ad esempio quello di Gaeta).
Entro 3 giorni saranno consegnati 119 ventilatori, 200 tra 4 e 7 giorni e 886 tra 8 e 15 giorni. Per altri 2.713, che consentono l'allestimento di altrettanti posti letto, la consegna è prevista tra 16 e 45 giorni.
I supporti respiratori sono praticamente dei salvavita nel caso dei pazienti affetti da polmonite da Covid-19.
La decisione è stata resa necessaria a causa dell'elevato numero di contagiati che ha messo in crisi le strutture ospedaliere.
Consip con una gara d'urgenza sta selezionando anche i fornitori di mascherine.
Fatta anche questa gara il Governo cercherà di distribuirle nel più breve tempo possibile.

LA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO PER IL CORONAVIRUS


Sul BUR 23 della Regione Lazio in data 10 marzo è stata pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020, adottata sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 che stabilisce quanto segue:
1. La misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui  all’ordinanza Z0004 dell’8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi,  autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture  termali di cui all’articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;  
2. Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti  disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del  legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione; 
3. Il differimento dei termini di cui al punto 7. dell’ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30  giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia. 
4. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e in  aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell’Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o  sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle  attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti; 
5. Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti  che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o  somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti. 
6. In base all’ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio,  in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio. 
Di conseguenza: 
1) i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di  malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono alternativamente contattare: 
a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all’esito di  notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0; 
b) il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al  medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della certificazione con codice v29.0. 
2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera  contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia con codice v29.0.

lunedì 9 marzo 2020

LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO PER CONTRASTARE IL VIRUS SONO POCHE E SEMPLICI DA RISPETTARE. NON E' L'EPIDEMIA SPAGNOLA


Leggendo alcuni articoli in questi giorni il pensiero corre alla famosa epidemia detta "spagnola" che iniziò durante la prima guerra mondiale e proseguì fino al 1918.
Una mia zia che all'epoca aveva circa venti una volta mi parlò di quel bruttissimo periodo.
Non è molto chiara l'origine dell'epidemia, ma l'unica cosa certa è che non partì dalla Spagna.
Il fatto è che poiché la Spagna non era entrata in guerra i giornali non erano soggetti alla censura e così riportavano le notizie di questa nuova influenza, mentre negli Stati Uniti e negli altri paesi europei queste notizie erano appunto censurate.
Molto probabilmente lo sviluppo avvenne negli ospedali di guerra che ospitavano soldati americani in Kansas e francesi a Brest, ma la vera origine secondo studi recenti potrebbe essere stata in Asia.
Quella fu una vera pandemia anche se all'epoca questo termine non era stato ancora coniato.
In Italia ci furono circa 400.000 morti.
Quando l’influenza era al suo picco, tutti i negozi erano chiusi, come le scuole, gli uffici e le fabbriche.
In qualche località anche l’ospedale era chiuso, dato che i medici e le infermiere erano stati  colpiti anche loro dalla malattia.
Secondo alcuni in tutto il mondo  oltre 200 milioni di persone sarebbero state colpite  dalla malattia mentre il  il numero dei morti sarebbe stato superiore ai 10 milioni.
Probabilmente l'epidemia fece molte vittime sia perché trovò molte persone debilitate dalla guerra e dalla fame , ma anche perché non esistevano  strutture sanitarie idonee e misure di prevenzione adeguate.
Come si vede,per fortuna, siamo lontani da queste cifre, ma siamo all'inizio e l'epidemia può e deve essere fermata subito.
In questi cento anni per fortuna la medicina ha fato passi da gigante e disponiamo di strumenti molto validi per contrastare la malattia che comunque è molto meno virulenta della "spagnola".
Il problema è che molte persone, specialmente in Italia non hanno rispettato quelle poche regole d'igiene e di prevenzione creando gravissimi problemi a tutto il resto della popolazione.
Ma alcuni hanno fatto di più perché hanno contagiato il prossimo.  
Questo non deve avvenire.
Tutta la Repubblica: Stato, Regioni, Province, Comuni e aziende sanitarie sono chiamati a collaborare per fermare l'epidemia e per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni entrate in vigore da oggi 10 marzo e che si trovano sulla G.U. n. 62/2020.

COME PREVEDE DI SPENDERE I SOLDI NEL 2020 IL COMUNE DI SABAUDIA

Come già scritto, con la deliberazione n. 35/2019 la Giunta del comune di Sabaudia ha adottato la proposta di bilancio di previsione che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.
Dai dati contenuti negli allegati si evince come quest'anno le spese correnti e quelle in conto capitale saranno più contenute rispetto al passato, aumentano le anticipazioni di cassa.
La diminuzione delle spese correnti sarà analizzata in maniera separata per ciascuna delle missioni, mentre per quanto riguarda la riduzione delle spese in conto capitale deriva evidentemente dalla mancata concessione di finanziamenti ad hoc da parte della UE, delle amministrazioni centrali e della regione.

sabato 7 marzo 2020

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 VALIDE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LATINA


Questa notte alle ore 2:00 il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha informato i presenti  (pochi in verità) che sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 8 marzo sarebbero stati pubblicati due nuovi decreti (DPCM) per l'epidemia di COVID-19: il primo per il nord Italia e il secondo per il resto del territorio della Repubblica.
Il DPCM 7 MARZO 2019 che interessa più da vicino il nostro territorio stabilisce in particolare quanto segue:

  • Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d)
  • Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con applicazione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto;
  • I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aperti al pubblico a condizione che siano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • E' fortemente raccomandato che il gestore di esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  • Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
  • Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • Fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
  • I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
  • A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
  • Viene fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  • Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
  • Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.
  • L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri
  • Viene  fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d); c) si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari;
  • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
  • Viene fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • Nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;
  • I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
  • E' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
  • Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
  • Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori di cui di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.


venerdì 6 marzo 2020

IL GOVERNO HA EMANATO UN DECRETO PER AUTORIZZARE ASSUNZIONI DI MEDICI ED INFERMIERI, DI DISPOSITIVI MEDICI ECC. - SPERIAMO CHE QUALCOSA ARRIVI ANCHE QUI



Con un decreto legge approvato ieri il Consiglio dei ministri ha deciso una serie di misure straordinarie per contrastare l'epidemia di COVID-19 e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
In particolare in primo luogo c'è un miliardo in più per il SSN, poi l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
Si prevedono, pertanto: l’assunzione 20.000 unità tra medici e infermieri. I  medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, saranno destinati allo svolgimento di specifiche funzioni; poi ci sarà il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.
Inoltre, si interviene in materia di: 
-potenziamento dell’Istituto Superiore di Sanità;
- potenziamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
-potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
-istituzione di aree sanitarie temporanee;
-assistenza a persone e alunni con disabilità;
-disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
-misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici;
-acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale.
Ora la parola spetta alle Regioni che sono chiamate ad uno sforzo per dare attuazione a queste norme che, sia pur nella gravità dell'epidemia, aprono uno spiraglio per una ripresa dell'attenzione verso il SSN e per la sua riqualificazione dopo anni di tagli.
Mi auguro che il personale di nuova assunzione venga distribuito secondo criteri che tengano conto della necessità di assicurare lo stesso rapporto personale e abitanti in tutta la regione, rapporto che al momento è sproporzionato vedendo a Latina solo 5,8 dipendenti ogni mille abitanti, rispetto all'8,2 di Roma.
Ci si augura anche che gli acquisti operati dalla apposita direzione regionale vengano fatti presto e bene, dotando gli operatori di dispositivi di protezione individuale efficaci, di divise adeguate e di dispositivi medici di prima qualità. 
Ma anche la nostra ASL dovrà fare la sua parte accelerando le procedure per le assunzioni per il personale ed in particolare degli infermieri.
Sarà importante anche evitare di ridurre l'attività e le prestazioni negli altri reparti al fine di dare garanzia anche ai pazienti affetti, purtroppo da altre patologie, non riconducibili all'emergenza, ma delle quali purtroppo si muore ancora. 

martedì 3 marzo 2020

LA CORTE DI CASSAZIONE VI SEZ. PENALE CONDANNA UN MEDICO DI GUARDIA MEDICA PER VER RIFIUTATO DI RECARSI A DOMICILIO DI UN MALATO TERMINALE


La Corte di Cassazione con sentenza n. 8377 del 28 gennaio 2020 ha confermato la condanna della Corte di Appello per un medico della guardia medica per il reato di omissione di atti d'ufficio che non aveva aderito alla richiesta di intervento domiciliare urgente per una malata terminale, limitandosi a suggerire l'opportunità di richiedere l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando in questo modo di essersi reso conto che la situazione richiedeva l'intervento urgente di un sanitario.
La Suprema Corte ha ritenuto che la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l'opportunità di richiedere l'intervento del "118" per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un 
sanitario (Sez. 6, n. 35344 del 28/05/2008, Nikfam, Rv. 241250); come pure è stato affermato che integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, V, assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, oeve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017, Giancristofaro, Rv. 271378), essendo stato chiarito che ìl delitto descritto nell'art. 328 cod. pen. è reato di pericolo, perché prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione e la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio che l'esercizio del potere dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare ex art. 13, comma 3, d.P.R. n. 41/1991 è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti (ex multis: Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep. 31/05/2013, Rv. 255715; Sez. 6, n. 35526 del 06/07/2011, Rv. 250876; Sez. 6, n. 12143 dell' 11/02/2009, Rv. 242922).