mercoledì 28 febbraio 2018

IL TAGLIANDO ANTIFRODE DELLA SCHEDA ELETTORALE

La nuova legge elettorale ha modificato l’articolo 58 della legge 361 del 1957 stabilendo che: “L’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identita’ esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell’urna”.
Si tratta di una evoluzione di una norma già esistente nel passato che, grazie alla moderna tecnologia ha permesso di rendere questo tagliando più sicuro consentendo di contrastare, speriamo in maniera definitiva le frodi elettorali.
Quindi l'elettore non potrà più inserire direttamente la scheda nell'urna ma dovrà riconsegnarla ed attendere che sia stato controllata la corrispondenza del numero di scheda consegnata con quello dell'appendice della scheda riconsegnata.
Si prevedono problemi ai seggi.

L'ITALIA RISCHIA UNA PESANTE CONDANNA PER IL MANCATO RISPETTO DI UNA DIRETTIVA UE SULL'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI FOGNARI.

In base a una direttiva europea degli anni '90, che ha introdotto standard più elevati per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di trattamento e scarico delle acque reflue urbane, l'Italia avrebbe dovuto adeguare i sistemi fognari degli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore ai 15mila abitanti entro il 2000.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, su richiesta della Commissione Ue, ha avviato una causa per sanzionare il nostro paese per inadempimenti nel trattamento e nello scarico delle acque reflue. Secondo gli ultimi dati forniti da Bruxelles, oltre 6 milioni di cittadini italiani non hanno servizi fognari adeguati, con rischi significativi per la salute umana, le acque interne e l'ambiente marino.
Si tratta di ben 80 Comuni.
Ma a questi Comuni totalmente inadempienti dobbiamo aggiungere anche quelli che omettono  di vigilare sugli impianti di depurazione, sugli allacci abusivi, sugli scarichi incontrollati ecc. 
La sanzione, nel caso di condanna ammonterà ad € 346.922,40 al giorno dalla data della condanna oltre agli arretrati.
Come per altri cassi dovrebbero pagare i Comuni inadempienti e non i cittadini italiani.
Le responsabilità sono degli amministratori locali che hanno omesso colpevolmente di adempiere alle norme comunitarie e quindi dovrebbero essere denunciati alla Corte dei conti. 

LA CORRETTA ELABORAZIONE DEI COSTI DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TARI. UNA NOTA DELL'IFEL

Una nota dell'IFEL di approfondimento sulla rilevazione dei costi dei rifiuti molto importante ai fini della definizione della tariffa (TARi).
Come noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. 
Nell’intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d’ora in poi Linee guida), si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per l’applicazione della norma.
Tuttavia, l’operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l’urgenza di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio u.s. 
Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi: 1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità; 2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate. 3 La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l’assenza di cautele, o l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti. Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l’ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF. In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”. 
sarà interessante verificare quanti Comuni hanno utilizzato questo strumento....

SOSTANZE PERICOLOSISSIME NON ANCORA PREVISTE COME INQUINANTI DALLA NORMATIVA

Nel nostro ambiente sono presenti sostanze che pur essendo molto pericolose non sono fuori legge.
Se ne occupa la SNPA in un nuovo rapporto.
Le sostanze definite, nell’ambito del Regolamento REACH, “estremamente preoccupanti” (SVHC – substances of very high concern) per i rischi che possono presentare, dovrebbero essere oggetto di indagini conoscitive per appurare la possibile presenza di contaminazioni ambientali, anche al fine di predisporre efficaci interventi di gestione del rischio. Molte di queste sostanze si possono considerare come inquinanti emergenti, e pertanto non sono ancora considerate dalla normativa relativa alla qualità delle acque, attualmente in vigore.
Il progetto del sistema agenziale vuole fornire le basi tecnico-scientifiche per la programmazione e la realizzazione di una campagna di monitoraggio sperimentale su alcune di queste sostanze. Nella scelta delle sostanze da monitorare è stata data priorità a quelle che presentavano una particolare criticità per l’ambiente e una rilevanza nazionale per il loro utilizzo. Il fine è quello di arrivare a un controllo più sistematico della loro presenza nell’ambiente e valutare la loro inclusione nei piani di monitoraggio routinario delle Agenzie.

IL RAPPORTO SULLA QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ha pubblicato un nuovo rapporto che raccoglie i dati relativi a 119 aree urbane attraverso dieci aree tematiche: Fattori Sociali ed Economici, Suolo e territorio, Infrastrutture verdi, Acque, Qualità dell’aria, Rifiuti, Attività Industriali, Trasporti e mobilità, Esposizione all’Inquinamento Elettromagnetico ed acustico, Azioni e strumenti per la sostenibilità locale, descrive la qualità delle vita e dell’ambiente nelle città italiane.  
Il Pm10 è ancora oltre la norma in molte città italiane: al 10 dicembre 2017, il valore limite giornaliero è stato oltrepassato in 34 aree urbane, gran parte di queste localizzate nel bacino padano. 
Torino è la città con il numero maggiore di superamenti giornalieri (103). Situazione ancora più critica per l’ozono: nella stagione estiva, sempre 2017, ben 84 aree urbane vanno oltre l'obiettivo a lungo termine. Nel 2016 il limite annuale per l’NO2 ( biossido di azoto) è stato superato in 21 aree urbane, mentre va meglio per il PM2,5 (25 µg/m³): solo 7 città superano il limite annuale. 
Le più alte percentuali di suolo consumato rispetto alla superficie territoriale si raggiungono, al 2016, a Torino 65,7%, Napoli 62,5%, Milano 57,3% e Pescara 51,1%. Tra il 2012 e il 2016 e’ la città di Roma, con oltre 13 milioni di euro all’anno a sostenere i costi massimi più alti in termini di perdita di servizi ecosistemici, seguita da Milano con oltre 4 milioni di euro all’anno. Il 90,4% delle acque di balneazione è classificato come eccellente e solo 1,8% come scarso. Su 82 Province, 50 detengono solo acque eccellenti, buone o sufficienti e, in particolare, 26 hanno tutte acque eccellenti. In generale, comunque, il numero di acque eccellenti supera l’80% del totale provinciale in 65 casi. La presenza della microalga potenzialmente tossica, Ostreopsis ovata, durante la stagione 2016, è stata riscontrata almeno una volta in 32 Province campione su 41, anche con episodi di fioriture, mentre il valore limite di abbondanza delle 10.000 cell/l è stato superato almeno una volta in 17 Province. In un caso è stato emesso il divieto di balneazione (Ancona) come misura di gestione a tutela della salute del bagnante. Le percentuali di verde pubblico sulla superficie comunale restano piuttosto scarse, con valori inferiori al 5% in 96 dei 119 città analizzate, compresi i 3 nuovi comuni inclusi per la prima volta nel campione di quest’anno, nei quali il verde pubblico non incide più del 2% sul territorio. Solo in 11 aree urbane, prevalentemente del Nord, la percentuale di verde pubblico raggiunge valori superiori al 10%; i più alti si riscontrano nei comuni dell’arco alpino, in particolare a Sondrio (33%) e a Trento (29,7%). 
La scarsa presenza di verde si riflette ovviamente sulla disponibilità pro capite, compresa fra i 10 e i 30 m2 /ab nella metà dei comuni (compresa Guidonia Montecelio). A Giugliano in Campania, invece, si registra il valore minimo (2,2 m2 /ab). In linea generale, le aree urbane “più verdi” sono quelle con una significativa presenza di aree protette: Messina, Venezia, Cagliari e L’Aquila. 
Diminuiscono le aree agricole, altro importante tassello dell’infrastruttura verde comunale: il trend della superficie agricola utilizzata negli ultimi 30 anni è negativo in ben 100 dei 119 comuni indagati, con valori percentuali compresi tra il -1,4% di Viterbo e il -83,7% di Cagliari. 
Le installazioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) statali e regionali presenti nei 119 comuni, ammontano a 938 (comprese quelle non operative ma con autorizzazione vigente) e sono situate in particolare nelle città di Forlì, Cesena, Ravenna, Modena, Prato, Brescia, Venezia, Verona e Torino. In particolare, sono 46 le installazioni AIA statali concentrate soprattutto a Venezia (7), Ravenna (7 di cui 6 operative), Brindisi (5), Taranto (4), Ferrara e Mantova (3). In particolare, la presenza maggiore di centrali termiche si rileva a Venezia (4), di impianti chimici a Ravenna (4 di cui 3 operativi). 
L’unica acciaieria integrata sul territorio nazionale è nel comune di Taranto. 
 Ancora alto il numero delle auto euro 0: anche se in calo rispetto al 2015 di quasi 640 mila vetture, il numero delle auto da euro 0 ad euro 2 rimane ancora troppo alto, quasi 10 milioni, sugli oltre 37 totali. Nel 2016, è Napoli a presentare la quota più alta (28,3%) di auto intestate a privati appartenenti alla classe euro 0, contro una media nazionale del 10,1%. Varia poco invece, la composizione del parco per tipo di alimentazione rispetto all’anno precedente: Trieste, Como e Varese a continuano a detenere la quota più alta di auto alimentate a benzina, intorno al 70%, contro circa il 26-28% di autovetture a gasolio, mentre ad Isernia, Andria e Sanluri, circolano essenzialmente vetture a gasolio ( dal 50 al 54% circa). 
Dal 2012 al 2016 il parco auto alimentato a GPL a livello nazionale segna un + 18,8%, con Parma e Lanusei che raggiungono le variazioni positive più alte, superiori al 40%, contro Villacidro e Sanluri che riportano, invece, contrazioni rispettivamente del 16 e 15%. Alle Marche, in particolare a Macerata, Fermo e Ancona, soprattutto grazie alla presenza di numerosi distributori in una limitata estensione territoriale, spetta il primato delle auto a metano circolanti (dal 13 al 18% circa). 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, un’insufficiente attività fisica è associata in Europa a circa 1 milione di morti l’anno. Spostarsi regolarmente a piedi e in bicicletta per 150 minuti a settimana con attività fisica di intensità moderata, riduce per gli adulti tutte le cause di mortalità di circa il 10%. 
Da questo presupposto è nato il focus del rapporto “Città a piedi”, quest’anno dedicato, appunto, alla mobilità pedonale. Diversi i temi trattati tra cui il legame tra mobilità attiva e lavoro agile: i risultati dell’esperienza “Giornata del lavoro agile”, istituita dal Comune di Milano, mostrano nel 2016 un risparmio nei tempi di spostamento di 106 minuti a persona.

LA RETE DELL'EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE

Il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente informa che sono sempre più complesse sono le emergenze che implicano il coinvolgimento di competenze multidisciplinari e multi-professionali, anche nel campo della comunicazione dei rischi ambientali e sanitari.
Lo scorso giugno, nel corso della conferenza di Ostrava, i rappresentanti dei 53 Stati membri della Regione europea dell’Oms e delle organizzazioni internazionali e non governative hanno identificato 7 priorità sul tema ambiente e salute:
a) qualità dell’aria indoor e outdoor
b) richiamo all’accesso universale, equo e sostenibile all’acqua potabile sicura e a servizi igienici per tutti
c) minimizzazione degli effetti avversi dei prodotti chimici sulla salute umana e sull’ambiente
d) gestione dei rifiuti e i siti contaminati, per la riduzione degli effetti ambientali e sanitari avversi, dei costi e delle diseguaglianze, in un contesto di transizione verso una economia circolare
e) cambiamenti climatici, con il rafforzamento di adattamento e resilienza nei confronti dei rischi per la salute, e supporto alle misure di mitigazione previste dall’Accordo di Parigi
f) pianificazione territoriale e urbanistica, finalizzata a rendere le città più sane, inclusive e sicure
g) sostenibilità ambientale dei sistemi sanitari, chiamati a una riduzione degli impatti ambientali
Il Piano nazionale della prevenzione 2015/2018 prevede di “ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” attraverso la “costruzione di una strategia nazionale per il coordinamento e l’integrazione delle politiche e delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario”.

martedì 27 febbraio 2018

I NUOVI DATI SUI FABBISOGNI STANDARD DEI COMUNI

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio è stato pubblicato il DPCM  22 dicembre 2017 recante l' aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018.
Si dice spesso che alcuni comuni spendono più di altri, ma spesso sarebbe bene andare a vedere cosa fanno gli uni e cosa fanno gli altri con i soldi che spendono.
Dopo alcuni anni, oramai il sistema comincia a prendere corpo e a divenire un importante strumento di supporto al lavoro degli amministratori locali.
L'analisi fatta quest'anno è stata curata dal SOSE e riguarda:
  1. istruzione pubblica
  2. Smaltimento rifiuti
  3. Asili nido
  4. Funzioni generali
  5. Polizia Locale
  6. Viabilità e territorio
  7. Trasporto pubblico locale
  8. Sociale


UN POCO DI CONTI SUI DEHOR

Le scelte della politica degli enti locali dovrebbero essere sempre basate su dati tecnici e su norme, mentre troppo spesso accade che a causa della indisponibilità di dati o notizie attendibili, le scelte vangano prese solo in base a valutazioni "politiche".
Mi riferisco a qualche polemica sorta in questi giorni a seguito della decisione di qualche Comune di elevare la famosa COSAP.
Il problema secondo me è che oramai quasi tutti quelli che si pongono al timone dei Comuni devono per prima cosa far quadrare il bilancio e quindi cercano di capire da dove si possono prendere i soldi.
A parte la scontata considerazione se prima di alzare le tasse non sia più opportuno contenere le spese, ritengo che forse si dovrebbero fare un poco di conti almeno per quanto riguarda il famoso problema dei "Dehor": quelle piattaforme che vengono messe sulla strada davanti a bar o ristoranti per allargare il numero dei posti a sedere per i clienti.
Tralascio le valutazioni circa i problemi alla circolazione che in qualche caso sono creati da queste strutture, augurandomi che la Polizia Locale voglia fare delle valutazioni autonome su questo punto tenendo conto dei problemi del traffico.
Di norma questi "Dehor" vanno ad occupare lo spazio di due o più stalli di sosta per le auto. 
Qualcuno ha mai pensato di calcolare la cifra che sarebbe entrata se quell'area fosse stata lasciata per la sosta a pagamento delle auto?.
Tanto per fare un esempio nel 2017 in base alla deliberazione n.30/2017 il periodo della sosta a pagamento è stato fissato dal 15 aprile al 22 ottobre al costo di € 1.50 l'ora. pertanto soltanto uno stallo avrebbe potuto dare un gettito rilevante.
Consideriamo che in base al Codice della strada uno stallo di sosta dovrebbe essere circa mt.2 per mt. 5 cioè 10 mtq. Pur tenendo presente la rotazione, gli abbonamenti ecc. il Comune avrebbe potuto introitare una somma elevata.
Orbene, in base alla recente delibera 20/2018 relativa alle tariffe COSAP per l'occupazione annua di un metro quadro ogni esercizio dovrà pagare € 73,90705 quindi per ogni stallo di 10 mtq con una entrata annua per il Comune di  € 739,0705. 

DEMOCRAZIA, POPULISMO E DEMAGOGIA

JOSE' CLEMENTE OROZCO
"Don Juan Tenorio"


Nel corso della campagna elettorale per le politiche del 2018 molti fanno confusione tra i termini democrazia e populismo, confuso (volutamente) troppo spesso da alcuni con la demagogia.
La democrazia è quella prevista dal nostro sistema costituzionale.
Secondo il Vocabolario Treccani il termine populismo è nato per indicare il movimento politico e culturale nato in Russia nella seconda metà del XIX secolo basato su idee socialiste. 
Secondo una moderna accezione sono da considerare populisti quei movimenti che tendono ad esaltare le virtù naturali del popolo e che mirano a coinvolgerlo ad esempio con forme di democrazia diretta negli enti locali e partecipazione ad alcune scelte. 
Possono essere inseriti in questa categoria i movimenti civici che acquisiscono consensi nei periodi di grave crisi della classe politica tradizionale. 
Con il temine demagogia viene invece comunemente indicata una strategia politica per ottenere consenso e potere ingannando gli elettori facendo promesse irrealizzabili o spingendolo addirittura ad agire contro i propri interessi.
La crisi della democrazia rappresentativa ha favorito il nascere in tutta Europa di nuovi soggetti politici definiti "populisti" perché evocano e invocano il "popolo sovrano", contro le èlite dei partiti e delle istituzioni di governo, al tempo della "democrazia rappresentativa". 
Molto interessante è un articolo pubblicato di recente da Nadia Urbinati su MICROMEGA: IL POPULISMO COME CONFINE ESTREMO DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA.
La democrazia, in Europa: si sta trasformando in "popolocrazia". 
Il "demos", il principio della cittadinanza, titolare di diritti e doveri, tende a venire ri-definito in "popolo"Questa teoria la dobbiamo a Ilvo Diamanti che insieme a Marc Lazar ha pubblicato su Laterza "Popolocrazia". Sempre di Ilvo Diamenti si legga Un’ideologia che ci immagina come un soggetto unito solo dalle paure su "La Repubblica".
Ecco che, anche se lentamente i cittadini nel momento in cui, anche a causa della crisi economica, hanno preso maggiore consapevolezza del loro potere, vogliono poter decidere e non lasciare il potere in mano a chi è responsabile di questa situazione. 
Le nostre città  sono il primo campo di sperimentazione di questa grande novità.
Peraltro occorre fare attenzione a quanti cercano di speculare per soli fini demagogici sulla credulità del popolo per occupare il potere dando ad intendere di farlo in nome e per conto della comunità per poi fare come chi li ha preceduti.

AMMINISTRATORI LOCALI IMPREPARATI DI FRONTE AL GENERALE INVERNO.

JOSE' CLEMENTE OROZCO
EL INVIERNO
L'ondata di freddo che ha colpito in questi giorni l' Italia ha consentito di valutare il livello di efficienza delle amministrazioni comunali sotto vari aspetti.
In primo luogo c'è i problema della mobilità: è sotto gli occhi di tutti la gravità delle difficoltà che hanno dovuto sopportare le persone che per ragioni di lavoro si dovevano recare da una città all'altra in aereo o in treno (spero che la liquidazione che verrà data ai manager sarà adeguata....).
Una cosa veramente inammissibile che ha destato ilarità nel personale delle ambasciate dei paesi nordici a Roma.
Ma anche la mobilità all'interno delle città è stata difficoltosa, mentre mi ricordo che circa 45 anni fa a Milano appena cadeva il primo fiocco di neve arrivavano nugoli di studenti che spalavano in breve tempo tutta la neve per conto del Comune. Costava poco e funzionava.
La questione del verde con gli alberi caduti e i danni alle cose è un altro problema che, specialmente a Roma e su molte strade provinciali si è fatto sentire senza che tutte le norme approvate dal Parlamento per tenere sotto controllo il verde pubblico vengano applicate.
Per quanto riguarda i servizi sociali ancora una volta molti homeless sono sopravvissuti solo grazie al volontariato mentre solo pochissime amministrazioni hanno dimostrato preveggenza, organizzazione e sensibilità rizzando tende, mettendo a disposizione locali idonei ecc.
Purtroppo la Capitale, amcora una volta  non è uscita bene da questa vicenda.


lunedì 26 febbraio 2018

COMUNE DI SABAUDIA: CONSULENTI E COLLABORATORI

L'affidamento di collaborazioni e consulenze da parte degli enti pubblici  è disciplinata dall’articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008 e dall’art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012.
In base alle norme sulla trasparenza, tutti gli incarichi devono essere inoltre pubblicati (commi 18 e 54 dell’art. 3 della L.24/2007 e art. 15 del D.lgs 33/2013) sul sito web del Comune nell’area destinata alla trasparenza.
Per aggirare queste norme oggi molti funzionari preferiscono gare trasformare le consulenze in servizi, per i quali esistono minori limitazioni ed è previsto un trattamento fiscale più leggero per gli interessati, anche se le procedure ricadono sotto il nuovo D.lgs 50/2016. 
La materia è ampiamente trattata nel mio volume "Utopia di un Comune e come realizzarla" di cui è stata pubblicata di recente una nuova edizione aggiornata a tutto il 2017.
Il Comune di Sabaudia da sempre sul proprio sito pubblica i nominativi di pochissimi consulenti.
L’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto. 
Inoltre, l’art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.
Qui trovate i nominativi pubblicati dal Comune di Sabaudia che riguardano solo gli incarichi legali ma che peraltro non riportano la tipologia dell'incarico conferito e gli estremi del provvedimento.
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

UNO NUOVO, ORIGINALE E STIMOLANTE RAPPORTO DELL'ISTAT SULLA CONOSCENZA

Molto interessante questo nuovo Rapporto che l’Istat ha presentato e che propone, per la prima volta, una lettura integrata delle diverse dimensioni della creazione, della trasmissione e dell’uso della conoscenza nella vita delle persone e nell’economia. 
Attraverso 38 quadri tematici il Rapporto offre una valutazione della posizione dell'Italia in ambito europeo e il cammino fatto fin qui dal nostro Paese, mette in luce i fenomeni emergenti - trattati con fonti e indicatori nuovi - individua gli strumenti che favoriscono lo sviluppo della conoscenza e le sfide per le politiche. I quadri tematici sono accompagnati da un’analisi originale, condotta sull’intero universo delle piccole imprese italiane, che evidenzia il ruolo essenziale dell’istruzione nel sistema produttivo. 
Tutti i dati impiegati per la realizzazione dell’e-book e un corredo di dati complementari sugli stessi fenomeni sono direttamente accessibili online attraverso collegamenti ipertestuali, così come i rimandi a fonti di riferimento e approfondimento. Alcuni percorsi, quali la società dell’informazione, la creazione e l’uso di conoscenza nel sistema economico, l’istruzione, la formazione, l’apprendimento e le competenze individuali, l’attività creativa, culturale e intellettuale, sono già suggeriti, altri possono essere tracciati dai lettori in base ai loro interessi e alle loro curiosità. 
L’intensità della spesa in ricerca e sviluppo (R&S) in Italia, anche se aumentata durante la crisi, continua a essere inferiore a quella delle altre maggiori economie europee (nel 2015, 1,3% del Pil contro una media poco superiore al 2,0% per l’Ue), con eccezione della Spagna. Il divario, che riguarda la spesa sia delle imprese sia dell’Università e dei centri di ricerca pubblici, si attenua se si considerano gli addetti (1,8% contro 2,0% medio nell’Ue) e l’output brevettuale. Circa il 60% della spesa in R&S nazionale è concentrata in Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna. In rapporto al Pil, spicca la performance del Piemonte (2,2%), dove è molto rilevante l’attività di R&S delle imprese.
L’Italia presenta un ritardo storico nei livelli d’istruzione rispetto ai paesi più avanzati. Nel 2016, la quota di persone tra i 25 e i 64 anni con almeno un titolo di studio secondario superiore ha raggiunto il 60,1%. Nonostante un aumento di 8 punti rispetto al 2007, la quota resta inferiore di 16,8 punti percentuali rispetto alla media europea. Il ritardo italiano nell’istruzione è in larga misura, ma non esclusivamente, dovuto alla scarsa istruzione delle coorti più anziane (tra le persone di 25-34 anni il differenziale è di 9,5 punti). I livelli di istruzione della popolazione adulta sono molto variabili sul territorio: in Sicilia e Puglia meno della metà dei residenti possiede almeno un diploma secondario superiore e solo il 13% un titolo terziario mentre nel Lazio, anche grazie alla maggior offerta di lavoro qualificato, queste percentuali salgono a 70 e 23%.  Gli abbandoni scolastici e formativi precoci (persone tra 18 e 24 anni senza titolo secondario superiore) si sono ridotti considerevolmente dal 20% nel 2007 al 13,8% nel 2016, superando l’obiettivo nazionale di riduzione al 16% nel 2020; è diminuito anche il differenziale con l’Ue, da circa 5 a 3,1 punti percentuali. Per i giovani nati all’estero, tuttavia, gli abbandoni superano il 30%, il valore più elevato dopo la Spagna.  Nell’insieme dell’Unione, nel 2015 hanno conseguito un titolo terziario più di 4,5 milioni persone. Questo flusso rappresenta il 74 per mille della classe tra 20 e 29 anni, popolazione di riferimento utilizzata convenzionalmente per misurarne l’intensità. In Italia, l’indicatore è salito dal 42 al 57 per mille tra il 2010 e il 2016 ma resta ben al di sotto della media europea. Ciò compendia tassi di transizione dalle scuole superiori ancora contenuti, l’avvio molto recente dei corsi di istruzione tecnica superiore (ITS), tassi di successo inferiori alla media (benché in aumento) e una diffusione relativamente minore dell’istruzione universitaria in età adulta.

domenica 25 febbraio 2018

LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Sul supplemento ordinario n.8 della Gazzetta Ufficiale n. 42/2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui alla legge n. 1086/1971, alla legge 64/1974, al DPR 380/2001 ed al D.L 136/2004, convertito con modificazioni dalla legge 186/2004.
Le nuove norme sostituiscono quelle approvate con DM 14 gennaio 2008.
Un provvedimento adottato a ridosso delle elezioni.
QUI IL SUPPLEMENTO ALLA GU:

sabato 24 febbraio 2018

GLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE OMETTONO DI INTERVENIRE PER DIFENDERE IL PATRIMONIO AMBIENTALE SONO PASSIBILI DI RESPONSABILITA' ERARIALE

CIGNI NERI
Alcuni amministratori pur in presenza di danni ambientali gravissimi e ampiamente noti omettono di intervenire per porre fine alle loro cause. 
Allo scopo di contrastare questo comportamento incomprensibile sotto molti aspetti ho fatto una ricerca se da ciò potessero derivare delle responsabilità per gli amministratori locali colpiti da aprassia.
Così, grazie al "Gruppo d'intervento giuridico onlus"  ho trovato una sentenza  della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia con la quale sono stati condannati i componenti degli organi rappresentativi e gestionali del Consorzio tra le Comunità Montane Alto Lario occidentale, Valchiavenna e Valtellina di Morbegno (oggi Ente autonomo di diritto pubblico finanziato da tali tre Comunità), quale gestore della Riserva naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola, per non aver posto in essere le attività ostative di legge nei confronti di gravi violazioni ambientali e urbanistico-edilizie.
Questa è stata la prima condanna per responsabilità erariale per questa fattispecie e mi auguro che ce ne possano essere altre per essere di  deterrente per amministratori e funzionari dal comportamento omissivo nei confronti del nostro prezioso patrimonio ambientale.

venerdì 23 febbraio 2018

AUMENTA LA DURATA DELLA VITA MA LA QUALITA' DEGLI ULTIMI ANNI PEGGIORA

L'età media degli italiani si sposta sempre più avanti a causa dell'invecchiamento della popolazione.
Gli italiani  hanno un’aspettativa di vita alla nascita di 85,0 anni per le donne e 80,6 per gli uomini. 
La speranza di vita residua a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne) è più elevata di un anno rispetto alla media EU, ma quella di vita in buona salute è di 7,8 per gli uomini e di 7,5 per le donne; la media europea è di 9,4 per entrambi i sessi.
Il nuovo Governo dovrà intervenire per migliorare le condizioni degli ultimi anni di vita per tutti senza distinzione di censo.

LUCI E OMBRE DEL NUOVO CONTRATTO DEL COMPARTO DELLA SANITA'

Ieri 23 febbraio alle 13:45 presso la sede dell'ARAN è statA siglata, finalmente, l'ipotesi di Contratto Collettivo di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018 che interessa circa 543.400 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Sanità, che comprende Aziende sanitarie e ospedaliere del SSN, policlinici universitari, ARPA, istituti zooprofilattici sperimentali e altri istituti di cura.
Si tratta di un contratto molto innovativo rispetto al passato che dedica molto spazio alla parte normativa e che in parte è molto simile a quello degli enti locali.
Diverso è il sistema delle relazioni sindacali che in parte ritorna al passato con l'informazione e il confronto su temi ben determinati.
Viene prevista una commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione.
Anche qui è prevista l'istituzione dei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, riconoscendo l'importanza di queste funzioni dopo circa quaranta anni si SSN.
Interessante il sistema di classificazione professionale e la definizione degli incarichi di funzione.
Molto spazio è dedicato al rapporto di lavoro e agli istituti relativi all'orario di lavoro, ai permessi, alle ferie, agli infortuni, allo studio, alla flessibilità, ecc.
Una attenzione particolare è dedicata agli aspetti disciplinari e all'estinzione del rapporto di lavoro.
La parte relativa al trattamento economica è anch'essa molto ricca dal punto di vista normativo anche se gli aumenti non sono molti e lontani dalle aspettative di alcuni (da 80 a 95 euro mensili)
Incrementi sono previsti anche sui fondi della produttività ma anche qui molto contenuti (€91 annue).
Come per il contratto degli statali e quello degli enti locali anche qui è stato previsto all'art. 94 il welfare aziendale ipotizzando oltre a sostegni al reddito delle famiglie, contributi per attività culturali e prestiti, anche polizze per l'assicurazione integrativa delle prestazioni erogate SSN assicurando la loro copertura con quote delle premialità e delle fasce il che, oltre a creare prevedibili contrasti, trattandosi di personale del SSN appare francamente assurdo.
Non tutte le sigle sindacali presenti al tavolo hanno firmato, mancano FIALS, NURSIND, NURSING UP, CONFSAL e CSE.
Il contratto diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.



IN DIFESA DEL VERDE PUBBLICO

Mentre le nostre città sono sempre meno verdi a causa del taglio spesso indiscriminato di alberi di alto fusto a livello centrale prosegue l'attività di contrasto e di difesa del verde pubblico.
In alcune città la popolazione si è organizzata per fermare questo processo di abbattimento degli alberi che molto spesso non sono malati.
Alcuni anni fa ha destato scalpore l'abbattimento di tutti i pini nel parco del castello di San Martino a Priverno, una vicenda che è finita alla Procura della Repubblica.
Nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017 è proseguita e si è intensificata la collaborazione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con l’ANCI per arrivare alla condivisione del documento predisposto dal Comitato, con il contributo del CONAF e dell’ISPRA, concernente le “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”. 
Un documento che rappresenta un importante strumento di consultazione per le amministrazioni locali, alle quali fornisce criteri orientativi di natura tecnica, scientifica e socio-culturale, utili per la pianificazione, la coltivazione e la gestione del verde comunale, che rappresenta un bene di interesse collettivo e costituisce una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti Alla condivisione del documento si è giunti attraverso la proficua collaborazione con i rappresentanti dei diversi comuni italiani, coinvolti e coordinati dall’ANCI (con il coinvolgimento anche dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini), che hanno contribuito ad arricchire il documento elaborato dal Comitato sulla base della loro esperienza operativa e gestionale. 
Il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico ha altresì convenuto con l’ANCI di organizzare prossimamente un evento seminariale rivolto a tutti i comuni italiani per una più ampia condivisione e conoscenza dei contenuti delle suddette Linee guida, così da corrispondere all’esigenza diffusa di disporre di indirizzi tecnici omogenei sul territorio nazionale a supporto delle politiche di gestione del consistente patrimonio verde delle nostre città. Patrimonio verde che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, va curato, valorizzato e sviluppato con tutta una serie di azioni quali: - messa a dimora di un albero per ogni neonato (modifiche alla legge 113/92); - realizzazione di un catasto arboreo (censimento e classificazione degli alberi piantati nel territorio comunale su aree di proprietà pubblica); - realizzazione, a fine mandato del Sindaco, di un bilancio arboreo (numero di alberi all’inizio del mandato/numero di alberi al termine del mandato stesso); - realizzazione di aree verdi permanenti attorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade; - attività ed interventi a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e degli alberi nelle aree verdi cittadine; - iniziative finalizzate a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane; - applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444/68, relativamente al rapporto tra edificato e verde pubblico, il cosiddetto “verde di standard”; - promozione dell’incremento degli spazi verdi urbani (copertura a verde dei lastrici solari, rinverdimento delle pareti degli edifici, realizzazione di orti urbani, percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde); - contabilità ambientale: conto annuale del contenimento delle aree urbanizzate e acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico; - censimento degli alberi monumentali.
Gli amministratori comunali dovrebbero fare di più per difendere il verde pubblico anche perchè ci sono oramai leggi precise che li obbligano a farlo.
L'argomento è trattato anche nel mio "Utopia di un Comune...e come realizzarla"

IL FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE NELLA REGIONE LAZIO

Il problema del finanziamento delle aziende sanitarie locali del Lazio affligge da molti anni le ASL di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone in quanto accentua le disuguaglianze tra chi vive nella città di Roma dove trova tutti i servizi a due passi da casa e chi vive in territori abbandonati a distanza spesso di oltre un'ora dai servizi di emergenza urgenza, senza che in tanti anni si sia cercato di fare qualcosa.
Lo squilibrio è evidente, è dovuto alle modalità di riparto del Fondo Sanitario Regionale.
Il riparto del FSR avviene in primo luogo mettendo da parte le somme necessarie per le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS, l'IZS, ecc. poi attraverso il meccanismo cosiddetto della «quota capitaria pesata», chiamato così perché in esso ogni cittadino non ha peso “uno” (come nel metodo della «quota capitaria secca»), ma ha un peso variabile in base all'età e ad altri fattori di rischio per la salute e in base al quale viene assegnato il finanziamento a ciascuna ASL per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
La regione per prima cosa accantona le somme necessarie ad assicurare la gestione delle delle seguenti strutture pubbliche
POLICLINICI, IRCCS ECC.: Policlinico Tor Vergata,  Policlinico Umberto I, IRCCS Spallanzani, IRCCS I.F.O. (Regina Elena e San Gallicano), IRCCS I.N.R.C.A., Azienda Ospedaliera Sant’Andrea,
Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, ARES 118, IZS Lazio e Toscana ,ARPA Lazio.
Successivamente devono essere accantonate le somme necessarie a mantenere alcune strutture private accreditate obbligatoriamente: Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, St.Camillus International University of health sciences, IRCCS I.D.I., IRCCS Fondazione Bietti, IRCCS Bambino Gesù, IRCCS San Raffaele Pisana, IRCCS Santa Lucia.
Quello che avanza viene finalmente destinato alle aziende sanitarie locali
Chi andrà ada amministrare la regione Lazio dovrà rivedere questo sistema

giovedì 22 febbraio 2018

IL SSN DOPO QUARANTA ANNI HA BISOGNO DI UN LIFTING PER RITORNARE EFFICIENTE

La sanità è al centro della campagna politica e molti candidati centrano i loro interventi specialmente su questo tema, segno che si tratta di un problema molto sentito in tutte le regioni italiane.
Quest'anno come molti sanno cade il quarantesimo anniversario della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nato a somiglianza dell'National Health Service della Gran Bretagna, ma con alcune sensibili differenze: i medici di base in GB sono dipendenti e non a convenzione, le farmacie erano state nazionalizzate, i medici specialisti ambulatoriali sono dipendenti ecc...
L'approvazione della legge 833/78  come si vede dalla stampa di quei giorni non fu celebrata adeguatamente e messa quasi da parte, pur rappresentando una delle grandi riforme di settore volute dai socialisti per il loro ingresso al governo.
Dal 1978 ad oggi molti sono stati comunque i cambiamenti e su tutti ha pesato l'aziendalizzazione delle USL e degli ospedali in cui sono stati introdotti i peggiori elementi delle aziende private perdendo la qualità del rapporto alla persona, proprio dell'assistenza sanitaria.
La cabina di regia del SSN si è allontanata sempre più dai cittadini e dai Comuni e spesso non si comprende chi ha preso certe decisioni.
La spesa è cresciuta e la qualità non sempre è aumentata. 
Con la chiusura di moltissimi ospedali molte zone nessuno ha pensato ad aprire contestualmente  dei presidi territoriali lasciando abbandonate quelle aree e le popolazioni che vi abitano.
Alcuni candidati dicono apertamente che vogliono privatizzare definitivamente il SSN, altri di fatto stanno introducendo elementi si sanità corporativa come all'epoca precedente la riforma ed ereditati dal regime fascista.
In Gran Bretagna, nonostante i problemi sono orgogliosi del loro NHS mentre qui qualcuno si prepara a fargli la festa.
Occorre  riportare la sanità ai cittadini con co la medicina di prossimità, con servizi a chilometri zero per anziani, soggetti fragili ecc. fare la medicina di iniziativa e diffondere il sistema della presa in carico.



IL PERSONALE ASSUNTO SENZA SEGUIRE LE PROCEDURE DI LEGGE RISCHIA IL POSTO E LA RIFUSIONE DELLE SOMME PERCEPITE NONCHE' DEI CONTRIBUTI VERSATI DALL'ENTE.


Dalla stampa si apprende che in molte Aziende sanitarie locali esistono numerose unità di personale precario e che talora sarebbero state assunte senza osservare le procedure di legge.
In questi giorni è stata pubblicata una sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana: n. 50/2018.
Il provvedimento adottato condanna un dipendente assunto senza seguire le procedure concorsuali a rifondere stipendi ed oneri riflessi percepiti.
In sostanza, non si trattò di una progressione ma dell’illegittima stabilizzazione di un soggetto che non era mai era stato assunto, in assenza del superamento di un pubblico concorso, necessario secondo la regola generale recata dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione, di cui l’art. 49 della legge regionale n. 15/2004, costituisce mera esplicazione, prevedendo l’espletamento del concorso per i posti per i quali è richiesta la sola scuola dell’obbligo e rinviando alla legge regionale n. 12/91 che stabilisce l’identica disciplina per i posti per la cui copertura i candidati devono essere in possesso di un titolo di studio superiore.
Ora la questione attiene ad una fattispecie specifica conseguente anche ad un procedimento penale, tuttavia non ritengo giusto che i dirigenti che hanno firmato i provvedimenti possano essere esentati da qualsivoglia responsabilità contabile e che la questione possa riguardare chi, consapevolmente sia stato assunto senza rispettare le procedure previste dalla Costituzione, dal D.lgs 175/2001 e dal DPR 487/94.
Non è la prima volta che si assiste a decisioni del genere come ad esempio nel caso di indebita corresponsione di somme a dipendenti con la richiesta di rifusione delle somme percepite spesso in buona fede, mentre i dirigenti responsabili rimangono indenni. 
CORTE DEI CONTI REGIONE SICILIA N. 50/2018


APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VIA DEFINITIVA UN PROVVEDIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il Consiglio dei ministri nella seduta odierna ha approvato in via definitiva il DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n.154 e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n.170.
Si tratta di un provvedimento importante per accelerare il processo di passaggio (o meglio ritorno) all'agricoltura biologica. 

IL MINISTERO DELL'INTERNO HA DIRAMATO LA CIRCOLARE PER GLI ELETTORI ABILITATI A VOTARE IN UN SEGGIO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SONO ISCRITTI

Come per gli anni passati il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare per richiamare i principali adempimenti finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l’ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”) nell’ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa esibizione della tessera elettorale:
a)Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi 
b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
c) Naviganti (marittimi e aviatori) 
d) Degenti in ospedali e case di cura 
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità 
f) Detenuti 
g) Ammessi al voto domiciliare
QUI TROVATE LA CIRCOLARE N. 15/2018
I MEBRI DEI SEGGI FARANNO BENE A DOCUMENTARSI PER TEMPO.

UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE PERMETTE DI FARE CHIAREZZA SULLA VEXATA QUAESTIO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA SPETTANTE A CHI SUPERA IL 505 DEI VOTI NEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

Una sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, molto interessante che riguarda l'attribuzione del premio di maggioranza nei comuni superiori a 15.000 abitanti è stata emessa il 19 febbraio scorso e reca il n. 1067.
Dopo una lunga premessa il Collegio ha argomentato quanto segue:
La materia del contendere ha ad oggetto le modalità di attribuzione del cd. premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste collegate al sindaco eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, così come disciplinate dall’art. 73, comma 10, T.U.E.L. n. 267/2000, con particolare riferimento all’ipotesi - contemplata dal secondo periodo - di elezione del sindaco al turno di ballottaggio e verificatasi nella vicenda elettorale qui oggetto di giudizio, relativa alle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Avezzano, svoltesi l’11 e 25 giugno 2017.
Tale norma testualmente recita che “qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.
Nei tre giudizi riuniti, costituisce oggetto di controversia tra le rispettive parti l’interpretazione della clausola ostativa al riconoscimento del premio alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto, correlata al superamento al primo turno, da parte di altra lista o gruppo di liste, del 50% dei “voti validi”, confrontandosi sul punto:
- la tesi degli appellanti (posta dall’Ufficio Elettorale Centrale a base del provvedimento impugnato in primo grado), secondo cui la locuzione “voti validi” comprenderebbe tutti i voti assegnati, sia al primo che al secondo turno, ai candidati alla carica di sindaco;
- e la tesi dei ricorrenti in primo grado ed odierni appellati (fatta propria dal T.A.R. con la sentenza gravata), secondo cui, invece, la locuzione de quafarebbe riferimento ai soli voti validi espressi nel primo turno elettorale.
Dall’adesione all’una piuttosto che all’altra opzione interpretativa discendono decisive conseguenze sulla individuazione – tra gli appellanti, sostenitori del candidato sindaco dichiarato vincitore, o, all’opposto, tra gli originari ricorrenti, appartenenti alla coalizione di liste collegate al candidato sindaco non eletto – degli aventi diritto alla carica di consigliere comunale, per effetto, nel caso di accoglimento della tesi degli appellati e di conferma della sentenza impugnata, della redistribuzione, secondo i criteri proporzionali di cui al comma 8 del citato art. 73, dei seggi altrimenti “assorbiti” dal premio di maggioranza.
Tanto premesso, va subito evidenziato che gli appelli (ma, di riflesso ed in chiave oppositiva, anche le deduzioni difensive degli appellati), si articolano in una pluralità di argomenti, afferenti a diversi approcci ermeneutici (sino a culminare nella richiesta di deferimento al Giudice delle leggi della profilata questione di costituzionalità) volti, singolarmente e complessivamente, a dimostrare la correttezza interpretativa della tesi “ampliativa”, quanto al senso da attribuire alla locuzione “voti validi”.
Al riguardo, il Collegio deve sottolineare la decisività dell’esegesi letterale della disposizione, in quanto questo Consiglio ha già in passato affermato – a proposito delle norme di carattere elettorale dettate dal T.U. n. 267 del 2000 – che gli argomenti sistematici volti a privilegiare determinate esigenze di rango politico-amministrativo devono comunque cedere ai rilievi fondati su di una stretta interpretazione delle norme elettorali medesime: si veda, in tal senso, la sentenza Sezione V 03/05/2005, n. 2105, che si è così espressa a proposito di una questione coinvolgente sempre il secondo turno di ballottaggio e per certi versi analoga a quella qui sottoposta al Collegio, anche se focalizzata sull’esercizio della funzione di minoranza consiliare (là: provinciale), invece che sulle esigenze di governabilità e di una stabile maggioranza (qui: “del Sindaco”).
In entrambi i casi ne risulta implicata la dialettica maggioranza-minoranza all’interno di un organo elettivo e, dunque, la funzionalità istituzionale di quest’ultimo (non per caso, durante le discussioni orali - comuni ad identico contenzioso riguardante il Comune di Lecce - tanto in sede cautelare, quanto all’odierna udienza pubblica, da parte di molti difensori intervenuti è stata evocata l’immagine, cara a ordinamenti stranieri, dell’<anatra zoppa>): ebbene - a fronte di argomenti che invocavano l’esigenza di formazione di coalizioni in grado di preludere ad una maggiore omogeneità e compattezza della minoranza nel futuro consiglio provinciale per giustificare la prededuzione del seggio per il candidato presidente non eletto dai seggi complessivamente conquistati dai gruppi collegatisi al secondo turno - la richiamata sentenza n. 2105/2005 ha espressamente attribuito prevalenza al dato letterale dell’art. 75 TUEL.
A maggior ragione, poi, deve intendersi di stretta interpretazione l’inciso, che viene qui in rilievo, del secondo periodo del comma 10, riportato al precedente capo XIII.1, e cioè: “sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi).
Invero, tale inciso stabilisce un’eccezione (“sempreché”) alla regola generale dettata al primo periodo dello stesso secondo comma e per la quale: “qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi”.
E come ogni disposizione di carattere eccezionale, anche questa deve essere di stretta interpretazione.
Ebbene, il dato testuale che qui si tratta di interpretare si presenta inequivoco sotto il profilo letterale, in quanto:
i) la prima parte del secondo periodo del comma 10 stabilisce, per l’appunto, la regola generale dell’attribuzione del premio di maggioranza (del 60%) al Sindaco proclamato eletto al secondo turno, ove la/e lista/e ad esso collegata/e non abbia/no già (cioè, letteralmente: in precedenza, il che, nel caso di specie, non può essere altro che al primo turno) conseguito almeno la stessa percentuale del 60% dei seggi;
ii) la seconda parte di tale periodo introduce l’eccezione della non attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui un diverso schieramento politico/elettorale (espresso da una lista singola o da più liste collegate al primo turno) abbia già (di nuovo in precedenza, cioè storicamente prima del secondo turno di ballottaggio all’esito del quale il Sindaco è stato proclamato eletto) superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi;
iii) lungi dal costituire un corpus unico, tale periodo si articola, quindi, in due autonome e distinte proposizioni, la seconda delle quali posta, peraltro, in funzione di (eventuale) eccezione alla prima e, dunque, tale da risultare necessariamente in sé conchiusa;
iv) in siffatto contesto, l’aggettivo medesimo non può che grammaticalmente riferirsi al “primo turno” che lo precede di sole quattro parole e che è l’unico ad essere menzionato nella specifica frase recante l’eccezione alla regola generale; inoltre, l’unico soggetto di quest’ultima frase è esclusivamente “la lista o il gruppo di liste” e, dunque, esclusivamente a tale soggetto occorre riferire il seguito della frase stessa, senza che in essa possano irrompere altri soggetti quali i “candidati sindaci” posti al centro della prima parte del secondo periodo del comma 10, in cui è definita la sola regola generale;
v) per le stesse ragioni, anche l’espressione voti validi non può che essere letteralmente e unicamente riferita al medesimo primo turno, il quale è l’unico ad essere preso in considerazione dalla frase che contempla l’eccezione de qua;
vi) in conclusione, seguendo doverosamente il canone di stretta interpretazione nessuno “sconfinamento” dell’espressione “voto validi” può compiersi al di là del perimetro (primo turno) delimitato dalla disposizione eccezionale dettata dal legislatore nella seconda parte del secondo periodo del comma 10, sicché è da escludersi che essa possa essere intesa - in virtù di una, come si è visto, inammissibile interpretazione estensiva - come ricomprendente la sommatoria dei voti validi attribuiti, nei due turni, ai candidati sindaci.
La (stretta) interpretazione che precede ha trovato autorevole conferma in un passaggio (pur se costituente poco più di un obiter dictum) contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale n. 275/2014, ampiamente richiamata dall’appellata sentenza del Tar L’Aquila.
Invero, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legislazione trentina in tema di elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il Giudice della leggi ha avuto modo - nella parte conclusiva del capo 3.1.2. in diritto della citata sentenza n. 275/2014 - di osservare testualmente che: “Né vi è bisogno, in Trentino-Alto Adige, di escludere l'assegnazione del premio di maggioranza nel caso in cui un'altra lista o gruppo di liste abbia già superato, al primo turno, il 50 per cento dei voti validi, secondo quanto disposto dal medesimo art. 73, comma 10, del TUEL. Neppure questa evenienza, infatti, potrebbe verificarsi in mancanza di voto disgiunto”.
Dunque, secondo il chiaro avviso della Corte, il suddetto comma 10 dispone inequivocabilmente che l’assegnazione del premio di maggioranza, in favore del rassemblement del Sindaco eletto al ballottaggio, non scatti in caso di superamento, al primo turno, del 50 per cento dei voti validi da parte di altro rassemblement.
Del resto, è noto il costante indirizzo della stessa Corte, la quale (cfr. da ultimo il capo 6 in diritto della sentenza n. 35/2017) “ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002).
...
Né può indurre a conclusioni diverse il ripetuto richiamo - operato specialmente dagli appellanti dei giudizi 7237 e 7238 del 2017 - alla sentenza di questa Sezione III, n. 2174 del 2017, in quanto detta pronuncia si rivela, ad una attenta lettura della complessiva vicenda processuale al culmine della quale è stata pronunciata, non pertinente, discutendosi in quella sede della computabilità nella nozione di “voti validi” - oltre che dei voti di lista - di quelli attribuiti (sempre al primo turno) ai candidati alla carica di sindaco (come agevolmente si evince dalla sentenza di primo grado: cfr. T.A.R. Marche, n. 593 del 28 ottobre 2016) e non venendo in rilievo la diversa questione, intorno alla quale ruota invece la presente controversia, relativa alla rilevanza ascrivibile ai voti espressi dagli elettori nel turno di ballottaggio.
E’ vero che la sentenza citata afferma (capo 5.1. in “diritto”) che <la peculiare legittimazione democratica che riviene al Sindaco dalla sua investitura diretta da parte del corpo elettorale (è) tale da escludere ogni distorsione del principio di rappresentanza per effetto della “valorizzazione”, ai fini che qui rilevano, del voti validi dallo stesso riportati nel turno di ballottaggio>: tuttavia, non solo le argomentazioni spese con la sentenza de qua appaiono riferibili esclusivamente alla questione della determinazione dei voti validi limitatamente al primo turno (come quella con la quale si afferma che <può ritenersi del tutto compatibile con il quadro costituzionale, in considerazione della possibilità di voto “disgiunto” al primo turno fra candidato Sindaco e liste collegate e della necessità di assicurare la governabilità dell’Ente locale al Sindaco democraticamente eletto, la previsione che assegna il premio di maggioranza sulla base dei voti validi conseguiti da quest’ultimo, e non solo dei voti riportati al primo turno dalle liste a questo collegate>), ma le stesse sono articolate in chiave meramente “confermativa” di un <pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza> (cfr. capo 5.2.), il quale, come si evince dalle sentenze che hanno concorso a formarlo, attengono appunto alla nozione di “voti validi” con esclusivo riferimento al primo turno elettorale.
Col che è da escludersi anche la ravvisabilità – allo stato – di orientamenti interpretativi difformi delle Sezioni del Consiglio di Stato sulla questione di cui si tratta e la conseguente necessità di deferirla all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, come pure prospettato nel corso della discussione orale “congiunta” dei “casi” Lecce e Avezzano, svoltasi all’odierna udienza pubblica.
Conclusivamente, i tre appelli riuniti sono da respingere.

SABAUDIA UNA NUOVA ORDINANZA PER CONTRASTARE LA PROSTITUZIONE SU SUOLO PUBBLICO.

A seguito di alcuni interventi dell'allora consigliere di opposizione Gervasi il 1° ottobre 2015 il Sindaco emanò l' ORDINANZA N. 15 per contrastare i pericoli derivanti dal'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico.
La cosa strana era che quell'ordinanza entrava in vigore il 1° ottobre 2015 ed aveva un termine al 28 febbraio 2016 , come se grazie ad essa sarebbe scomparso il mestiere più antico.
Pertanto in questi giorni il Sindaco Gervasi ha emesso una nuova ordinanza che entrerà in vigore il 1° marzo che, giustamente, colpisce anche i clienti delle "signorine"....
Ancora una volta segnalo la necessità che l'ente crei una sezione sul sito web con tutte le ordinanze ancora in vigore.
ORDINANZA N. 6/2018

IL RAPPORTO 2017 DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL : MOLTO LENTI I PROGRESSI DELL'ITALIA NELLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

ALCUNI PROGRESSI IN ITALIA
Il nuovo rapporto di Transparency international afferma che con un punteggio di 50, l' Italia ha aumentato il suo punteggio di otto punti nel 2017 rispetto al 2012, tuttavia, il paese è ancora 16 punti sotto la media regionale dell'Europa occidentale.
In sostanza con il 57° posto siamo dietro al Sud Corea, a Grenada e alla Namibia lontani dai paesi dell'Europa Occidentale.
Mentre la corruzione resta una questione seria in Italia, sono state create strutture istituzionali e legali per combatterlo. Di recente sono state approvate quattro leggi rilevanti in materia di denuncia, trasparenza, influenza indebita e antiriciclaggio. Anche se ci vorrà del tempo prima che una qualsiasi di queste leggi porti a un cambiamento reale, queste fasi rappresentano dei progressi.
Resta peraltro alto il livello della corruzione percepita in quanto tutti i giorni la stampa ci aggiorna su nuovi scandali che coinvolgono alti funzionari pubblici, magistrati, ecc. 

martedì 20 febbraio 2018

SIGLATA ALL'ARAN QUESTA NOTTE LA PREINTESA SUL NUOVO CCNL PER GLI ENTI LOCALI. ECCO IL TESTO

Siglata questa notte la preintesa per il  nuovo CCN per il personale degli enti locali.
Dopo nove anni arriva una buona notizia per i dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, enti e agenzie regionali, circa 467.000 lavoratori. Le trattative che si sono chiuse in nottata presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).
Molte le novità. Dal punto di vista economico  lavoratori percepiranno a partire dal 1 marzo, un aumento medio di 85 euro mensili.
Si tratta di un contratto che porta valore aggiunto producendo  miglioramenti specialmente dal punto di vista organizzativo e normativo per le lavoratrici e i lavoratori realizzando un  aumento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con un avanzamento complessivo degli istituti del rapporto di lavoro: permessi, congedi, ferie, malattia, ecc. Le ferie potranno essere sospese in caso di lutto e, in via sperimentale, potranno essere fruite a ore.
Tra le novità ci sono le  categorie differenziate per area e sezioni speciali per la Polizia Locale.
Come avvenuto per il contratto degli statali l'art. 72 introduce  il welfare integrativo (polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN) con il risultato che proprio il Governo seguita a favorire la crescita di un nuovo sistema differenziato (diremmo corporativo) della sanità e dell'assistenza sociale.   
Un'altra importante novità è l' istituzione con nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione avvenuta con l'art. 18bis.  Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle suddette attività e, finalmente la distinzione tra informazione e comunicazione. 
Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, saranno collocati nelle 24 categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti. 
Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi degli enti, questi ultimi individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, tenendo conto anche della normativa di settore. 
Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 31.3.1999, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali gli enti procederanno alla definizione dei profili. 
In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti: 
a) Settore Comunicazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nonché delle comunicazioni digitali WEB e social, anche nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento. Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. 
b) Settore Informazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli eventi stampa, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico. 25 6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per la categoria C, tenendo conto delle declaratorie previste per tale categoria

LA ASL LATINA E LE CASE DELLA SALUTE...il 31 dicembre 2018 si avvicina

Nel Lazio fino ad ora sono state aperte 16 Case della Salute, di cui ben cinque nella provincia di Frosinone: Atina, Ceprano, Ceccano, Ferentino, Pontecorvo a dimostrazione del fatto che lì hanno capito l'importanza per l'assistenza territoriale di queste strutture.
In provincia di Latina ne abbiamo una sola a Sezze. 
Su cinque distretti della ASL Latina sono ancora senza una Casa della salute il Distretto 1 (per il quale è prevista da tempo l’apertura ad Aprilia), il Distretto 2 (per il quale esiste una proposta del Comune di Sabaudia), il Distretto 4 e il Distretto 5 dove dovrebbe aprire Gaeta. 
Con il DCA U0052 del 22 febbraio 2017 avente per oggetto: «Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario…» è stato, tra l’altro, assunto al punto 9.3 l’obiettivo e quindi l’impegno di programmare il completamento dell’attivazione di ulteriori Case della salute, assicurando la presenza di una di esse per ciascun Distretto sanitario, entro il 31 dicembre 2018. 
A distanza di meno di un anno sarebbe il caso che l’Azienda Sanitaria Locale Latina aggiornasse il Piano strategico individuando per ciascuno dei distretti che ne sono ancora privi il Comune dove collocarle e la struttura a ciò destinata.

LA CONTABILITA' ANALITICA E LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Da molti anni gli amministratori comunali più attenti utilizzano la contabilità analitica come strumento per il controllo di gestione e come approccio manageriale alla gestione.
Alcuni, in presenza di un determinato problema pensano di fare una analisi puntuale di un determinato costo, ma non è questa la metodologia, occorre organizzare un sistema  identificando i centri di costo, le categorie dei costi con particolare riguardo a quelli diretti ed indiretti e poi in ogni caso utilizzare un sistema informatico adeguato.
C'è molto da fare per impiantare la contabilità analitica ma poi i risultati potranno ripagare gli amministratori.
Alcuni Comuni presentano annualmente anche il rendiconto della contabilità analitica per ragioni di trasparenza ma anche come strumento di conoscenza maggiore sull'andamento della gestione e sulle scelte fatte e da fare.
Meraviglia come molti Comuni omettano ancora di utilizzare la contabilità analitica affidandosi a scelte dettate da metodi nasometrici privi di collegamento con la realtà.
Un esempio può essere fornito dal sistema utilizzato da qualche Comune per la determinazione delle tariffe per il servizi a domanda individuale in cui, non  disponendo di una sistema di contabilità analitica i costi sono determinati in maniera incompleta e quindi la percentuale del costo che viene fissata a carico degli utilizzatori del servizio non corrisponde alla percentuale reale. 
Da questo consegue la traslazione eccessiva ed ingiusta del costo su tutta la comunità