giovedì 8 febbraio 2018

IL TAR LATINA RESPINGE IL RICORSO DI UNA SOCIETA' DI COSTRUZIONI CONTRO IL COMUNE DI SABAUDIA

Con la sentenza n. 48 pubblicata il 7 febbraio il TAR del Lazio, Latina, Sezione I, ha rigettato il ricorso della soc. Orao Costruzioni srl, subentrata all'Aurora85 contro il Comune di Sabaudia per la realizzazione di edifici residenziali e commerciali in località Borgo Vodice, via Migliara 54.
Oggetto del ricorso era il provvedimento comunicato con nota del 16.10.2015, a mezzo del quale il Comune di Sabaudia aveva respinto (rectius: dichiarato improcedibile) la domanda di proroga della concessione edificatoria n. 4251 del 1992, scaduta nel 1996. 
Detta domanda era stata presentata dall’originaria titolare della concessione, l’Ancora 85 - S.r.l. e da Orao, con contestuale trasferimento della titolarità a quest’ultima, e riferita alla concessione n. 4351 (non 4251) del 1992. 
Va, altresì, premesso che avverso detta costruzione l’Agip aveva avviato nel 1993 un processo per danno temuto, sul rilievo che realizzande strade avrebbero invaso un’area di passaggio dell’oleodotto della società petrolifera. Il processo innanzi al Giudice ordinario si è poi concluso con la sentenza n. 172/96, che aveva ordinato la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuta destituita di fondamento la censura con cui la ricorrente sembrava contestare l’allegato comportamento doloso dell’ente comunale, essendo sufficiente in proposito rilevare che la doglianza così formulata non è idonea a supportare l’asserita invalidità del diniego gravato.
Sotto altro profilo, il Collegio ha evidenziato che una richiesta di proroga di concessione i cui termini sono scaduti da oltre un decennio, presenti fondati profili d’ improcedibilità, come per altro eccepito dalla difesa resistente. Né, a conclusioni diverse, secondo il TAR può pervenirsi argomentando dal riferimento alla responsabilità soggettiva della scadenza dei visti termini, atteso che la richiamata sentenza n. 172/96 del Giudice ordinario - passata in giudicato - ha in ogni caso impedito la ripresa dei lavori. Sotto tale profilo, in disparte la questione sulla sussistenza o meno di un effettivo interesse al ricorso da parte della ricorrente, la rilevata scadenza dei termini dell’invocata concessione rende il ricorso certamente infondato nel merito.
In conclusione sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti devono essere entrambi respinti.

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