Così, premesso che l’inizio dei lavori deve segnare il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso soltanto laddove si contesti l’an della edificazione (nel caso in cui si sostenga che in quell'area non poteva essere edificato nessun edificio), mentre nel caso in cui si contestino distanze, consistenza, etc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori e/o, a tutto concedere, con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto.
Quanto sopra esposto appare armonico all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011, secondo cui il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata. Una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso e può essere desunta anche da elementi presuntivi, che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente.
La sentenza la trovate qui:
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