La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile con l'ordinanza n. 17623/2016 ha introdotto un principio che potrebbe rivoluzionare il pagamento della TARI in quanto riguarda la aree assoggettate a questo tributo.
La Corte ha ritenuto che l'art. 62 del D.Ltgs.507 /1993 preveda esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti, per la natura stessa delle superfici o per il loro particolare uso o per l'obiettiva condizione di inutilizzabilità immediata, a condizione che le circostanze presupposto della esclusione siano dedotte nella denuncia originaria e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi- "tale condizione ....e stata attestata dallo stesso comune di Catania che, in seno all'accertamento, attribuisce esplicitamente al locale di che trattasi la destinazione di garage privato, tipologia di immobile per la quale "si deve concludere che la capacità produttiva di rifiuti ; inesistente ....atteso che in un garage e ipotizzabile una presenza umana sporadica"...sicché... "l'uomo non avrebbe neppure il tempo o la opportunità di produrre rifiuti".
Così è sufficiente che nella denuncia originaria (o negli aggiornamenti che chiunque può fare annualmente) venga prevista la circostanza che la superficie del garage o di altri spazi esterni (il problema interessa molte attività imprenditoriali) non è oggettivamente i grado di produrre rifiuti.
Ecco il testo della sentenza:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160906/snciv@s65@a2016@n17623@tO.clean.pdf
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