Sul sito del Consiglio di Stato è stato pubblicato il parere della Commissione speciale in data 7 febbraio scorso in merito ad uno Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Premette la commissione che l’istituto del dibattito pubblico non trova alcun riferimento né nelle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previgente normativa.
E’ stato previsto per la prima volta dall’articolo 1, lett. qqq), della legge delega al
Codice dei contatti 28 gennaio 2016, n. 11, che ha disposo l’”introduzione di forme
di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione
di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto
sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on
line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate
in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di
predisposizione del progetto definitivo”.
Lo schema di decreto sul dibattito pubblico è stato adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Il decreto si compone di 10 articoli e di un allegato, dettagliatamente descritti nella
relazione illustrativa: l’articolo 1 individua le finalità del dibattito pubblico;
l’articolo 2 contiene le definizioni e i riferimenti normativi; l’articolo 3 individua
l’ambito di applicazione del decreto; l’articolo 4 disciplina il ruolo, la
composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico;
gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 disciplinano le modalità di indizione, svolgimento e
conclusione del dibattito pubblico; l’articolo 10 contiene le disposizioni transitorie
e finali.
La Commissione dà un giudizio di massima positivo alla disciplina dell’istituto del
dibattito pubblico, avendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
raggiunto un contemperamento tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di
realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale
e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e
delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera. Questi ultimi -
intervenendo nella fase iniziale della progettazione, in relazione ai contenuti del
progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative
progettuali - consentono al proponente di poter scegliere se realizzare l’opera e
quali modifiche apportare al progetto originale, con la conseguenza non solo di
ottimizzare il progetto ma anche di diminuire il possibile contenzioso.
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