sabato 31 gennaio 2015

LA TRASPARENZA E' UNA REALTA', MA QUANTI COMUNI LA RISPETTANO?

Le sanzioni previste dal D.lgs.33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono di due tipi: a carico di soggetti (disciplinari, per responsabilità dirigenziale per responsabilità amministrativa ecc.) e a carico di enti od organismi (consistenti nel mancato trasferimento di risorse).
Art.15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”: Responsabilità a carico di dirigenti per omessa pubblicazione:
- Degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A. con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato
- Degli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti estranei per i quali è previsto un compenso con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato
Nel caso in cui sia stato pagato il corrispettivo (senza provvedere alla pubblicazione di quanto sopra) si configura una responsabilità disciplinare e una sanazione pari alla somma corrisposta.
Art. 22 Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato” per mancata o incompleta pubblicazione sul sito della P.A. vigilante (ad esempio il comune, la provincia o la regione) dei dati relativi a:
- Ragione sociale
-  Misura della partecipazione della P.A:, durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della P.A.
- Numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi
-  Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
- Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico
-  Mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico
La sanzione prevista consiste nel divieto di erogare a favore dell’ente vigilato di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’ente vigilante.
Art. 46 “Violazione degli obblighi di trasparenza”: gli inadempimenti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa sono sanzionati nei confronti del responsabile della trasparenza (ovvero dei dirigenti e funzionari) venendo utilizzati come elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, quali causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A. ed ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e di quella collegata alla performance individuale
Art. 47  Per casi specifici a carico dei dirigenti e dei funzionari per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:
-  ragione sociale
-  misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.
-  numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi
 risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
 incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
In questi casi la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da € 500  a 10.000 a carico del responsabile della violazione.
Sempre l’art.47 prevede nel caso di mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite; l’ammontare della sanzione amministrativa varia da € 500 a 10.000 a carico dell’amministratore.
Visto che in molti comuni di mia conoscenza non si provvede, sarà mia cura interessarmene personalmente.

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