venerdì 9 settembre 2016

IL FASCICOLO DI FABBRICATO

Dopo i recenti eventi sismici, gli enti locali e le istituzioni stanno valutando la possibilità di ripristinare l’obbligatorietà di tale strumento.Il fascicolo del fabbricato è uno strumento per il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio finalizzato ad individuare le situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e manutenzione per migliorare la qualità dei fabbricati.
A livello nazionale ci sono stati diversi disegni di legge che però non hanno mai completato l’iter di approvazione parlamentare.
In particolare nel corso della XVI legislatura era stato presentato un disegno di legge (n. 3032) per istituire il fascicolo di fabbricato che prevedeva quanto segue:
1.È istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell’amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all’edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l’obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
2. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o del rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell’amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall’amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. L’acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
A livello regionale molte regioni l'hanno istituito; nel Lazio è previsto dalla L.R. n. 31/2002 ma la cosa è rimessa alla discrezionalità dei Comuni.
Il Comune di Roma aveva adottato una delibera, ma è stata annullata dal Consiglio di stato con Sentenza n. 1305/2008.
L'ANCE ha prodotto una documentazione interessante.

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