sabato 31 gennaio 2015
Una interessante ordinanza della Corte di Cassazione in tema di professioni sanitarie
La Corte di Cassazione con una Ordinanza (n.596) emessa dalla Sezione II il 25 gennaio scorso ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 108 Cost.,
comma 2, art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in riferimento
all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge di autorizzazione
alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale
del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), relativamente al ruolo affidato alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, anche a causa della sua attuale composizione) non avrebbe una posizione di terzietà; pertanto la Corte ha ordinato l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione
attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,
alla Corte costituzionale.
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