venerdì 4 novembre 2016

LA PRESCRIZIONE

Il tema della prescrizione dei reati è ampiamente dibattuto da tempo anche a causa della eccessiva durata dei processi e quindi del numero rilevante di procedimenti che si chiudono proprio a causa dell'applicazione dell'istituto della prescrizione.
Il Parlamento deve provvedere a modificare la normativa sulla prescrizione che, così come è strutturata adesso è assolutamente inadeguata. 
È all’esame dell’Aula del Senato il disegno di legge 1844 d’iniziativa dei deputati Ferranti, Verini, Mattiello ed altri che dovrebbe risolvere alla radice il problema, ma che incontra resistenze per completare il proprio iter;
Dal dossier del Senato leggiamo che in particolare "l'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 159 del codice penale, il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:
- autorizzazione a procedere;
- deferimento della questione ad altro giudizio;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
L’istituto della sospensione della prescrizione trova la sua ratio nella forzata inattività cui è costretto l’organo procedente: se la prescrizione ha l’effetto di elidere la possibilità di far valere la pretesa punitiva dello Stato contro l’autore di un determinato reato, è logico che essa può operare se ed in quanto la pretesa punitiva possa essere esercitata durante tutto il periodo cui tale esercizio sia possibile; ne consegue che, ove vi siano delle cause che impediscano l’esercizio dell’azione e/o del procedimento penale, il decorso del termine si deve arrestare fino a quando la causa anzidetta non sia rimossa.
In primo luogo la lettera a) interviene sul primo comma dell’articolo 159 del codice penale anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell’articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi (lettera c) e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione (numero 1 della lettera a).
La disposizione inoltre inserisce tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: a) per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi); b) per perizie di particolare complessità (termine massimo di sospensione pari a 3 mesi); c) per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice (numero 2 della lettera a).
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge poi tre nuovi commi all’articolo 159 citato, con i quali vengono introdotti ancora ulteriori casi di sospensione della prescrizione.
Si prevede in particolare che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 2 anni; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno.
In entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti dall'articolo 544 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni).
La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di due anni (per il giudizio d'appello) e di un anno (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice, assenza dell'imputato), il termine è conseguentemente prolungato.
In proposito è opportuno segnalare come il disegno di legge con riguardo alle modifiche relative alla disciplina delle cause di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 159 c.p. riprenda in larga parte gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiorella e nominata alla fine del 2012.
Il testo del disegno di legge lo trovate qui:

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