venerdì 25 novembre 2016

L'ANAC HA ADOTTATO UN NUOVO REGOLAMENTO

Il Consiglio dell'ANAC nella seduta del 16 novembre ha approvato il nuovo Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.
Il regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’ufficio competente dell’istruttoria per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all'interno dell’Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti. Il responsabile del procedimento deve assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell’istruttoria, garantendo il contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa dei soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.
L’Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell’attività della Guardia di Finanza, d’ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l’esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell’Amministrazione o dell’ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell’art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell’Ufficio.
Il Responsabile della trasparenza e l'OIV o l’Organismo con funzioni analoghe, danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell’Autorità, indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'Autorità i dati identificativi, l’indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l’indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti all'Amministrazione/Ente.
Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, l’ufficio dispone l’archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione di un report mensile.
Per leggere il testo completo del regolamento leggete qui:

Nessun commento:

Posta un commento