sabato 31 gennaio 2015

LA TRASPARENZA E' UNA REALTA', MA QUANTI COMUNI LA RISPETTANO?

Le sanzioni previste dal D.lgs.33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono di due tipi: a carico di soggetti (disciplinari, per responsabilità dirigenziale per responsabilità amministrativa ecc.) e a carico di enti od organismi (consistenti nel mancato trasferimento di risorse).
Art.15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”: Responsabilità a carico di dirigenti per omessa pubblicazione:
- Degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A. con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato
- Degli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti estranei per i quali è previsto un compenso con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato
Nel caso in cui sia stato pagato il corrispettivo (senza provvedere alla pubblicazione di quanto sopra) si configura una responsabilità disciplinare e una sanazione pari alla somma corrisposta.
Art. 22 Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato” per mancata o incompleta pubblicazione sul sito della P.A. vigilante (ad esempio il comune, la provincia o la regione) dei dati relativi a:
- Ragione sociale
-  Misura della partecipazione della P.A:, durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della P.A.
- Numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi
-  Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
- Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico
-  Mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico
La sanzione prevista consiste nel divieto di erogare a favore dell’ente vigilato di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’ente vigilante.
Art. 46 “Violazione degli obblighi di trasparenza”: gli inadempimenti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa sono sanzionati nei confronti del responsabile della trasparenza (ovvero dei dirigenti e funzionari) venendo utilizzati come elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, quali causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A. ed ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e di quella collegata alla performance individuale
Art. 47  Per casi specifici a carico dei dirigenti e dei funzionari per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:
-  ragione sociale
-  misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.
-  numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi
 risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
 incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
In questi casi la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da € 500  a 10.000 a carico del responsabile della violazione.
Sempre l’art.47 prevede nel caso di mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite; l’ammontare della sanzione amministrativa varia da € 500 a 10.000 a carico dell’amministratore.
Visto che in molti comuni di mia conoscenza non si provvede, sarà mia cura interessarmene personalmente.

COMUNE DI SABAUDIA: CHI E' STATO PAGATO NEL 2014

Un nuovo sito web analizza i pagamenti fatti dai Comuni nell'anno 2014, è interessante osservare quelli del Comune di Sabaudia; naturalmente non si tratta di tutti gli impegni assunti nel corso dell'anno 2014, dato che per carenze di cassa molti saranno pagati nel 2015, il problema rimane quello dei criteri con cui vengono effettuati i pagamenti....

PREVENZIONE ORALE NELLE SCUOLE

Il Ministero della salute con un documento del dicembre 2014 fornisce interessanti  Indicazioni per la promozione della salute orale nelle scuole secondarie Il documento è stato elaborato da un gruppo di esperti a seguito di specifica indicazione del “Gruppo tecnico in materia di odontoiatria”, operante presso il Segretariato generale. Da quanto si legge nella relazione in Italia, la malattia cariosa, a 4 anni di età, vede l’interessamento del 21,6% degli individui;a 12 anni sono affetti da carie il 43.1% degli individui, mentre nella fascia di età compresa tra i 19 e i 25 anni l’88,2% delle persone presentano lesioni cariose. Ecco che torna il problema della prevenzione nelle scuole. Solo alcune regioni si occupano del problema che ha una importante rilevanza sociale e sanitaria.
Il documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2288

Una interessante ordinanza della Corte di Cassazione in tema di professioni sanitarie

La Corte di Cassazione con una Ordinanza (n.596) emessa dalla Sezione II il 25 gennaio scorso ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 108 Cost., comma 2, art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), relativamente al ruolo affidato alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, anche a causa della sua attuale composizione) non avrebbe una posizione di terzietà; pertanto la Corte ha ordinato  l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

LA RIFORMA DELLA P.A. PROCEDE, UN EMENDAMENTO CAMBIERA' I RAPPORTI TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE

Il senatore Pagliari (PD) , relatore al disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione (n.1577) ha presentato un interessante emendamento (n.1500) per introdurre la carta della cittadinanza digitale, invertendo i rapporti tra cittadino e P.A.: «Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale). – 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);
c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;
h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

venerdì 30 gennaio 2015

LE MIE PROPOSTE ALLA BOZZA DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI SABAUDIA

In giorno 31 gennaio scadrà il termine entro il quale i responsabili della prevenzione della corruzione di ogni pubblica amministrazione dovranno pubblicare il nuovo Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017.
Come previsto dalle norme statali ho provveduto ad inviare al Segretario generale del mio comune le mie osservazioni e proposte per migliorare la bozza resa disponibile all'albo pretorio:
Ho letto attentamente la proposta predisposta per i nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione nel nostro Comune ed ho preso atto dell’attenzione ai problemi della città e del grande lavoro svolto per la sua stesura; tuttavia, tenendo conto dell’esperienza acquisita nel mio lavoro in molte amministrazioni e degli atti analoghi approvati da altri enti locali, mi permetto di avanzare alcune proposte e osservazioni per migliorare ulteriormente il testo prima della sua adozione.
ART.4 Attività a rischio
Propongo:
- Lo spostamento dei procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi e penali dal comma A) al comma B)
- L’inserimento
- della Pubblicazione dell’Albo dei beneficiari da parte di tutti i Settori
- dell’Inventario dei beni mobili e immobili
- della Gestione dei cespiti
- dei Controlli sulle partecipate
- delle Procedure per l’affidamento (o del rinnovo) degli incarichi di consulenza e di verifica del possesso dei requisiti dei consulenti e della loro pubblicazione sul sito web
Per quanto riguarda l’esemplificazione dei comportamenti non dovuti propongo di aggiungere:
PER TUTTI I SERVIZI
-Indizione delle gare per l’affidamento dei servizi esternalizzati dopo la scadenza del contratto con conseguenti proroghe illegittime
-Omessa approvazione della Carta per la qualità dei servizi (comma 461 dell’art.2 della L. 244/2007)
-Omesso organizzazione della Valutazione da parte delle associazioni della qualità dei servizi (vedi sopra)
PER LA POLIZIA LOCALE
-Omessa attività ispettiva generalizzata con utilizzo di metodi random in tutti i campi di competenza (annonario, occupazione di suolo pubblico, pubblicità ecc.)
PER IL SETTORE FINAZIARIO
-Omessa verifica circa la corretta imputazione delle spese
-Omesso rispetto dei criteri per l’emissione dei mandati di pagamento
- Emissione di mandati di pagamento a consulenti senza che siano stati pubblicati gli estremi dell’incarico sul sito web
PER IL SERVIZIO PATRIMONIO
-Omessa custodia dei beni mobili e immobili
-Omesso esperimento di procedure aperte per l’affidamento del posizionamento di erogatori di bevande all’interno degli edifici comunali
PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
-Omessa tenuta di un archivio centrale
-Omessa verifica del rispetto del codice di comportamento del personale
-Omessa indicazione dei beneficiari sulle determinazioni relative alla liquidazione delle indennità variabili
PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI:
- Omessi controlli (unitamente ad ispettori della ASL ecc.) sulle strutture che ospitano anziani e minori al fine di accertare il rispetto dei requisiti di legge
-Omessi controlli sui canili privati per accertare il rispetto dei requisiti di legge e la presenza dei cani per il quale il Comune corrisponde il corrispettivo
-Servizio ristorazione: omesso controllo della grammatura delle portate e della qualità dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei cibi
-Omessi controlli sulle strutture di riabilitazione che percepiscono somme dal Comune quale corrispettivo di prestazioni rese a cittadini di Sabaudia e sul rispetto della convenzione da parte della Associazione che gestisce la Casa Domotica
PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI
-Omessi controlli sui lavori effettuati dalle ditte che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, degli edifici, delle strade e dell’illuminazione stradale
-Ricorso all’urgenza per lavori ampiamente programmabili
-Adozione contestuale di atti di affidamento e liquidazione di lavori non motivati da urgenza
PER IL SETTORE AMBIENTE
-Omessi controlli sul rispetto del capitolato dei servizi esternalizzati da parte delle ditte
-Omessi controlli sul rispetto della L. 10/2013 e del D.M. 13 dicembre 2013 relativo ai criteri per l’affidamento del servizio di verde pubblico
PER IL SETTORE COMMERCIO
-Omessi controlli sulle attività commerciali esistenti
-Omessi controlli sulle imprese incaricate di organizzare eventi
PER IL SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO
- Frazionamento della gestione del sistema e dei contratti di manutenzione
 ART.5            La gestione del rischio
B.1.     Rotazione
Non è possibile escludere l’unico dirigente dalla rotazione in quanto nell’ambito dell’area tecnica esistono altri servizi.
B.6.     Le verifiche del Segretario Generale sulle determinazioni ex art. 147bis comma 2 della L. 213/2012 vanno fatte almeno sul 50% degli atti
ART.6            Controllo
Per dare una effettiva trasparenza agli atti le determinazioni vanno pubblicate all’Albo pretorio non appena divenute esecutive, quindi il giorno dopo che la ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile (e non dopo alcuni mesi come avvenuto di recente)
Ho dovuto inoltre rilevare che dopo aver ricordato l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico, avvenuta grazie al D.lgs. 33/2013, non viene riportata l’organizzazione di tale forma di accesso riservata ai cittadini.

mercoledì 28 gennaio 2015

In arrivo ai Comuni le risorse dello Stato spettanti per l'anno 2014

Sul Supplemento ordinario n. 6  della G.U. n.21 del 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2014, recante il Fondo di solidarietà comunale con la definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014.
Al Comune di Sabaudia sono stati assegnati €  2.744.505,38

UN FESTIVAL DEL CINEMA IN UNA CITTA' SENZA CINEMA

Sul sito web del Comune di Sabaudia è stata pubblicata in questi giorni la delibera n. 3 adottata il 19 gennaio scorso con la quale la Giunta ha accolto la proposta di una società denominata Zigzag, deliberando di approvare il progetto per un «Festival del Cinema». Si tratta senza dubbio di una iniziativa che potrebbe essere interessante se non venisse da un Sindaco che dopo molte promesse ha assistito passivamente alla chiusura dell’unica struttura di Sabaudia, lo storico «Cinema Augustus», il cui acquisto negli anni passati era stato anche offerto dal precedente proprietario proprio ad una delle Giunta di destra che si sono succedute in questi ultimi quindici anni alla guida della nostra città. Appare quindi come minimo contraddittorio il fatto che venga svolto un festival del cinema in una città senza alcuna sala di proiezione. I cittadini vigileranno poi affinché questa iniziativa non sia   un altro flop come quello di altre iniziative  dell’anno passato, che sono costate molto alla città senza alcun ritorno dal punto di vista turistico.  



In base ai dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle finanza sul sito Open polis (il cui sottotitolo è «I bilanci di tutti i Comuni italiani negli ultimi dieci anni, i Sindaci a cui chiedere conto») il Comune di Sabaudia nel 2012 ha speso per la cultura solamente 14,82 euro a testa, collocandosi al 639° posto, ben lontano dal primo della sua categoria (tra 10.000 e 20.000 abitanti): il Comune di Brunico che ne ha spesi ben 411.
Sarebbe bene spendere di più per la cultura, ma occorre che i soldi siano investiti bene.
Spiace inoltre che invece di tutelare gli interessi dei cittadini residenti che pagano le tasse (e che votano) e quindi di darsi da fare per riaprire il Cinema, si pensi solo ai turisti.


COMUNE DI SABAUDIA: L'ATTO DI INDIRIZZO PER LA NUOVA GARA PER AFFIDARE ALL'ESTERNO IL SERVIZIO DEI PARCHEGGI

Sull’Albo pretorio del Comune di Sabaudia è stata pubblicata la deliberazione n.6 in data 19 gennaio 2015 con cui la Giunta comunale ha inteso emanare un atto di indirizzo in merito all’ affidamento della concessione del servizio parcheggi a pagamento in quanto il contratto in precedenza affidato alla società SIS scadrà in data 14 maggio 2015. Si prosegue con l'esternalizzazione dei servizi pubblici. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcuna disposizione con la definizione del termine esternalizzazione, un concetto che appartiene alla scienza dell’amministrazione e descrive un processo di trasferimento all’esterno della pubblica amministrazione di compiti ed attività prima svolti dalla P.A. Naturalmente il fatto che alcune attività non siano più svolte direttamente dall’ente locale non significa che vi sia una riduzione della sfera pubblica in quanto l’amministrazione semplicemente si trasforma da ente che gestisce direttamente ad amministrazione che programma, dirige e controlla. Preliminarmente per l’assunzione di una scelta per una esternalizzazione strategica occorre disporre di una valutazione del contesto, di una analisi precisa delle disposizioni in materia e di una valutazione costi benefici, nonché le eventuali riorganizzazioni interne (conseguneti all'esternalizzazione) che devono avvenire nel rispetto del principio del buon andamento della PA. In particolare l’art. 24 comma 8 della legge 448/2001 stabilisce che «Gli enti locali devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di attuare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale». L’art. 29 della già citata L. 448/2001 stabilisce anche che l’affidamento del servizio debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica. La Corte Costituzionale (Sentenza n. 29/1995, n. 277/2005, n. 226/1998) e il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza n. 6073/2001) hanno ritenuto che ove non si conseguano benefici in termini di efficienza ed efficacia la scelta di esternalizzare appare illegittima. La recente Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione ha posto nuovi vincoli in merito di procedure di affidamento. Dall’esame della deliberazione citata del Comune di Sabaudia non si rileva l’esistenza di una relazione in merito ai risultati economici o dei costi-benefici ottenuti dell’esternalizzazione del servizio che avrebbe dovuto logicamente essere predisposta per mettere in condizione di valutare l’opportunità di mantenere tale tipo di gestione o di modificarla, oppure comunque di prevenire le problematiche emerse nel corso della gestione di questi anni nel nuovo capitolato, specialmente per quanto riguarda la gestione dei verbali elevati dagli ausiliari. Le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo appaiono inoltre vaghe per quanto concerne l’offerta aggiuntiva al canone di concessione di opere d’investimento di valore non inferiore al 10% del canone annuale della concessione non essendo specificato il settore cui saranno destinati detti interventi.


lunedì 26 gennaio 2015

27 gennaio giorno della memoria

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso che il 27 gennaio di ogni anno vengano commemorate le vittime dell’Olocausto. Anche in Italia questa giornata viene celebrata da anni (in base alla legge 20 luglio 2000, n. 211) per ricordare le vittime delle leggi razziali (un insieme di provvedimenti legislativi firmati da Mussolini e promulgati da Vittorio Emanuele III) varati in Italia fra il 1938 e l’inizio degli anni quaranta dal regime fascista e poi dalla Repubblica sociale italiana prevalentemente contro le persone di origine ebraica) e tutti i deportati militari e politici italiani. In totale gli ebrei arrestati e deportati furono 6806, molti altri morirono in Italia di cui 79 alle Fosse Ardeatine. Il numero totale degli ebrei sterminati durante la seconda guerra mondiale viene fatto ammontare ad una cifra tra i cinque e i sei milioni.   In particolare in base alla citata L.211/2000 il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz è riconosciuto come  "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.  In occasione del "Giorno della Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.Molte amministrazioni seguitano ad ignorare questa data.....


ACCESSO CIVICO: a che punto siamo?


Nonostante tutte le leggi in Italia siamo ancora molto lontani dall'attuazione di un effettivo accesso civico alle informazione e ai dati in possesso della Pubblica Amministrazioni le quali spesso fanno di tutto per non informare i cittadini sull'esistenza di questa opportunità e poi per non fornire i documenti richiesti. Questo avviane a tutti i livelli ed è doloroso che anche i Comuni che sono più a contatto con i cittadini si comportino in questo modo. La cosa è stata denunciata di recente a Roma in un convegno organizzato da FORUM PA  nel mese di dicembre. Il Presidente del Consiglio appena nominato aveva detto che avrebbe adottato un Freedom of Information Act come quello esistente negli USA, ma poi non è avvenuto nulla.

domenica 25 gennaio 2015

ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ISEE

Il 2 gennaio 2015 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Com'è noto l'ISEE è necessario per misurare la situazione economica del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, deve essere richiesto all'INPS e deve essere compilato un modello chiamato "Dichiarazione sostitutiva unica" (DSU), nella quale il contribuente deve fornire una serie di dati più o meno complessa, a seconda delle agevolazioni che intende ottenere; a differenza del passato è basato sul nucleo familiare non più sul singolo cittadino; per semplificare le cose può essere presentata on-line direttamente all'INPS, all'ente che deve erogare la prestazione, ma anche al Comune o ad un CAF. A differenza del passato gli assegni di invalidità vanno conteggiati come reddito.

sabato 24 gennaio 2015

LA PARTECIPAZIONE CIVILE E POLITICA DEI CITTADINI IN ITALIA

L'ISTAT ha reso noti i dati di una indagine sul benessere equo e sostenibile in Italia realizzato insieme al CNEL (che ora il Governo vuole sopprimere) che riprende l'analisi del progresso dei nostri territori e che denuncia il persistere di notevoli diseguaglianze tra nord e sud. Il rapporto integrale è reperibile sul sito dell'ISTAT sotto la voce BES

ANCORA SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Puglia, in data 13 gennaio 2015 con il Parere n. 1 si è occupata delle società partecipate e dell'annoso problema delle assunzioni  con particolare riguardo al lavoro flessibile affermando il principio secondo cui il carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile  deve trovare applicazione anche per gli organismi partecipati. La Corte ha anche sottolineato che in base alle modifiche apportate all' art. 18, c. 2 bis, del D. L. n. 112/2008, avvenuta con il  D. L. n. 90/2014, anche le società partecipate devono uniformarsi al principio di riduzione dei costi del personale; pertanto  devono garantire il contenimento anche di tali forme di assunzione. Anche il lavoro flessibile ricade ovviamente in tale fattispecie così non è possibile che una società a partecipazione pubblica totale o di controllo ricorra alla somministrazione di lavoro anche oltre i limiti temporali di trentasei mesi previsti dal citato D. Lgs. n. 368/2001 in quanto qualora dovesse verificarsi il superamento del predetto limite temporale il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.

La qualità della vita nel Lazio...secondo l'OCSE

L'OCSE ha reso disponibile un nuovo tipo di grafici per confrontare la qualità della vita nei Paesi europei e per fare il benchmarking tra le varie regioni (anche italiane), è molto interessante

venerdì 23 gennaio 2015

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI COMUNI


Entro il 31 gennaio prossimo tutti i comuni devono aggiornare il piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 e i cittadini hanno diritto di partecipare con le loro osservazioni e proposte. Ogni ente locale deve pubblicare la bozza del documento predisposto in base al quale ogni cittadino o associazione è autorizzata ad intervenire. Il tempo è molto stretto è importante che tutti i cittadini facciano il loro dovere civico dando il loro contributo.

mercoledì 21 gennaio 2015

COMUNI DEL LAZIO SPENDONO POCO PER IL WELFARE E MENO ANCORA PER GLI ANZIANI

nel corso del Convegno regionale organizzato il 20 dallo SPI CGIL di Roma e del Lazio ho trattato il tema "Anziani e case della salute: una nuova opportunità per l'integrazione socio sanitaria".   
Benché gli anziani rappresentino oramai oltre il 20% della popolazione in quasi tutte le regioni italiane i Comuni della regione lazio investono poco per assisterli: circa il 16%, e c'è un grande divario tra provincia e provincia. Nei Comuni della provincia di Latina si tocca il minimo del Lazio con una spesa pro capite  di circa 63 euro 

I VISITATORI DI MUSEI E GALLERIE NEL LAZIO NEL 2013

L'ISTAT sul proprio sito web ha reso disponibili i dati dei visitatori dei Musei e delle Gallerie del Lazio.
Il totale è di 1.189.718, compresi i non paganti (sono stati 484.459; all'epoca in questa categoria erano compresi  anche gli anziani ultra sessantacinquenni che il Ministro Franceschini ora ha costretto a pagare).
Il lazio è battuto ampiamente dalla Toscana con oltre 4 milioni di visitatoti.
Chi vuole può andare a vedere i dati anche delle altre regioni.

martedì 20 gennaio 2015

LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2013

Veramente molto interessante la Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2013 degli enti territoriali resa dalla corte dei Conti ed approvata con la Deliberazione n. 29/SEZAUT/2014/FRG che può essere reperita sulla home page della Corte.
Ma gli aspetti più preoccupanti sono offerti dalla quarta parte concernente la gestione dell'assistenza sociale e sanitaria reperibile al seguente indirizzo: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_29_2014_sezaut_PARTE_IV.pdf

domenica 18 gennaio 2015

ATTUAZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE PROVINCIA DI LATINA

La Giunta regionale del Lazio in data 16 dicembre 2014 ha adottato la deliberazione n. 888 avente per oggetto: Preadozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e
s.m.i. – codice IT60400 (Latina). Un cotributo alla strategia per la biodiversità, un documento molto importante che mira a superare il ritardo nella designazione delle zone ZSC italiane con l'elenco delle specie animali presenti e protette, la flora, ecc. Per quanto riguarda le nostre aree protette come i Siti di Interesse comunitario (SIC) in provincia di latina ce ne sono 26; non sono inclusi nel provvedimento i Siti presenti  nel Parco del Circeo che saranno oggetto di un altro provvedimento nell'ambito del PSR

sabato 17 gennaio 2015

IL TREND DEI FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI

Negli ultimi anni i Fondi per le politiche sociali erano stati progressivamente ridotti fino a giungere al minimo dell'anno passato. Grazie agli interventi delle organizzazioni e associazioni interessate, oltre che di alcuni Sindacati, il trend è stato invertito

La L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) riporta le somme stanziate ripartite tra i veri Fondi, grazie al sito regioni.it della Conferenza delle regioni e delle province autonome.






E' stato incrementato il Fondo nazionale politiche sociali, ma quello per le non autosufficienze è quello che assorbe la maggior percentuale di risorse






Sono state previste somme anche per le iniziative per la famiglia, per le politiche giovanili, per le pari opportunità e per i minori stranieri non accompagnati; tutte voci che negli anni passati erano state in qualche caso azzerate


venerdì 16 gennaio 2015

ZONE DEGRADATE : NUOVE OPPORTUNITA' DALLA LEGGE DI STABILITA'

La legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) prevede interventi interessanti per le zone degradate dei comuni con adeguati finanziamenti, la materia è trattata dai commi 431 e seguenti:
Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 190/2014
Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico‐economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;
c) la procedura per la presentazione dei progetti;
d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali:
1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
3) la tempestiva esecutività degli interventi;
4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
Sulla base dell'istruttoria svolta il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. 
Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.
Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate». A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 

giovedì 15 gennaio 2015

IN ARRIVO GROSSE NOVITA' SULLE SOCIETA' PARTECIPATE ANCHE DEGLI ENTI LOCALI

Nel corso dell'esame da parte della Commissione affari costituzionali del Senato del' disegno di legge n. 1577 il relatore Pagliari del PD ha presentato un emendamento che contiene una totale riscrittura dell'art. 14 relativo alle società partecipate: «Art. 14. (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;
g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

mercoledì 14 gennaio 2015

LA G.U. CHE RECA LA LETTERA CON LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

...SENZA PAROLE....

I RICOVERI IN OSPEDALE NEL PRIMO SEMESTRE 2014 TRATTI DALLE SDO

Il Quotidiano della sanità pubblica i primi dati delle Schede di Dimissioni ospedaliere (SDO) relative al 1° semestre 2014, con l'andamento dei tempi di attesa per i ricoveri e il day-hospital. Si tratta di dati preoccupanti, nonostante una riduzione dei ricoveri complessivi.
In media la remunerazione (la cifra pagata per il servizio)per un ricovero sia statain media di 3178 euro e per giornata di degenza sia stata di 471 euro

Una svolta digitale per la gestione dei documenti amministrativi e per la trasparenza

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato di recente pubblicato il DPR 13 novembre 2014 Recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23bis, 23ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

CRESCE IL NUMERO DEGLI OBESI

Nonostante le campagna fatte negli ultimi anni per la scelta di stili di vita sani, sale il numero degli obesi, soprattutto nei bambini...
Il Lazio è sopra la media nazionale che pure è elevata....
Occorre fare più prevenzione per evitare tutte le malattie proprie della società opulenta tra cui il diabete, le malattie cardiovascolari ecc.
Un bel grafico del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM)

lunedì 12 gennaio 2015

La valutazione del SSN da parte dell' EHCI

L'Euro Health Consumer Index ha pubblicato le proprie valutazioni sulla salute nei paesi europei in base alla percezione dei consumatori per l'anno 2013
L'indice è basato su alcune macro aree, per ognuna delle quali l'Italia ha riportato valori negativi:
1) Diritti ed informazione dei pazienti:
- possibilità di cure all'estero
- informatizzazione delle prescrizioni
2) Accessibilità alle prestazioni
- accesso diretto agli specialisti
- le terapie per i tumori non coprono tutta la settimana
3) Risultati
- inadeguatezza dei risultati per alcune malattie infettive
- depressione
4) Gamma dei servizi offerti
5) Prevenzione
6) Assistenza farmaceutica
- ritardi nell'introduzione di nuovi medicinali
- medicine per la schizofrenia
Per alcune cose di recente si è fatto qualcosa, ma c'è ancora molta strada da fare

sabato 10 gennaio 2015

La valutazione del SSN da parte dell'Health Care System Index

Una valutazione sufficiente per un sistema sanitario che pur non essendo più tra i primi a causa della crisi economica (che ha colpito maggiormente i sistemi non assicurativi), garantisce ancora un buon livello di assistenza con costi contenuti posti a carico degli assistiti.

Le società partecipate e controllate dagli enti locali

In base ad una indagine de "La stampa"(cui dobbiamo il grafico)  le società partecipate in Italia sono 3.127, presenti in tutte le regioni italiane. Il numero maggiore è in Emilia e Romagna, ma anche le altre regioni non sono da meno. Per lunghi anni non sono state controllate dagli enti locali, che si sono risvegliati solo troppo tardi quando queste società hanno cominciato ad avere problemi finanziari. Il Governo si è mosso tardi per correre ai ripari.
Il dott. Cottarelli aveva previsto un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ed aveva previsto una serie di politiche per l’efficientamento riducendo i costi di amministrazione e il numero delle stesse.
La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede al comma 611 dell’art.1 che a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 in base ai seguenti criteri:
- l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di re-internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
I problemi comunque attengono a due aspetti diversi: quello del reclutamento personale con i relativi vincoli  e quello dei controlli:
1)              Le procedure per il reclutamento
a)   La Costituzione italiana, art. 97, 3° comma prevede che Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
b)   L’art. 1, comma 2 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” a sua volta prevede che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato… i Comuni… tutti gli enti pubblici non economici… locali…”.
c)   Il Consiglio della Comunità economica europea con il Regolamento CE 2223/96 del Consiglio, in data 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità 8SEC95, ha precisato che: “…Deve considerarsi ente pubblico…qualsiasi soggetto che indipendentemente dalla forma giuridica assunta utilizzi in prevalenza per lo svolgimento dell’attività per cui è costituito risorse pubbliche, anziché private. Pertanto a livello europeo, al fine di individuare la natura di un ente non è rilevante la forma giuridica che viene data ma le risorse che utilizza per lo svolgimento della sua attività
d)   Secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 81/2006): “Il concorso pubblico quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico»
e)   A sua volta la Corte dei Conti è dovuta intervenire più volte affermando la propria competenza nei confronti delle società alle quali sono stati esternalizzati alcuni servizi deli enti locali affermando che: “ la nozione europea di pubblica amministrazione, cui consegue l’obbligo di applicare la disciplina della evidenza pubblica e i relativi principi comunitari, si fonda su di una nozione sostanziale di organismo di diritto pubblico individuato sulla base di tre parametri tutti necessari: possesso della personalità giuridica; il fine perseguito costituito dal perseguimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; la sottoposizione ad un’influenza pubblica dominante”. La sezione delle Autonomie è tornata più volte sull’argomento (Sezione autonomie n. 14/2011) e con deliberazione n. 15/2014 ha approvato una relazione documentata sulla propria indagine sugli organismi partecipati dagli enti territoriali. La sezione regionale di Controllo per la regione Veneto ha assunto anch’essa alcuni importanti provvedimenti (Lettera n. 157/2005 e Sentenza n. 345/2014).
f)    Secondo il Consiglio di Stato la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell’ente stesso, ma si deve procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso con la decisione n. 498/1995 della Sezione VI, le società “…affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici, conservano inalterata la propria connotazione pubblicistica con la conseguenza che malgrado la trasformazione sono destinate a rimanere pubbliche”.
g)   La Cassazione penale ha sentenziato che: “Il momento d’individuazione della natura pubblica di un ente non va ricercato negli scopi da esso perseguiti, ma nel regime giuridico dello stesso nonché nella sua collocazione istituzionale in seno all’organizzazione statale, come organo ausiliario necessario al raggiungimento di finalità di interesse generale e, in quanto tale, dotato di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e assoggettato ad un intenso sistema di controlli pubblici”.
h)   La notevole giurisprudenza anche dei TAR accumulatasi negli ultimi anni e i continui richiami dell’Unione Europea hanno portato finalmente al Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133/2008) che all’art. 18 così recita: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3  dell’articolo 35 del decreto legislativo n.165 del 2002. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
i)    Pertanto dalla data di entrata in vigore del citato D.L. (21 ottobre 2008) le società interamente pubbliche avrebbero dovuto applicare le norme pubblicistiche sul reclutamento del personale fissate dall’art. 35 del D.lgs 165/2001. Però il legislatore non ha indicato alcun termine per l’adozione delle nuove procedure”; ne consegue che secondo alcuni dovrebbero poter continuare a seguire i criteri finora utilizzati nell’assunzione di personale almeno fino all’emanazione del regolamento attuativo.
j)    La dottrina non ha assunto una posizione chiara sul fatto se le assunzioni del personale dipendente, fatte dalle società pubbliche con le ordinarie procedure della chiamata diretta prima dell’entrata in vigore delle citate norme siano legittime o meno, anche se prevale la tesi secondo cui si sarebbero dovute comunque adeguare in base al rispetto dei principi generali. Inoltre, gli organismi partecipati (istituzioni, associazioni, aziende speciali, fondazioni) in cui si esplica la partecipazione comunale per la resa di servizi istituzionali, sono a pieno titolo da considerare modalità di organizzazione della medesima pubblica amministrazione locale e, a seconda dei casi, enti strumentali del comune, con o senza personalità giuridica, ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L.; a mio avviso dovrebbe prevalere l’orientamento comunitario in materia e comunque sarebbe opportuno comprendere come mai dalla data di entrata in vigore della predetta norma, nonostante il tempo trascorso, non si sia ancora provveduto.
2.               Limiti alle assunzioni: Fino al 31 dicembre 2015 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Alle società partecipate e/o controllate che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, si applicano i vincoli previsti dalla normativa nazionale ed in particolare quelli previsti dall’articolo 18 decreto legge 112/2008, e dal D.L. 95/12, articolo 4 commi da 9 a 121. Già l’art. 19 del D.L. 78/2009 aveva previsto a carico delle amministrazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicassero, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, “anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione”. Tali società avrebbero inoltre adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. In ogni caso le assunzioni sono limitate al 40% della spesa corrispondente alle cessazioni. Ricordo anche l’art. 9 comma 28 della L. 122/2010. Anche per le assunzioni a tempo determinato dal 2013 esistono limiti alla spesa (ex art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010). Vincoli esistono anche per l’affidamento delle consulenze, gli incarichi professionali e le collaborazioni in base alla legge 228/2012. Anche la Fondazione IFEL dell’ANCI con un proprio documento è intervenuta sui limiti alle assunzioni delle partecipazioni locali
3)              I controlli da parte degli enti locali: il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, ha introdotto alcune novità in materia di società partecipate allo scopo dichiarato di garantirne un adeguato controllo amministrativo gestionale. In particolare, l’articolo 3 ha modificato l’articolo 147 del d.lgs. n. 267/2000 introducendo, anche il comma 147-quater che riguarda proprio la disciplina dei “Controlli sulle società partecipate”, prevede che l’ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale teso a verificare se gli obiettivi gestionali fissati preventivamente dall’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di indirizzo, siano stati realizzati dalla società partecipata nel rispetto dei parametri degli standard quali-quantitativi predefiniti (attraverso un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica) Il comma 12 dell’articolo 4 del D.L. 95/12 prevede espressamente che “Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati”. Appare inoltre opportuno ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n.26806/2009 ha individuato regole e responsabilità degli amministratori delle società partecipate degli enti locali, e quindi la competenza della Corte dei Conti, laddove gli stessi abbiano, pur mantenendo la propria natura di enti privati, “cagionato un danno diretto all’ente pubblico partecipante” oltre che chiaramente alla responsabilità per danno da parte “di chi quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio” e quindi di attivare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni da essi eventualmente causati. I Sindaci nelle loro relazioni annuali allegate al rendiconto e in quelle di fine mandato dovrebbero illustrare adeguatamente quanto fatto per controllare sulle società comunque partecipate e sulle aziende speciali.