domenica 25 settembre 2016

IL COMUNE DEVE ASSICURARE UN' EQUA DISTRIBUZIONE DELLE FARMACIE SUL TERRITORIO

Il TAR Veneto, Sezione III con la recentissima sentenza n. 987/2016 è intervenuto in tema di Pianta organica delle farmacie.
La nuova disciplina in materia, fissata dalla legge n. 27/2012 di conversione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, ha modificato il disposto della legge n. 475/68, consente l’apertura facoltativa ove la popolazione eccedente a 3300 abitanti sia superiore al 50 per cento del parametro.
Nella fattispecie una amministrazione comunale ha inteso “assicurare un’equa distribuzione sul territorio; garantire l’accessibilità del giudizio farmaceutico anche a cittadini residenti in aree scarsamente abitate; rispettando la distanza minima di 200 m tra le nuove farmacie e quelle residenti.”
La scelta discrezionale relativa alla ubicazione delle istituende farmacie non è contestabile in sede giudiziaria se non per i ben noti profili di manifesta irrazionalità e o contraddittorietà, di cui, nel caso di specie, non si ravvisa l’esistenza.
La disciplina del servizio farmaceutico deve rispondere congiuntamente a due esigenze, consentire una capillare distribuzione sul territorio per le esigenze dell’utenza onde tuttavia evitare che le esigenze del “mercato” concentrino l’offerta nelle localizzazioni di maggior interesse economico.
La Sezione si è espressa sulla questione affermando principi che il collegio non ha ritenuto di dover confutare, con la sentenza numero 679 del 2015, nella quale si è osservato che “riguardo al problema della persistenza delle piante organiche, o meglio, per quel che direttamente interessa la ricorrente, il mantenimento di una delimitazione territoriale riferita a ciascuna sede, di modo che il decentramento o lo spostamento debba sempre avvenire all’interno di tale perimetro, senza invadere quello di altra sede, si osserva che la nuova normativa ha chiaramente inteso superare il precedente assetto, introducendo un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico e non strettamente ancorato alla perimetrazione dell’ambito di utenza, superando, come confermato dallo stesso Ministero della Salute nelle note più volte richiamate dalla difesa resistente, il sistema della pianta organica, così come tradizionalmente intesa.
Il C.d.S., III, n. 2521/2015,  con riferimento ad un caso analogo si è espresso come segue: “D’altra parte la dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benchè opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie comunque non ricorrono. Non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica ed è vero che l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva (cfr. III, n. 915/2014)” e si soggiunge che anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente (cfr. III, n. 528/2015).”
In altri termini, come del resto è tipico dell’azione amministrativa discrezionale, ciò che rileva è l’apparato motivazionale che sostiene il provvedimento amministrativo, e, nel caso in esame, la localizzazione appare congrua, nell’ottica delle valutazioni discrezionali orientative della scelta comunale.
La motivazione si sostanzia, difatti, nel rilievo che l’esigenza di istituire una nuova farmacia nella zona*** sorge dalle richieste manifestate da un gruppo di anziani residenti nella zona che da tempo lamentavano l’eccessiva lontananza delle farmacie già esistenti, e le caratteristiche della nuova zona sono state valutate non solo per l’aspetto della popolazione insediata ma anche per la preponderante presenza di attività terziarie e commerciali, che assicurano una costante e numerosa clientela anche a vantaggio della farmacia della ricorrente.
Infine il TAR Veneto ha richiamato la seguente giurisprudenza ( Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2015 n. 2521, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 09/10/2015, n. 2135).

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