La Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con deliberazione n. 12 del 2 novembre 2016 ha preso in esame lo stato di attuazione dei poli logistici del welfare che erano previsti addirittura dalla legge 172/2009 istitutiva del Ministero della salute.
In particolare la Corte ha detto che:
Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono piuttosto critiche:
I tentativi effettuati per la realizzazione del modello organizzativo dei Poli integrati sono falliti per motivi che non attengono tanto alla bontà dello stesso e neppure alla validità degli obiettivi perseguiti dal Progetto, quanto, piuttosto, ad aspetti di carattere organizzativo, legati alla necessità di coordinare le strutture ministeriali con quelle degli enti previdenziali vigilati e di guidarle verso la realizzazione di obiettivi comuni, per il cui conseguimento si sarebbe resa necessaria, anche da parte dei suddetti enti, la rinuncia ad una parte delle proprie prerogative istituzionali e soprattutto della propria autonomia. In tutto ciò, un ruolo determinante è stato ricoperto dall’Agenzia del demanio, chiamata a svolgere funzioni che si sono via via evolute nel corso del periodo considerato, ma che hanno sempre inciso profondamente sull’iter realizzativo delle sinergie e delle Case del welfare. Si intende fare riferimento ovviamente alla funzione di rilascio di nulla osta sulla congruità del canone da corrispondere all’ente titolare dell’immobile, alla luce dei vincoli di riduzione della spesa disposti dalle norme in materia di spending review. Proprio la mancanza di intese fra le amministrazioni interessate è stata alla base, nella maggior parte dei casi, del fallimento dei tentativi effettuati, che si sono arenati sull’importo pattuito per il canone di locazione, come pure sull’indisponibilità degli immobili individuati anche nel caso in cui gli stessi fossero stati sottoposti a lavori di adeguamento per la nuova destinazione d’uso. 14. Conclusivamente, la Sezione rileva che l’amministrazione dovrà individuare per l’attuazione del Piano di razionalizzazione degli spazi 2015, che, alla luce della mancata realizzazione del Progetto “Poli logistici integrati”, ha sostituito complessivamente le finalità dallo stesso perseguite, tempistiche quanto più possibile concretamente attuabili.
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