Il D.l: 132/2014 all'art. 12 comma 3 prevede la possibilità di un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Si tratta di un’ipotesi estremamente semplificata, che richiede in primo luogo, quale condizione, che vi sia un accordo tra le parti e che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Per perfezionarsi l’accordo, è necessario che esso sia confermato dalle parti dinanzi all'ufficiale di stato civile.
Il Ministero dell'Interno con circolare n.6/2015 del 24.4.2015 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici è intervenuto interpretando la norma escludendo “dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”.
Contro tale circolare ha ricorso al TAR del Lazio l' Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – AIAF - e DONNA CHIAMA DONNA Onlus
Il TAR del Lazio Sezione I Ter con sentenza n 7813/2016 ha accolto il ricorso annullando la circolare impugnata ritenendo che la norma ricomprenda ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.
Esso può avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.
D’altra parte, una tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.
Si è visto che è pacifico che, ove vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti della coppia, non sia possibile seguire tale strada.
Ma anche la scelta di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.
Secondo il TAR solo un’interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.
Il testo della sentenza lo trovate qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BBWG65EE4GLPKDSS3XAB5HW5WI&q=
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