giovedì 15 febbraio 2018

LE MODIFICHE DELLA RENDITA CATASTALE POSSONO AVER EFFETTO SOLO DOPO LA NOTIFICA -

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI, n. 1098/2018 in merito ai provvedimenti modificativi delle rendite catastali ha stabilito che:"Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. sez. un. 3160/11). 
Si tratta di una ordinanza che interessa tutti quei comuni virtuosi che decidono di andare a rivedere l'accatastamento e  le rendite delle abitazioni site in  particolari aree.
QUI TROVATE LA SENTENZA CASSAZIONE SEZ. VI,, N. 1098/2018

1 commento:

  1. Prima di procedere alla ristrutturazione dell'immobile, di mia proprietà ricevuto in eredità ed dove attualmente risiedo, in data 9/05/2018 con DOCFA ho provveduto alla variazione catastale giustificata come DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-FRAZIONAMENTO E FUSIONE.
    Il Comune mi ha inviato un AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 applicando la nuova rendita. E' corretto ?

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