giovedì 10 novembre 2016

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE : LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

In questi giorni molti cercano di mostrare i cambiamenti che si verrebbero a creare a livello di enti territoriali se al referendum vincesse il SI e fosse confermata la riforma (l'ennesima della Costituzione voluta dall'attuale Presidente del Consiglio. Per cercare di illustrare meglio i cambiamenti sono stati pubblicati alcuni testi del nuovo testo della Costituzione messo a confronto con quello vigente.
Il problema è che nessuno ha pensato a mettere a confronto il nuovo testo con quello approvato nel 1947 e che in questi anni ha subito molte modifiche, non tutte condivisibili.
Ma andiamo per ordine: il Titolo V era  intitolato : Le regioni, le Province, i Comuni, mentre nelle nuova versione il titolo è: "Le Regioni, le Città Metropolitane e i Comuni". 
ART-114 (1947)
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni
ART.114 (NUOVO) 
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Commento: se il titolo parla di Regioni, Città metropolitane e comuni, non si comprende perché debba essere ricordato che esiste anche lo Stato, quasi ci sia il timore che qualcuno possa dimenticarsene? Scompaiono le province, ma già tutti dicono che sarà creato un ente intermedio "l'area vasta", di fatto già esistente ad esempio in Toscana, per la gestione in service, cioè in maniera centralizzata  di molti servizi dei Comuni come le gare, i servizi pubblici ed altre funzioni altrimenti troppo costose per essere gestite a livello locale, nulla si crea e nulla si distrugge....ma allora tutti i risparmi? 
ART.115 (1947)
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione.
ART.115 (abrogato dalla legge 3/2001)
Commento: le modifiche qui son frutto della modifica fatta nel 2001 con la legge costituzionale n.3
ART.116 (1947)
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali
ART.116 (NUOVO)
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente
alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
Commento: Questo articolo nel 1947 fu il frutto della situazione esistente all'epoca e delle minacce di separatismo che venivano dal Trentino Alto Adige e dalla Sicilia, qui si incentiva la spinta autonomistica anche di altre regioni minando l'unità dello Stato. La possibilità di concedere anche ad altre regioni particolari forme di autonomia rappresenta un ulteriore cedimento a interessi locali. 
ART. 117  (1947)
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme
per la loro attuazione.
ART 117 (NUOVO)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico
locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali  della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione
esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Commento: nel testo originario le regioni a Statuto ordinario potevano legiferare entro i limiti delle leggi di principio dettate dallo Stato che rappresentavano delle vere e proprie leggi "cornice" a somiglianza di quanto avveniva in Francia, Gran Bretagna e Germania. Ora viene invece ad essere introdotta una legislazione ."esclusiva" dello stato su moltissime materie, non solo eliminando il federalismo introdotto dalla legge costituzionale n, 3/2001, ma addirittura prevedendo norme più accentratrici di quanto previsto dal testo originario. Questo mentre poi alle regioni a statuto speciale si concede sempre maggiore autonomia,. Manca una visione d'insieme ed è evidente il tentativo di accontentare vari gruppi di pressione. Nel complesso c'è un evidente appesantimento del testo che, se da una parte serve a prevenire contenzioso con le regioni, appare estremamente pericoloso proprio perché essendo così minuzioso, può aver dimenticato qualcosa....Forse il testo originario pur nella sua semplicità era più convincente. La ripartizione verticale di fatto è cancellata quasi del tutto in moltissime materie, tra le quale proprio quelle che riguardano il territorio e l'ambiente . Tutta la parte della legislazione concorrente è abrogata. 
PROSEGUE....

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