venerdì 9 settembre 2016

COMUNE DI SABAUDIA: QUELLA "PROROGA TECNICA" PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI

Foto del 17 maggio 2016
Il Comune di Sabaudia con determinazione n. 51 in data 16 maggio 2016 (Reg. Gen. n. 498 del 17 maggio) avente per oggetto: “Servizio parcheggi a pagamento. Proroga tecnica”; ha prorogato l’affidamento della gestione dei parcheggi; al riguardo si osserva quanto segue:
IN FATTO 
In data 19 luglio 2009, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica il Comune di Sabaudia affidava alla società SIS s.r.l. il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale di Sabaudia con scadenza al 14 maggio 2015.
Benché fosse nota la data di scadenza fin dal 2009, solamente con determinazione n. 45 del 12 marzo 2015 veniva indetta la gara per la concessione del servizio di parcheggi a pagamento, quando con determinazione n. 104 del 29 giugno 2015 (reg. Gen. n. 1117 del 13 luglio 2015) «dato il protrarsi delle procedure di gara oltre la previsione», veniva decisa una proroga alla predetta ditta SIS.
Successivamente si concludeva la gara con l’aggiudicazione alla ditta SI.GI di Roma avvenuta con determinazione n. 150 del 12 novembre 2015; in merito alla quale veniva presentato ricorso avanti al TAR del Lazio – Latina.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 15 marzo scorso approvava un atto di indirizzo presentato da alcuni gruppi di minoranza in base al quale «in caso di annullamento giurisdizionale del procedimento di cui in premessa e nuova indizione del bando di gara, di demandare agli uffici, nell'ambito delle relative competenze, di elaborare un quadro economico ed occupazionale atto a comprovare la soluzione più confacente all'interesse generale dell’Ente».
A seguito del ricorso presentato dall'impresa seconda classificata, il TAR di Latina con sentenza n. 201 depositata il 31 marzo: «definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, per quanto in motivazione esposto, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune al risarcimento in forma specifica».
In base al ricorso della SI.GI, il Consiglio di Stato in data 10 maggio ha emesso un Decreto con cui «Considerato che, da un primo sommario esame, sono stati evidenziati elementi significativi in ordine alla gravità ed urgenza della invocata misura cautelare monocratica che giustificano la temporanea sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata fino alla camera di consiglio del 23 giugno 2016» ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Nelle more della decisione del Consiglio di Stato la Giunta con deliberazione n. 19 del 19 aprile 2016 ha ritenuto di fornire un atto di indirizzo per i parcheggi a pagamento per l’anno 2016.
Infine sull'Albo pretorio Online del Comune di Sabaudia è stata pubblicata in data 17 maggio la Determinazione n. 51 in data 16 maggio 2016 con cui, come già accennato è stato stabilito di affidare una ulteriore  proroga "tecnica" della gestione del servizio parcheggi a pagamento alla SIS s.r.l. agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento.
IN DIRITTO
Per quanto riguarda il rispetto delle norme e delle procedure ritengo di evidenziare che:
1. La precedente gara era stata indetta, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 26 febbraio 2009, con determinazione n. 20 del successivo 27 febbraio ai sensi dell’art. 3 comma 37, dell’art. 54 e dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 invece di far riferimento alle norme relative alla concessione di un servizio pubblico.
2. Invece di indire per tempo la nuova gara come stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi, questa è stata indetta solamente due mesi prima della scadenza del contratto.
3. Il principio del divieto di proroga dei contratti di appalto scaduti, stabilito dall'art. 23 della L. n.62/2005, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento; il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE. Al riguardo esiste una copiosa giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, sezione II, 5 marzo 2013, n. 214, T.A.R. Lombardia, Brescia, sezione II, 7 aprile 2015, n. 490, TAR Sardegna del 25 settembre 2014, n. 755, Consiglio di Stato, sezione V, 20 agosto 2013, n. 4192, Consiglio di Stato, sezione III, 28 febbraio 2014, n. 942) e il comunicato di codesta Autorità del 4 novembre 2015. 
4. In ogni caso nella normativa precedentemente in vigore non era la proroga della proroga, neanche in casi eccezionali;
5. Nelle premesse della predetta determinazione n. 51/2016 sono riportati pareri e sentenze relative alla normativa vigente fino al 20 aprile scorso, data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e concessioni approvato con D.lgs 50/2016 che in tutto l’atto non viene citato. L’art. 106 del nuovo Codice: D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” stabilisce che «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». Orbene, il contratto con la SIS era scaduto il 14 maggio 2015, pertanto dopo la “proroga tecnica” dell’anno passato non era più possibile concederne una ulteriore. 
6. Sempre nella parte motiva della predetta determinazione n. 51/2016 è scritto: «Visto il bilancio provvisorio per il corrente esercizio, come determinato in esecuzione delle relative disposizioni di legge, anche alla luce del nuovo ordinamento contabile degli enti locali», ma da quanto risulta agli atti, detto bilancio di previsione dell’esercizio 2016 a tale data era stato solamente deliberato dalla Giunta senza neanche trasmetterlo al Consiglio che quindi non aveva avuto il tempo di approvarlo entro la data del 30 aprile 2016, termine al quale era stato prorogato il termine per l’adozione dei bilanci di previsione dei Comuni, pertanto il Comune il 16 maggio aveva esaurito l’esercizio provvisorio e si trovava in «gestione provvisoria» art.163 comma 2 del TUEL che così recita « Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente». 
7. L’approvazione del bilancio è avvenuta poi solamente in data 26 maggio con la deliberazione n. 19 del Commissario straordinario nominato dal Prefetto a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio comunale in data 4 maggio di una mozione di sfiducia al Sindaco;
La prefata determinazione n. 51/2016 è stata pubblicata all’Albo pretorio il giorno successivo alla sua adozione (17 maggio) e la stessa mattina sono stati installati i parcometri della SIS.

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