Il presidente della Regione Lazio con una nuova ordinanza in data 13 marzo, n. Z00008 ha stabilito ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. Allo scopo di ridurre il rischio di contagio nella popolazione, la sospensione, fino al 3 aprile 2020, dell’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione; la ripresa della frequenza non necessita di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell’ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020;
2. la prosecuzione dell’attività dei centri semiresidenziali, pubblici o privati, che assistono persone con disturbi psichiatrici, neuropsichiatrici, del neurosviluppo, autistici, minori e con disturbo da abuso di sostanze e/o addiction è assicurata, limitatamente alle persone che potrebbero avere un grave danno dall’interruzione del trattamento in essere, secondo specifica valutazione rimessa al direttore/responsabile sanitario della struttura privata, ovvero a cura del responsabile servizio pubblico di riferimento (in caso di prestazioni erogate da struttura pubblica), d’intesa con l’interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell’utente; l’attività deve essere garantita assicurando l’uso dei DPI e modalità organizzative che consentano di rispettare le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID 19;
3. Fino al 3 aprile 2020 i servizi territoriali pubblici o privati che garantiscono la seguente attività ambulatoriale finalizzata, ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017, all’assistenza sociosanitaria:
a) ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie (art. 24);
b) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25);
c) alle persone con disturbi mentali (art. 26);
d) alle persone con disabilità (art. 27);
e) alle persone con dipendenze patologiche (art. 28);
assicurano l’attività, limitatamente alle prestazioni reputate urgenti ed indifferibili secondo specifica valutazione a cura del direttore/responsabile sanitario della struttura privata ovvero del responsabile della struttura pubblica che eroga il servizio ambulatoriale, d’intesa con l’interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell’utente; tra le prestazioni indifferibili e urgenti rientra la certificazione per l’IVG;
4. al fine di meglio sostenere le attività di Hospice residenziale e consentire il flessibile utilizzo delle risorse professionali, in deroga a quanto prevede la normativa vigente sulle cure palliative domiciliari, è consentita la rimodulazione del PAI dei pazienti in cure palliative domiciliari, in accordo con la ASL competente, limitatamente ai bisogni clinico-assistenziali essenziali dei pazienti, assicurando comunque non meno di tre giornate di effettiva assistenza alla settimana, il monitoraggio telefonico giornaliero; l’erogatore deve assicurare la reperibilità e la pronta disponibilità a domicilio H 24;
5. a tutte le strutture sanitarie, pure rientranti nella tipologia di residenza sanitaria o sociosanitaria, di riabilitazione post acuzie di assicurare inderogabilmente il rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure di protezione, come richieste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di prevenzione emergenziale COVID 19.
6. alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria l’adozione di eventuali ulteriori misure in materia di assistenza territoriale che si rendessero necessarie.
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