Ora con una nuova sentenza (n. 177/2016 della sezione giurisdizionale del lazio) viene ribadito in via generale che l’art. 183 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. In sostanza l’ordinamento degli enti locali richiede espressamente per l’assunzione dell’impegno di spesa (prima fase della gestione della spesa: art. 182 d.lgs 267/2000) la costituzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionatasi a carico dell’ente; gli impegni devono dunque essere sorretti dall’esistenza di un previo rapporto obbligatorio, per cui è necessario che siano individuati il creditore ed il debitore e determinato (o comunque determinabile) l’oggetto dell’obbligazione; pertanto la possibilità di adottare una determina di impegno in difetto dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione che ne funge da titolo è prevista dalla legge soltanto in casi eccezionali (cfr. art. 183 c. 5 sui c.d. impegni automatici).
La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di gestione della spesa attraverso la quale, in base dei documenti e dei titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto (art. 184 d.lgs 267/2000); l’attività di liquidazione deve quindi essere preceduta da un’istruttoria tecnico contabile sulla documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, l’accertamento della regolarità della prestazione e della corretta esecuzione della stessa, la sua rispondenza a requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini e condizioni precedentemente pattuite; solo a seguito di detto controllo di regolarità il responsabile del servizio forma una determinazione con cui procede a liquidare la somma da corrispondere al creditore; segue il visto del responsabile del servizio finanziario ( artt. 184 e 151 c. 4 d.lgs 267/2000) che attesta la sufficienza dei fondi, in relazione alle entrate e agli equilibri di bilancio, rispetto alla somma liquidata.
Quanto ai soggetti legittimati ad avviare e completare le procedure di spesa, è stato richiamato il principio della distinzione funzionale tra politica ed amministrazione (art. 107 d.lgs 267/2000), per cui spettano agli organi di governo dell’ente i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo nonché di definizione di programmi ed obiettivi, mentre compete ai dirigenti la gestione amministrativa che si realizza con l’attribuzione ai medesimi delle risorse di bilancio.
Le delibere adottate dagli organi politici con cui si approvano gli atti di programmazione finanziaria (bilancio, P.E.G.), si limitano ad intervenire in una fase di indirizzo e programmazione antecedente la fase gestoria delle spese, la quale inizia con l’atto di impegno, di esclusiva competenza della dirigenza che dispone di un autonomo potere di spesa per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi degli organi politici. Ne consegue che, per quanto attiene più specificamente alla fattispecie in esame, rientrano nei poteri gestionali dei dirigenti responsabili tutte le verifiche attinenti la regolare assunzione di obbligazioni a carico dell’ente per spese di rappresentanza sotto il profilo dell’oggetto, della causa e dei soggetti del rapporto obbligatorio, a fortiori tenendo presenti le indicate caratteristiche di discrezionalità ed eccezionalità che connotano tale tipologia di spese.
La sentenza la trovate qui:
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