mercoledì 30 novembre 2016

SABAUDIA: PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE ?

Una nuova ordinanza del Comando della Polizia Locale (n.71 del 28 novembre) intende affrontare il problema della pulizia delle strade utilizzate il giovedì dal mercato settimanale.
L'indice è puntato sui mercatali che si attardano ritardando e impedendo il lavoro degli addetti alla pulizia e verso le auto private che attraversano le strade durante la pulizia.
Non si comprende però perchè ancora non si voglia affrontare alla radice il problema del rispetto delle norme igieniche, previsto da una Ordinanza del Ministero della salute (del 3 aprile 2002) radunando in una unica area idonea (con acqua, pavimentazione non assorbente, ecc.) i banchi dei venditori di alimentari e separandoli quindi nettamente da quelli che vendono altri prodotti. Il problema è stato da me segnalato già il 10 giugno scorso.
L'attuale collocazione dei banchi degli alimentari e in particolari di quelli del pesce e dei salumi non facilita certo la pulizia, addirittura a piazza Mafalda non c'è neanche una bocchetta per l'acqua; l'asfalto delle strade non è idoneo ad ospitare i banchi degli alimentari. 
La stessa ASL Latina sin dal 2014 ha indicato i requisiti per le aree da adibire a mercato settimanale, perchè non si rispettano?
Non si comprende neanche perchè in alcune strade occupate dal mercato le auto possano passare mentre le persone sono intente a fare la spesa, con il rischio di investirle.
Sarebbe ora che finalmente si pensasse a riordinare il mercato.

LA U.E. ANNUNCIA LO SBLOCCO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL TERREMOTO E INVIA I PRIMI 30 MILIONI

Il commissario per la Politica regionale della UE Corina Cretu ha annunciato lo sblocco dell'anticipo del Fondo di solidarietà per finanziare la ricostruzione nelle aree terremotate ricorrendo anche, ove necessario a delle modifiche della normativa e delle procedure.
Come si ricorderà inizialmente il Governo Renzi per fronteggiare i costi del terremoto aveva scelto di aumentare il disavanzo dello Stato sfidando polemicamente i vertici europei invece di seguire la strada maestra che era appunto quella di chiedere i soldi che spettavano all'Italia in base alla normativa europea, senza ricorrere ad inutili sfondamenti del bilancio. Di questo avevo già scritto in quei giorni.
Alla fine la domanda dell'Italia era stata presentata solo il 16 novembre, molto tempo dopo il primo terremoto.
Ora arriva il comunicato con la prima tranche di finanziamento di 30 milioni di euro che rappresenta il massimo che possa essere erogato come anticipo, in attesa che l'Italia definisca il totale reale dei danni.
In questo modo non sarà necessario aumentare il disavanzo dello Stato e mi auguro che venga posta la parola fine a questa polemica speciosa da parte del Presidente del Consiglio contro i vertici della U.E.
Inoltre i finanziamenti saranno fuori dai vincoli U.E.

ENTI LOCALI COMPENSO ACCESSORIO PER MANEGGIO VALORI

A seguito di un quesito relativo alla compatibilità dell’erogazione dell’indennità di maneggio valori, di cui all’art.36 del CCNL del 14.9.2000, con quella per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, prevista in un massimo di € 2500 è stato chiesto all'ARAN se quest’ultima debba ritenersi onnicomprensiva
Al riguardo l'ARAN con l'Orientamento applicativo RAL 1880 ha tenuto a spiegare relativamente alla specifica problematica della eventuale cumulabilità dell’indennità di maneggio valori con l’indennità prevista dall’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 che  in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura “accessoria”, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
Alla luce di tale principio e delle caratteristiche dei compensi che vengono in considerazione deve essere valutata ogni problematica relativa alla loro eventuale cumulabilità.
Ciò vale anche per il caso dell’indennità di maneggio valori e dell’altra indennità di cui si tratta, per le quali occorre, evidentemente, tenere conto della loro natura e delle ragioni giustificative del loro riconoscimento.
Pertanto, solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di diverse causali giustificative dell'erogazione dei due compensi, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile.
Il testo del parere dell'ARAN è qui:
http://www.aranagenzia.it/index.php/component/content/article/6950-indennita-di-maneggio-valori/7826-ral1880orientamenti-applicativi?format=pdf

martedì 29 novembre 2016

UNA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI SULLA RESPONSABILITA' PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha elaborato in questi anni in materia di spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni alcuni criteri generali quali la necessità di una loro stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, la sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei fini pubblici, la rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito, la dimostrazione del rapporto tra attività dell’ente e spesa erogata, la rispondenza della stessa a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini, stante l’ampia discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nel prevederle, che ne postula il carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività di spesa (cfr. Sez. I n. 346/2008; Sez. II n. 64/2007). 
Ora con una nuova sentenza (n. 177/2016 della sezione giurisdizionale del lazio) viene ribadito in via generale  che l’art. 183 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000  prevede che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. In sostanza l’ordinamento degli enti locali richiede espressamente per l’assunzione dell’impegno di spesa (prima fase della gestione della spesa: art. 182 d.lgs 267/2000) la costituzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionatasi a carico dell’ente; gli impegni devono dunque essere sorretti dall’esistenza di un previo rapporto obbligatorio, per cui è necessario che siano individuati il creditore ed il debitore e determinato (o comunque determinabile) l’oggetto dell’obbligazione; pertanto la possibilità di adottare una determina di impegno in difetto dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione che ne funge da titolo è prevista dalla legge soltanto in casi eccezionali (cfr. art. 183 c. 5 sui c.d. impegni automatici). 
La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di gestione della spesa attraverso la quale, in base dei documenti e dei titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto (art. 184 d.lgs 267/2000); l’attività di liquidazione deve quindi essere preceduta da un’istruttoria tecnico contabile sulla documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, l’accertamento della regolarità della prestazione e della corretta esecuzione della stessa, la sua rispondenza a requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini e condizioni precedentemente pattuite; solo a seguito di detto controllo di regolarità il responsabile del servizio forma una determinazione con cui procede a liquidare la somma da corrispondere al creditore; segue il visto del responsabile del servizio finanziario ( artt. 184 e 151 c. 4 d.lgs 267/2000) che attesta la sufficienza dei fondi, in relazione alle entrate e agli equilibri di bilancio, rispetto alla somma liquidata. 
Quanto ai soggetti legittimati ad avviare e completare le procedure di spesa, è stato richiamato il principio della distinzione funzionale tra politica ed amministrazione (art. 107 d.lgs 267/2000), per cui spettano agli organi di governo dell’ente i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo nonché di definizione di programmi ed obiettivi, mentre compete ai dirigenti la gestione amministrativa che si realizza con l’attribuzione ai medesimi delle risorse di bilancio. 
Le delibere adottate dagli organi politici con cui si approvano gli atti di programmazione finanziaria (bilancio, P.E.G.), si limitano ad intervenire in una fase di indirizzo e programmazione antecedente la fase gestoria delle spese, la quale inizia con l’atto di impegno, di esclusiva competenza della dirigenza che dispone di un autonomo potere di spesa per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi degli organi politici. Ne consegue che, per quanto attiene più specificamente alla fattispecie in esame, rientrano nei poteri gestionali dei dirigenti responsabili tutte le verifiche attinenti la regolare assunzione di obbligazioni a carico dell’ente per spese di rappresentanza sotto il profilo dell’oggetto, della causa e dei soggetti del rapporto obbligatorio, a fortiori tenendo presenti le indicate caratteristiche di discrezionalità ed eccezionalità che connotano tale tipologia di spese.  
La sentenza la trovate qui:

LA REGOLA "CATCH ALL"

Con la locuzione "catch all" si vuole intendere in diritto costituzionale il partito pigliatutto ed è quello che avverrebbe se passasse il Sì.
Infatti il Senato, grazie al nuovo sistema elettorale di secondo grado verrebbe ad avere una forte maggioranza rispecchiando quelle delle regioni, che a loro volta verrebbero ad avere un peso molto differenziato l'una dall'altra, avendo previsto una rappresentanza minima di due senatori alle regioni più piccole come la Valle d'Aosta.
Anche la Corte Costituzionale (Titolo VI della Costituzione) si troverebbe in una situazione molto diversa dall'attuale sia dal punto di vista della composizione che per quanto riguarda le sue competenze.
Per quanto riguarda la composizione pur restando fissato il numero in quindici giudici, un terzo (5) viene sempre nominato dal presidente della Repubblica, un altro terzo (5) è ancora  nominato dalle magistrature ordinaria ed amministrativa dal parlamento in seduta comune, per quanto riguarda il restante terzo (5) ora tre sono nominati dalla Camera e due dal Senato, con la conseguenza che aumenta di fatto il potere della maggioranza nei confronti della minoranza in entrambi i rami del Parlamento.
A questo si aggiunge il fatto che i  giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera. Questo rafforza ulteriormente il potere dalla maggioranza a danno del rispetto delle opposizioni la cui presenza è indispensabile in qualsiasi sistema democratico in quanto senza di essa si assiste allo strapotere della maggioranza.
In concreto questa modifica, sempre che passi il Sì, troverebbe applicazione alla cessazione dalla carica dei giudici della corte costituzionale nominati dal parlamento in seduta comune, mediante attribuzione, alternativamente e nell'ordine alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

VERSO LO SBLOCCO L'ASSEGNAZIONE DELLE FARMACIE NEL LAZIO DOPO IL CONCORSO SVOLTO DALLA REGIONE

Dopo l'audizione tenutasi nei giorni scorsi in Commissione salute anche con una rappresentanza dei farmacisti vincitori di bando regionale per l'apertura di nuove sedi sul territorio regionale ci sono aperture per sbloccare la situazione.
La procedura di assegnazione era stata interrotta in funzione di numerosi ricorsi e diffide pendenti, creando di fatto un differente trattamento tra farmacisti che intanto avevano ricevuto l'assegnazione temporanea della sede e dei loro colleghi ancora in attesa di decreto, a fronte di importanti investimenti effettuati per predisporre e garantire i servizi farmaceutici richiesti dal bando risalente al 2012.
L'avvocatura regionale, interrogata al riguardo, ha comunicato che il prossimo 20 dicembre sono previste pronunce sia da parte del Consiglio di Stato che del TAR, in base alle quali sarà possibile dare seguito allo sblocco delle assegnazioni, specie per l'area di Latina, la cui corretta perimetrazione era alla base di uno dei principali contenziosi in atto e che aveva determinato la scelta di mancato scorrimento della graduatoria, ferma alla posizione numero 64 su 274. 

IL RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Con il D.lgs 219/2016, pubblicato i questi giorni sulla G.U. è stato fatto un importante passo avanti per la riforma delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura.
Secondo l'Unioncamere si tratta di una riforma che ammoderna le Camere di commercio affidando loro funzioni innovative e lancia una sfida che il sistema camerale è pronto a raccogliere grazie alla professionalità dei suoi dipendenti. Oltre alla storica e fondamentale competenza sul Registro delle imprese, le Camere di commercio italiane saranno impegnate soprattutto sui temi strategici della digitalizzazione, dell’orientamento e del raccordo fra studenti e mondo del lavoro, della regolazione del mercato, dell’assistenza alle imprese, della cultura, turismo e ambiente. La riforma riduce, fra l’altro, il numero delle Camere di commercio (da 105 a non più di 60), delle Unioni regionali e delle aziende speciali con una semplificazione della governance ed una conseguente riduzione del numero degli amministratori. Viene salvaguardata la presenza sul territorio con la conferma delle sedi distaccate ed introdotti dei criteri trasparenti di valutazione delle performances delle Camere di commercio con un sistema meritocratico per le strutture migliori. La valutazione delle performances è affidata ad un apposito comitato istituito presso il Mise.

RECEPITA LA CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI

Con il D.lgs 218/2016 è stata recepita dallo Stato la Carta Europea dei ricercatori che così recita:
Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: 
a) la liberta' di ricerca; 
b) la portabilita' dei progetti; 
c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; 
d) le necessarie attivita' di perfezionamento ed aggiornamento; 
e) la valorizzazione professionale; 
f) l'idoneita' degli ambienti di ricerca; 
g) la necessaria flessibilita' lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attivita' di ricerca; 
h) la mobilita' geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; 
i) la tutela della proprieta' intellettuale; 
l) la possibilita' di svolgere specifiche attivita' di insegnamento in quanto compatibili con le attivita' di ricerca; 
m) adeguati sistemi di valutazione; 
n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. 
I ricercatori e i tecnologi devono: 
a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca; 
b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti; 
c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile; 
d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; 
e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; 
f) favorire la divulgazione delle attivita' di ricerca; 
g) rendere verificabili le attivita' di ricerca espletate; 
h) garantire un aggiornamento professionale continuo. 
A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti sugli enti interessati, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del D.lgs 218/2016  da parte degli Enti vigilati nonche' della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. 
Ai fini dell'attivita' di monitoraggio i Ministeri vigilanti verificano in particolare: 
a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti internazionali 
b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose; 
c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche; 
d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato; 
e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la liberta' di ricerca e la portabilita' dei progetti; 
f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprieta' intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna; 
g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca; 
h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalita' e competenza e il livello di competitivita' e attrattivita' delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri; 
i) l'equilibrio tra sostegno alle attivita' di ricerca e programmazione finanziaria. 
Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. 
Gli esiti dell'attivita' di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante dovrà trasmettere, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblicare sul proprio sito istituzionale.
Molto interessanti le norme che prevedono la premialità dei riccercatori.

CITTADINO VINCE CAUSA CONTRO IL COMUNE DI SABAUDIA OTTENENDO LA DICHIARAZIONE DELL'INTERVENUTA USUCAPIONE DI UN TERRENO

Sull'Albo Pretorio del Comune di Sabaudia è stata pubblicata oggi la determinazione n. 135 del 7 novembre scorso (Reg. Gen. 1354) dalla quale si apprende che l'ente ha perduto una causa intentata da un cittadino davanti al Tribunale civile di Latina per chiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di un terreno sito in Sabaudia.
Purtroppo non è la prima volta che il Comune perde cause del genere.
Oltre a perdere il terreno il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali per un totale di € 8.919,96.

ASSEMBLEA NAZIONALE PER PRESENTARE IL TESTO UNICO SULL'AMIANTO

Domani a Palazzo Giustiniani si terrà l' Assemblea Nazionale sull'Amianto: Riforme, giustizia, sviluppo: una sfida ancora aperta. Verso un Testo Unico.
Sul sito del Senato è riportato l'intervento del Presidente del Senato, Pietro Grasso, in Sala Zuccari, in occasione  dell'assemblea promossa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, tenutasi il 30 Novembre 2015 che trattò proprio della gravità del problema dell'amianto e del quale riporto un estratto: L'incontro di oggi riunisce i principali interlocutori istituzionali per riflettere su temi delicatissimi che hanno a che fare con la salute, con la malattia, con la prevenzione e con la giustizia, per riflettere sullo stato di applicazione delle iniziative legislative, su quanto le Istituzioni devono ancora fare per superare il rischio di esposizione all'amianto e assicurare la tutela di tutti coloro che sono stati colpiti da patologie correlate, infine per dare piena giustizia ai familiari delle vittime.
Sono passati più di 20 anni da quando in Italia si è riconosciuta la pericolosità dell'amianto: è dal 1992 che è stata vietata l'estrazione, l'importazione, il commercio e l'esportazione di amianto e materiali contenenti amianto. Sono state bandite le lavorazioni con amianto come materia prima e, di conseguenza, l'esposizione degli addetti in tali ambiti sono quasi scomparse. Rimane tuttavia l'esposizione di lavoratori in quelle attività che prevedono la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei tanti manufatti che nel corso degli anni sono stati realizzati.
Quello dell'esposizione all'amianto è un tema che non riguarda solo il nostro Paese. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero dei casi di malattie legate all'amianto nell'UE è compreso tra 20.000 e 30.000 all'anno, ed è destinato a crescere.
Come attestano i dati presenti nel registro tumori, sussistono ancora numerose occasioni di esposizione dei cittadini che a vario titolo vivono o lavorano in edifici o strutture in cui è presente tale sostanza. Questo perché le attività di risanamento ambientale non sono state sistematiche e complete, e perché non esiste un obbligo generale di dismissione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.
La relazione finale approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro conferma in modo inequivocabile quanto detto e sottolinea che l'amianto "continua ad essere presente in moltissimi edifici e manufatti, ponendo problemi per la sua eliminazione" e che l'ampia diffusione nei "decenni passati ha (…) determinato un numero elevato di persone destinate ad ammalarsi, il cui picco di manifestazione si avrà nei prossimi anni, a causa dei lunghi periodi di latenza delle patologie asbesto-correlate, primo fra tutti il mesotelioma pleurico".
Il percorso delle norme in materia è stato lungo, complicato, difficile, ma alcuni significativi passi avanti li possiamo finalmente dare per acquisiti, a partire dalla legge contro gli Ecoreati, per la quale ci siamo tutti battuti sin dall'inizio della Legislatura. Con la legge di stabilità per il 2015 le cifre a disposizione del Fondo per le vittime dell'amianto sono state estese, in via sperimentale e fino al 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare con lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale comprovata. Nel dolore e nella sofferenza anche questo rappresenta un passo in avanti.
Ulteriori significativi interventi sono poi previsti dall'art. 56 del disegno di legge cosiddetto "collegato ambientale", che il Senato ha approvato lo scorso 4 novembre ed ora è all'esame della Camera dei deputati. Il provvedimento, di cui è auspicabile una sollecita approvazione, introduce un credito d'imposta per coloro che effettuino, nell'anno 2016, interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ed istituisce un Fondo destinato ad interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
E' il segno, finalmente, di una seria preoccupazione del Parlamento per l'attività di bonifica, il cui completamento è davvero una emergenza oggi in Italia..."
Molto importante l'iniziativa di emanare un Testo Unico; un punto fortemente positivo  è quello relativo agli incentivi per gli interventi di bonifica rivolti ai privati, alle imprese, alle scuole e alle aree industriali dismesse. La detrazione d’imposta prevista per i privati e per le imprese appare positiva ma si dovrà fare una adeguata campagna informativa sia a livello nazionale che regionale.

CHECKS AND BALANCE

Lemmo Rossi-Scotti, Il trionfo di Cerere detta anche Europa
(Sede del CNEL, Roma)
In tutte le Costituzioni delle più importanti Nazioni europee (qui raffigurate nel corteo che segue Europa) come in quella degli USA troviamo che in varie forme viene applicato il principio del check and balance.
Con questa espressione inglese (controllo e bilanciamento reciproco) si indica quell'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri all'interno di uno Stato. 
Si tratta di  principio fondato sulla divisione dei poteri, realizzato in Inghilterra a partire dal 17° sec. e teorizzato da Montesquieu nello Spirito delle leggi (1748), il cui scopo è evitare l'assolutismo e salvaguardare la libertà dei cittadini. Anche i nostri padri fondatori, in cui era ancora forte l'eredità del periodo fascista, quando misero mano alla Costituzione repubblicana vollero ispirarsi a questo principio in base al quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giurisdizionale) dovevano essere indipendenti, prevedendo anche molti strumenti perché l'uno non potesse invadere le competenze dell'altro. 
La figura del Presidente della Repubblica è stata studiata e dotata di poteri adeguati per sovraintendere al rispetto di questo bilanciamento reciproco tra i vari poteri.
La proposta voluta fortemente dalla maggioranza e non adeguatamente condivisa tra i partiti rischia di scardinare questo sistema, esponendo la nostra Repubblica ad uno sbilanciamento del potere a favore dell'esecutivo.
La Costituzione, per sua natura, essendo espressione della società non può essere cristallizzata ed è giusto che ne rispecchi i mutamenti, ma occorre che ogni modifica sia ponderata con quella cautela che dovrebbe guidare sempre i nostri governanti, soprattutto evitando che ciò porti a riaprire ferite da tempo sopite.
   

lunedì 28 novembre 2016

PUBBLICATI I COEFFICIENTI DI RIPARTO DEI FABBISOGNI STANDARD DEI COMUNI PER L'ANNO 2017

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 51, il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante l’adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali. 
Il fabbisogno standard è il criterio a cui ancorare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 11, comma 1, lettera b) del D. Lgs.vo 26/11/2010, n° 216. 
Viene inteso come un obiettivo indicatore di bisogno finanziario, da valorizzarsi tenendo conto delle numerose variabili socio-economiche che caratterizzano le singole Regioni , strumentale a rendere esigibili i livelli essenziali delle prestazioni ad un livello qualitativo e quantitativo altrettanto standard, e non minimo, cioè garante di un livello di erogazione apprezzabile ed efficiente.
I comuni saranno costrette a contenere le loro spese entro questi vincoli.

LA REGIONE LAZIO PER LA SANITA' NELLE ZONE DEL TERREMOTO

Giuseppe Rivaroli: Amatrice
La regione Lazio ha messo in atto un impegno apprezzabile per le popolazioni terremotate specialmente dal punto di vista sanitario; ecco  le iniziative messe in campo ad Amatrice ed Accumoli
Posto assistenza socio sanitaria – Amatrice. Si trova nell’area Opera Don Minozzi. Per tutte le info si può telefonare al numero: 338 5770435. Il P.a.s.s. è aperto 7 giorni su 7 h24. Ecco tutti i servizi e le figure professionali presenti e a disposizione dei pazienti:
Medicina generale tutti giorni dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,00
Pediatra di libera scelta, tutti giorni dalle 10 alle 14
Continuità assistenziale notturna, festiva e prefestiva
Ambulatorio infermieristico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; sabato e domenica dalle 8 alle 14
Coordinamento Assistenza Domiciliare Campi di Accoglienza
Servizio di Psicologia
Assistenza farmaceutica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30
Punto prelievi per il monitoraggio di malattie croniche (TAO, diabete)
Dipartimento di prevenzione (SISP, SIAN, Serv. Veterinario e Istituto Zooprofilattico)
Centro di Salute Mentale
Neuropsichiatria infantile
Ambulatorio Vaccinazioni aperto il secondo e il quarto lunedì del mese dalle 10 alle 12
Diabetologia, il martedì dalle 13 alle 14
Cardiologia, il giovedì dalle 13 alle 14
Fanno riferimento a questo P.a.s.s. i campi di accoglienza: Palazzetto dello Sport – Az. Agricola Lo Scoiattolo – Musicchio – Cornillo Vecchio – Campo sportivo – Tensostruttura – Campo sportivo su terra battuta; Campo sportivo su erba vicino all’elisuperficie.
A disposizione anche il servizio navetta per raggiungere il Pass dai campi di accoglienza. Il servizio è garantito anche alle persone con disabilità.
Posto assistenza socio sanitaria – Salaria Nuova. Si trova ad Accumoli, km 129 della via Salaria, uscita Santa Giusta Bagnolo. Per tutte le info si può telefonare al numero: 346 0078081. Il P.a.s.s. è aperto 7 giorni su 7 h24. Ecco tutti i servizi e le figure professionali presenti e a disposizione dei pazienti:
Medicina di base e ambulatorio infermieristico. Un servizio a disposizione tutti giorni dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,00
Servizio di psicologia – assistenza sociale
Pediatra di libera scelta, tutti giorni dalle 16 alle 18
Continuità assistenziale (Guardia Medica Regionale) notturna, festiva e prefestiva
Ambulatorio vaccinazioni aperto il primo e il terzo lunedì del mese dalle 10 alle 12
Diabetologia, il martedì dalle 11,30 alle 12,30
Cardiologia, il giovedì dalle 11,30 alle 12,30
Fanno riferimento a questo P.a.s.s. i campi di accoglienza dislocati nei seguenti comuni/frazioni: Torrita – Saletta – Scai – Sommati – Sant’Angelo – Poggio Vitellino – Accumoli (centro sportivo) – Fonte del Campo – Grisciano – Fraz. Roccasali (quest’ultima è servita previo accordo telefonico con 24 ore di preavviso salvo disponibilità)
A disposizione anche il servizio navetta per raggiungere il Pass dai campi di accoglienza. Il servizio è garantito anche alle persone con disabilità.
Già oltre 200 accessi. I due centri di medicina territoriale Pass realizzati ad Accumoli e Amatrice sono in piena attività e hanno già fatto registrare in totale 229 accessi: 100 nel Pass di via Salaria e 129 in quello di Amatrice, che ha iniziato ad operare nel week-end.
Un posto medico avanzato (Pma) aperto h24 nell’area campi sportivi ad Amatrice
Servizio di guardia medica attivo ad Amatrice e Accumoli

MINISTERO DELLA SALUTE: VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE IN ITALIA

Il Ministero della salute ha messo a disposizione la relazione sulla  vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (dati 2015).
La Legge 7 agosto 1986, n. 462 recante “misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari” (Legge di conversione del D.L. 18 giugno 1986, n. 282) per consentire la compiuta e articolata conoscenza dell’andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, dispone che il Ministero della Salute raccolga i risultati delle analisi effettuate dai laboratori del controllo ufficiale e le informazioni sulle risultanze delle indagini effettuate dal Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), dal Corpo forestale dello Stato, dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell’Amministrazione finanziaria operanti nei posti di dogana. I dati raccolti vengono trasmessi annualmente al Parlamento, come disposto dall'articolo 8, comma 5 della suddetta legge, integrati con quelli relativi alle attività ispettive effettuate dalle ASL ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 “atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al ministero i dati dei controlli Ufficiali attraverso i modelli di rilevazione riportati nel D.M. del 8 ottobre 1998.
Molto importante dovrebbe essere l'aumento delle ispezioni sui prodotti alimentari importati dall'estero.
La relazione integrale la trovate qui:

LA NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Quest'anno la proposta di bilancio dello Stato per il 2017 è stata accompagnata da una nota integrativa per ogni Ministero; quello della salute ha fornito un documento che è possibile trovare online e dal quale ho estratto una parte.
"Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, come altri servizi sanitari di altri Paesi, è finanziato dalla fiscalità generale, e quindi risente dell’attuale difficile contesto economico-finanziario. Malgrado ciò è ancora oggi considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo, sulla base di tre indicatori fondamentali: il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, la risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini e l'assicurazione delle cure sanitarie a tutta la popolazione. La promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. Un quadro che unisce stili di vita, diagnosi precoce, vaccini e prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero, la sicurezza di ciò che mangiamo e beviamo, la protezione dei bambini da giochi e prodotti pericolosi, e dei giovani da stili di vita ed abitudini dannose, la cura e la riabilitazione. L'obiettivo primario, nel corso del 2017, dovrà pertanto essere quello di mantenere e consolidare i risultati quali-quantitativi raggiunti in questi settori. A complicare le problematiche del quadro complessivo, anche nel corso del 2017 continueranno con ogni probabilità gli importanti movimenti migratori in atto da tempo, e di conseguenza l’Amministrazione sanitaria centrale verrà coinvolta a diversi livelli (Uffici periferici, nuovo piano di prevenzione vaccinale, campagne informative connesse). L’attività di comunicazione e informazione istituzionale andrà potenziata attraverso interventi programmati volti anche ad aumentare la responsabilizzazione del cittadino, al fine di consentire una partecipazione consapevole e non passiva al processo di promozione e cura della salute. Oltre che nel settore vaccinale, tra l’altro, si agirà anche per incidere sulla percezione della ricerca sanitaria da parte della collettività, evidenziandone non solo l’utilità immediata, ma anche la funzione strategica, in rapporto alle possibili significative riduzioni di spesa futura generate dai brevetti che saranno realizzati tramite i relativi investimenti nel settore. Tutto ciò si affianca agli obiettivi di realizzare una riqualificazione della spesa destinata all'assistenza sanitaria, alla prevenzione, alla riabilitazione ed alla ricerca sanitaria, e di facilitare il coordinamento dei diversi attori pubblici impegnati nella sanità in senso ampio, a vantaggio dell'efficienza nell'uso delle risorse Pagina 2 e della crescita degli investimenti. In questa direzione nell'ambito del SSN occorrerà proseguire nell'azione di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera, in generale potenziando l’attuale supporto alle Regioni in Piano di rientro od in difficoltà, ma senza dimenticare di favorire lo spostamento sul territorio del trattamento socio-sanitario delle principali patologie croniche (Dipartimenti territoriali, Case della Salute, forme di aggregazione dei Medici di Medicina Generale), anche in considerazione delle difficoltà economiche che interessano sempre più vasti strati della popolazione, e che quindi obbligano l’Amministrazione a rendere sempre più accessibili e fruibili i servizi sanitari rispetto al passato, riducendo le barriere economiche e le barriere territoriali, ed anche potenziando aspetti di umanizzazione delle cure, che sempre più hanno come utenti persone in difficoltà economica. Merita infine, per quanto sopra detto, di essere rafforzato il ruolo propulsivo dell’Italia nelle politiche del Mediterraneo, e quindi Il Ministero della Salute sarà impegnato anche nel valorizzare la collaborazione con l’Unione europea, per individuare strategie di risposta comuni agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici associati e dai processi di migrazione, di mobilità e di globalizzazione, e che rappresentano fenomeni assai significativi per la salute pubblica. In questo contesto, un punto focale è rappresentato dalla sicurezza e dalla qualità dell’acqua di uso umano e dal suo corretto utilizzo. Questi obiettivi strategici della politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli, come illustrato nel proseguo, andranno a incidere sulle seguenti macroaree: 
1. prevenzione; 
2. comunicazione; 
3. politiche in materia di ricerca sanitaria; 
4. politiche sanitarie internazionali; 
5. promozione della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria; 
6. sistema informativo e statistico sanitario; 
7. dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario; 
8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti; 
9. politiche per l’efficienza gestionale.
Qui potete trovare il documento integrale:

POCHI SANNO COSA E' IL CNEL MA POCHISSIMI CHE HA SEDE A ROMA NELLA PRESTIGIOSA VILLA LUBIN

Crozza, affresco nella sede del CNEL
Ma chi era Lubin ? David Lubin era nato nel 1849 da un commerciante di origine ebraica in un paese polacco poco distante da Cracovia. Nel 1855, a seguito delle persecuzioni razziali, la famiglia Lubin fu
costretta ad emigrare negli Stati Uniti. Al termine della guerra di secessione, la vita di Lubin seguì,
come quella di tanti americani negli anni della ricostruzione seguiti alla fine della guerra civile un percorso duro e avventuroso: orafo a New York, poi falegname a Los Angeles, quindi cercatore d’oro in Arizona, Lubin perse tutti i suoi averi nel grande incendio di Chicago del 1871, ma  trovò un lavoro come rappresentante di lampadari, inventò una lampada a petrolio anti esplosione e mise a punto una macchina agricola che porta il suo nome. Da questo momento, la sua ascesa proseguì senza interruzioni. Nel 1874 aprì il primo magazzino popolare a Sacramento e dieci anni più tardi era proprietario di un’intera catena di grandi magazzini. Nel 1884, ormai senza problemi finanziari, intraprese un viaggio intorno al mondo; in Palestina rimase profondamente colpito dalle prime esperienze di colonie agricole realizzate da Theodor Herzl, e da qui nacque il suo interesse per l’agricoltura ed ipotizzò un organismo che si potesse occupare a livello mondiale di governare la produzione e la distribuzione agricola, ma non trovò ascolto negli USA per cui vene in Europa e nel 1904 riuscì a parlare con il Re d'Italia al quale propose di farsi promotore della costituzione dell’istituto Internazionale di Agricoltura
Come sede fu deciso di costruire un nuovo edificio all’interno di Villa Borghese.
Tra i compiti dell’Istituto c’erano quelli di raccogliere dati e statistiche concernenti l’agricoltura, la zootecnia e il commercio dei prodotti agricoli, studiare le malattie dei vegetali, affrontare le questioni riguardanti la cooperazione e il credito agrario, sottoporre all’attenzione dei Governi i provvedimenti atti a proteggere gli interessi degli agricoltori e e promuovere il miglioramento delle loro condizioni.
Nel 1912 l’I.I.A. cominciò a pubblicare i suoi annuari e la bontà dell’intuizione di Lubin ebbe una importante conferma nel 1915, quando, in piena guerra mondiale, tutti i belligeranti, di entrambe le parti, cooperarono a fissare la metodologia per stabilire semestralmente i bilanci dei cereali.
David Lubin morì a Roma il 2 gennaio 1919, stroncato dalla spagnola.
Nel 1936 lo Stato italiano compì un atto doveroso, quello di intitolare a David Lubin il viale di accesso alla sede dell’Istituto. 
Al termine della seconda guerra mondiale Franklin Delano Roosevelt si fece promotore di una conferenza che gettò le basi per la carta costitutiva della “Food and Agriculture Organization” (F.A.O.), che venne firmata il 16 ottobre 1945 a Quebec, in Canada. Alla nuova organizzazione ‐ la cui sede venne collocata a Washington ‐ l’Italia aderì il 3 settembre 1946.
Nel marzo del 1946 la XVI Assemblea dell’I.I.A. decise il trasferimento alla F.A.O.dell’Istituto, il cui atto finale finale fu la redazione dell’Annuario dell’Agricoltura del 1947, pubblicato con la doppia denominazione I.I.A. ‐ F.A.O. Nel 1951, infine, la F.A.O. venne trasferita a Roma, insediandosi nel palazzo che avrebbe dovuto diventare la sede del Ministero delle Colonie.
Villa Lubin, tornata così di proprietà dello Stato Italiano, nel 1958 viene assegnata al CNEL, istituito con legge del 3 gennaio 1957, n. 33. Il 20 febbraio 1958 fu insediato il primo Consiglio del CNEL di cui era stato nominato Presidente Meuccio Ruini.
(notizie tratte dal sito web del CNEL)

domenica 27 novembre 2016

IL 30 NOVEMBRE L'ISPRA PRESENTA IL NUOVO RAPPORTO SUI RIFIUTI URBANI

L' Istituto per la protezione e la ricerca ambientale presenterà il 30 novembre, dalle 14 alle 17:30, a Roma, presso l'Auditorium di via Capitan Bavastro il nuovo Rapporto Rifiuti Urbani, giunto alla sua diciottesima edizione, frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Servizio Rifiuti dell’ISPRA, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall’art. 189 del d.lgs. n. 152/2006. 
Attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo sui rifiuti, si intende fornire un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, per monitorarne l’efficacia, introducendo, se necessario, eventuali misure correttive.
Il Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2016 fornisce i dati, aggiornati all’anno 2015, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario.
Qui sopra trovate il programma.

L'IPASVI PRESENTA IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFERMIERI

Dopo sette anni dall'ultimo aggiornamento ieri i Preisdenti dei 103 collegi provinciali della federazione dei Collegi Provinciali degli infermieri hanno approvato le nuove regole della professione; il nuovo Codice deontologico che farà da guida alla professione nei prossimi anni.  
Secondo quanto si legge nel comunicato dell'IPASVI Il nuovo Codice ha come principi basilari la massima trasparenza e condivisione,  
La loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale: avvertimento, censura, sospensione fino a sei mesi e radiazione sono i rischi per chi non rispetta le regole deontologiche della professione.
Il denominatore e l’obiettivo comune dei 40 articoli che compongono il nuovo testo sono il bene e il rispetto della persona assistita, della sua volontà e dei suoi diritti, privacy compresa e della sua famiglia. Come specificato fin dai primi articoli infatti: “L’infermiere persegue l’ideale di servizio orientando il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività”. Non solo: “L’infermiere cura e si prende cura, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’uguaglianza della persona assistita, delle sue scelte di vita e della sua concezione di salute e di benessere”.
Tra le maggiori novità del codice, quelle che riflettono il nuovo ruolo professionale sia a livello di management che clinico, assunto dagli infermieri all’interno delle strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera professione. L’infermiere “partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte”. Inoltre, se l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con i propri principi e valori e/o con le norme della professione, l’infermiere proporrà soluzioni alternative e se necessario si avvarrà della clausola di coscienza.
Il nuovo Codice inquadra la crescita professionale in vista con il nuovo contratto e prevede che l’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento e/o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti, presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a disposizione della propria, delle altre comunità professionali e delle istituzioni. Ma riconosce anche che l'interazione e l'integrazione intra e inter professionale sono fondamentali per rispondere alle richieste della persona. E l’infermiere inoltre ha anche l’obbligo di concorrere alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita e formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni. 
Tra le previsioni del Codice, l’educazione sanitaria per i cittadini e la promozione di stili di vita sani, la ricerca e la sperimentazione, ma anche, per gli infermieri, gli obblighi di formazione e di educazione continua, argomento questo che per la prima volta entra a pieno titolo in un Codice deontologico.
Molto importante è l'indicazione che l'infermiere è garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono, se rileva privazioni o maltrattamenti li segnala all’autorità competente e si attiva perché ci sia un rapido intervento. E dal punto di vista professionale denuncia e segnala assieme al Collegio, l’abusivismo e le attività di cura e assistenza prive di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati.
Nel Codice c’è un chiaro riferimento alla comunicazione., anche informatica: correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità sono obblighi che l’infermiere deve rispettare.
Un capitolo importante è anche quello del fine vita: l’obbligo deontologico è di assistere la persona fino al termine della vita, tutelandone la volontà di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita e sostiene i familiari e le persone di riferimento nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.
I prossimi passaggi prevedono, dopo la prima lettura da parte dei presidenti dei Collegi, riferimento territoriale della professione, del testo predisposto dalla Commissione ad hoc della Federazione anche con il supporto di esperti esterni (avvocato, magistrato eticista), una consultazione pubblica con i 440mila iscritti nei primi mesi del 2017, secondo le regole (linee guida) e le raccomandazioni dettate dalla Funzione pubblica. Saranno interrogate anche le associazioni infermieristiche e i cittadini. I Collegi provinciali trasmetteranno poi alla Federazione la rielaborazione del materiale e dei suggerimenti pervenuti, per giungere all’approvazione definitiva e all’entrata in vigore delle nuove regole che governeranno i prossimi anni della professione infermieristica.
Il testo del nuovo Codice lo torvate qui:
http://www.ipasvi.it/archivio_news/attualita/1965/Codice%20Deontologico%20infermieri%202016.pdf

CAMERA DEI DEPUTATI : OGGI LA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI SVOLGERA' AUDIZIONI DI ESPERTI SUI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)

Questa settimana il Senato non terrà seduta poiché molti dei suoi componenti sono impegnati con la campagna referendaria. 
La Commissione affari sociali della Camera dei deputati  svolgerà le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358):
  • ore 10 Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo (Sinpe), Associazione medici diabetologi (Amd) e Associazione italiana fisioterapisti (Aifi);
  • ore 11 Giuseppe Limongelli, esperto di malattie ereditarie e di malattie rare cardiovascolari, e Gavino Maciocco, promotore e coordinatore del progetto Salute internazionale;
  • ore 11.40 Società italiana di ematologia (Sie) e Uniamo-Federazione italiana malattie rare;
  • ore 12.20 Fondazione promozione sociale e del Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (Csa);
  • ore 16.10 Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina presso l'Università Tor Vergata di Roma;
  • ore 16.30 Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea e la promozione dell'appropriatezza del Servizio sanitario nazionale e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea;
  • ore 17.10 Associazione Luca Coscioni.
Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta webtv. 

LA SPESA SOCIALE PRO CAPITE DEL 2014 NELLE PIU' GRANDI CITTA' D'ITALIA

Dati raccolti ed elaborati da Openpolis
Ancora un rapporto di Openpolis bilanci, questa volta l'indagine riguarda la spesa sociale pro capite.
Tra le città con oltre 200mila abitanti, Trieste si conferma prima in classifica con 461,03 euro pro capite, tutto sommato in linea con i 464,92 euro registrati l’anno precedente. 
Mantiene il secondo posto Venezia, nonostante la spesa sociale nella città lagunare scenda da 331,59 euro a 304,96 per abitante. 
Torino sale in terza posizione con 293,3 euro (quinto posto nel 2013), e anche Bologna cresce fino al quarto posto, con 292,35 euro spesi nel sociale per ogni residente. 
In un anno Milano scende dal terzo al quinto posto, con 287,36 euro pro capite. Solo al settimo posto la città di Roma a dimostrazione della scarsa attenzione a questo tema da parte della passata amministrazione con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Nelle ultime tre posizioni Napoli (con 157,26 euro pro capite) e Genova (133,18 euro) e Palermo, ultima classificata tra le città con oltre 200mila abitanti, con 74,3 euro per ogni abitante.

sabato 26 novembre 2016

PUBBLICATO OGGI IL NUOVO DECRETO SULLA SCIA

Sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre è stato pubblicato il D.lgs 25 novembre 2016, n. 222, recante l' individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. 
Per quanto riguarda la materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.
Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni. 
Chi vuole approfondire trova quiil testo del decreto:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20161126&numeroGazzetta=277&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=52&estensione=pdf&edizione=0

PUBBLICATA LA NUOVA LEGGE SUL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre è stata pubblicata la legge 14 novembre 2016, n. 220. Disciplina del cinema e dell’audiovisivo. 
Si tratta di un testo di legge che, per la prima volta dal 1949, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori. Inoltre, è prevista la delega per il riordino dello spettacolo dal vivo. Si tratta di una legge molto attesa dalle donne e dagli uomini del cinema.
La legge si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento statale in tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico costituisce il livello di governo più adeguato per la disciplina della materia (sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005). Il testo peraltro, in più punti, tiene conto del necessario coinvolgimento degli enti di livello territoriale, sotto il profilo sia organizzativo sia procedimentale.
Le linee di intervento previste sono sei:
1) l'istituzione di un «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato a sostenere gli interventi previsti dal disegno di legge, ed alimentato -- così come avviene nell'ordinamento francese, secondo quanto disposto con il Code du cinéma et de l'image animée -- direttamente, in misura comunque non inferiore a 450 milioni di euro annui, da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un «autofinanziamento» della filiera produttiva;
2) il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il tax credit: sono previste sei ipotesi di credito di imposta, volte ad incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva e a favorire l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi; sono altresì rafforzati i contributi di tipo automatico;
3) la conseguente riduzione della percentuale di contributi selettivi, che costituirà, al massimo, il 15 per cento degli importi erogati con il citato «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; sono altresì abolite le commissioni ministeriali che avevano il compito di stabilire la misura dei contributi riconosciuti alle imprese;
4) la valorizzazione delle sale cinematografiche, da perseguire prevedendo la possibilità di introdurre, con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali;
5) il riordino normativo, mediante deleghe legislative, di importanti settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo;
6) la profonda riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un «Codice dello spettacolo», con l'introduzione di nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente, così da conferire al settore, con particolare riguardo al sostegno dello Stato, un nuovo e più organico assetto, ispirato, tra l'altro, ai princìpi della semplificazione delle procedure amministrative e della razionalizzazione della spesa, e volto a incentivare la qualità artistico-culturale delle attività nonché migliorare la fruizione delle stesse da parte della collettività.

AUMENTATO IL FONDO PER LA POVERTA' PER L'ANNO 2017 DI ALTRI 150 MILIONI

Tra le note positive della legge di bilancio 2017 approvata ieri c'è l'aumento del  "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"
Infatti la legge prevede al comma 238 dell'art. 1 che lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
Il comma 386 della legge 208/2015 prevedeva che per l'anno 2017 il fondo da 600 milioni dovesse passare a mille milioni di euro, ora quindi dovrebbe essere di 1150 milioni. 
L’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

SENZA INTESA CON LE REGIONI LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA, UNO DEI CAVALLI DI BATTAGLIA DEL GOVERNO SI INCAGLIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Uno dei problemi che saltano agli occhi leggendo la legge 124/2015 che ieri è stata in parte dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale riguarda il fatto che di fatto contiene una lunga serie di deleghe legislative investono, in particolare, i seguenti ambiti: codice dell'amministrazione digitale; conferenza di servizi; segnalazione certificata inizio attività; trasparenza delle p.a.; Freedom of information act; diritto di accesso dei parlamentari ai dati delle p.a.; piani e responsabili anti-corruzione; white list antimafia; intercettazioni; ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio, organizzazione dei ministeri, agenzie governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta collaborazione dei ministri; riorganizzazione delle funzioni e del personale delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi di polizia provinciale, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112; Pubblico registro automobilistico; prefetture-UTG; ordinamento sportivo; autorità portuali; camere di commercio; dirigenza pubblica, valutazione dei rendimenti; segretari comunali e provinciali; dirigenti sanitari; enti pubblici di ricerca; lavoro pubblico; società partecipate da pubbliche amministrazioni; servizi pubblici locali; procedimenti giurisdizionali della Corte di conti; modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.
Una metodologia, questa avallata dal Parlamento, con cui di fatto il potere legislativo delega all'esecutivo l'approvazione di decreti legislativi delegati che peraltro dovrebbero essere contenuti entro i principi e i paletti fissati dalla legge di delega, ma che in buona sostanza sfugge poi ad un effettivo controllo.
Questa prassi oramai ampiamente diffusa viene ad aggiungersi alla lunga lista di trattati internazionali firmati dal Governo per i quali il Parlamento è costretto solamente a dare il proprio consenso.
Ma non finisce qui, perché dobbiamo aggiungere i Decreti leggi, altro strumento utilizzato dal Governo per imporre la propria volontà costringendo le Camere ad approvare entro un tempo ristretto atti già adottati ed esecutivi a pena di decadenza se non vengono approvati entro i 60 giorni.
Infine ci sono tutte le leggi e leggine spesso importanti ma talora di poco conto sulle quali il Governo pone la fiducia costringendo la maggioranza a votare compatta ed impedendo qualsivoglia dibattito.
Da ieri leggo sulla stampa divampano le discussioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 pubblicata nel tardo pomeriggio che ha tra l'altro sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Qualcuno si è lamentato per la litigiosità delle regioni e per i cavilli della burocrazia (quando non si sa che dire i politici se la prendono con gli uffici) , ma il fatto è che il testo degli articoli incriminati è una evidente forzatura fatta in maniera consapevole, trattandosi infatti di materia ampiamente nota e per la quale non era necessario comunque precisare le modalità della procedura da seguire essendo questa prevista da altra legge applicata in maniera costante dalla Conferenza Stato regioni. Quindi non si tratta di un errore (peraltro ripetuto più volte), ma di un tentativo  deliberato di alterare il rapporto paritario con le regioni sulla materia di legislazione concorrente.
Una vera e propria scivolata. Questo come se qualcuno fosse insofferente della nostra Costituzione.
Ritengo che le regioni siano dalla parte della ragione in quanto, almeno fino a che resterà in vigore questa Costituzione, che prevede la legislazione concorrente tra Stato e regioni, il Governo non può che rispettarla in quanto ogni comportamento sarebbe censurabile.
In questi ultimi anni la Conferenza Stato regioni ha consentito una crescita costruttiva dei rapporti partecipando anche al miglioramento di numerosi provvedimenti predisposti dal Governo.
Pertanto se al momento c'è qualcuno dalla parte del torto è il Governo, come giustamente ha deciso la Corte.

venerdì 25 novembre 2016

APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO 2017 CON L'ENNESIMO VOTO DI FIDUCIA

Ieri, seguendo una procedura irrituale e in contrasto con il regolamento il governo ha posto (per l'ennesima volta) la fiducia alla Camera sulla manovra di bilancio 2017 senza rispettare le 24 ore di preavviso.
A prendere la parola, in Aula è stata la ministra dei Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, la quale ha precisato che la fiducia sarebbe stata su un testo che rispecchia il lavoro svolto dalla commissione Bilancio.
Ancora una volta il Governo ha ottenuto la fiducia e la Camera l'ha concessa con 348 voti a favore e 144 contrari.
Il testo approvato lo trovate qui:
Appena possibile troverete qui un commento delle scelte introdotte.

IL TENTATIVO STRISCIANTE DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE FUORI DELLE SEDI PREVISTE

Già in occasione dell'approvazione della legge 56/2014 abbiamo assistito ad un comportamento evolutivo della maggioranza che ha ritenuto di ipotizzare e avviare la soppressione delle amministrazioni provinciali quando queste erano ancora saldamente previste dal titolo V della Costituzione.
Ora dall'esame della vicenda della riforma della pubblica amministrazione e grazie alla recente sentenza n. 215/2016 abbiamo potuto verificare un altro momento di interpretazione innovativa della Costituzione che ha portato a stravolgere il contenuto stesso dei rapporti della legislazione concorrente tra Stato e Regioni voluta dalla legge costituzionale n. 3/2001 e che prevede su determinate materie l'intesa tra Stato e regioni. 
Ma questa tecnica strisciante di modifiche sottile dei contenuti delle norme è stata estesa anche a livelli più bassi per quanto riguarda ad esempio alcuni rapporti con le forze sociali.
Bene ha fatto la Corte Costituzionale a richiamare il Governo su questo punto, ma forse ci avrebbe dovuto pensare qualcun altro, prima di arrivare a questo punto. 
La pubblica amministrazione è una organizzazione delicata, che deve senza dubbio essere aggiornata al più presto ma, proprio per raggiungere questo obiettivi occorre rispettare le norme oggi vigenti , non quelle che sono ancora nel limbo rosato di qualche ministro.
Oramai il pasticcio purtroppo è fatto e rischiano di saltare importanti provvedimenti tra i quali tutto il corpo della dirigenza pubblica per non parlare dei procedimenti, dei servizi pubblici, delle società partecipate; questioni su cui si è forse voluto accelerare troppo i tempi senza fare attenzione appunto agli aspetti procedurali che spesso non sono solo inutili formalismi.
Con la proposta di riforma costituzionale sottoposta a referendum il 4 dicembre prossimo si vuole sopprimere la legislazione concorrente le cui procedure sono tanto sofferte da questo Governo, ma rispettata e apprezzata da tutti quelli che l'hanno preceduto che si sono avvalsi dell'esperienza e del contributo spesso prezioso delle regioni nella costruzione di norme più rispettose delle problematiche locali. Potrebbe darsi che questo non sia un bene e questa sentenza cerca di farlo comprendere.
La responsabilità di questa situazione è della maggioranza ma anche di certe opposizioni che non hanno saputo o voluto contrastare adeguatamente questa tendenza.
I cittadini in tutte queste vicende si sentono emarginati non potendo partecipare ma dovendo subire già ora quelli che saranno i risultati di questa riforma abortita con le province private di fondi e che da tempo non sono più in grado di assicurare certi servizi, i nuovi enti di area vasta che dovrebbero partire se vince il Sì al referendum, ma che devono essere ancora costruiti da zero, ecc... 

  

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BOCCIATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Come una bomba di inusitata potenza è esplosa ieri la notizia della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/2016 sul ricorso della regione Veneto contro la riforma della pubblica amministrazione; una sentenza che ha accolto le ragioni della parte ricorrente giudicando incostituzionale la procedura prevista nella legge 124/2016 proposta dal Governo per modificare la pubblica amministrazione. in quanto anziché delle "intese" si parla di "parere", per cui tra stato e regioni non sono intervenute delle intese, ma è solo stato sentito il loro parere, per cui il Governo è andato avanti anche se questo era contrario. La Corte per sviluppare la propria analisi ha provveduto in primo luogo ad esaminare le materie contenute nella legge delega per verificare se rientrassero tre le materie che in base alla Costituzione vigente sono di competenza dello Stato ovvero facessero parte di quelle materie inserite nella legislazione concorrente per le quali è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.
Già in precedenti occasioni, la Corte ha ritenuto che il legislatore statale debba vincolare l’attuazione della propria normativa al raggiungimento di un’intesa, basata sulla reiterazione delle trattative al fine del raggiungimento di un esito consensuale, nella sede della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, a seconda che siano in discussione solo interessi e competenze statali e regionali o anche degli enti locali. Nella giurisprudenza della Corte le Conferenze sono ritenute una delle sedi più qualificate per realizzare la leale collaborazione e consentire, in specie, alle Regioni di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale.
Ora in questa sentenza la Corte afferma – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente –che l’intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.
In particolare e con riguardo, invece, alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art.11), la Corte costituzionale ha ravvisato un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalità di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi (aspetti inerenti all’organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale), dall’altro, di regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti (aspetti inerenti al rapporto di lavoro privatizzato e quindi riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di competenza statale). Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. Anche la sede individuata dalle norme impugnate non è idonea, dal momento che le norme impugnate toccano sfere di competenza esclusivamente statali e regionali. Il luogo idoneo per l’intesa è, dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata.
La Corte ha circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme attuative. Le pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa. Le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell'esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.
Una lezione dura non solo per chi ha ritenuto di volgere a proprio favore procedure e previste dalla Costituzione che fino ad ora hanno assicurato un contributo costruttivo da parte delle regioni correggendo spesso errori del Governo, ma anche per gran parte delle opposizioni che siedono in Parlamento e delle altre regioni che non hanno saputo o ritenuto accorgersi di questo stravolgimento della Costituzione. 
A titolo di cronaca il Senato approvò il provvedimento in via definitiva con 145 voti favorevoli e 97 contrari, su 243 presenti.
I decreti delegati fin qui emanati sono a rischio e così pure quelli approvati sul filo di lana il 24 novembre scorso due dei quali: quello sulla dirigenza pubblica e quello sui servizi pubblici locali sono stati, di fatto, già ritirati.
Ma oramai non c'è più tempo per le modifiche dato che la delega è scaduta
La sentenza è reperibile sul sito della Corte Costituzionale  http://www.cortecostituzionale.it/