martedì 13 settembre 2016

IL COMUNE DI SABAUDIA LA CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI E LE STAZIONI APPALTANTI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i Comuni non capoluogo di provincia devono effettuare gli acquisti superiori a 40.000 euro solamente per il tramite di:
- Unioni di Comuni (o in subordine accordi consortili); è noto che le proposte presentate dall'ex Sindaco per costituire una unione d'acquisto con altri comuni viciniori sono fallite tanto che poi vene presentata una mozione di sfiducia che ottenne la maggioranza dei voti con la conseguente caduta della giunta;
-Soggetti aggregatori (Previsti dall’art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014) La legge finanziaria n. 206/2006 (articolo 1 comma 455) aveva già previsto la possibilità, per le regioni, di costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza, anche in favore degli enti locali aventi sede nel medesimo territorio.
È previsto un periodo transitorio per i Comuni non capoluogo di provincia fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art.38).
Dal 20 aprile è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti che ha stretto ulteriormente gli spazi. 
Il risultato di tutto questo è che in alcuni casi il Comune si potrà trovare in difficoltà per l' effettuazione di alcune gare.
Dal 9 agosto 2016 è scattato un nuovo obbligo per la centralizzazione di ulteriori categorie merceologiche individuate con il DPCM 24 dicembre 2015 (Emanato ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.L. n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014) per la cui acquisizione, al di sopra di determinate soglie, bisogna necessariamente fare riferimento ai cosiddetti ai soggetti aggregatori per l’affidamento dei seguenti servizi:
· Vigilanza armata, oltre la soglia di 40.000 euro, che ricomprende il servizio di vigilanza rivolto a tutti gli uffici delle amministrazioni; guardiania, oltre i 40.000 euro, per il servizio di vigilanza non armata e/o portierato; 
· Pulizia, oltre 209.000 euro, per il servizio rivolto a caserme, scuole, centri di formazione, uffici;
· Manutenzione immobili e impianti, oltre i 209.000 euro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, gli impianti tecnologici, gli impianti elettrici, gli ascensori, ecc.
· Facility Management Immobili, anche in questo caso oltre i 209.000 euro, comprendendo un mix dei servizi precedenti e altri servizi aggiuntivi.
Queste le norme, ma già da alcuni anni ogni Comune doveva avere un'unica stazione appaltante, un solo ufficio preposto agli acquisti di beni e servizi, mentre ancora oggi ogni settore provvede per conto proprio il che impedisce di poter disporre di persone qualificate a svolgere specificamente tale compito e aggiornate alla più recente disciplina.

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