giovedì 8 settembre 2016

PUBBLICATO IL D.LGS N. 175/2016 SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI

Dopo una lunga attesa (l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri era avvenuta il 10 agosto), sulla G. U. n. 210 dell'8 agosto è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 
Si tratta di una riforma molto attesa fortemente raccomandata a suo tempo dal dott. Cottarelli per ridurre il numero e la tipologia delle società partecipate con particolare riguardo agli enti locali.
In Comuni potranno partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 
Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso deve prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. 
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
L'art. 24 del provvedimento stabilisce che entro sei mesi gli enti locali provvedano ad una revisione straordinaria delle partecipazioni provvedendo ad alienare:
a) le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie ammesse; 
b) le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
Periodicamente dovranno poi essere fatte verifiche per il contenimento dei costi di funzionamento e per valutare la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite. 
Il testo lo trovate qui:

Nessun commento:

Posta un commento