giovedì 29 settembre 2016

IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI DEI COMUNI

L’art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 dispone che l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali e che l’attività di acquisizione beni e servizi si svolga sulla base di un programma biennale.
Il programma e l’elenco annuale devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante ex art. 21 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n° 50/2016.
In attesa del decreto del Ministro delle Infrastrutture, di cui al comma 8 art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 e per quanto consegue dal contenuto disposto dal comma 9 art. 21 e comma 3 art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016 continuano ad applicarsi la previgente normativa in relazione alle modalità di redazione ed adozione della suddetta programmazione.
Il programma e l’elenco Annuale devono essere adottati dall'organo competente e pubblicati per 60 giorni così come stabilito dall'art 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005.
Il problema è che molti Comuni ancora non hanno una Stazione appaltante e quindi ogni settore procede in maniera autonoma, anche se dovrebbero essere già attive le centrali uniche degli acquisti che dovrebbero provvedere per conto di più enti locali abbattendo i costi e migliorando la qualità delle procedure.
In alcuni programmi si nota i frazionamento degli acquisti.
Manca l'indicazione delle procedure che si intendono utilizzare e non è indicata l'eventuale riserva per le cooperative sociali.
Manca un cronoprogramma con le date, le scadenze delle gare precedenti, ecc.

Nessun commento:

Posta un commento