L’art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 dispone che l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali e che l’attività di acquisizione beni e servizi si svolga sulla base di un programma biennale.
Il programma e l’elenco annuale devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante ex art. 21 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n° 50/2016.
In attesa del decreto del Ministro delle Infrastrutture, di cui al comma 8 art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 e per quanto consegue dal contenuto disposto dal comma 9 art. 21 e comma 3 art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016 continuano ad applicarsi la previgente normativa in relazione alle modalità di redazione ed adozione della suddetta programmazione.
Il programma e l’elenco Annuale devono essere adottati dall'organo competente e pubblicati per 60 giorni così come stabilito dall'art 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005.
Il problema è che molti Comuni ancora non hanno una Stazione appaltante e quindi ogni settore procede in maniera autonoma, anche se dovrebbero essere già attive le centrali uniche degli acquisti che dovrebbero provvedere per conto di più enti locali abbattendo i costi e migliorando la qualità delle procedure.
In alcuni programmi si nota i frazionamento degli acquisti.
Manca l'indicazione delle procedure che si intendono utilizzare e non è indicata l'eventuale riserva per le cooperative sociali.
Manca un cronoprogramma con le date, le scadenze delle gare precedenti, ecc.
Manca un cronoprogramma con le date, le scadenze delle gare precedenti, ecc.
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