giovedì 24 novembre 2016

IL CONSIGLIO DI STATO DECIDENDO IN VIA DEFINITIVA HA DATO RAGIONE ALLA SIS PER LA GARA DEI PARCHEGGI DEL COMUNE DI SABAUDIA

Il Consiglio di Stato, Sezione V,  ha posto la parola fine alla vertenza relativa alla gara per la concessione del servizio di sosta del Comune di Sabaudia con la sentenza n. 4916 depositata il 23 novembre. 
Il ricorso al Consiglio di Stato era stato presentato dalla società SIGI  Servizi srl contro il Comune di Sabaudia e la società SIS srl  per la riforma della precedente sentenza del TAR di Latina. 
La decisione è stata molto argomentata. oggetto del giudizio era l’appalto per "l'affidamento della concessione del servizio di gestione di parcheggi a pagamento, anche da realizzare, compresa fornitura, installazione, manutenzione e gestione convenzionata parcometri, ausiliari del traffico e gestione multe CdS", indetto dal Settore Finanze e Tributi del Comune di Sabaudia con deliberazione n. 45 del 12 marzo 2015, per la durata di dodici anni, da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con valore del servizio stimato in circa 10.800.000,00 Euro.
Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 18 marzo 2015 e sulla GURI in data 20 aprile 2015.
Il Consiglio di Stato pur avendo respinto numerose eccezioni sollevate dalla SIS ha ritenuto che la SIGI non ha soddisfatto il requisito di gara originario dei 1.500 stalli previsto dal bando, dal momento che l'avviso datato 9 maggio 2015, con cui il Comune ha inteso modificare la lex specialis di gara, riducendo tale misura a 1.000 stalli, è da considerarsi illegittimo.
Sono, infatti, illegittime tutte le modifiche od integrazioni della lex specialis che non hanno goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara, con la conseguenza che deve continuare a farsi riferimento al requisito di 1.500 stalli, non soddisfatto dall'aggiudicataria.
Conclusivamente l’appello è stato respinto, in quanto infondato.
Dalla lettura della sentenza si rilevano comunque gli errori dell'ufficio del Comune; ancora una volta desidero ribadire l'urgenza di applicare il D.lgs 50/2016 affidando per il nuovo anno la gara all'ente aggregatore competente.
Il testo integrale della sentenza che è molto argomentata lo trovate qui

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