Le
sanzioni previste dal D.lgs.33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni sono di due tipi: a carico di soggetti (disciplinari,
per responsabilità dirigenziale per responsabilità amministrativa ecc.) e a
carico di enti od organismi (consistenti nel mancato trasferimento di risorse).
Art.15 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”: Responsabilità a carico di dirigenti per omessa
pubblicazione:
- Degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti estranei alla P.A. con indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato
- Degli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti estranei per i
quali è previsto un compenso con l’indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato
Nel caso in cui
sia stato pagato il corrispettivo (senza provvedere alla pubblicazione di quanto
sopra) si configura una responsabilità disciplinare e una sanazione pari alla
somma corrisposta.
Art. 22 “Sanzioni a carico
degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni
in società di diritto privato” per mancata o incompleta pubblicazione sul sito della P.A. vigilante
(ad esempio il comune, la provincia o la regione) dei dati relativi a:
- Ragione sociale
- Misura della partecipazione della P.A:, durata dell’impegno e onere
gravante sul bilancio della P.A.
- Numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo e
trattamento economico complessivo spettante ad essi
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
- Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico
- Mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli
organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico
La sanzione prevista
consiste nel divieto di erogare a favore dell’ente vigilato di somme a
qualsivoglia titolo da parte dell’ente vigilante.
Art. 46 “Violazione degli
obblighi di trasparenza”: gli inadempimenti agli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa sono sanzionati nei confronti del responsabile della
trasparenza (ovvero dei dirigenti e funzionari) venendo utilizzati come
elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, quali causa di
responsabilità per danno all’immagine della P.A. ed ai fini della
corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e di quella collegata
alla performance individuale
Art. 47 Per casi specifici a carico dei dirigenti e
dei funzionari per violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di
diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:
- ragione sociale
- misura della
partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.
- numero dei rappresentanti
della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi
- risultati di bilancio degli
ultimi 3 esercizi;
- incarichi di
amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
In questi
casi la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da € 500 a 10.000 a carico del responsabile della
violazione.
Sempre
l’art.47 prevede nel caso di mancata comunicazione da parte degli amministratori
societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al
relativo compenso e alle indennità di risultato percepite; l’ammontare della
sanzione amministrativa varia da € 500 a 10.000 a carico dell’amministratore.Visto che in molti comuni di mia conoscenza non si provvede, sarà mia cura interessarmene personalmente.
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