lunedì 14 novembre 2016

LA REGIONE LAZIO HA APPORVATO LA LEGGE PER VALORIZZARE E SOSTENERE I PRODOTTI DI QUALITA' A KM ZERO !


Il Consiglio regionale il 12 ottobre 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: “DISPOSIZIONI PER VALORIZZARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI QUALITA’ PROVENIENTI DA FILIERA CORTA” 
Dal testo della legge apprendiamo che la Regione promuove e sostiene la produzione, la valorizzazione qualitativa, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, alimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca, provenienti da filiera corta, intesi anche quale ulteriore elemento per la tutela della salute e il benessere dei cittadini, assicurando ai consumatori la maggiore trasparenza possibile sui prezzi ed un’adeguata informazione sull’origine e sulla specificità di tali prodotti, nel rispetto dei più elevati parametri di sostenibilità ambientale, eticità, salubrità e legalità ed escludendo, in ogni caso, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). 
Ferme restando la normativa in materia di sicurezza alimentare, la Regione definisce “prodotti provenienti da filiera corta” i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si producono meno di 25 chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata e che rientrano in una o più delle seguenti categorie: 
a) i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); 
b) i prodotti stagionali, come definiti dal calendario individuato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione, a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; 
c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale calcolata e certificata da parte terza, secondo le modalità di calcolo dell’indice di sostenibilità ambientale  in base alla metodologia Life cycle assessment (LCA) o metodo internazionale riconosciuto equivalente; 
d) i prodotti di qualità, intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o di una indicazione di origine (prodotti di denominazione origine protetta “DOP” e di indicazione geografica protetta “IGP”, vini di denominazione di origine controllata “DOC” e di denominazione di origine controllata e garantita “DOCG”), le specialità tradizionali garantite (STG) ed i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica; 
e) i prodotti che beneficiano dell’uso del nome e dell’emblema di un’area naturale protetta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ovvero ai sensi della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette; 
f) i prodotti ottenuti attraverso l’uso delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001) ovvero ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario; 
g) i prodotti agricoli e agroalimentari che beneficiano dell’uso del marchio collettivo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche; 
h) i prodotti ittici “a miglio zero” ovvero i prodotti freschi pescati in acque interne, in aree di pesca locali ovvero nei settori marittimi corrispondenti ai siti di sbarco e venduti dalle imprese ittiche o dalle cooperative di pescatori nei porti di residenza; 
i) i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle carni di selvatici catturati.
Il testo della legge, di prossima pubblicazione lo trovate qui.

Nessun commento:

Posta un commento