domenica 15 marzo 2020

LA NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE CON LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI


Il presidente della Regione Lazio con una nuova ordinanza in data 13 marzo, n. Z00008 ha stabilito ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. Allo scopo di ridurre il rischio di contagio nella popolazione, la sospensione, fino al 3 aprile 2020, dell’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione; la ripresa della frequenza non necessita di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell’ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020;
2. la prosecuzione dell’attività dei centri semiresidenziali, pubblici o privati, che assistono persone con disturbi psichiatrici, neuropsichiatrici, del neurosviluppo, autistici, minori e con disturbo da abuso di sostanze e/o addiction è assicurata, limitatamente alle persone che potrebbero avere un grave danno dall’interruzione del trattamento in essere, secondo specifica valutazione rimessa al direttore/responsabile sanitario della struttura privata, ovvero a cura del responsabile servizio pubblico di riferimento (in caso di prestazioni erogate da struttura pubblica), d’intesa con l’interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell’utente; l’attività deve essere garantita assicurando l’uso dei DPI e modalità organizzative che consentano di rispettare le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID 19;
3. Fino al 3 aprile 2020 i servizi territoriali pubblici o privati che garantiscono la seguente attività ambulatoriale finalizzata, ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017, all’assistenza sociosanitaria:
a) ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie (art. 24);
b) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25);
c) alle persone con disturbi mentali (art. 26);
d) alle persone con disabilità (art. 27);
e) alle persone con dipendenze patologiche (art. 28);
assicurano l’attività, limitatamente alle prestazioni reputate urgenti ed indifferibili secondo specifica valutazione a cura del direttore/responsabile sanitario della struttura privata ovvero del responsabile della struttura pubblica che eroga il servizio ambulatoriale, d’intesa con l’interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell’utente; tra le prestazioni indifferibili e urgenti rientra la certificazione per l’IVG;
4. al fine di meglio sostenere le attività di Hospice residenziale e consentire il flessibile utilizzo delle risorse professionali, in deroga a quanto prevede la normativa vigente sulle cure palliative domiciliari, è consentita la rimodulazione del PAI dei pazienti in cure palliative domiciliari, in accordo con la ASL competente, limitatamente ai bisogni clinico-assistenziali essenziali dei pazienti, assicurando comunque non meno di tre giornate di effettiva assistenza alla settimana, il monitoraggio telefonico giornaliero; l’erogatore deve assicurare la reperibilità e la pronta disponibilità a domicilio H 24;
5. a tutte le strutture sanitarie, pure rientranti nella tipologia di residenza sanitaria o sociosanitaria, di riabilitazione post acuzie di assicurare inderogabilmente il rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure di protezione, come richieste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di prevenzione emergenziale COVID 19. 
6. alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria l’adozione di eventuali ulteriori misure in materia di assistenza territoriale che si rendessero necessarie. 

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