venerdì 30 settembre 2016

CRESCE LA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE...MA CHI DEVE CONTROLLARE?

LA SEDE DELL'AIFA A ROMA 
Nonostante tutti gli interventi sulla spending review e l'allarme da tempo lanciato proprio sulla spesa farmaceutica, ecco che l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) che avrebbe dovuto proprio lavorare perché venisse ridotta la spesa , ci annuncia con una sua determinazione (n. 1346 del 27 settembre) che c'è stato un aumento di più del 9% tra il 2013 e il 2015.
Ce ne parla il "Quotidiano Sanità". 
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è stato accertato il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (11,35% su Fsn) e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (3,5% su Fsn)”.
Nel 2013 la spesa totale è stata di 16.586.762.003 euro, di cui 12.097.085.662 per la territoriale (tetto sfondato per 19,2 mln) e 4.489.676.341 per l’ospedaliera (tetto sfondato di 765,2 mln).
Nel 2014 la spesa totale è aumentata per attestarsi a 17.011.217.403 euro di cui 12.231.015.853 per la territoriale (che in questo è riuscita a rimanere sotto il tetto programmato di 170 mln) e 4.780.189.319 euro per l’ospedaliera (che invece ha continuato a sforare, in questo caso per ben 955,8 mln).
Infine anche nel 2015 la spesa totale è stata di 18.040.501.552 euro (+9% rispetto al 2013). La territoriale nel 2015 si è attestata a 12.669.145.765 euro (con il tetto nuovamente sfondato per 288,7 milioni di euro). 
È proseguita anche nel 2015 il boom dell’ospedaliera arrivata a 5.3 mld. Un dato che vuol dire sforamento del tetto programmato di ben 1,5 miliardi. 
In tutto quindi oltre 3,5 miliardi di sfondamento, soprattutto della spesa ospedaliera.
Il Lazio è tra quelli che spendono di più specialmente per il territorio anche a causa dell'accordo con i farmacisti titolari per la distribuzione dei farmaci ospedalieri ai pazienti dimessi. 
Chi ne volesse sapere di più può andare sul sito del "Quotidiano sanità"

SABAUDIA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con la deliberazione n. 65 del 22 settembre il Comune di Sabaudia ha approvato, tra l'altro, il programma triennale delle opere pubbliche e delle manutenzioni.
Tra gli interventi che mi sembrano più interessanti c'è senza dubbio l'ampliamento del Cimitero comunale, da tempo insufficiente anche a causa dell'aumento della popolazione.
L'ammontare previsto è di € 3.250.000,00 e la copertura è prevista con l'apporto di capitale privato. 
A suo tempo me ne occupai, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari , in quanto l'ampliamento comporta una riduzione delle distanze dalle abitazioni vicine e quindi occorreva i parere della ASL, sia per quanto riguarda la realizzazione nella nuova area di una sala per i commiati laici e di un giardino della memoria per ricordare i cari estinti.
Un'altra cosa da me caldeggiata notevolmente nel passato è quella di realizzare un'area attrezzata, in prossimità della città, per la sosta dei campers, sembra che finalmente ci siamo, così i campers non saranno costretti a sostare dove capita, avranno un'area servita con bagni, allacci vari e sicura. Il costo previsto per questa realizzazione è di € 300.000,00.
Ancora è stato previsto il recupero dell'immobile ex SPES per il quale ho già proposto l'utilizzo delle somme in base ad un accordo recente tra ANCI e Credito Sportivo.
Molto importante è il potenziamento del servizio idrico per Molella e Mezzomonte per un importo di € 900.000,00.
Molta attenzione è stata data alle scuole e al rifacimento delle passerelle sulla duna oltre che alle piste ciclabili (sperando che vengano fatte garantendo la sicurezza dei ciclisti). 
Per il ponte Giovanni XXIII è previsto un intervento di € 3.000.000,00 per il recupero statico.
Non condivido personalmente la scelta di aver inserito ancora l'ipotesi di realizzare una piscina in via Arezzo affidandone la realizzazione ai privati in quanto si tratta di un'area con grossi problemi di viabilità trattandosi di una strada senza uscita. Si tratta di una scelta della passata amministrazione fortemente avversata dalle opposizioni anche per evitare utilizzi speculativi da parte di interessi privati.

SCARSE LE FUSIONI TRA I COMUNI, LE AMMINISTRAZIONI LOCALI PREFERISCONO....

Comune di Marcetelli (RI) ab. 89
Molto scarso il numero delle fusioni tra Comuni nonostante i sostegni governativi: sono state fino ad ora solo 87.
Le unioni sono state invece 537, mentre le convenzioni risultano essere la soluzione preferita per la gestione di alcune funzioni.
Questo, nonostante il Governo abbia previsto sostanziosi benefici per i Comuni che accettano di fondersi con altri....
Una sconfitta anche politica.
Non c'era riuscito neanche Mussolini a ridurre il numero dei Comuni.
Maggiori notizie le trovate su Italia Oggi online:
http://www.italiaoggi.it/soloentilocali/soloentilocali_dett.asp?id=201609301217512749&titolo=Gli%20enti%20scelgono%20le%20convenzioni#

BOCCIATI DAL TAR I RICORSI CONTRO LE NUOVE TRIVELLAZIONI NEL MARE ADRIATICO

Il TAR del lazio ha respinto una serie di ricorsi di alcune regioni che avevano impugnato i provvedimenti del Ministero per lo sviluppo economico con cui erano state autorizzate nuove trivellazioni o attività di prospezione nel Mare Adriatico.
Ne ha dato notizia il quotidiano Il Sole24ore di oggi 1° ottobre, cui dobbiamo l'immagine qui acccanto.
Per leggere tutto l'articolo:

PUBBLICATO IL DM PER LA CERTIFICAZIONE DEI BILANCI 2016 DEI COMUNI

Sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre n. 229 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 settembre 2016 con cui, in esecuzione dell'art. 16 del TUEL vengono fornite indicazioni per la Certificazione di bilancio di previsione per l’anno 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e unioni di comuni. 
Con il DM vengono approvati i modelli per la certificazione, sono individuati i soggetti tenuti agli adempimenti  e sono indicati i termini per la presentazione.
La G.U. la trovate qui:

UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE UN PERMESSO A COSTRUIRE.....

Una recente Sentenza de Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3319/2019 sancisce i criteri in base ai quali deve essere calcolata la decorrenza per impugnare il permesso a costruire da parte del terzo.
Così, premesso che l’inizio dei lavori deve segnare il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso soltanto laddove si contesti l’an della edificazione (nel caso in cui si sostenga che in quell'area non poteva essere edificato nessun edificio), mentre nel caso in cui si contestino distanze, consistenza, etc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori e/o, a tutto concedere, con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto. 
Quanto sopra esposto appare armonico all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011, secondo cui il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata. Una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso e può essere desunta anche da elementi presuntivi, che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente.
La sentenza la trovate qui:

DOPO L'INCONTRO TRA GOVERNO E SINDACATI SULLE PENSIONI

Durante l'incontro Governo Sindacati del 28 settembre si sono riscontrati notevoli passi avanti rispetto al passato, anche se occorre ancora insistere perché vengano affrontati in maniera adeguata alcuni problemi fondamentali:
La riorganizzazione dell'INPS proposta dal Presidente BOERI 
  • GLI ESODATI: occorre dare copertura ad almeno altre 25.000 persone togliendole da questa assurda situazione in cui li ha costretti la riforma Fornero;
  • Servono più risorse per aumentare le pensioni minime, allargare il numero dei lavori usuranti, i lavoratori precoci, ecc.
  • La gratuità delle ricongiunzioni è una scelta molto attesa che deve essere garantita a tutti;
  • E' necessario riconoscere il contributo di solidarietà tra le pensioni elevate e le minime;
In queste ore stanno arrivando contributi interessanti dal Presidente Rossi, dall'ex Ministro Cesare Damiano e dallo stesso Boeri.
Occorre sostenere l'azione del Sindacato e vigilare perché la riforma sia fatta, almeno questa volta, nell'interesse dei lavoratori.


OCCORRE FARE DI PIU' PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE


In base ad una recentissima indagine svolta dal Centro Studi e Ricerche Sociologiche “Antonella Di Benedetto” di Krls Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it Magazine dell’ Associazione Contribuenti Italiani, l’Italia è  il Paese europeo con la più alta corruzione, ed è cresciuta del 69% nel periodo febbraio 2012 – febbraio 2013, raggiungendo un giro d’affari di 64MLD di euro all’anno. 
Lo riporta il sito www.negoziopeleimprese.it.
Dopo l’Italia, nella lista nera figurano la Bulgaria con +66%, la Romania con +63%, l’Ungheria con + 55%, la Polonia con +51%, la Slovenia con +46%, il Portogallo con +43%, la Spagna con + 42%, Cipro con +40% e l’Estonia con + 38%. Fanalino di coda la Francia con + 12%, l’Austria con + 12%, la Germania con +10%, il Lussemburgo con + 8%, l’Olanda con +5%, la Norvegia con +1%, la Svezia con -2%, la Norvegia con -5%, chiude la Danimarca con -12%.
A livello territoriale, in Italia la corruzione è aumentata del +73% nel Nord Est, del +70% nel Centro, del +68% nel Nord Ovest, del +65% nel Sud e del +62% nelle Isole.
Non si può parlare di sviluppo economico se non viene fatto di più per contrastare a tutti i livelli la corruzione e sradicare questa malaerba dalla pubblica amministrazione.
Il danno creato dalla corruzione alla nostra economia comporta  costi insostenibili per le imprese italiane ed allontana gli  imprenditori stranieri dall’investire nel nostro Paese.

RAPPORTO CENSIS: I media tra èlite e popolo

Il 28 settembre si è tenuta presso il Senato della repubblica a palazzo Giustiniani la tredicesima edizione del Rapporto sulla comunicazione organizzata dal CENSIS.
E' proseguito il monitoraggio dei consumi dei media, misurati nella loro evoluzione dall'inizio degli anni 2000, e l'analisi dei cambiamenti avvenuti nelle diete mediatiche degli italiani. Ricostruendo la mappa e la fenomenologia dei consumi, il Rapporto descrive la grande trasformazione che ha posto l'io-utente al centro del sistema, approfondendo i processi di personalizzazione e desincronizzazione dei palinsesti collettivi, le implicazioni dell'ingresso nell'era biomediatica, l'avvio del ciclo della economia della disintermediazione digitale. Fino a oggi, quando la fede nei dispositivi di self-tracking e nei servizi di social networking sembra scavare un nuovo solco tra élite e popolo.

giovedì 29 settembre 2016

LE SPONSORIZZAZIONI E I BENI CULTURALI: UNA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI

Con la Deliberazione n. 8/2016/G del 4 agosto, ma pubblicato salo in questi giorni la Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approfondito le iniziative di partenariato pubblico-privato nei processi di valorizzazione dei beni culturali.
Un tema molto di attualità dopo gli interventi a Roma sul Colosseo e sulla scalinata di Trinità dei Monti.
Si tratta di una deliberazione molto attenta che approfondisce tutti gli aspetti della materia: dalle Linee guida del Ministero dei beni culturali alle sponsorizzazioni, agli aspetti fiscali e finanziari.
Secondo la Corte le sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali evidenziano, anzitutto, la carenza dei contenuti contrattuali, in particolare sotto il profilo della valutazione economica della controprestazione offerta dall'amministrazione, che rappresenta elemento fondamentale ai fini della determinazione della prestazione dello sponsor, sia essa pecuniaria ovvero di dare o di facere; in secondo luogo, una posizione di debolezza a contrattare dell’amministrazione, che non è dotata degli strumenti per verificare e ottimizzare il valore derivante dall’abbinamento del nome, del marchio, dell’immagine o del prodotto di un’impresa a un bene o a un’iniziativa culturale, siccome dimostra l’esperienza della sponsorizzazione dei lavori di restauro del Colosseo, esperienza nella quale sollevano perplessità la quantità e la durata dei diritti (in prevalenza diritti d’uso di immagini, spazi e informazioni) concessi allo sponsor e alla istituenda associazione “Amici del Colosseo”, di diretta emanazione dello stesso. Sul punto, l’originario avviso pubblico aveva espressamente previsto che i diritti d’uso fossero concessi per la durata dei lavori e non per periodi ulteriori. Diversamente, nel contratto stipulato si stabilisce, per un verso, che i diritti dello sponsor si protraggono per i due anni successivi alla conclusione dei lavori − allo stato completati in minima parte −senza che ciò comporti corrispettivi aggiuntivi al contributo e, per l’altro, che quelli concessi all’associazione avranno una durata di quindici anni a partire dalla data della sua costituzione (di cui non si ha notizia) eventualmente prorogabili: con il risultato che, a fronte di una esclusiva sicuramente ultraventennale, il corrispettivo pagato dallo sponsor ammonta a euro 1.250.000 ad anno (importo che si ottiene dividendo la somma di 25.000.000 euro, che corrisponde al finanziamento totale offerto dallo sponsor, per il tempo di durata dei diritti concessi all’associazione).
Si raccomanda, in conclusione, all’amministrazione di dare impulso, in considerazione dei notevoli ritardi accumulatisi, all’attività di progettazione ed esecuzione dei lavori e di vigilare in ordine al rispetto dei tempi previsti. 
Secondo la Corte da tempo si rileva che le sponsorizzazioni “culturali” non costituiscono una esperienza completamente riuscita, come evidenziato dal valore degli interventi realizzati, poichè non sono riuscite ad attrarre in misura consistente i finanziamenti auspicati. Le sponsorizzazioni, oltre che poche rispetto alle necessità esistenti, sono state, inoltre, occasionali e per lo più frutto delle proposte di operatori privati.
La Corte lamenta inoltre che sulla base della documentazione trasmessa, inoltre, non sempre è stato possibile accertare l’effettivo rispetto, da parte dello sponsor, degli impegni contrattuali, soprattutto nelle operazioni di sponsorizzazione tecnica, così da mettere in forse il raggiungimento degli obiettivi in termini di valorizzazione del bene culturale. 
Sul piano legislativo, sarebbe auspicabile, innanzitutto, un intervento che tenesse conto delle peculiarità delle sponsorizzazioni “culturali”, soprattutto con la determinazione di un contenuto contrattuale minimo ed inderogabile, eliminando così forzature come quelle verificatesi nel caso del Colosseo, e, altresì, chiarisse le incertezze in campo fiscale.
Infine la Corte ritiene che l'applicazione del modello del project financing al settore dei beni culturali pone seri problemi legati alla necessità, costituzionalmente prevista, della loro tutela diretta da parte dello Stato e alla loro natura di beni comuni, che potrebbe essere contraddetta dal loro assoggettamento alla gestione privata. La gestione privata del bene culturale dovrebbe, quindi, essere limitata al piano della valorizzazione. 
Sarebbe auspicabile, dunque -sempre secondo la Corte - che si chiarissero, in via amministrativa, i confini dell’intervento pubblico, mediante l’integrazione delle linee guida ministeriali, con riguardo alle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, regolandone criteri e modalità.

RINVIATO L'ESAME DEL DECRETO DELEGATO PER LA DIRIGENZA DELLA P.A. SI ALLUNGANO I TEMPI, MA LA DELEGA E' SCADUTA IL 28 AGOSTO....

L'ANCI e le Regioni hanno chiesto e ottenuto un rinvio del parere sul decreto legislativo che disciplina la dirigenza pubblica negli enti locali. 
Secondo l'ANCI occorre approfondire molti aspetti come il fabbisogno di dirigenti che dovrebbe essere definito da un organismo sovracomunale, formato da Funzione pubblica e Ragioneria dello Stato. 
Secondo l'ANCI questa scelta è inammissibile e assurda poiché lede e comprime l’autonomia organizzativa degli enti: non è pensabile che un organismo sovracomunale decida quanti dirigenti servono nel mio Comune”. 
Secondo il vicepresidente Anci e delegato al Personale, Umberto Di Primio, a quanto si legge sul sito dell'ANCI : “Per decidere quanti dirigenti servono bisogna basarsi su criteri quali la dimensione demografica o il rapporto rispetto ai dipendenti. Non possiamo far passare la logica di dover essere autorizzati nel momento che realizziamo la pianta organica dei nostri enti”. 
U altro problema sarebbe rappresentato dai dirigenti in disponibilità che, attualmente, hanno contratti di quattro anni più due il che impedirebbe - sempre secondo Di Primio - a chi subentra alla guida del Comune di scegliere in autonomia e seppure si decidesse di rimuovere il dirigente questo rimarrebbe a carico del bilancio del Comune rappresentando, di fatto, un altro impedimento rappresentato dell'aumento di spesa”. 
Perplessità sono state manifestate sempre da Di Primio in merito alla Commissione che dovrebbe costituire l'albo dei dirigenti.
Insomma siamo ancora in alto mare con il decreto delegato sulla dirigenza, proprio quello che doveva essere uno dei punti qualificanti della riforma della P.A.

LA CGIL HA DEPOSITATO TRE REFERENDUM SUL LAVORO E LA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO.

Oggi il Sindacato CGIL ha depositato presso la Corte di Cassazione oltre 3,3 milioni le firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Carta dei diritti universali del lavoro" unitamente ai  tre referendum (cancellazione voucher, nuovo reintegro in caso di licenziamento illegittimo e piena responsabilità solidale negli appalti)
La raccolta, come comunicato dalla CGIL  è di oltre 1,1 milioni di firme per ognuno dei tre quesiti referendari. 
I referendum riguardano: 
  • la cancellazione del lavoro accessorio (voucher), 
  • la reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti, 
  • una nuova tutela reintegratoria nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le aziende al di sopra dei 5 dipendenti (il 'vecchio' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, di fatto superato dal Jobs act, è per quelle sopra i 15 dipendenti). 
La Segretaria Camusso ha dichiarato che le firme sono il frutto del lavoro volontario dei militanti e dei delegati della Cgil, oltre che dell'impegno di tutti i dirigenti, funzionari e collaboratori dell'organizzazione.
Ora la Corte di Cassazione dovrà  pronunciarsi sull'ammissibilità dei  quesiti referendari. 
Nei prossimi tre mesi proseguirà invece la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Carta dei diritti universali del lavoro'.
La Segretaria Camusso è stata anche ricevuta dalla Presidente Boldrini alla quale ha comunicato l'esito dell'iniziativa.

PUBBLICATO SULLA G.U. I DECRETO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Sulla G.U. n 227/2016 è stato pubblicato il DPR del 27 settembre 2016 per l' indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
Su questo tema tornerò per cercare di far conoscere anche a tutti quelli che pensano di sapere già, il testo dei nuovi articoli della Costituzione e i cambiamenti che ci saranno, cercando di essere obiettivo.

REQUISITI DEI PUNTI DI PRIMO INTERVENTO

Seguito a ricevere richieste di spiegazioni in merito ai PUNTI DI PRIMO INTERVENTO 
In base al decreto del Commissario ad acta della regione Lazio n. 90/2010 i requisiti dei PPI sono i seguenti:
Finalità: I Punti di Primo Intervento garantisco la stabilizzazione del paziente in fase critica attivando, tramite C.O. 118, il trasporto presso l‟ospedale più idoneo secondo protocolli definiti e un primo intervento medico in caso di: patologie diagnosticate ed ingravescenti; malesseri non ben definiti; piccoli atti medico–chirurgici; diagnostica strumentale semplice. L‟orario di effettivo funzionamento copre di norma le 24 ore. Nelle zone ad alta densità turistica i Punti di Primo Intervento territoriale possono essere a carattere stagionale con adeguamento del servizio ai flussi. I punti di primo intervento rappresentano una articolazione sul territorio dei DEA, cui afferiscono e si collegano. I punti di primo intervento sono ubicati preferibilmente presso poliambulatori territoriali e/o ospedali non sede di DEA e Pronto Soccorso. Si integrano tra: - punti di primo intervento collocati presso presidi delle Aziende U.S.L.; - punti di primo intervento fissi, mobili o occasionali. 
Requisiti Strutturali: Punti di primo intervento presso presidi delle Aziende U.S.L.: 
- due ambulatori per visita; 
- un ambiente per l‟attesa; 
- un locale per stazionamento del personale; 
- depositi; 
- servizi igienici, distinti per personale ed utenti. 
Requisiti Tecnologici: Attrezzature di base per ambulatorio di tipo ospedaliero, compresa la disponibilità di O2, integrate con: 
- elettrocardiografo; 
- aspiratore; 
- monitor–defibrillatore; 
- set per sostegno alle funzioni vitali e materiale per effettuare una rianimazione cardiopolmonare di base ed avanzata, sia per adulto che per bambino (maschere facciali di tutte le misure, pallone autoespansibile, circuito ventilatorio unidirezionale, laringoscopio e lame curve e rette per intubazione tracheale, mandrini per armare in tubi orotracheali, sistemi per mini – tracheotomia d‟urgenza, maschere laringee di tutte le misure, cannule di Guedel di tutte le misure, catheter mounth, tubi tracheali di tutte le misure, set per incannulazione vena centrale, erogazione O2, set per drenaggio toracico, valvole di Heimlich). 
Collegamento telefonico con la Centrale Operativa e il DEA di riferimento. 
Requisiti Organizzativi: Devono essere previsti specifici protocolli scritti di collegamento operativo con la Centrale Operativa, il DEA di riferimento, i medici di base del territorio di riferimento. 
La dotazione di personale non può comunque essere inferiore a: - un infermiere per tutto il tempo di apertura del servizio; - un medico presente per tutto il tempo di apertura del servizio. 
E' definito l‟orario di attività, in genere articolato nelle 12/24 ore giornaliere, secondo specifiche esigenze territoriali. 
Per i punti fissi, mobili o occasionali di primo intervento, si utilizzano, con la massima flessibilità, sia i medici in organico all'Azienda che i medici convenzionati per il sistema “118”. 
Deve essere prevista la registrazione dei casi trattati.

IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI DEI COMUNI

L’art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 dispone che l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali e che l’attività di acquisizione beni e servizi si svolga sulla base di un programma biennale.
Il programma e l’elenco annuale devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante ex art. 21 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n° 50/2016.
In attesa del decreto del Ministro delle Infrastrutture, di cui al comma 8 art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 e per quanto consegue dal contenuto disposto dal comma 9 art. 21 e comma 3 art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016 continuano ad applicarsi la previgente normativa in relazione alle modalità di redazione ed adozione della suddetta programmazione.
Il programma e l’elenco Annuale devono essere adottati dall'organo competente e pubblicati per 60 giorni così come stabilito dall'art 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005.
Il problema è che molti Comuni ancora non hanno una Stazione appaltante e quindi ogni settore procede in maniera autonoma, anche se dovrebbero essere già attive le centrali uniche degli acquisti che dovrebbero provvedere per conto di più enti locali abbattendo i costi e migliorando la qualità delle procedure.
In alcuni programmi si nota i frazionamento degli acquisti.
Manca l'indicazione delle procedure che si intendono utilizzare e non è indicata l'eventuale riserva per le cooperative sociali.
Manca un cronoprogramma con le date, le scadenze delle gare precedenti, ecc.

LA RIFORMA DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI HA RIDOTTO L'EVASIONE ?

La scelta del Governo di far pagare il canone RAI direttamente con la bolletta dell'energia elettrica per fronteggiare l'evasione (qui vediamo i dati forniti da Lettera43) sembrava che potesse dare frutti positivi, ma sembra che ci siano dei problemi ed addirittura le somme incassate potrebbero essere inferiori al previsto. Non è che la riforma ha peggiorato le cose? Nell'anno passato di andava da Comune di Collobiano in provincia di Vercelli dove il 100% lo pagava al Comune di Casa di Principe con il 9%.
In effetti la Campania  è la regione con il più alto tasso di evasione.
Nel Lazio solo il 64% pagava il canone a fronte della provincia di Ferrara con oltre l'85%.
Come si vede dal colore Neanche la capitale si salva.
Il Ministero per lo sviluppo economico afferma che è prematuro fare allarmismi per l'anno 2016 e che si dovrà aspettare la fine di settembre (cioè domani) per avere dati più completi.
Nel frattempo l'Agenzia delle entrate cerca rinforzi per i conteggi sul canone Rai. Secondo quanto riferisce  ItaliaOggi l'ufficio di Torino 1 dell'Agenzia che si occupa del nuovo canone tv, ha, infatti, chiesto di avere un aumento del personale formato, per poter far fronte all'enorme mole di lavoro arrivato dall'introduzione del canone in bolletta. I carichi di lavoro straordinari hanno nei fatti rallentato il conteggio del risultato ufficiale dell'operazione.
Vedremo quindi tra qualche giorno.

mercoledì 28 settembre 2016

SABAUDIA: Complesso scolastico O.Cencelli - Interventi di manutenzione straordinaria

Con la deliberazione n. 67 in data 22 settembre, pubblicata oggi all'Albo pretorio del Comune il Commissari straordinario ha disposto l'effettuazione di interventi sul Complesso elementare Cencelli per complessivi 300.000,00 euro.
Una attenzione finalmente verso le nostre scuole.

martedì 27 settembre 2016

SI ALLUNGANO I TEMPI PER IL DEPOSITO NAZIONALE DELLE SCORIE NUCLEARI

Nell’agosto 2015 l' Ispra aveva consegnato ai ministeri competenti la validazione della Carta, proposta da Sogin, in cui venivano indicati i siti potenzialmente idonei ad ospitare la struttura. Sul tema però è intervenuto di recente il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che, nel corso di un’audizione alla Camera, ha annunciato che la presentazione definitiva della Carta avverrà a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica e della validazione del programma nazionale sui rifiuti radioattivi.
Secondo Alessandro Portinaro, sindaco di Trino Vercellese e coordinatore delle città sede di servitù nucleari dell' Anci questa decisione comporta  un ulteriore slittamento di un anno che inevitabilmente influirà sulle tempistiche di entrata in funzione del deposito nazionale di scorie e rifiuti radioattivi. 
Portinaro ha rincarato la dose: "Pur essendo positiva la persecuzione del percorso per arrivare a un programma nazionale ma un ulteriore attesa per la pubblicazione della Carta temiamo, oltre a rallentare la messa in funzione del deposito, esporrebbe l’Italia a procedure di infrazione dell’Europa che sul tema ci ha già messo in mora”.
Pertanto il Sindaco Portinaro ha proseguito “Chiediamo quindi al governo  di mantenere la data del 2025 come dead line per l’entrata in funzione del deposito e allo stesso tempo esprimiamo forte preoccupazione circa la costruzione di nuovi depositi, diciamo ‘temporanei’, sui siti nucleari attuali che producono aumento dei costi e creano apprensione tra i cittadini che a noi sindaci chiedono risposte e certezze dei tempi. La risposta, sia chiaro, è una sola: la realizzazione in tempi rapidi del deposito unico nazionale”,

UNA SENTENZA RIVOLUZIONARIA NEL CAMPO DELLA TARI


La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile con l'ordinanza n. 17623/2016 ha introdotto un principio che potrebbe rivoluzionare il pagamento della TARI in quanto riguarda la aree assoggettate a questo tributo.
La Corte ha ritenuto che l'art. 62 del D.Ltgs.507 /1993 preveda esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti, per la natura stessa delle superfici o per il loro particolare uso o per l'obiettiva condizione di inutilizzabilità immediata, a condizione che le circostanze presupposto della esclusione siano dedotte nella denuncia originaria e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi- "tale condizione ....e stata attestata dallo stesso comune di Catania che, in seno all'accertamento, attribuisce esplicitamente al locale di che trattasi la destinazione di garage privato, tipologia di immobile per la quale "si deve concludere che la capacità produttiva di rifiuti ; inesistente ....atteso che in un garage e ipotizzabile una presenza umana sporadica"...sicché...   "l'uomo non avrebbe neppure il tempo o la  opportunità di produrre rifiuti".
Così è sufficiente che nella denuncia originaria (o negli aggiornamenti che chiunque può fare annualmente) venga prevista la circostanza che la superficie del garage o di altri spazi esterni (il problema interessa molte attività imprenditoriali) non è oggettivamente i grado di produrre rifiuti. 
Ecco il testo della sentenza:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160906/snciv@s65@a2016@n17623@tO.clean.pdf

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA APPROVATO IERI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ieri si è tenuto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016. 
La Nota, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata in Parlamento entro il 20 ottobre, aggiorna le stime del Governo sul quadro macroeconomico per l’anno in corso e il triennio successivo nonché gli obiettivi programmatici. Su questi, modificati rispetto a quelli indicati nel Documento dell’aprile scorso, dovranno esprimersi le Camere, alle quali il documento è stato trasmesso.
La crescita si fermerà allo 0,8% quest'anno e all'1% l'anno prossimo, e il rapporto deficit/Pil si attesterà al 2,4% quest'anno e l'anno prossimo al 2%, ma con una possibile estensione di un ulteriore 0,4%. 
Per il 2017 "l'Italia chiederà un indebitamento ulteriore di 0,4 punti percentuali per il sisma e per la gestione dell'immigrazione" che rimangono comunque fuori dal Patto di stabilità.
Una manovra che potrebbe arrivare a 24 miliardi di euro per coprire tutti i nuovi interventi promessi (il referendum si avvicina) e che dovrà prevedere inevitabilmente nuovi tagli.
Dai primi dati sembra che ci siano nuovamente problemi per il pareggio dei bilanci degli enti locali l’Anci ne ha sollecitato l’erogazione ai ministeri dell’Economia e dell’Interno, anche considerando che gli accordi su alcuni provvedimenti risalgono a ben tre mesi fa.
Non è chiara la situazione della spesa sanitaria che da una parte avrebbe dovuto prevedere un aumento del Fondo anche per coprire la spesa necessaria per i nuovi LEA, mentre dall'altra si parla di tagli.
Renzi di recente ha dichiarato che il FSN ora ammonta a 112 miliari e che secondo lui occorre lavorare sui costi standard (quindi evidentemente sulla spending review), cosa che non consente comunque di ottenere risultati immediati (ma perchè non l'ha fatto prima?)
Stessi problemi con la previdenza per la copertura dei tanti problemi: dagli esodati alle pensioni minime, all'APE, ecc.
Maggiori notizie si potranno avere quando sarà pubblicato il testo del DEF che al momento della stesura del presente post (6:29 del 28 settembre) non è stato ancora inserito sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

UN REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PER I COMUNI

Molti amministratori  mi chiedono dove trovare un regolamento di contabilità armonizzata fatto bene per il loro comune, ecco che la fondazione IFEL dell'ANCI ha messo in rete gratuitamente uno schema di regolamento.
Si tratta di una iniziativa  molto utile e importante specialmente per i tanti piccoli  (ma non solo loro) che ancora oggi sono privi d un regolamento del genere.
Uno strumento indispensabile per governare il bilancio.
Molti amministratori avrebbero dovuto approvarlo da tempo, ma nessuno gli ha detto nulla e magari sono stati anche rieletti....
Il testo lo trovate qui:
http://www.fondazioneifel.it/component/k2/item/download/1509_ba7c21adc7656e10c421fd314b51c3d9

IL CONSIGLIO DI STATO ALLARGA IL CONCETTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Molti cittadini, ma spesso anche consiglieri comunali (in genere di opposizione) si vedono negare l'accesso a qualche documento da parte di qualche amministrazione.
Ora il Consiglio di Stato con una recente sentenza dell Sezione V, n. 3856/2016 ha stabilito che "La generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo". 
L’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990 con la locuzione  ‘documento amministrativo’ precisa che si deve intendere  “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Pertanto non è stabilito in alcun modo che l'accesso sia limitato ai soli provvedimenti finali, ma anzi può estendersi a tutti gli atti  interni o endoprocedimentali.

SABAUDIA: MALE LA STAGIONE ESTIVA SECONDO IL PRESIDENTE DEI BALNEARI PAPAGNI

Secondo il Presidente della Federazione Imprese Balneari (FIBA) la stagione che si è appena conclusa non è stata positiva per le imprese di Ostia e di Sabaudia.
Un dato negativo dovuto ad una serie di motivi che riguardano un costante cambiamento della clientela che è sempre più giornaliera spende poco anche se contribuisce a far numero.
Come sostengo da tempo occorrono nuove strategie integrate, che richiedono una visione diversa e che devono coinvolgere gli operatori superando la clientela mordi e fuggi che è stata privilegiata i questi anni.

SABAUDIA: EROSIONE

A causa delle piogge che hanno concluso l'estate l'erosione ha colpito pesantemente la strada lungomare di Sabaudia, danneggiano anche la passerelle che nelle intenzioni dell'ex sindaco avrebbe dovuto consentire ai soggetti affetti da disabilità di raggiungere il mare.
La passerella era stata oggetto di un intervento manutentivo all'inizio della stagione, ma ora è completamente inagibile anche per i normodotati. 
Ora con la deliberazione n. 62 del 13 settembre il Commissario straordinario ha approvato il progetto denominato "Assetto di riqualificazione delle spiagge mediante la realizzazione di strutture per l'accessibilità al mare e la fruibilità degli arenili  anche a soggetti in condizione di svantaggio fisico mediante la realizzazione di strutture modulari di facile rimozione per servizi di assistenza, sicurezza e primo soccorso  e postazioni informatizzate di cui si sentiva la necessità anche per affrontare il problema di numerosi strutture realizzate sulla spiaggia che non hanno una passerella per l'accesso dalla strada, per cui i bagnati sono costretti ad attraversare la duna procurando inevitabili danni all'ambiente.

lunedì 26 settembre 2016

FINALMENTE IN ASSEMBLEA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI L'ESAME DEL PROVVEDIMENTO PER I PICCOLI COMUNI

Oggi alla Camera dei deputati prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge A.C. 65 (d'inziativa dell'on.le Realacci ed altri) e A.C. 2284 
Il testo unificato contiene misure che riguardano i comuni con popolazione residente fino a 5.000; ai fini dei finanziamenti disposti dalla legge, i piccoli comuni sono definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientrino in una delle tipologie elencate (tra le quali rileva il disagio insediativo, le unioni di comuni montani, ecc...). Le finalità generali delle varie misure attengono, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale, alla promozione dell'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento (art. 1).
I piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali in cui concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini (in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza), nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale (art. 2).
Qui trovate il testo unificato:

FINALMENTE INAUGURATA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI

Finalmente è stato inaugurato dopo 15 anni di attesa un tratto di strada strategico per il territorio dei Castelli, perché permetterà di evitare il passaggio nei centri abitati di Albano e di una parte del centro di Ariccia e ridurrà i tempi di percorrenza per chi utilizza l’appia per arrivare qui.
2,7 km di strada, migliora la viabilità del territorio. I lavori per la realizzazione della tangenziale erano bloccati per mancanza di risorse e mancati pagamenti, la Regione ha proceduto così con lo sblocco dei finanziamenti, pagando le imprese e saldando i debiti. I lavori erano stati deliberati nel 1999, partiti nel 2001 e si sono conclusi dopo 15 anni.
L’investimento per il completamento di questo intervento è stato di 215 milioni di euro. La prima parte di strada (1,6 km) era stata già inaugurata ma non ancora resa disponibile alla viabilità; con la nuova attribuzione di risorse sul Bilancio regionale sono ripartiti i lavori che nel frattempo sono stati adeguati per incontrare le richieste dei Comuni interessati. Ai 200 milioni investiti sono stati aggiunti i 15 mancanti per il completamento della strada.

domenica 25 settembre 2016

LE LINEE GUIDA DELL'ANAC SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

L'ANAC con delibera del 14 settembre 2016 n. 973 (pubblicata il 21 settembre 2016) ha approvato le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
I base al principio della delegificazione e della soft law molti provvedimenti attuativi del nuovo Codice degli appalti anchè trovare posto in regolamenti o decreti sano stati delegato all'ANAC. 
Si tratta del primo provvedimento di questo tipo che giunge all'approvazine definitiva dopo essere stato reso disponibile per la consultazione ed aver ricevuto il parere de Consiglio di Stato.
Sono molto importanti le modalità di affidamento per le quali viene ricordato che non sono consentite modalità di affidamento di questi servizi diverse da quelle previste dall'art. 157 comma 3 del Codice.
Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7). 
Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione. 

IL COMUNE DEVE ASSICURARE UN' EQUA DISTRIBUZIONE DELLE FARMACIE SUL TERRITORIO

Il TAR Veneto, Sezione III con la recentissima sentenza n. 987/2016 è intervenuto in tema di Pianta organica delle farmacie.
La nuova disciplina in materia, fissata dalla legge n. 27/2012 di conversione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, ha modificato il disposto della legge n. 475/68, consente l’apertura facoltativa ove la popolazione eccedente a 3300 abitanti sia superiore al 50 per cento del parametro.
Nella fattispecie una amministrazione comunale ha inteso “assicurare un’equa distribuzione sul territorio; garantire l’accessibilità del giudizio farmaceutico anche a cittadini residenti in aree scarsamente abitate; rispettando la distanza minima di 200 m tra le nuove farmacie e quelle residenti.”
La scelta discrezionale relativa alla ubicazione delle istituende farmacie non è contestabile in sede giudiziaria se non per i ben noti profili di manifesta irrazionalità e o contraddittorietà, di cui, nel caso di specie, non si ravvisa l’esistenza.
La disciplina del servizio farmaceutico deve rispondere congiuntamente a due esigenze, consentire una capillare distribuzione sul territorio per le esigenze dell’utenza onde tuttavia evitare che le esigenze del “mercato” concentrino l’offerta nelle localizzazioni di maggior interesse economico.
La Sezione si è espressa sulla questione affermando principi che il collegio non ha ritenuto di dover confutare, con la sentenza numero 679 del 2015, nella quale si è osservato che “riguardo al problema della persistenza delle piante organiche, o meglio, per quel che direttamente interessa la ricorrente, il mantenimento di una delimitazione territoriale riferita a ciascuna sede, di modo che il decentramento o lo spostamento debba sempre avvenire all’interno di tale perimetro, senza invadere quello di altra sede, si osserva che la nuova normativa ha chiaramente inteso superare il precedente assetto, introducendo un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico e non strettamente ancorato alla perimetrazione dell’ambito di utenza, superando, come confermato dallo stesso Ministero della Salute nelle note più volte richiamate dalla difesa resistente, il sistema della pianta organica, così come tradizionalmente intesa.
Il C.d.S., III, n. 2521/2015,  con riferimento ad un caso analogo si è espresso come segue: “D’altra parte la dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benchè opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie comunque non ricorrono. Non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica ed è vero che l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva (cfr. III, n. 915/2014)” e si soggiunge che anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente (cfr. III, n. 528/2015).”
In altri termini, come del resto è tipico dell’azione amministrativa discrezionale, ciò che rileva è l’apparato motivazionale che sostiene il provvedimento amministrativo, e, nel caso in esame, la localizzazione appare congrua, nell’ottica delle valutazioni discrezionali orientative della scelta comunale.
La motivazione si sostanzia, difatti, nel rilievo che l’esigenza di istituire una nuova farmacia nella zona*** sorge dalle richieste manifestate da un gruppo di anziani residenti nella zona che da tempo lamentavano l’eccessiva lontananza delle farmacie già esistenti, e le caratteristiche della nuova zona sono state valutate non solo per l’aspetto della popolazione insediata ma anche per la preponderante presenza di attività terziarie e commerciali, che assicurano una costante e numerosa clientela anche a vantaggio della farmacia della ricorrente.
Infine il TAR Veneto ha richiamato la seguente giurisprudenza ( Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2015 n. 2521, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 09/10/2015, n. 2135).

sabato 24 settembre 2016

PRONTO IL DPCM PER I NUOVI LEA MA...

Il DPCM per l'approvazione dei nuovi LEA è pronto, ma già ci sono le prima perplessità.
Il Sindacato CGIL, conti alla mano vede nel trasferimento di molte prestazioni dall'area ospedaliera a quella territoriale un costo aggiuntivo per i pazienti in quanto in questo modo vengono assoggettate a ticket. Infatti se da una parte è giusto che alcune prestazioni che non richiedono più una degenza vengano spostate a livello territoriale, si viene ad aggiungere un costo all'attività di prevenzione a per di più a carico dei cittadini.
In effetti, dopo tanti anni e un grande lavoro di preparazione, il nuovo DPCM con tutti i suoi allegati è fatto molto meglio rispetto al passato, è più chiaro e molto più ampio come numero e tipologia di prestazioni.
Un'altra critica infatti è proprio che possa essere difficile poi garantire tutta la massa (notevole) di prestazioni descritte, se già oggi molte regioni arrancano per cercare di assicurare quelle esistenti.
Ecco che torna prepotentemente la richiesta di monitorare in maniera adeguata il rispetto dei LEA da parte delle regioni.
A tutto ciò si aggiunge anche il ritardo nell'introduzione dei Percorsi Diagnostico terapeutici per i pazienti cronici. 
Ma un altro punto, che poi è quello più importante, è oggetto di profonde perplessità: si tratta della copertura della spesa infatti se da una parte con la partecipazione alla spesa dei pazienti ci saranno delle entrate, queste no saranno sufficienti a coprire tutti i costi. Così mentre il Governo prepara il solito pacchetto natalizio con i tagli non si comprende dove saranno trovati i soldi per pareggiare la spesa del SSN, A questo proposito le rassicurazioni del Ministro Lorenzin non sono sufficienti. 

venerdì 23 settembre 2016

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER ACCELERARE L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI DA PARTE DEI COMUNI

Giovedì scorso, nel corso della presentazione del volume "La quinta mafia" dell'amico Marco Omizzolo, sono intervenuto in merito allo stato di abbandono in cui versano spesso i beni confiscati alla malavita organizzata a causa delle difficoltà dovute alla legge esistente per assegnarli agli enti locali, facendo presente che questa situazione è un segnale di inefficienza dello Stato che non è in grado di gestire questi beni. 
L'on.le Mattiello, membro della Commissione antimafia, presente all'incontro, ha precisato che oramai la proposta di legge 2256 già passata al Senato, è prossima ad essere approvata in via definitiva. 
Il Testo dell’art. 8 (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) della proposta in questione così recita: 
“1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda medesima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell’Agenzia»;
all’articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
all’articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. L’Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

COMUNI: PIU' ATTENZIONE ALLE SOMMINISTRAZIONI ILLECITE DI LAVORO DA PARTE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO LAVORI O SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE

I Comuni per legge devono controllare che le imprese che vincono gli appalti e quelle che  forniscono servizi utilizzino personale assunto regolarmente e iscritto alle casse di previdenza e assistenza.
Ora la Corte Suprema di cassazione con una sentenza molto innovativa (Sezione Lavoro, n. 17969/2016) afferma che quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 20 e all'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Nelle ipotesi considerate, quindi, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Pertanto il lavoratore può citare direttamente l'ente utilizzatore. 
I questo caso potrebbero esserci problemi seri per il Comune che ha omesso di svolgere i controlli del caso.


RACCOMANDAZIONI = CORRUZIONE


Il Dizionario Treccani definisce la raccomandazione l' Intercessione in favore di una persona, soprattutto al fine di ottenerle ciò che le sarebbe difficile conseguire con i mezzi e i meriti propri o per le vie ordinarie:
Un intervento del Presidente Cantone racconta di situazioni molto gravi che si sarebbero create in alcune università a causa del sistema dell'affidamento delle cattedre basato in molti casi non su criteri professionali ed obiettivi, facilmente riscontrabili, ma solamente frutto di raccomandazioni.  
L'illegalità elevata a prassi. Un sistema purtroppo molto diffuso sempre più anche i altri settori, quasi ad essere stato trasformato in norma.
Il presidente Cantone vede in questo uno dei principali motivi della fuga dei cervelli, come del resto dichiarato molto spesso da taluni che hanno partecipato a concorsi presso prestigiose università straniere vincendoli, benché in Italia non avessero avuto uguale fortuna.
La diffusione della raccomandazione ha cancellato sul nascere il sistema meritocratico che più volte si è cercato di introdurre nella P.A. questo già nel breve termine è fonte di inefficienza, mancanza di raggiungimento degli obiettivi, lamentele da parte dei cittadini, ecc.
Le responsabilità di certa politica basata sul clientelismo sono evidenti.

I PRINCIPI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DEI COMUNI











I principi contabili dei Comuni ai sensi del D.lgs 118/2011 aggiornati in base al DM 30 marzo 2016:
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

NIENTE OBIETTIVI, NIENTE PREMIO DI RISULTATO

L'ARAN ha ricevuto il seguente quesito:
E’ possibile riconoscere la retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa per gli anni 2014 e 2015, tenuto conto della circostanza che l’ente non ha assegnato agli stessi, con provvedimenti formali, specifici obiettivi?
E’ possibile valutare oggi le posizioni organizzative, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2014 e 2015, sulla base dei contenuti della relazione previsionale e programmatica per i medesimi anni 2014 e 2015?
La risposta dell'ARAN (RAL 16/9/2016 n. 1868) è stata la seguente:
"Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene necessario precisare che, come espressamente stabilito dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa può essere corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita (organismo di valutazione, servizio di controllo interno) dell’attività svolta ed dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o degli altri strumenti programmazione adottati dall’ente.
Pertanto, è indubbio che, alla luce della sopra richiamata disciplina contrattuale, nella situazione prospettata sembra mancare il presupposto per l’erogazione della retribuzione di risultato rappresentato dalla preventiva assegnazione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa.
Infatti, la mancanza degli obbiettivi determinerebbe l’impossibilità di valutare i risultati conseguiti, dato che essi rappresentano i criteri oggettivi sulla base dei quali effettuare la valutazione stessa.
La disciplina contrattuale non prevede alcuna ipotesi derogatoria in materia.
Alla luce di tali indicazioni, quindi, deve essere valutata la particolare fattispecie prospettata.

giovedì 22 settembre 2016

SABAUDIA: TRA BREVE RIAPRIRA' LA SALA CONSILIARE COMPLETAMENTE RINNOVATA


Finalmente, dopo oltre due anni sono stati aggiudicati i lavori di consolidamento del solaio della sala consiliare del Comune di Sabaudia che per quasi tutto il tempo della gestione dell'ex sindaco era stato costretto a riunirsi in quella che un tempo era la sala d'attesa dell'ex ufficio postale. 
Con la determinazione n. 151 dell'8 settembre (Reg. Gen. 1206 del 22 settembre) si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori e all'assunzione dell'impegno di spesa.

Il costo totale dei lavori ammonterà ad € 75.000,00, di cui  60.078,73 come importo lavori e 14.921,27 per spese tecniche, incentivi, ecc.
Da notizie apprese per le vie brevi i lavori dovrebbero essere abbastanza rapidi così i cittadini potranno fruire di nuovo della sala e godere della vista del bellissimo pavimento.
Ci sarà anche anche un nuovo arredo, più consono alla funzione rivestita.

L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA PARTE DEI COMUNI: UNA NOTA DELL'ANAC

Con un comunicato messo in rete ieri il Presidente dell'ANAC ha inteso fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali.
"Sono pervenute all'Autorità segnalazioni da parte di operatori del terzo settore in merito a criticità riscontrate negli affidamenti di servizi di assistenza domiciliare. In particolare, è emerso che le stazioni appaltanti affidano frequentemente, con unica gara, servizi assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destinatari degli interventi, richiedendo l’esecuzione di prestazioni complesse. Tale scelta operativa comporta l’introduzione di barriere all’accesso e determina forti restrizioni della concorrenza, precludendo la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori che, pur difettando delle capacità richieste per svolgere l’intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero i requisiti necessari a eseguire almeno uno dei servizi richiesti.
Come già evidenziato dall'Autorità con la determinazione n. 32/2016 recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, l’esigenza di soddisfare bisogni complessi dell’utenza non giustifica la scelta di affidare l’intero servizio a un unico operatore. Il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione impone, infatti, l’adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. Ciò anche nei casi in cui sia previsto lo svolgimento contestuale di una molteplicità di prestazioni (es. accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), oppure la medesima prestazione debba essere eseguita con modalità differenziate per adeguarla ai bisogni di diverse tipologie di utenti finali (es. assistenza domiciliare rivolta ad anziani, disabili, malati terminali).
Sulla base di tali considerazioni, per consentire il superamento delle criticità emerse nell'affidamento di servizi sociali complessi, si ribadisce la necessità che le stazioni appaltanti provvedano alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, rammentando l’obbligo statuito in tal senso dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, si richiama l’attenzione sull'efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l'avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.
Infine, si evidenzia che la disciplina speciale dei servizi sociali consente l’erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un’ottica di apertura alla concorrenza e di favor partecipationis, assicurando il pieno soddisfacimento dell’interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell’accreditamento (art. 11, l. 328/2000) e della convenzione con le organizzazioni di volontariato (l. 266/1991) per i quali, con le Linee guida citate, sono state fornite indicazioni volte ad assicurare l’affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell’utenza"..

INCENTIVATA LA LOTTA CONTRO LE MORTI BIANCHE

LE MORTI BIANCHE 
I recenti incidenti sul lavoro hanno finalmente sollecitato la politica ad affrontare il problema.
Così il Ministro Poletti, rispondendo ad alcune interrogazioni, ha confermato che a breve partirà la nuova banca dati denominata SINP: Sistema Informativo Nazionale Prevenzione Infortuni.
Nel frattempo è stato costituito il nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro.
Comunque già adesso è aumentato il numero delle ispezioni in quanto secondo il Ministro si sarebbe passati da un totale nel 2015 di 25.544 ispezioni, a 14.277 nel solo primo trimestre di quest'anno.
Certamente si può fare di più, ma come sostengo io le ispezioni dovrebbero essere fatte congiuntamente con le ASL e, a seconda della tipologia dell'impresa, con le altre amministrazioni interessate (ad esempio ispettorato dell'agricoltura, ecc.). 

mercoledì 21 settembre 2016

COME CONTROLLARE SE L'AMMONTARE DEL CANONE DELLA COSAP E' GIUSTO

Molti mi chiedono chiarimenti sull'ammontare dei della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
L'art. 63 della L. 446/97 stabilisce che i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. 
Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: 
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; 
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; 
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; 
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; 
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali; 
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue: 
-per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 
-per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 
-in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 
-gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 
-il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; 
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale; 
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. 
Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato ((di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori)). 
Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.