Il dott. Cottarelli aveva previsto un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ed aveva previsto una serie di politiche per l’efficientamento riducendo i costi di amministrazione e il numero delle stesse.
La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede al comma 611 dell’art.1 che a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 in base ai seguenti criteri:
- l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di re-internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
I problemi comunque attengono a due aspetti diversi: quello del reclutamento personale con i relativi vincoli e quello dei controlli:
1)
Le procedure per il reclutamento
a)
La Costituzione italiana, art. 97, 3° comma prevede
che Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge”
b)
L’art. 1, comma 2 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” a sua volta prevede che “Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato… i Comuni… tutti gli enti pubblici non
economici… locali…”.
c)
Il Consiglio della Comunità economica europea con il Regolamento CE 2223/96 del Consiglio, in data 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nella comunità 8SEC95, ha precisato
che: “…Deve considerarsi
ente pubblico…qualsiasi soggetto che indipendentemente
dalla forma giuridica assunta utilizzi in prevalenza
per lo svolgimento dell’attività per cui è
costituito risorse pubbliche, anziché private.
Pertanto a livello europeo, al fine di individuare la natura di un ente non è rilevante la forma giuridica
che viene data ma le risorse che utilizza
per lo svolgimento della sua attività
d)
Secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 81/2006): “Il concorso pubblico
quale meccanismo imparziale di selezione tecnica
e neutrale dei più capaci sulla base
del criterio del merito – costituisce la
forma generale e ordinaria di reclutamento per
le pubbliche amministrazioni. Esso è posto
a presidio delle esigenze di imparzialità
e di efficienza dell'azione amministrativa. Le
eccezioni a tale regola consentite dall'art.
97 della Costituzione, purché disposte con legge,
debbono rispondere a «peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico»
e)
A sua volta la Corte dei Conti è dovuta intervenire
più volte affermando la propria competenza nei confronti delle società alle
quali sono stati esternalizzati alcuni servizi deli enti locali affermando che:
“ la nozione europea di pubblica amministrazione,
cui consegue l’obbligo di applicare la disciplina
della evidenza pubblica e i relativi principi
comunitari, si fonda su di una nozione
sostanziale di organismo di diritto pubblico
individuato sulla base di tre parametri
tutti necessari: possesso della personalità giuridica;
il fine perseguito costituito dal perseguimento
di bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale; la sottoposizione
ad un’influenza pubblica dominante”. La sezione
delle Autonomie è tornata più volte sull’argomento (Sezione autonomie n.
14/2011) e con deliberazione n. 15/2014 ha approvato una relazione documentata
sulla propria indagine sugli organismi partecipati dagli enti territoriali. La
sezione regionale di Controllo per la regione Veneto ha assunto anch’essa alcuni
importanti provvedimenti (Lettera n. 157/2005 e Sentenza n. 345/2014).
f)
Secondo il Consiglio di Stato la qualificazione di un
ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la
natura di istituzione pubblica dell’ente stesso, ma si deve procedere ad una
valutazione concreta in fatto, caso per caso con la decisione n. 498/1995 della
Sezione VI, le società “…affidatarie della cura di rilevanti
interessi pubblici, conservano inalterata la propria
connotazione pubblicistica con la conseguenza
che malgrado la trasformazione sono destinate
a rimanere pubbliche”.
g) La
Cassazione penale ha sentenziato che: “Il momento d’individuazione
della natura pubblica di un ente non
va ricercato negli scopi da esso perseguiti,
ma nel regime giuridico dello stesso nonché
nella sua collocazione istituzionale in seno
all’organizzazione statale, come organo ausiliario necessario
al raggiungimento di finalità di interesse generale
e, in quanto tale, dotato di poteri
e prerogative analoghi a quelli dello Stato
e assoggettato ad un intenso sistema di
controlli pubblici”.
h)
La notevole giurisprudenza
anche dei TAR accumulatasi negli ultimi anni e i continui richiami dell’Unione
Europea hanno portato finalmente al Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(convertito nella legge n. 133/2008) che all’art. 18 così recita: “A decorrere
dal sessantesimo giorno successivo all’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, le società che gestiscono
servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell’articolo 35 del decreto legislativo
n.165 del 2002. Le altre società a
partecipazione pubblica totale o di controllo
adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
i)
Pertanto dalla data di entrata in vigore del citato
D.L. (21 ottobre 2008) le società interamente pubbliche avrebbero dovuto
applicare le norme pubblicistiche sul reclutamento del personale fissate dall’art.
35 del D.lgs 165/2001. Però il legislatore non ha indicato alcun termine per l’adozione delle nuove procedure”;
ne consegue che secondo alcuni dovrebbero poter continuare a seguire i criteri
finora utilizzati nell’assunzione di personale almeno fino all’emanazione del
regolamento attuativo.
j)
La dottrina non ha assunto una posizione chiara sul
fatto se le assunzioni del personale dipendente, fatte dalle società pubbliche
con le ordinarie procedure della chiamata diretta prima dell’entrata in vigore
delle citate norme siano legittime o meno, anche se prevale la tesi secondo cui
si sarebbero dovute comunque adeguare in base al rispetto dei principi
generali. Inoltre,
gli organismi partecipati (istituzioni, associazioni, aziende speciali,
fondazioni) in cui si esplica la partecipazione comunale per la resa di servizi
istituzionali, sono a pieno titolo da considerare modalità di organizzazione
della medesima pubblica amministrazione locale e, a seconda dei casi, enti
strumentali del comune, con o senza personalità giuridica, ai sensi dell’art.
114 T.U.E.L.; a mio avviso dovrebbe prevalere l’orientamento
comunitario in materia e comunque sarebbe opportuno comprendere come mai dalla
data di entrata in vigore della predetta norma, nonostante il tempo trascorso,
non si sia ancora provveduto.
2.
Limiti alle assunzioni: Fino
al 31 dicembre 2015 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Alle società partecipate e/o
controllate che
abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero
fatturato, si applicano i vincoli previsti dalla normativa nazionale ed in
particolare quelli previsti dall’articolo 18 decreto legge 112/2008, e dal D.L.
95/12, articolo 4 commi da 9 a 121. Già l’art. 19 del D.L. 78/2009 aveva
previsto a carico delle amministrazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale si applicassero, in relazione al regime previsto per l’amministrazione
controllante, “anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o
di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che
svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione”. Tali società avrebbero inoltre
adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. In ogni caso le assunzioni sono limitate al 40% della spesa
corrispondente alle cessazioni. Ricordo anche l’art. 9 comma 28 della L. 122/2010.
Anche per le assunzioni a tempo determinato dal 2013 esistono limiti alla spesa
(ex art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010). Vincoli esistono anche per l’affidamento
delle consulenze, gli incarichi professionali e le collaborazioni in base alla
legge 228/2012. Anche
la Fondazione IFEL dell’ANCI con un proprio documento è intervenuta sui limiti
alle assunzioni delle partecipazioni locali
3)
I controlli da parte degli enti locali: il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, ha
introdotto alcune novità
in materia di società partecipate allo scopo dichiarato di garantirne un
adeguato controllo
amministrativo gestionale. In particolare, l’articolo 3 ha modificato
l’articolo 147 del d.lgs. n. 267/2000 introducendo, anche il comma 147-quater
che riguarda proprio la disciplina dei “Controlli sulle società partecipate”,
prevede che l’ente locale definisca, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso
ente locale teso a verificare se gli obiettivi gestionali fissati
preventivamente dall’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di
indirizzo, siano stati realizzati dalla società partecipata nel rispetto dei
parametri degli standard quali-quantitativi predefiniti (attraverso un
idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra
l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi,
il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica) Il comma 12 dell’articolo 4 del D.L. 95/12 prevede
espressamente che “Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli
gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi
erogati in virtù dei contratti stipulati”. Appare inoltre opportuno
ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n.26806/2009 ha individuato
regole e responsabilità degli amministratori delle società partecipate degli
enti locali, e quindi la competenza della Corte dei Conti, laddove gli stessi
abbiano, pur mantenendo la propria natura di enti privati, “cagionato un
danno diretto all’ente pubblico partecipante” oltre che chiaramente alla
responsabilità per danno da parte “di chi quale rappresentante dell’ente partecipante
o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente
trascurato di esercitare i propri diritti di socio” e quindi di attivare l’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni
da essi eventualmente causati. I Sindaci nelle loro relazioni annuali allegate al rendiconto e in quelle di fine mandato dovrebbero illustrare adeguatamente quanto fatto per controllare sulle società comunque partecipate e sulle aziende speciali.
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